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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/02/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 52/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 52/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) -IN QUALITA' DI EREDI DEL SIG. e C.F._2 Persona_1 [...]
(C.F. ) IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DEL Parte_3 C.F._3
SIG. elettivamente domiciliati in VIA BRERA, 5 20121 MILANO presso lo studio Persona_1 dell'avv. CARDI MARCELLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
ND (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MANZ0NI, 17 20121 P.IVA_1 MILANO presso lo studio dell'avv. ZANFAGNA RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO, 21 Controparte_2 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. VIGNATI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 14 Per -IN QUALITA' DI EREDI DEL Parte_1 Parte_2 SIG. e IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE DEL Persona_1 Parte_4
SIG. Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, e dunque in riforma della sentenza del Tribunale civile di IL, Sez. II, n. 9141/2021, pubblicata in data 10.11.2021, e notificata in data 10.12.2021, per i motivi di cui in narrativa, accogliere il gravame proposto dai SI. e in qualità di eredi del SI. Parte_1 Parte_2 Per_1
e dalla SI.ra , in proprio e in qualità di erede del SI. nei confronti di
[...] Parte_3 Per_1 [...]
e per essa, in qualità di mandatarie con rappresentanza, e Controparte_1 Controparte_1
di , dell' CP_1 Controparte_3 Controparte_5 e dell' e per l'effetto: Controparte_4
a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e per essa quali mandatarie con rappresentanza, di e CP_1 Controparte_1
b) accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado nei confronti di
[...]
Controparte_3
c) nel merito, rigettare interamente le domande delle parti attrici/intervenienti di primo grado in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Per QUALE Controparte_1 Controparte_6
ND
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così GIUDICARE
Rigettare integralmente l'appello proposto dai SInori e Parte_1 Parte_2
, in quanto inammissibile e comunque anche infondato in fatto ed in diritto. Parte_3 Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di IL n. 9141/2021. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 C.p.c. si ripropongono, per quanto possa occorrere anche le domande svolte nel giudizio di I grado e, quindi,
In via istruttoria:
Occorrendo, ammettersi C.T.U. volta alla determinazione del valore degli immobili trasferiti dal SInor e dalla SInora alla SInora , riferito sia alla CP_2 Controparte_4 Parte_3 data di sottoscrizione dell'atto dispositivo degli stessi, sia ad oggi. Nel merito, in via principale Revocarsi e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_1
dei seguenti atti di disposizione patrimoniale:
[...]
1) atto in data 25/7/2012, notaio Dott.ssa di IL, rep. 14641 – racc. 7988, con Persona_2 iscrizione ipotecaria presso i Pubblici Registri Immobiliari – Conservatoria di IL 1 del
07/08/2012 reg. gen. 42937/ reg. part. 6652, nella parte con cui il SI. ha concesso CP_2 ipoteca volontaria a favore del SI. sugli immobili di sua proprietà siti in IL, Via Persona_1
Mazzini n. 20, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 5, vani 9, R.C. € 2.928,31. 2) Atto a ministero Dr. , Notaio in IL del 09/09/2015, rep. n. 1430/815 trascritto nei Persona_3
Pubblici Registri Immobiliari, di IL 1 , il 10/09/2015 al n. 50044 di Registro Organizzazione_1
Gen., n. 35041 di Registro Part. e al n. 50045 di Reg. Gen, n. 35042 di Reg. Part., con il quale il SI.
e la SI.ra hanno alienato alla SInora , CP_2 Controparte_4 Parte_3 presente all'atto a mezzo del proprio procuratore speciale SI. , rispettivamente Parte_6
A) il SInor la piena proprietà dei seguenti beni: CP_2
pagina 2 di 14 in Comune di IL, Via Giuseppe Mazzini 20, appartamento al quarto piano di cinque locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano cantinato e un vano solaio al piano settimo, il tutto censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 5, vani 9, R.C. € 2.928,31; Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: cortile comune, altra proprietà, Via Mazzini, altra proprietà, parti comuni;
del vano cantina: altra proprietà, corridoio comune, altra unità immobiliare, cortile interno;
del vano solaio: enti comuni, terrazzo comune, altra unità immobiliare. B) La SInora , il diritto di uso esclusivo (duraturo fino al 18 settembre 2051) Controparte_4 sulle seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del posto in Org_2
IL, P.zza Erculea:
-tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà del SI. , censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni CP_2
- 155, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
- 154, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
- 153, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
Confini da nord in senso orario: del subalterno 155: corsia di manovra, posto auto sub. 154, vano aerazione, posto auto sub. 156; del subalterno 154: corsia di manovra, posto auto sub. 153, vano aerazione, posto auto sub. 155; del subalterno 153: corsia di manovra, posto auto sub. 152, vano aerazione, posto auto sub. 154. Per il caso in cui venisse accertata l'esistenza e la opponibilità alla di un Controparte_1 contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30/1/2013 fra il SI. la SInora CP_2
(quali promittenti venditori) e il SI. (quale promissario acquirente), Controparte_4 Persona_1 avente ad oggetto i medesimi immobili di cui ai punti 2A) e 2B), revocarsi ex art. 2901 c.c. e dichiararsi l'inefficacia nei confronti della odierna appellata anche di esso. Nel merito, in via di subordine:
Accertarsi e dichiararsi la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., dell'atto a ministero Dr. , Notaio in IL del 09/09/2015, rep. n. 1430/815 trascritto Persona_3 nei Pubblici Registri Immobiliari, di IL 1 , il 10/09/2015 al n. 50044 di Organizzazione_1
Registro Gen., n. 35041 di Registro Part. e al n. 50045 di Reg. Gen, n. 35042 di Reg. Part., con cui il
SI. e la SInora hanno alienato alla SInora CP_2 Controparte_4 Parte_3
, moglie del SI. presente all'atto a mezzo del proprio procuratore speciale SI.
