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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5782 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4407/2021 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. G. Fera Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. B. F. Capaldi e M. Cicala
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Nola l'odierno appellante proponeva opposizione a due ordinanze ingiunzione emesse dall'Ente convenuto, a seguito di azioni e omissioni attribuite al ricorrente
(titolare di centro di raccolta auto da demolire), la prima commina sanzione per non aver provveduto alla cancellazione al PRA di 274 veicoli, la seconda per non aver annotato su apposito registro di entrata ed uscita l'avvenuta cancellazione al PRA di 86 veicoli.
Nello specifico con i verbali dal n.106 al n.191 del 11.12.2013, notificati in data 22.01.2014, gli agenti della Polizia Provinciale di – Sezione Polizia Giudiziaria, a seguito di sopralluogo eseguito in CP_1 data 21/10/2013 presso la sede del centro di raccolta della ditta ”Luigi Caccavallo srl Unipersonale” sita a Volla (Na) in via Torino n.28 - contestavano al sig. la mancata Parte_1 annotazione sul registro di entrata e uscita dell'avvenuta cancellazione al PRA di complessivi n.86 autoveicoli, a lui consegnati in tempi diversi, in violazione dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 149/2006. Venivano pertanto irrogate a carico del sig. n.86 sanzioni (in misura ridotta) Parte_1 previste dall'art. 13 comma 4 di suddetto decreto legislativo, ciascuna dell'importo di € 1.666,67, per complessivi € 143.333,60.
Con i verbali dal n.192 al n. 465 del 11.12.2013, notificati in data 22.01.2014, gli agenti della Polizia
Provinciale di – Sezione Polizia Giudiziaria, a seguito del medesimo sopralluogo eseguito in CP_1 data 21.10.2013 presso la sede del centro di raccolta della ditta “Luigi Caccavallo srl Unipersonale” sita a Volla (Na) in via Torino n.28 - contestavano altresì al sig. , in qualità Parte_1 di Amministratore Unico di detta società, di non aver provveduto alla cancellazione al PRA con restituzione delle targhe, carte di circolazione e certificati di proprietà entro i previsti 30 (trenta) giorni dalla consegna dei veicoli (complessivi n.274 autoveicoli), in violazione dell'art. 5 comma 8 del
D.Lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 149/2006.
Con tali verbali, venivano irrogate a carico del sig. n.274 sanzioni in misura Parte_1 ridotta previste dall'art. 13 comma 4 del suddetto decreto legislativo, ciascuna dell'importo di €
1.666,67, per complessivi € 456.667,58. Anche in tal caso, al momento della contestazione il sig.
nulla dichiarava a verbale. Parte_1
Il sig. presentava scritti difensivi avverso i suddetti verbali in oggetto, ex Parte_1 art. 18 della L. 689/81, chiedendone l'annullamento.
Con Determinazione Dirigenziale 3967 del 19/06/2018, si ingiungeva al sig.
[...]
, quale obbligato principale e alla ditta “Luigi Caccavallo srl Unipersonale” con sede Parte_1 legale in Volla (Na), via Torino n° 28, come obbligata in solido, di pagare la complessiva somma di
€ 86.011,00 (ottantaseimilaundici/00) comprensiva di spese di notifica, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, in relazione ai verbali dal n.106 al n.191 del 11/12/2013.
Con Determinazione Dirigenziale 4048 del 22.06.2018, si ingiungeva, inoltre, al sig.
[...]
