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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 956/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 956/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 12.09.25%;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 956/2025 promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...], cod. fisc.
, Codice Fiscale_1
elettivamente domiciliata in Catania alla via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avv. Federico
Arena, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti
-Ricorrente- CONTRO
, CP_1 (C.F. P.IVA_1 ), con sede Controparte_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della
Repubblica, 26, Catania
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90115386 59/000,
relativamente agli avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito Nr. 59320120000700100000 dell'importo complessivo di € 6.200,02 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anni 2010 e 2011.
2) Avviso di addebito Nr. 59320120006055882000 dell'importo complessivo di € 2.415,04 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anni 2011 e 2012.
3) Avviso di addebito Nr. 59320130001602983000 dell'importo complessivo di € 1.242,22 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anno 2012.
4) Avviso di addebito Nr. 59320130003448936000 dell'importo complessivo di € 2.462,99 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anno 2012.
5) Avviso di addebito Nr. 59320140000373245000 dell'importo complessivo di € 2.559,78 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anno 2013
Precisava, infatti, che con Istanza/Reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza, la nullità e/o l'illegittimità, l'inefficacia della pretesa tributaria avanzata con la superiore intimazione di pagamento di € 16.615,76, con le cartelle, gli avvisi di addebito ed i ruoli in essa sottese/i e che, con sentenza n.131/2025 del 6.12.2024, la Corte di Giustizia di
I° grado di Catania, sez. XIV dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in merito ai richiamati avvisi di addebito assegnando al ricorrente termine di 90 giorni dalla ricezione della decisione per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente per valore e territorio e decideva sul resto per le restanti cartelle opposte.
Precisava, quindi, che i superiori avvisi di debito sono nulli giacché nessun atto, nessun ruolo e nessun estratto di ruolo, che si assumono azionati dalle cartelle di cui sopra, è mai stato notificato all'odierna ricorrente ditalchè la mancata valida notifica delle cartelle esattoriali rende nullo ogni consequenziale atto e non dovuto il pagamento delle somme intimate. In ogni caso, precisava, che anche nell'ipotesi di avvenuta notifica degli avvisi di addebito alle date indicate in intimazione, le pretese portate da tali atti sono, ictu oculi, tutte abbondantemente prescritte. Precisava che i contributi I.V.S. non sono mai stati chiesti dall'Ente creditore nei termini di legge e ciò ha provocato l'inevitabile decadenza di quest'ultimo dal poter esigere le somme ivi contenute. Eccepiva, altresì, la maturata prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni de quibus in quanto, non avendo l'Agente della Riscossione ottemperato ad interrompere il decorso del termine con la notifica di atti idonei, il successivo provvedimento non può che ritenersi nullo, secondo quanto emerge dalla recente sentenza n. 30362 del
23.11.2018 della V sez. civ. della Corte di Cassazione a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17.11.2016, ove è
stato osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano tempestivamente richieste dal creditore nei termini.
CP Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare la nullità/inammissibilità/mancanza dei presupposti per la riassunzione/prosecuzione, nei CP confronti di del giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento di CP_2 n.
29320229011538659/000, incoato innanzi a Giudice dichiaratosi privo di giurisdizione;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in riferimento alle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito già oggetto di stralcio integrale ex lege da parte dell' ; in riferimento agli avvisi di addebito non oggettoControparte_3
di stralcio integrale ex lege da parte di CP_2 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del d.lgs. 46/99, per i motivi di opposizione qualificabili come opposizione a ruolo, e/o ex art. 617 cpc, per i motivi di opposizione attinenti a presunti vizi formali dei titoli e/o comunque rigettarla e confermare gli atti impugnati, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, e, ancora, in subordine, dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, che saranno accertati come dovuti nel corso del giudizio e disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato;
in ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e, di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, dichiarare che CP_4 non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. Con il favore di spese ed onorari di causa.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, con provvedimento del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza del 12.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 5/02/2025 dell'originario Giudice assegnatario;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Orbene, preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per riassunzione
Nel merito l'opposizione proposta appare tardiva e pertanto va dichiarata inammissibile.
Invero l' Controparte_5 ha eccepito la nullità/improponibilità/inammissibilità dell'atto di riassunzione nei propri confronti, atteso che l'odierno giudizio non può considerarsi, nei CP confronti dell' riassunzione/continuazione di quello che controparte afferma essersi svolto innanzi al Giudice tributario di Catania e concluso con sentenza n.131/2025 del
6.12.2024. Ciò perché il ricorso con Istanza/Reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, che la sig. Pt 1 asserisce di avere depositato in data 4.2023 innanzi alla Commissione Tributaria di
CP
Catania, non risulta essere stato notificato e/o proposto nei confronti di che, quindi, non
è stato parte del relativo giudizio in quanto, unica parte, ritualmente convenuta nel detto per cui solo con la notifica dell'odierno ricorso, 1'CP- è venuto a giudizio, è stata CP_4
conoscenza di tale giudizio.
Or bene va osservato a tal riguardo che per giurisprudenza costante, rispetto alla quale non sussistono ragioni per dissentire, nel caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è da considerarsi nuovo ma costituisce, in applicazione del principio della "traslatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha prodotto la sentenza dalla quale risulta che il giudizio di opposizione era proposto solo
contro
Controparte_6 e
CP non anche in confronto all' che è rimasto totalmente estraneo all'originario giudizio
-
instaurato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Catania
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 956/2025 R.G. così statuisce:
Dichiara inammissibile il ricorso
CP
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.200,00 oltre IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 16 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 956/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 12.09.25%;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 956/2025 promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...], cod. fisc.
