CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8634/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is.5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - R. Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030827159000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 07120250030827159000 avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2019.
Si è costituito il concessionario ma non la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto comunque la notifica degli atti presupposti ["Detta cartella a sua volta fa riferimento alle seguenti tasse automobilistiche:
1. Tassa automobilistica 2019 tg Targa_1 – (con avviso di accertamento n 964302644776 notificato in data 20.07.2022) 2. Tassa automobilistica 2019 tg Targa_2 - (con avviso di accertamento n. 964315946914 notificato in data20.07.2022) 3. Tassa automobilistica 2019 tg Targa_3 - (con avviso di accertamento n. 964301004567 notificato in data20.07.2022)"] e ha scritto: “...si evince come l'atto impugnato sia da ritenersi assolutamente illegittimo in quanto il ricorrente ha già corrisposto, nei termini di legge, dette tasse automobilistiche alla Regione Piemonte. Il ricorrente nel rispetto della normativa agiva in autotutela inviando, in data 10 agosto 2022 a mezzo pec, le memorie relative ai vari avvisi di accertamento, depositate in atti, nelle quali inviava alla Regione Campania la richiesta di sgravio essendo il bollo automobilistico già stato corrisposto alla Regione Piemonte ed allegando finanche l'avvenuto pagamento. La Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 si occupa di trasporto conto terzi così come da oggetto riportato nella visura CCIAA e come da relativo codice ATECO”.
E tuttavia, ad avviso della Corte, l'istante avrebbe dovuto impugnare proprio gli avvisi, per cui, in mancanza di prova certa e tranquillizzante in tal senso, la pretesa si reputa ormai non più contestabile.
Il ricorso va quindi rigettato.
La particolarità della questione giustifica la compensazione dele spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8634/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is.5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - R. Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030827159000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 07120250030827159000 avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2019.
Si è costituito il concessionario ma non la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto comunque la notifica degli atti presupposti ["Detta cartella a sua volta fa riferimento alle seguenti tasse automobilistiche:
1. Tassa automobilistica 2019 tg Targa_1 – (con avviso di accertamento n 964302644776 notificato in data 20.07.2022) 2. Tassa automobilistica 2019 tg Targa_2 - (con avviso di accertamento n. 964315946914 notificato in data20.07.2022) 3. Tassa automobilistica 2019 tg Targa_3 - (con avviso di accertamento n. 964301004567 notificato in data20.07.2022)"] e ha scritto: “...si evince come l'atto impugnato sia da ritenersi assolutamente illegittimo in quanto il ricorrente ha già corrisposto, nei termini di legge, dette tasse automobilistiche alla Regione Piemonte. Il ricorrente nel rispetto della normativa agiva in autotutela inviando, in data 10 agosto 2022 a mezzo pec, le memorie relative ai vari avvisi di accertamento, depositate in atti, nelle quali inviava alla Regione Campania la richiesta di sgravio essendo il bollo automobilistico già stato corrisposto alla Regione Piemonte ed allegando finanche l'avvenuto pagamento. La Ricorrente_1 sas di Nominativo_1 si occupa di trasporto conto terzi così come da oggetto riportato nella visura CCIAA e come da relativo codice ATECO”.
E tuttavia, ad avviso della Corte, l'istante avrebbe dovuto impugnare proprio gli avvisi, per cui, in mancanza di prova certa e tranquillizzante in tal senso, la pretesa si reputa ormai non più contestabile.
Il ricorso va quindi rigettato.
La particolarità della questione giustifica la compensazione dele spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.