Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 295 cod.proc.civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere (in base a tale principio la Suprema Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 295 cod.proc.civ. in un caso in cui, avendo una società citato in giudizio un istituto di credito per sentirlo condannare al pagamento di una somma a titolo di preteso indennizzo per avere promesso il fatto di un terzo (nella specie la vendita da parte dello stesso di azioni di società, alla quale detto terzo si era - a dire dell'attrice - impegnato, ricevendo un acconto) ed essendosi detto istituto costituito, contestando la propria qualità di promittente del fatto del terzo ed assumendo di essere con lui coobbligato, il tribunale adito aveva, su richiesta dell'istituto stesso, sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avanti ad altro tribunale fra la stessa società attrice ed il fallimento del terzo circa la sussistenza e la validità dell'impegno alla cessione delle azioni e l'effettivo esborso dell'acconto: ha osservato la Suprema Corte che nella specie la decisione su quel secondo giudizio era inidonea ad assumere forza vincolante in quello sospeso, in quanto il debito indennitario per la promessa del fatto del terzo, insorgendo per il solo mancato verificarsi del fatto stesso, prescindeva dall'esistenza dell'obbligazione del terzo verso la promissaria).
Commentario • 1
- 1. Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Aldo Vessia presidente
Dott. Giulio Graziadei rel. consigliere
Dott. Francesco Maria Fioretti "
Dott. Salvatore Di Palma "
Dott. Luigi Macioce "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da
S.p.a. FIRS Italiana di Assicurazioni, in persona del commissario liquidatore avv. prof. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in Roma, via Monti Parioli n. 12, presso l'avv. Gregorio Iannotta, che la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
LE NK ND N.V. (già Credit AI NK NDN.V.), in persona dei legali rappresentanti EM AN IE e Maurice DR AR LL, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 1, presso di avv.ti Gianni Nunziante e Fiorella F. Alvino, che la difendono per procura notarile del 6 giugno 1994;
resistente avverso il provvedimento reso dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma il 10 giugno 1997;
sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Ceniccola, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. IR Italiana di assicurazioni nel luglio 1996 ha citato dinanzi al Tribunale di Roma il Credit AI NK ND N.V., chiedendone la condanna al pagamento di lire 25.000.000.000, oltre rivalutazione ed interessi;
a sostegno della domanda ha dedotto che la S.r.l. DI, rimasta nei suoi confronti inadempiente in ordine all'impegno di vendere azioni di altre società, era obbligata a restituirle acconti ricevuti per lire 21.800.000.000, e che la convenuta era tenuta a versarle il predetto importo di lire 25.000.000.000, a titolo d'indennizzo, per aver promesso, al sensi dell'art. 1381 cod. civ., il fatto della medesima DI. Si è costituita la LE NK ND N.V. (già Credit AI NK ND N.V.), la quale ha contestato la propria qualità di promittente del fatto del terzo, avendo in ipotesi assunto la diversa posizione di coobbligata in solido con la DI, ed ha sollecitato la sospensione del processo, in attesa della definizione della causa in corso, daANti al Tribunale di Monza, tra la IR ed il AL della DI, circa la sussistenza e la validità dell'impegno di cedere dette azioni e circa l'effettivo esborso degli acconti pretesi in restituzione dalla IR. Il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza resa all'udienza del 10 giugno 1997, "visto l'art. 295 cod. proc. civ.", ha sospeso la causa sino alla conclusione del giudizio dinanzi al Tribunale di Monza.
La IR, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. e notificato il 10 luglio 1997, ha domandato l'annullamento dell'ordine di sospensione, perché emesso all'infuori dei casi consentiti e comunque privo di motivazione, e perché inoltre configurerebbe un'arbitraria anticipazione negativa sul fondamento della domanda, ove escludesse la possibilità di ricondurla nelle disposizioni del citato art. 1381 cod. civ.. La LE NK ha replicato con memoria difensiva, contestando anche l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua inerenza a sospensione di tipo facoltativo.
Il Procuratore generale, concludendo nei termini sopra riportati, ha condiviso la prima delle deduzioni della ricorrente. La IR ha depositato memoria illustrativa del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile.
Il Giudice istruttore del Tribunale di Roma ha sospeso la causa facendo esplicita applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. e ritenendo pregiudiziale la contesa daANti al Tribunale di Monza. Il provvedimento denunciato ha quindi la forma e la natura sostanziale di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., e come tale ricade nelle previsioni dell'art. 42 cod. proc. civ., che appunto contempla l'esperibilità del regolamento di competenza contro la sospensione ordinata ai sensi di detto art. 295, senza autorizzare distinzioni correlate alla valutazione della correttezza o meno dell'applicazione della norma al caso di specie (v. Cass. nn. 11035 e 11006 dell'8 novembre 1997, n, 4179 del 13 maggio 1997, n. 3656 del 28 aprile 1997); rimane cosi ultronea la diversa questione dell'ammissibilità del regolamento rispetto a sospensioni di tipo facoltativo, disposte in applicazione di altre disposizioni di legge. Il ricorso è fondato.
L'art. 295 cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, contempla la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa.
Tale dipendenza, come più volte osservato da questa Corte (v., ex pluribus, sent S.U. n. 1532 del 19 febbraio 1997.), esprime un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni, e, quindi, in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto tra giudicati, non è determinata dal mero collegamento delle statuizioni medesime, per coincidenza od analogia dei riscontri fattuali e dei quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, ma sussiste solo nel caso in cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere concretamente pendente, coinvolgendo le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, vale a dire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale di per sè implichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere, quella cioè "pregiudicata". Il requisito della dipendenza dell'una dall'altra decisione, nel senso evidenziato, è carente nella concreta vicenda. L'esito della causa tra la IR ed il AL della DI è infatti idoneo a produrre effetti meramente indiretti nella presente controversia, se ed in quanto l'indagine sul rapporto contrattuale fra dette Società possa eventualmente offrire elementi influenti per valutare la natura e la consistenza del rapporto contrattuale addotto dalla medesima IR a base della pretesa aANzata contro la LE NK, ma non è idoneo a decidere la causa riguardante quest'ultimo rapporto, ne' un suo indefettibile antecedente, con l'autorità propria del giudicato sostanziale.
La pronuncia emananda nel giudizio dinanzi al Tribunale di Monza è infatti priva di attitudine ad assumere detta forza vincolante nel presente giudizio, perché l'azione indennitaria della IR contro la LE NK è stata basata sull'allegazione della promessa da parte della medesima LE NK del fatto della DI, consistente nella cessione delle menzionate partecipazioni azionarie, e dunque su presupposti indipendenti dall'affermazione dell'obbligo della DI verso la IR di effettuare la cessione medesima, ovvero di restituirle le somme in tesi incamerate in conto del relativo prezzo, tenendosi conto che il debito indennitario del promittente del fatto del terzo insorge per il mancato verificarsi del fatto stesso a prescindere dalla sua rispondenza ad obbligazione del terzo medesimo verso il promissario.
Pertanto, con l'accoglimento del ricorso, si deve cassare l'ordinanza di sospensione e disporre la prosecuzione della causa. Le particolarità della vicenda e le oscillazioni verificatesi nelle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo testo dell'art.295 cod. proc. civ. rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, ordina la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, e compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999