, Codice Fiscale_1
elettivamente domiciliata in Catania alla via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avv. Federico
Arena, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti
-Ricorrente- CONTRO
, CP_1 (C.F. P.IVA_1 ), con sede Controparte_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della
Repubblica, 26, Catania
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90115386 59/000,
relativamente agli avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito Nr. 59320120000700100000 dell'importo complessivo di € 6.200,02 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anni 2010 e 2011.
2) Avviso di addebito Nr. 59320120006055882000 dell'importo complessivo di € 2.415,04 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anni 2011 e 2012.
3) Avviso di addebito Nr. 59320130001602983000 dell'importo complessivo di € 1.242,22 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anno 2012.
4) Avviso di addebito Nr. 59320130003448936000 dell'importo complessivo di € 2.462,99 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anno 2012.
5) Avviso di addebito Nr. 59320140000373245000 dell'importo complessivo di € 2.559,78 relativa, in sorte capitale ed accessori, a contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., anno 2013
Precisava, infatti, che con Istanza/Reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza, la nullità e/o l'illegittimità, l'inefficacia della pretesa tributaria avanzata con la superiore intimazione di pagamento di € 16.615,76, con le cartelle, gli avvisi di addebito ed i ruoli in essa sottese/i e che, con sentenza n.131/2025 del 6.12.2024, la Corte di Giustizia di
I° grado di Catania, sez. XIV dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in merito ai richiamati avvisi di addebito assegnando al ricorrente termine di 90 giorni dalla ricezione della decisione per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente per valore e territorio e decideva sul resto per le restanti cartelle opposte.
Precisava, quindi, che i superiori avvisi di debito sono nulli giacché nessun atto, nessun ruolo e nessun estratto di ruolo, che si assumono azionati dalle cartelle di cui sopra, è mai stato notificato all'odierna ricorrente ditalchè la mancata valida notifica delle cartelle esattoriali rende nullo ogni consequenziale atto e non dovuto il pagamento delle somme intimate. In ogni caso, precisava, che anche nell'ipotesi di avvenuta notifica degli avvisi di addebito alle date indicate in intimazione, le pretese portate da tali atti sono, ictu oculi, tutte abbondantemente prescritte. Precisava che i contributi I.V.S. non sono mai stati chiesti dall'Ente creditore nei termini di legge e ciò ha provocato l'inevitabile decadenza di quest'ultimo dal poter esigere le somme ivi contenute. Eccepiva, altresì, la maturata prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni de quibus in quanto, non avendo l'Agente della Riscossione ottemperato ad interrompere il decorso del termine con la notifica di atti idonei, il successivo provvedimento non può che ritenersi nullo, secondo quanto emerge dalla recente sentenza n. 30362 del
23.11.2018 della V sez. civ. della Corte di Cassazione a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17.11.2016, ove è
stato osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano tempestivamente richieste dal creditore nei termini.
CP Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare la nullità/inammissibilità/mancanza dei presupposti per la riassunzione/prosecuzione, nei CP confronti di del giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento di CP_2 n.
29320229011538659/000, incoato innanzi a Giudice dichiaratosi privo di giurisdizione;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in riferimento alle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito già oggetto di stralcio integrale ex lege da parte dell' ; in riferimento agli avvisi di addebito non oggettoControparte_3
di stralcio integrale ex lege da parte di CP_2 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del d.lgs. 46/99, per i motivi di opposizione qualificabili come opposizione a ruolo, e/o ex art. 617 cpc, per i motivi di opposizione attinenti a presunti vizi formali dei titoli e/o comunque rigettarla e confermare gli atti impugnati, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, e, ancora, in subordine, dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, che saranno accertati come dovuti nel corso del giudizio e disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato;
in ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e, di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, dichiarare che CP_4 non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. Con il favore di spese ed onorari di causa.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, con provvedimento del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza del 12.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 5/02/2025 dell'originario Giudice assegnatario;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Orbene, preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per riassunzione
Nel merito l'opposizione proposta appare tardiva e pertanto va dichiarata inammissibile.
Invero l' Controparte_5 ha eccepito la nullità/improponibilità/inammissibilità dell'atto di riassunzione nei propri confronti, atteso che l'odierno giudizio non può considerarsi, nei CP confronti dell' riassunzione/continuazione di quello che controparte afferma essersi svolto innanzi al Giudice tributario di Catania e concluso con sentenza n.131/2025 del
6.12.2024. Ciò perché il ricorso con Istanza/Reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, che la sig. Pt 1 asserisce di avere depositato in data 4.2023 innanzi alla Commissione Tributaria di
CP
Catania, non risulta essere stato notificato e/o proposto nei confronti di che, quindi, non
è stato parte del relativo giudizio in quanto, unica parte, ritualmente convenuta nel detto per cui solo con la notifica dell'odierno ricorso, 1'CP- è venuto a giudizio, è stata CP_4
conoscenza di tale giudizio.
Or bene va osservato a tal riguardo che per giurisprudenza costante, rispetto alla quale non sussistono ragioni per dissentire, nel caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è da considerarsi nuovo ma costituisce, in applicazione del principio della "traslatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha prodotto la sentenza dalla quale risulta che il giudizio di opposizione era proposto solo
contro
Controparte_6 e
CP non anche in confronto all' che è rimasto totalmente estraneo all'originario giudizio
-
instaurato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Catania
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 956/2025 R.G. così statuisce:
Dichiara inammissibile il ricorso
CP
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.200,00 oltre IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 16 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ART. 15 D.M. 44/2011