, quale obbligato principale, e alla ditta “Luigi Caccavallo srl unipersonale” con sede Parte_1 legale in Volla (Na), via Torino n.28, come obbligata in solido, di pagare la complessiva somma di €
274.011,00 (duecentosettantaquattromilaundici/00) comprensiva di spese di notifica, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, in relazione ai verbali dal n.192 al n.465 dell'11/12/2013.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso. Controparte_2
Il Tribunale di Nola con sentenza 534 resa in data 16.03.2021 rigettava le opposizioni.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con citazione irritualmente notificata alla Parte_1 controparte e depositata in data 28.10.2021, proponendo quale unico motivo di gravame una dedotta assoluzione in sede penale per i fatti di causa.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e in conseguenza, annullarsi i verbali dal 106 al
191 e dal 192 al 465 irrogati all'appellante dalla Polizia Provinciale di CP_1 La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
La si costituiva in giudizio solo all'esito della comunicazione della odierna Controparte_2 udienza (eccependo di non avere ricevuto nessuna notifica in data anteriore) deducendo la tardività dell'appello, la inammissibilità per genericità dello stesso e la infondatezza nel merito.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello è tardivo.
Rispetto alla fattispecie all'odierno vaglio - relativa ad un giudizio instaurato in epoca successiva al
4.7.2009, e dunque soggetta alla nuova disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n.69 - il termine massimo fissato per proporre l'impugnazione è (nella incontestata omessa notifica della sentenza di prime cure) di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 CPC).
Nel caso in esame la sentenza impugnata risulta pubblicata con sentenza resa a verbale in data
16.03.2021.
Lo schema dell'art. 281 sexies CPC fa sì che il termine lungo per proporre l'impugnazione, ex art. 327 CPC, decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 CPC , con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza (….) (cfr. Cass. civ. 13617/2017).
Alla stregua di quanto innanzi, essendo stato l'appello depositato in data 28.10.2021, decorsi sette mesi e 12 giorni dalla data della pronuncia (avvenuta con lettura del dispositivo e contestuale motivazione), non può che dichiararsi la relativa tardività, irrilevante essendo la proposizione del gravame con atto di citazione (di cui pure è contestata, da parte dell'appellato, la ritualità della notifica)
Invero nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (CASS. CIV.
19754/2024).
Per cui, anche a voler considerare il mese di sospensione feriale del termine per impugnare (dall'1 al 31 agosto 2021), l'appello è intempestivo, siccome depositato solo in data 28.10.2021
La statuizione che precede assorbe ogni altra questione.
La natura della pronuncia giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4407/2021 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. G. Fera Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. B. F. Capaldi e M. Cicala
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Nola l'odierno appellante proponeva opposizione a due ordinanze ingiunzione emesse dall'Ente convenuto, a seguito di azioni e omissioni attribuite al ricorrente
(titolare di centro di raccolta auto da demolire), la prima commina sanzione per non aver provveduto alla cancellazione al PRA di 274 veicoli, la seconda per non aver annotato su apposito registro di entrata ed uscita l'avvenuta cancellazione al PRA di 86 veicoli.
Nello specifico con i verbali dal n.106 al n.191 del 11.12.2013, notificati in data 22.01.2014, gli agenti della Polizia Provinciale di – Sezione Polizia Giudiziaria, a seguito di sopralluogo eseguito in CP_1 data 21/10/2013 presso la sede del centro di raccolta della ditta ”Luigi Caccavallo srl Unipersonale” sita a Volla (Na) in via Torino n.28 - contestavano al sig. la mancata Parte_1 annotazione sul registro di entrata e uscita dell'avvenuta cancellazione al PRA di complessivi n.86 autoveicoli, a lui consegnati in tempi diversi, in violazione dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 149/2006. Venivano pertanto irrogate a carico del sig. n.86 sanzioni (in misura ridotta) Parte_1 previste dall'art. 13 comma 4 di suddetto decreto legislativo, ciascuna dell'importo di € 1.666,67, per complessivi € 143.333,60.
Con i verbali dal n.192 al n. 465 del 11.12.2013, notificati in data 22.01.2014, gli agenti della Polizia
Provinciale di – Sezione Polizia Giudiziaria, a seguito del medesimo sopralluogo eseguito in CP_1 data 21.10.2013 presso la sede del centro di raccolta della ditta “Luigi Caccavallo srl Unipersonale” sita a Volla (Na) in via Torino n.28 - contestavano altresì al sig. , in qualità Parte_1 di Amministratore Unico di detta società, di non aver provveduto alla cancellazione al PRA con restituzione delle targhe, carte di circolazione e certificati di proprietà entro i previsti 30 (trenta) giorni dalla consegna dei veicoli (complessivi n.274 autoveicoli), in violazione dell'art. 5 comma 8 del
D.Lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 149/2006.