[...] Persona_1
, la piena proprietà dei seguenti beni: Parte_6
A)Il SI. in Comune di IL, Via Giuseppe Mazzini 20, appartamento al quarto CP_2 piano di cinque locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano cantinato e un vano solaio al piano settimo, il tutto censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 5, vani 9, R.C. € 2.928,31; Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: cortile comune, altra proprietà, Via Mazzini, altra proprietà, parti comuni;
del vano cantina: altra proprietà, corridoio comune, altra unità immobiliare, cortile interno;
del vano solaio: enti comuni, terrazzo comune, altra unità immobiliare.
B) La SInora , il diritto di uso esclusivo (duraturo fino al 18 settembre 2051) Controparte_4 sulle seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del posto in Org_2
IL, P.zza Erculea:
-tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà del SI. , censiti in CatastoFabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni CP_2
- 155, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37 pagina 3 di 14 - 154, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
- 153, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
Confini da nord in senso orario: del subalterno 155: corsia di manovra, posto auto sub. 154, vano aerazione, posto auto sub. 156; del subalterno 154: corsia di manovra, posto auto sub. 153, vano aerazione, posto auto sub. 155; del subalterno 153: corsia di manovra, posto auto sub. 152, vano aerazione, posto auto sub. 154 Per il caso in cui venisse accertata l'esistenza e la opponibilità di un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30/1/2013 per scrittura privata non registrata e non trascritta fra il SI. la SInora (quali promittenti venditori) e il SI. (quale CP_2 Controparte_4 Persona_1 promissario acquirente), avente ad oggetto i medesimi immobili di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., anche di tale atto.
In ogni caso, ordinarsi, altresì al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di IL l'annotazione della sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge, anche per il presente grado d'appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 10/11/2021 n. 9141/2021 il Tribunale di IL, definitivamente pronunciando nella causa RG 42482/2017 - promossa da
contro
Controparte_3
e CP_2 Controparte_4 Persona_1 Parte_3 così decise:
“1) dichiara inefficace nei confronti di nonché di Controparte_3 cessionaria dei crediti vantati e per la quale stanno in giudizio le Controparte_1 mandatarie ed l'atto di concessione d'ipoteca volontaria CP_1 Controparte_1 in data 25/7/2012, ricevuto dal notaio di IL, rep. 14641 – racc. 7988, con iscrizione Persona_2 ipotecaria presso i Pubblici Registri Immobiliari – Conservatoria di IL 1 del 07/08/2012 reg. gen.
42937/ reg. part. 6652, contro a favore di avente ad oggetto gli immobili CP_2 Persona_1 di proprietà di siti in IL, Via Mazzini n. 20, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio CP_2
437, mappale 22 sub. 53; 2) dichiara inefficace nei confronti di nonché di Controparte_3 cessionaria dei crediti vantati e per la quale stanno in giudizio le Controparte_1 mandatarie ed il contratto, concluso nelle forme dell'atto CP_1 Controparte_1 pubblico ricevuto dal notaio di IL del 09/09/2015, rep. n. 1430/815 trascritto nei Persona_3
Pubblici Registri Immobiliari, Ufficio Provinciale di IL 1 il 10/09/2015 al n. 50044 di Registro Gen., n. 35041 di Registro Part. e al n. 50045 di Reg. Gen, n. 35042 di Reg. Part., con il quale il e alienavano a presente all'atto a mezzo del CP_2 Controparte_4 Parte_3 proprio procuratore speciale , rispettivamente Parte_6
A) il la piena proprietà dei seguenti beni: CP_2 in Comune di IL, Via Giuseppe Mazzini 20, appartamento al quarto piano di cinque locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano cantinato e un vano solaio al piano settimo, il tutto censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53;
B) la , il diritto di uso esclusivo (con scadenza il 18 settembre 2051) sulle Controparte_4 seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del Comune di IL) posto in IL, P.zza Erculea:
-tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà delGIRONI , censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni CP_2
- 155 pagina 4 di 14 - 154
- 153
3) condanna, in solido tra loro, , l'eredità giacente di Persona_1 Parte_3 CP_2
e l'eredità giacente di soccombenti, a rimborsare, in solido dal lato
[...] Controparte_4 attivo, a nonché a Controparte_3 Controparte_1 cessionaria deicrediti vantati e per la quale stanno in giudizio le mandatarie ed CP_1 lespese processuali anticipate, che si liquidano in euro 36.000 per Controparte_1 compensi, oltre euro 2638,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo tra la Controparte_3 nonché cessionaria dei crediti invocati e per la quale
[...] Controparte_1 stanno in giudizio le mandatarie ed e CP_1 Controparte_1 [...]
, con compensazione integrale delle spese come da accordi intervenuti” Controparte_7
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“ con il successivo intervento, ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
c.p.c., di cessionaria dei crediti, e per essa le mandatarie ed Controparte_1 CP_1 CP_1
proponeva azione revocatoria ordinaria nei confronti dei convenuti sulla base delle seguenti allegazioni:
[...]
1. di essere creditrice di nella sua qualità di fideiussore della CP_2 Controparte_8 della somma di denaro di euro 172.467,97, corrispondente al saldo debitore del conto corrente acceso dalla predetta società,. in forza di decreto ingiuntivo emesso nel gennaio 2016 e divenuto irrevocabile a seguito del definitivo rigetto della domanda in opposizione proposta dal debitore;
2. di essere creditrice di e di coniuge del per l'importo di euro CP_2 Controparte_4 CP_2
3.401.186,98, corrispondente al saldo debitore di conti correnti accesi dalla e nella loro qualità Parte_7 di fideiussori della predetta società, in forza di decreto ingiuntivo emesso nel giugno 2017:
3. che sino alla data del 9 settembre 2015 i predetti debitori risultavano: a) il proprietario di un CP_2 appartamento sito in IL, Via G. Mazzini, n. 20, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53; b) la titolare di un diritto di uso esclusivo (che verrà a scadenza il 18 settembre 2051) sulle CP_4 seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del Comune di IL) posto in IL, P.zza Erculea: -tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà del SI. , censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni 153, 154, 155; CP_2
4. che con atto di compravendita, concluso, nel settembre 2015, nelle forme dell'atto pubblico ricevuto dal notaio di IL, i debitori e alienavano i diritti loro spettanti sui predetti beni a Per_3 CP_2 CP_4 ; Parte_3
5. che contestualmente era emerso che il nell'agosto 2012, aveva concesso sul citato appartamento di CP_2 sua proprietà sito in via G. Mazzini, n. 20, un'ipoteca volontaria in favore di coniuge della Persona_1
, in garanzia di un non meglio precisato debito già contratto dal medesimo nei confronti Parte_3 CP_2 del SI. tale ipoteca risultava iscritta per la somma di euro 1.000.000; Persona_1
6. che gli indicati atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai debitori e erano CP_2 CP_4 suscettibili di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
7. che la concessione di ipoteca volontaria del 2012 si perfezionava quando la situazione economico- patrimoniale sia della che della garantite dalle fideiussioni innanzi. Controparte_8 Parte_7 richiamate, risultava gravemente compromessa, com'era dato rilevare dalle risultanze dei relativi bilanci depositati presso il registro delle imprese;
8. che il era evidentemente a conoscenza della grave crisi d'impresa in cui versavano i citati enti CP_2 societari, posto che egli al momento della concessione di ipoteca rivestiva da due anni la carica di amministratore unico della egli era, inoltre, amministratore unico della società Controparte_8 CP_9
unico socio fin dal 14/11/2007 di con identica sede legale in IL, Via Publio Elio
[...] Controparte_8
Adriano 51; il era fin dal luglio del 2010 amministratore unico anche della avente CP_2 Parte_7 sede legale, coincidente con quella della in IL, Via Adriano Publio Elio 51; Controparte_8 pagina 5 di 14 lo stesso, inoltre, deteneva una partecipazione pari al 15% del capitale sociale della alla data Parte_7 della stipulazione della cessione, per atto del notaio , era socio di maggioranza della con Per_3 Parte_7 una partecipazione pari al 51% del capitale sociale la società anch'essa avente sede Organizzazione_3 legale in IL, Via Publio Elio Adriano 51, di cui risultavano unici soci il (con una partecipazione CP_2 pari al 37,3% del capitale sociale) e la CP_4
9. che già all'epoca del perfezionamento dell'atto di ipoteca volontaria contestato il saldo dei conti correnti intestati alla era ampiamente negativo e il isultava garante della predetta società in Controparte_8 CP_2 forza della fideiussione omnibus richiamata, concessa nel marzo- novembre 2009; mentre la Parte_7 risultava esposta a fronte dell'intero utilizzo della linea di credito concessa, per euro 3.000.000, già dal settembre 2007, debito principale garantito dal e dalla mediante fideiussione omnibus CP_2 CP_4 concessa nel luglio 2010, epoca in cui, come già detto, l'esposizione debitoria della risultava Parte_7 pari all'intero ammontare dell'apertura di credito (euro 3.000.000);
10. che dimostrato, in thesi, il presupposto della scientia damni in capo ai debitori, non risultava necessario comprovare la sussistenza di uno speculare stato soggettivo in capo al beneficiario della garanzia ipotecaria,
considerata la gratuità dell'atto in parola, concesso in garanzia di un debito asseritamente già Persona_1 esistente e non sorto al momento del perfezionamento della garanzia;
11. che alla stipulazione dell'atto di cessione del settembre 2015 risultava quindi conclamata la grave crisi economico-finanziaria delle società garantite, comprovata oltre che dai dati di bilancio anche, relativamente alla dalla pendenza di plurime procedure esecutive immobiliari introdotte ai danni della Controparte_8 stessa;
12. che la consapevolezza in capo ai garanti-debitori di tale compromessa situazione economico patrimoniale delle citate società risultava ricavabile oltre che dalle circostanze di cui al precedente punto 8) anche dal fatto che la ricopriva la carica di amministratore unico della sino al 9 CP_4 Organizzazione_3 settembre 2015, data in cui la predetta carica veniva assunta dal CP_2
13. che al momento della conclusione del contratto contestato l'esposizione debitoria dei debitori principali era conclamata e il relativo credito stava per essere azionato in via monitoria, venute a scadenza le proroghe più volte concordate per il rimborso dei finanziamenti erogati;
14. che lo stato soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al terzo acquirente, nella specie la
, poteva dirsi comprovato, per via presuntiva, dal momento che quest'ultima era coniugata con Parte_3
il quale, sin dagli anni '80, aveva lavorato insieme al ex direttore generale di Persona_1 CP_2 Org_4
nella fondazione della , i cui soci risultavano essere, anche indirettamente, gli stessi
[...] Org_5 coniugi e la predetta società per azioni;
il la stessa e il Persona_4 Per_1 Parte_3 CP_2 avevano negli anni rivestito analoghe cariche di gestione in medesime società, riconducibili ai Gruppi Org_4 e;
Org_5 15. che lo stesso regolamento negoziale convenuto tra le parti nell'atto di compravendita presentava evidenti indici di anomalia, tenuto conto che lo stesso dava atto che il pagamento del prezzo di vendita, dovuto alla parte aveva già avuto luogo mediante due bonifici bancari perfezionatisi nel novembre 2010 e nel gennaio CP_2 2013, con i quali, a dire dell'acquirente, la stessa versava alla parte venditrice rispettivamente gli importi di euro 1.300.000 e di euro 350.000 per ricevere la prestazione corrispettiva, costituita dal trasferimento degli immobili, soltanto alcuni anni dopo;
che, in ogni caso, non vi era alcuna prova dell'effettivo pagamento del prezzo;
tra le parti non risultava concluso alcun contratto preliminare e l'immissione in possesso della parte acquirente era espressamente previsto avesse luogo contestualmente alla stipulazione del contratto di vendita del settembre 2015;
16. che un'analoga pattuizione era prevista relativamente alla cessione del diritto d'uso sui posti auto da parte della in relazione alla quale l'atto prevedeva che il relativo corrispettivo era stato già corrisposto CP_4 nel gennaio 2013 (pari ad euro 150.000);
17. che, in ogni caso, dalle risultanze delle notificazioni di atti giudiziali diretti al recupero del credito in questa sede azionato, emergeva come la parte venditrice avesse mantenuto la propria residenza Parte_8 nell'immobile di via Mazzini, n. 20, anche successivamente alla data del settembre 2015. e , si costituivano in giudizio, rilevando: Persona_1 Parte_3
pagina 6 di 14 1. che con un accordo di mutuo concluso per iscritto dal dalla e dallo stesso in CP_2 CP_4 Per_1 qualità di parte mutuante, nel novembre 2010 le parti mutuatarie, davano atto di ricevere, Parte_9 contestualmente alla conclusione dell'accordo, un finanziamento di euro 1.300.000, a mezzo bonifico bancario disposto dal Per_1
2. che già con dichiarazione del novembre 2010 il manifestava la propria volontà di assistere CP_2 l'obbligazione restitutoria assunta nei confronti della parte mutuante mediante garanzia ipotecaria sull'immobile di Via Mazzini, n. 20, effettivamente concessa nel 2012, con conseguente natura onerosa e non gratuita di tale atto di disposizione patrimoniale, stante la sussistenza di un corrispettivo costituito dal finanziamento ricevuto nel 2010;
3. che, ciò posto, era del tutto insussistente il presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, rappresentato dallo stato soggettivo del beneficiario della garanzia ipotecaria, dal momento che il era del tutto ignaro delle conseguenze pregiudizievoli che da tale atto potessero prodursi Per_1
a carico dei creditori di parte concedente;
4. che, quanto all'atto di compravendita contestato da parte attrice, il rapporto di coniugio tra la Parte_3 e il e i rapporti professionali intrattenuti da quest'ultimo con il non costituivano elementi tali Per_1 CP_2 da integrare indizi idonei a fondare un accertamento per presunzioni;
5. che, in ogni caso, tra la e la parte venditrice era stato concluso, nel gennaio 2013, un Parte_3 contratto preliminare di compravendita in forza del quale era stato effettuato un bonifico di euro 350.000 a titolo di caparra confirmatoria e, quanto al residuo importo di euro 1.300.000, convenuto allo stesso titolo, se ne era previsto il pagamento mediante compensazione con il corrispondente debito gravante sui promittenti venditori in qualità di parte beneficiaria del finanziamento ricevuto dal in forza del citato accordo di Per_1 mutuo del novembre 2010; quanto all'importo di euro 150.000, dovuto a titolo di prezzo della cessione del diritto d'uso sui posti auto, ne era stato convenuto il pagamento successivamente al perfezionamento del contratto definitivo, patto che era stato regolarmente eseguito;
6. che, in forza delle stesse pattuizioni contenute nel contratto preliminare, le disposizioni patrimoniali perfezionatesi per mezzo del contratto di cessione del settembre 2015 integravano adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte nei confronti del quale parte erogante il finanziamento del novembre Per_1 2010, come tali non suscettibili di azione revocatoria in quanto adempimento di debito scaduto.
e non si costituivano e venivano, pertanto, dichiarati contumaci. CP_2 Controparte_4
Nel corso del giudizio sopravveniva il decesso dei predetti convenuti contumaci, sì che il processo veniva incardinato nei confronti delle curatele dell'eredità giacente del costituitasi, e della eredità giacente CP_2 della stante la rinuncia all'eredità di quest'ultima formalizzata da parte dei chiamati”. CP_4
Avverso tale decisione – motivata in ragione del fatto che al momento degli atti dispositivi impugnati, i crediti invocati dalla banca procedente erano già esistenti, a prescindere dall'esigibilità degli stessi, e consolidati e consacrati nei successivi provvedimenti monitori, della presenza dell'eventus damni e della scientia damni in capo a e alla e in ragione della prova della scientia damni in CP_2 CP_4 capo ai terzi e , requisito necessario ex art. 2901 c.c., ritenendo la concessione di Per_1 Parte_3 ipoteca atto gratuito - è stato proposto appello da e Parte_1 Parte_2 [...]
che hanno chiesto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Parte_3 attiva di e per essa, quali mandatarie, di e di , di Controparte_1 CP_1 Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado nei confronti della
[...]
e nel merito di rigettare tutte le domande svolte dalle società attrici. Controparte_3
Si costituiva in giudizio e per essa, quali mandatarie, e di Controparte_1 CP_1 CP_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello riproponendo le domande svolte in primo grado.
[...] Si costituiva altresì l' non resistendo all'appello e non formulando Controparte_5 richieste ma al solo “fine di avere contezza dello stesso e dei provvedimenti che ivi saranno assunti”. All'udienza del 12/05/2022, constata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia della e dell'Eredità giacente di Controparte_3 Persona_5
pagina 7 di 14 I procuratori delle parti, precisate le conclusioni all'udienza del 14/09//2023, chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti invocano l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e per essa delle mandatarie e Si CP_1 CP_1 CP_1 dolgono inoltre che il tribunale non avrebbe rilevato la mancanza di prova sull'effettiva titolarità del diritto di credito.
La censura va rigettata
Assumono in primis gli appellanti che il tribunale avrebbe errato a ritenere che la cessione del credito, comporterebbe anche il trasferimento dell'azione revocatoria e che la relativa eccezione ex art. 111 cpc era stata dagli stessi sollevata tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale
La Corte osserva che nell'ambito dell'actio pauliana, qualora, nel corso di un processo, la parte attrice ceda il proprio credito, il cessionario può intervenire ex art. 111 c.p.c. come successore nel diritto affermato in giudizio. Infatti, con la domanda di cui all'art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene del patrimonio del debitore e tale facoltà rappresenta il contenuto del suo diritto di credito (Cass. Sez. 3, n. 5649/2023). Allorché il cessionario del credito intervenga nel processo promosso dal cedente contro il debitore, anche in appello, in qualità di successore a titolo particolare – come prevede il summenzionato art. 111 c. 3 c.p.c. – può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente a favore del cessionario. Ciò a prescindere dalla mancata estromissione dalla causa del cedente “ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass. 19/04/2023 n. 10442).
