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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2023/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa IA IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2023/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 17.10.2025,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Campello sul Clitunno, Via delle Torrette n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Micanti e dall'Avv. Federica Parrinello ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza
Santa Angela n. 3, presso il difensore;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Campello Parte_1 CP_1 sul Clitunno in data 5.09.2015, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2015. Dalla loro unione è nato il figlio in Per_1 data 27.04.2015, minorenne.
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto perché fosse Parte_1 dichiarata la separazione tra le parti, con affidamento in via esclusiva del figlio alla madre e collocamento presso di sé e diritto di visita paterno, determinando altresì un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 350,00 mensili.
A sostegno della domanda, la Ricorrente ha allegato che, da tempo, sarebbe venuta meno l'affectio coniugalis tra le Parti e si sarebbe interrotta qualsiasi convivenza;
che, il sarebbe venuto meno ai CP_1 propri doveri di assistenza morale e materiale tanto della coniuge, quanto del figlio minore;
che, infatti, non provvederebbe in alcun modo al mantenimento del figlio e che gli incontri padre-figlio Per_1 sarebbero stati limitati a pochissimi giorni e, in ogni caso, senza mai un pernotto.
Di qui le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti, non si è CP_1 formalmente costituito in giudizio, rimanendo contumace.
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata del 17.01.2024, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 cpc e ammessi i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente.
All'udienza del 10.04.2024 è comparso il resistente chiamato a rendere interrogatorio formale che ha dichiarato di non aver mai avuto conoscenza del procedimento prima della notifica della intimazione a comparire all'udienza e ha chiesto un rinvio per formalizzare la propria costituzione.
Concesso il richiesto rinvio, alla successiva udienza del 12.06.2024 il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio.
Alla successiva udienza del 25.09.2024 è comparso il pur non formalmente costituito e si è CP_1 proceduto alla escussione dei testi ammessi e all'interrogatorio formale del resistente.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la rimessione al Collegio della decisione. pagina 2 di 6 Dopo vari differimenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la cessazione della convivenza tra le parti, unitamente al contegno processuale di parte resistente non costituitosi in giudizio, sono invero tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una prolungata frattura familiare, senza possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Quanto alle statuizioni relative al piccolo , ritiene il Tribunale che debba essere disposto Per_1
l'affido esclusivo del minore alla madre.
Come noto, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione dell'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi dell'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
pagina 3 di 6 Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009).
Nella specie, bisogna tenere conto che il resistente, comparso personalmente per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 25.09.2024, ha confermato di non aver mai contribuito al mantenimento del figlio minore, né prima né dopo i provvedimenti provvisori ed urgenti nonostante svolga attività lavorativa (“Lavoro come pizzaiolo presso il ristorante Due Querce con contratto part time. Confermo di non aver mai corrisposto alcunchè a mia moglie per il mantenimento di mio figlio”, cfr. verbale di udienza del 25.09.2024); ha confermando di non aver mai pernottato con il figlio dal
2022; ha evidenziato l'esistenza di un procedimento penale a suo carico per possesso di stupefacenti, sul cui esito o pendenza non è stato in grado di riferire (cfr. verbale di udienza del 25.09.2024).
Al contempo, nonostante i rinvii concessi per consentire al resistente di costituirsi formalmente in giudizio, lo stesso è rimasto contumace omettendo così di portare all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi in grado di sostenere la propria idoneità e confermando, invece, una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, emersa già in sede di interrogatorio formale, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo alla Ricorrente, con collocamento del minore presso la stessa.
Si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di merito secondo cui il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi – già di per sé - pagina 4 di 6 l'affidamento esclusivo in favore del genitore per cui deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013).
Ne deriva che, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente che non hanno trovato smentita da parte del resistente, possa disporsi l'affido esclusivo del minore alla madre.
Quanto al diritto di visita paterno, reputa il Collegio che possa confermarsi in questa sede quanto già stabilito in sede di provvedimenti provvisori e che, pertanto, il diritto di visita padre- figlio sarà rimesso all'accordo tra i genitori o, in mancanza, il genitore non collocatario avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto.
Il mantenimento del figlio minore
Passando a questo punto alla determinazione della misura del contributo al mantenimento del minore, osserva anzitutto il Collegio come la contumacia del Resistente – così come ritenuto dalla giurisprudenza di merito che pienamente si condivide (cfr., Trib. Novara, sent. 11.02.2010) – non possa ritenersi condizione ostativa alla posizione, a suo carico, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo alla parte Resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Pertanto, nel determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Tuttavia, qualora la parte costituita non sia in grado di fornire puntuali informazioni, nemmeno nella forma di allegazione suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, con ciò applicandosi il mantenimento "minimo" non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore. pagina 5 di 6 Ebbene, alla luce di tali principi, considerato pure che il resistente ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di svolgere attività lavorativa, reputa il Tribunale che debba disporsi un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio civile celebrato in Campello sul Clitunno in data 5.09.2015, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2015;
➢ Affida il minore in via esclusiva alla madre con collocamento Persona_2 Parte_1 prevalente presso la stessa;
➢ Dispone che il diritto di visita padre- figlio sia rimesso all'accordo tra i genitori o che, in mancanza, il genitore non collocatario abbia diritto di vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto;
➢ Dispone che contribuisca al mantenimento del minore mediante il versamento CP_1 della somma di Euro 350,00 mensili alla madre rivalutabili annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
➢ Condanna al pagamento delle spese a favore di che si liquidano CP_1 Parte_1 in 2.906,00 euro, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Campello sul Clitunno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spoleto 21.11.2025
Il Presidente est.
IA IN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa IA IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2023/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 17.10.2025,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Campello sul Clitunno, Via delle Torrette n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Micanti e dall'Avv. Federica Parrinello ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza
Santa Angela n. 3, presso il difensore;
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Campello Parte_1 CP_1 sul Clitunno in data 5.09.2015, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2015. Dalla loro unione è nato il figlio in Per_1 data 27.04.2015, minorenne.
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto perché fosse Parte_1 dichiarata la separazione tra le parti, con affidamento in via esclusiva del figlio alla madre e collocamento presso di sé e diritto di visita paterno, determinando altresì un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 350,00 mensili.
A sostegno della domanda, la Ricorrente ha allegato che, da tempo, sarebbe venuta meno l'affectio coniugalis tra le Parti e si sarebbe interrotta qualsiasi convivenza;
che, il sarebbe venuto meno ai CP_1 propri doveri di assistenza morale e materiale tanto della coniuge, quanto del figlio minore;
che, infatti, non provvederebbe in alcun modo al mantenimento del figlio e che gli incontri padre-figlio Per_1 sarebbero stati limitati a pochissimi giorni e, in ogni caso, senza mai un pernotto.
Di qui le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Nonostante la ritualità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti, non si è CP_1 formalmente costituito in giudizio, rimanendo contumace.
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata del 17.01.2024, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 cpc e ammessi i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente.
All'udienza del 10.04.2024 è comparso il resistente chiamato a rendere interrogatorio formale che ha dichiarato di non aver mai avuto conoscenza del procedimento prima della notifica della intimazione a comparire all'udienza e ha chiesto un rinvio per formalizzare la propria costituzione.
Concesso il richiesto rinvio, alla successiva udienza del 12.06.2024 il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio.
Alla successiva udienza del 25.09.2024 è comparso il pur non formalmente costituito e si è CP_1 proceduto alla escussione dei testi ammessi e all'interrogatorio formale del resistente.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la rimessione al Collegio della decisione. pagina 2 di 6 Dopo vari differimenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la cessazione della convivenza tra le parti, unitamente al contegno processuale di parte resistente non costituitosi in giudizio, sono invero tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una prolungata frattura familiare, senza possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Quanto alle statuizioni relative al piccolo , ritiene il Tribunale che debba essere disposto Per_1
l'affido esclusivo del minore alla madre.
Come noto, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione dell'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi dell'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
pagina 3 di 6 Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009).
Nella specie, bisogna tenere conto che il resistente, comparso personalmente per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 25.09.2024, ha confermato di non aver mai contribuito al mantenimento del figlio minore, né prima né dopo i provvedimenti provvisori ed urgenti nonostante svolga attività lavorativa (“Lavoro come pizzaiolo presso il ristorante Due Querce con contratto part time. Confermo di non aver mai corrisposto alcunchè a mia moglie per il mantenimento di mio figlio”, cfr. verbale di udienza del 25.09.2024); ha confermando di non aver mai pernottato con il figlio dal
2022; ha evidenziato l'esistenza di un procedimento penale a suo carico per possesso di stupefacenti, sul cui esito o pendenza non è stato in grado di riferire (cfr. verbale di udienza del 25.09.2024).
Al contempo, nonostante i rinvii concessi per consentire al resistente di costituirsi formalmente in giudizio, lo stesso è rimasto contumace omettendo così di portare all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi in grado di sostenere la propria idoneità e confermando, invece, una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, emersa già in sede di interrogatorio formale, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo alla Ricorrente, con collocamento del minore presso la stessa.
Si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di merito secondo cui il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi – già di per sé - pagina 4 di 6 l'affidamento esclusivo in favore del genitore per cui deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013).
Ne deriva che, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente che non hanno trovato smentita da parte del resistente, possa disporsi l'affido esclusivo del minore alla madre.
Quanto al diritto di visita paterno, reputa il Collegio che possa confermarsi in questa sede quanto già stabilito in sede di provvedimenti provvisori e che, pertanto, il diritto di visita padre- figlio sarà rimesso all'accordo tra i genitori o, in mancanza, il genitore non collocatario avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto.
Il mantenimento del figlio minore
Passando a questo punto alla determinazione della misura del contributo al mantenimento del minore, osserva anzitutto il Collegio come la contumacia del Resistente – così come ritenuto dalla giurisprudenza di merito che pienamente si condivide (cfr., Trib. Novara, sent. 11.02.2010) – non possa ritenersi condizione ostativa alla posizione, a suo carico, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo alla parte Resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Pertanto, nel determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Tuttavia, qualora la parte costituita non sia in grado di fornire puntuali informazioni, nemmeno nella forma di allegazione suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, con ciò applicandosi il mantenimento "minimo" non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore. pagina 5 di 6 Ebbene, alla luce di tali principi, considerato pure che il resistente ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di svolgere attività lavorativa, reputa il Tribunale che debba disporsi un contributo paterno al mantenimento del minore di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio civile celebrato in Campello sul Clitunno in data 5.09.2015, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2015;
➢ Affida il minore in via esclusiva alla madre con collocamento Persona_2 Parte_1 prevalente presso la stessa;
➢ Dispone che il diritto di visita padre- figlio sia rimesso all'accordo tra i genitori o che, in mancanza, il genitore non collocatario abbia diritto di vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e nel fine settimana il sabato o la domenica, senza pernotto;
➢ Dispone che contribuisca al mantenimento del minore mediante il versamento CP_1 della somma di Euro 350,00 mensili alla madre rivalutabili annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
➢ Condanna al pagamento delle spese a favore di che si liquidano CP_1 Parte_1 in 2.906,00 euro, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Campello sul Clitunno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spoleto 21.11.2025
Il Presidente est.
IA IN
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