Con tali verbali, venivano irrogate a carico del sig. n.274 sanzioni in misura Parte_1 ridotta previste dall'art. 13 comma 4 del suddetto decreto legislativo, ciascuna dell'importo di €
1.666,67, per complessivi € 456.667,58. Anche in tal caso, al momento della contestazione il sig.
nulla dichiarava a verbale. Parte_1
Il sig. presentava scritti difensivi avverso i suddetti verbali in oggetto, ex Parte_1 art. 18 della L. 689/81, chiedendone l'annullamento.
Con Determinazione Dirigenziale 3967 del 19/06/2018, si ingiungeva al sig.
[...]
, quale obbligato principale e alla ditta “Luigi Caccavallo srl Unipersonale” con sede Parte_1 legale in Volla (Na), via Torino n° 28, come obbligata in solido, di pagare la complessiva somma di
€ 86.011,00 (ottantaseimilaundici/00) comprensiva di spese di notifica, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, in relazione ai verbali dal n.106 al n.191 del 11/12/2013.
Con Determinazione Dirigenziale 4048 del 22.06.2018, si ingiungeva, inoltre, al sig.
[...]
, quale obbligato principale, e alla ditta “Luigi Caccavallo srl unipersonale” con sede Parte_1 legale in Volla (Na), via Torino n.28, come obbligata in solido, di pagare la complessiva somma di €
274.011,00 (duecentosettantaquattromilaundici/00) comprensiva di spese di notifica, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, in relazione ai verbali dal n.192 al n.465 dell'11/12/2013.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso. Controparte_2
Il Tribunale di Nola con sentenza 534 resa in data 16.03.2021 rigettava le opposizioni.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con citazione irritualmente notificata alla Parte_1 controparte e depositata in data 28.10.2021, proponendo quale unico motivo di gravame una dedotta assoluzione in sede penale per i fatti di causa.
Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e in conseguenza, annullarsi i verbali dal 106 al
191 e dal 192 al 465 irrogati all'appellante dalla Polizia Provinciale di CP_1 La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
La si costituiva in giudizio solo all'esito della comunicazione della odierna Controparte_2 udienza (eccependo di non avere ricevuto nessuna notifica in data anteriore) deducendo la tardività dell'appello, la inammissibilità per genericità dello stesso e la infondatezza nel merito.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello è tardivo.
Rispetto alla fattispecie all'odierno vaglio - relativa ad un giudizio instaurato in epoca successiva al
4.7.2009, e dunque soggetta alla nuova disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n.69 - il termine massimo fissato per proporre l'impugnazione è (nella incontestata omessa notifica della sentenza di prime cure) di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 CPC).
Nel caso in esame la sentenza impugnata risulta pubblicata con sentenza resa a verbale in data
16.03.2021.
Lo schema dell'art. 281 sexies CPC fa sì che il termine lungo per proporre l'impugnazione, ex art. 327 CPC, decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 CPC , con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza (….) (cfr. Cass. civ. 13617/2017).
Alla stregua di quanto innanzi, essendo stato l'appello depositato in data 28.10.2021, decorsi sette mesi e 12 giorni dalla data della pronuncia (avvenuta con lettura del dispositivo e contestuale motivazione), non può che dichiararsi la relativa tardività, irrilevante essendo la proposizione del gravame con atto di citazione (di cui pure è contestata, da parte dell'appellato, la ritualità della notifica)
Invero nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (CASS. CIV.
19754/2024).
Per cui, anche a voler considerare il mese di sospensione feriale del termine per impugnare (dall'1 al 31 agosto 2021), l'appello è intempestivo, siccome depositato solo in data 28.10.2021
La statuizione che precede assorbe ogni altra questione.
La natura della pronuncia giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: dichiara l'appello inammissibile;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone