Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere "esplorativo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2016, n. 24070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24070 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
2407 0/ 1 6 70 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 616 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Presidente - UC - 27/04/2016 Dott.ssa SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - - Consigliere - R.G.N. 1221/16 Dott.ssa ROSA PEZZULLO Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI LV, nato a [...], il [...] DI EO, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza della Corte di Apppelo di Messina emessa in data 23/11/2015, con cui veniva dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 13/03/2012, irrevocabile il 03/12/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Galli, pervenute in data 10/02/2016, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO k 1 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile le istanze di revisione presentate dai ricorrenti, avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 13/03/2012, irrevocabile il 03/12/2012, con la quale i predetti erano stati condannati alla pena di anni ventiquattro di reclusione per gli omicidi in danno di TI NZ ed TI RE, commessi il 19/10/2006. 2. DI LV e DI EO ricorrono a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to Yolanda Medina Diaz, in data 04/12/2015, per:
2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 631 cod. proc. pen., in quanto la valutazione preliminare della richiesta di revisione non può consistere in un apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione vero e proprio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 4, sentenza n. 18350 del 2007; Cass., sez. 6, sentenza n. 2437 del 2009; Cass., sez. 6, sentenza n. 188818 del 2013), avendo pertanto la Corte territoriale anticipato la valutazione degli elementi di prova addotti;
2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, let. e), cod. proc. pen., in relazione alle nuove prove richieste che, unitamente a quelle già acquisite, avrebbero potuto condurre ad un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dei ricorrenti;
in particolare era stato chiesto l'espletamento di una perizia volta ad accertare l'esatto orario della morte dei fratelli Armenetti, alla luce del contrasto tra le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero che aveva collocato la morte tra le ore 0,9,00 e le ore 10,00, utilizzando una metodologia non supportata da metodi scientifici, come rilevato dalla stessa motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, alla pag. 42 ed le conclusioni dei - consulenti tecnici di parte - che avevano collocato l'orario della morte intorno alle ore 12,00 - apparendo decisivo detto accertamento in quanto, alla luce delle dichiarazioni del teste RO LV la cui deposizione non è stata in alcun modo valutata dalla Corte di merito -, la - presenza sul luogo dell'omicidio dei ricorrenti sarebbe incompatibile con l'orario più tardo;
la perizia era stata inoltre chiesta anche per sanare le divergenze tra le conclusioni raggiunte dai predetti consulenti in ordine al numero dei colpi inferti, al tipo di arma utilizzata ed alla traiettoria dei colpi;
era poi stata richiesta l'acquisizione dei tabulati telefonici delle vittime e l'analisi dei reperti rinvenuto sui corpi, indagini mai compiute, e l'acquisizione dei tabulati telefonici di RU IO e di IF IN, nonché della moglie del RU, al fine di verificare a che ora i primi due si erano incontrati ed a che ora la moglie del RU si era recata a prendere il marito in campagna, tanto alla luce dei contrasti tra le dichiarazioni dei testi citati;
infine era stato chiesto l'esame della moglie del RU IO, mai escussa in dibattimento.
3. Il P.G., in persona del dott. Massimo Galli, ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 10/02/2016, con cui ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. k 2 4. In data 18/03/2016 pervenivano motivi aggiunti sottoscritti personalmente dal DI EO avente ad oggetto la confutazione delle operazioni balistiche.
5. In data 15/04/2016 perveniva memoria a firma del DI LV, con cui si chiede l'esame del sottufficiale Gianpaolo Leone del RIS di Messina, mai escusso in dibattimento, sulle circostanze relative al numero dei fucili consegnati al RIS.
5. In data 12/04/2015 è stata depositata memoria di replica della difesa, con cui si insiste nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Appare incontestabile che in tema di revisione il giudice di merito abbia preliminarmente il limitato compito di valutare in astratto l'idoneità dimostrativa dei nuovi elementi, nel senso di considerare se essi abbiano, ove eventualmente accertati, la capacità di condurre al proscioglimento del condannato attraverso il riesame di tutte le prove;
detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, non può che riguardare la capacità dimostrativa del complesso probatorio, inclusivo delle prove vecchie e di quelle nuove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, non può che riguardare la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, con esclusione di ogni anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, sentenza n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente compiuto detto vaglio anticipato, osservando che gli aspetti che avrebbero dovuto essere chiariti dai richiesti accertamenti erano stati già approfonditamente valutati dalla sentenza definitiva di condanna, con specifico riferimento agli accertamenti tecnici, dei quali ha considerato il metodo utilizzato congiuntamente alle dichiarazioni dei testi ed alle stesse ammissioni degli odierni ricorrenti, i quali avevano affermato di essersi allontanati dai luoghi ove erano stati visti dalla coppia RU - IF. Ne risulta quindi, a parere della Corte territoriale, che i mezzi istruttori richiesti non fossero caratterizzati dal requisito della novità, risolvendosi in richieste istruttorie di tipo esplorativo, come tali finalizzate allo svolgimento di attività istruttoria propria del giudizio di merito già concluso. Detta motivazione appare del tutto coerente con il citato compito del giudice di merito in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, anche considerato che non può essere ritenuta prova nuova la richiesta perizia sul presupposto indimostrato che essa potrebbe, del tutto ipoteticamente, giungere a diverse conclusioni circa l'orario della morte dei fratelli ET;
detta prova, infatti, si risolverebbe, in ipotesi, in una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, ossia in una rilettura critica di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, laddove la prova nuova, a norma dell'art. 630 cod. proc. pen., è solo quella finalizzata ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione (Sez. 6, sentenza n. 53428 del 05/11/2014, Rv. 261840). Pacificamente, inoltre, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, sentenza n. 24682 del 15/05/2014, Rv. 260005); ne consegue che la richiesta fondata su assunzioni di prove connotate da carattere esplorativo, in quanto volte ad un ulteriore approfondimento delle risultanze istruttoria già valutate, non può che apparire incompatibile con la natura del giudizio di revisione, ed oggetto di valutazione in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'istanza. Ne deriva, pertanto, la coerenza della motivazione dell'ordinanza in esame con gli illustrati principi e la conseguente inammissibilità dei ricorsi. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento, oltre che ciascuno della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Vincento Returncle Rossella Catena NZ Rotundo Фетли себец adal 9 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise иж 4