La Corte di Cassazione, (ordinanza 29 agosto 2023, n. 25424) afferma che il cessionario del credito è legittimato a proporre l'azione revocatoria e ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente “in quanto portatore di un interesse attuale e concreto ad un risultato utile giuridicamente rilevante”. Nel caso di specie, la cessione di credito ha ad oggetto anche i diritti posti a fondamento dell'azione revocatoria promossa dal cedente. Il credito tutelato con l'azione revocatoria “si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l'azione esecutiva" a norma dell'art. 2902 c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto e dunque il diritto di appellare”. (Cassazione civile sez. III, 29/08/2023, n.25424).
La recente giurisprudenza in tema di azione revocatoria, ha altresì ritenuto che qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito
(presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, n. 5649/2023). Ed è stato altresì chiarito che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente. (Cass. Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442).
pagina 8 di 14 Ad ogni modo si rileva che nella fattispecie il tribunale ha correttamente dichiarato inefficace ex art. 2901 cc nei confronti della banca nonché di sia l'atto di Controparte_3 Controparte_1 concessione di ipoteca volontaria sia il contratto di vendita in favore degli odierni appellanti, non essendo stato estromesso dal giudizio l'istituto bancario,.
Ed ancora gli appellanti insistono a ritenere che non avrebbe fornito la prova CP_10 dell'effettiva titolarità del diritto di credito,
La Corte preliminarmente osserva che la cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'art. 58
TUB, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c. L'art. 58, comma II, TUB dispone – ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale.
Sul punto la Suprema Corte, ha da ultimo affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della , il giudice di merito ha il Org_6 dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Cassazione, sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023).
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, depositato in atti, emerge che oggetto della cessione era “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o anche a banche Org_7 dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “”sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia la data del 20 dicembre 2017;(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ( ), costituito ai sensi del D.P.R. numero 278 del 28 Org_8 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da (vii) rapporti giuridici in Organizzazione_9 relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Organizzazione_10 i “Crediti ).
[...] Org_7
La specifica menzione di crediti pecuniari sorti “antecedentemente al 31 dicembre 2016 per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, così come i rapporti giuridici “in sofferenza sia alla data del 31 dicembre 2016 sia la data del 20 dicembre 2017” induce a ritenere che fra gli stessi rientrino i crediti di cui è causa. Né può esigersi che nella cessione in blocco di crediti e i sensi dell'articolo 58 Tub siano singolarmente indicati i crediti e le rispettive azioni ove, come nella fattispecie, già in corso, proprio perché si tratta di operazioni di cessione di crediti considerati non pagina 9 di 14 singolarmente, ma in quanto facenti parte di un blocco definito mediante specificazione delle caratteristiche che li qualificano.
Dunque il credito azionato, in ragione della sua natura e del tempo della sua origine nonché della sua idoneità a essere identificato come “in sofferenza”, non può che essere ricompreso tra le pretese trasferite alla cessionaria non potendosi ritenere escluso dalla cessione, né il debitore ceduto – unico legittimato – ha svolto eccezioni in tal senso.
Oltre a ciò, nell'avviso di cessione viene altresì espressamente specificato che “I dati indicativi di ciascuno dei crediti nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, Org_7 dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www. Email_1 e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Il rinvio ad
[...] una fonte documentale certa e fruibile da ogni creditore sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione è certamente idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna società appellata.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il credito anteriore al compimento degli atti dispositivi, ha valutato il carattere gratuito dell'ipoteca e ha rinvenuto in capo a e il profilo della scientia damni Per_1 Parte_3
Anche le predette censure devono essere disattese
Sull'anteriorità del credito.
Assumo gli appellanti che le ragioni creditorie della banca corrisponderebbero solo al momento dei saldi debitori dei conti correnti delle due società garantite - sorto il 1/1/2015 e il CP_8 Pt_7
1/1/2014. Quindi al momento della costituzione dell'ipoteca il debito dell'istituto bancario non era ancora maturato. Il tribunale, errando, avrebbe preso in considerazione i bilanci delle due società che già nel 2014 evidenziavano difficoltà economiche con gravi perdite di esercizio senza però rilevare che l'atto di costituzione dell'ipoteca è antecedente all'approvazione dei bilanci presi in considerazione.
Osserva la Corte che, nella fattispecie, risulta per tabulas che la fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazione della è stata rilasciata da in data 24/03/2009 con elevazione di importo in CP_8 CP_2 data 23/11/2009, mentre la fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della è stata Pt_7 rilasciata dai coniugi in data 27/07/2010. Parte_8
Risulta altresì che l'atto di costituzione di ipoteca è del 7/08/2012.
Non è oggetto di contestazione, nel caso di specie, che le fideiussioni a garanzia dei debiti delle due società fosse stata rilasciata dai due coniugi ben prima della costituzione di ipoteca sull'immobile e della successiva vendita: tale accertamento in fatto, è compiuto implicitamente dal primo giudice, là dove dà atto che, in relazione al credito garantito nei confronti di fossero stati già emessi due Org_7 decreti ingiuntivi n. 1157/2016 e n. 14880/2017, in danno dei coniugi divenuti Parte_9 irrevocabili l'uno per rigetto dell'opposizione l'altro per estinzione del giudizio di opposizione.
Orbene, in base alle consolidate affermazioni della giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, “la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti pagina 10 di 14 in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901,
n. 1, prima parte, del codice civile, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. VI, 10/01/2023, n.330; Cassazione civile sez. III, 05/09/2023,
n.25883).
E' quindi indubbia l'anteriorità dei crediti di cui è causa nei confronti degli atti dispositivi impugnati essendo rilevante -ai fini di tale determinazione- il momento in cui la fideiussione è stata prestata (cfr.
Cass. 1999/591; Cass.10522/2020, Cass.762/2016) ed essendo tale momento ben anteriore rispetto alla costituzione di ipoteca e al successivo atto di vendita.
Sulla natura gratuita dell'ipoteca e sul consilium fraudis del terzo.
Gli appellanti poi rivendicano il carattere oneroso dell'ipoteca, ritenendo che il tribunale ne avrebbe erroneamente determinato la gratuità non considerando l'esistenza del precedente contratto di mutuo con contestuale trasferimento delle somme a mezzo bonifico e non considerando l'atto stesso di costituzione di ipoteca ove le parti chiaramente esplicitano il titolo e l'origine causale dell'ipoteca.
Ritiene la Corte che la valutazione della fattispecie da parte del giudice di prime cure in termini di atto a titolo gratuito e, conseguentemente, la sussunzione della fattispecie concreta nel rispondente regime probatorio ex art. 2901 cod. civ. di indifferenza dello stato soggettivo del terzo, deve ritenersi corretta, dal momento che l'ipoteca volontaria venne da costituita non contestualmente, ma CP_2 successivamente al sorgere del suo debito derivante da mutuo nei confronti di (con conseguente Per_1 venir meno della presunzione di onerosità ex art. 2901 c.c., comma 2).
Pertanto deve ritenersi soggetto ad azione revocatoria, l'atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte del debito contratto in data 8/11/2010 con scadenza – in un'unica soluzione - all'8/11/2021 e dunque già scaduto all'atto della costituzione di ipoteca, posto che nella fattispecie la costituzione dell'ipoteca non può certamente essere ritenuta contestuale all'erogazione del muto e che “la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) - che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del cit. art., comma 3 - ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dà luogo alla modifica dei suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori” (Cass, Sez. 3, n. 16570 del 25/11/2002,; Cass. sez. VI, 22/01/2020, n.1414).
Ricorre nel caso in esame, quanto già ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui - in analoga fattispecie di concessione di mutuo a fronte di dilazione - il negozio, quand'anche apparentemente oneroso quanto al motivo, deve invece considerarsi gratuito quanto alla causa, unico aspetto rilevante
(Cass., ord., 9/11/2018, n. 28802; Cass. 8/05/2014, n. 9987).
Infine deve essere precisato che la disposizione di cui all'art. 2901 co 3 c.c, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c. (Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1414).
pagina 11 di 14 Rispetto ai suddetti principi, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, gli odierni appellanti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali da ritenersi non decisivi o pertinenti.
Correttamente quindi il primo giudice ha ritenuto che, essendo l'atto a titolo gratuito, resta irrilevante la relativa conoscenza o partecipazione da parte di Per_1
Sul contratto di compravendita del 9/09/2015
Gli appellanti insistono a ritenere indimostrata la prova del consilum fraudis in capo al terzo e a dolersi che il tribunale avrebbe fatto riferimento a meri indici presuntivi per provare l'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti.
La Corte osserva che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma n. 2), prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. 25 marzo 2007, n. 7507), non essendo invece necessaria la collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. 18 gennaio 2007, n. 1068);
In altri termini, l'azione revocatoria ordinaria non richiede un accordo tra il debitore ed il terzo volto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo a tal fine sufficiente la consapevolezza di tale pregiudizio, pur necessariamente correlato ad un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore e che si rilevi pregiudizievole per il creditore (cfr. Cass. 22 aprile 2003, n. 6422).
Pertanto, per esperire l'azione revocatoria ordinaria non occorre né il fine specifico di danneggiare i creditori, né che il terzo cooperi alla frode con un proprio particolare profitto, essendo sufficiente la sua consapevolezza di sottrarre, con l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, le garanzie spettanti ai creditori, così da compromettere la soddisfazione delle loro ragioni.
Va dunque ribadito che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. Sez. 3, ord. 18 gennaio
2019, n. 1286,).
Orbene, il Tribunale ha compiuto questa valutazione di inverosimiglianza non in modo aprioristico ed immotivato, come gli addebitano gli appellanti, bensì, sulla base di un apprezzamento unitario degli atti di disposizione compiuti (Cassazione civile sez. III, 02/11/2023, n.30486).
Il primo giudice ha infatti ritenuto che “lo stato di consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio delle ragioni creditori può dirsi accertato (sia relativamente alla parte Parte_3 acquirente del contratto di cessione del settembre 2015, sia con riguardo al qualora dovesse Per_1 ritenersi che lo stato soggettivo rilevante ai fini di cui all'art 2901 c.c. debba sussistere in relazione alla parte del preliminare, acquirente per sé o per persona da nominare) per via presuntiva…”
Nella vicenda in esame appare integrato anche tale requisito, avuto riguardo a tutti gli elementi già valutati da Tribunale, che ha proceduto ad una approfondita disamina dei parametri ritenuti probanti quali i rapporti professionali consolidati nel tempo fra e la partecipazione della CP_2 Per_1
unitamente al marito e a a diverse società del gruppo, il cospicuo prestito effettuato Parte_3 CP_2 da in favore di il fatto che abbia fatto svolgere una stima sull'immobile oggetto di Per_1 CP_2 Per_1
pagina 12 di 14 ipoteca e, soprattutto il fatto che i coniugi - nonostante la vendita dell'appartamento con Parte_8 immediata immissione nel possesso della - in realtà avessero continuato ad abitare Parte_3 nell'immobile compravenduto. Prova ne sia che anche successivamente alla loro morte le notifiche degli atti riassuntivi del giudizio di primo grado agli eredi, sono state fatte nella medesima abitazione, nonostante l'immissione nel possesso della contestuale all'atto di vendita. Parte_3
Vi era, dunque, uno stretto legame tra tutti i soggetti interessati dell'operazione, quanto meno sotto il profilo professionale e imprenditoriale, che emerge del resto dalla documentazione prodotta dalla banca senza contare che di fatto, l'immobile sembrerebbe rimasto, ancora oggi, nella disponibilità dei venditori.
Ebbene, nella fattispecie nessun dubbio può seriamente nutrirsi sulla piena consapevolezza, in capo all'acquirente, moglie del circa gli effetti pregiudizievoli, per le ragioni creditorie, dell'atto di Per_1 che trattasi.
Tutti gli elementi sopra considerati consentono, in definitiva, senz'altro di presumere la conoscenza, da parte di e di , tanto dell'esposizione debitoria dei coniugi nei riguardi Per_1 Parte_3 Parte_8 dell'istituto di credito, quanto del pregiudizio - pur essendo sufficiente la mera conoscibilità, del danno arrecato alle ragioni creditorie dell'istituto bancario per effetto dell'atto di compravendita oggetto di domanda revocatoria, con il quale i debitori e si spogliavano del bene. CP_2 CP_4
Le circostanze di cui sopra, unitamente alle singolari modalità di corresponsione del prezzo di vendita - del quale l'intero importo si assume versato precedentemente al rogito, inducono, peraltro, a ravvisare gli estremi di una vera e propria participatio fraudis da parte di e della e cioè che essi Per_1 Parte_3 non solo fossero del tutto consapevoli degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla operazione economica in questione, ma addirittura abbiano attivamente concorso al perseguimento del fine, perseguito dal di sottrarre i beni di proprietà di quest'ultimo alla garanzia patrimoniale della banca . CP_2
Con il terzo motivo gli appellanti ritengono erronea la sentenza nella parte in cui si è pronunciata anche nei confronti della poiché, secondo la tesi, l'istituto bancario non avrebbe riassunto Org_7 il giudizio e, pertanto non era più parte nel giudizio di primo grado, che sarebbe così estinto nei suoi confronti.
Il motivo è destituito di fondamento e deve essere rigettato
E' di fatto noto e pacifico in giurisprudenza che il creditore che ebbe ad agire in revocatoria salvo poi cedere il credito a tutela del quale ebbe ad esperire l'azione ex art. 2901 c.c. continua, pur sempre, a conservare la qualità di parte, visto che la cessione di credito "determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 22 ottobre 2009, n. 22424; da ultimo Cassazione civile sez. III, 02/11/2023,n.30486) L'istituto bancario, pur non avendo proceduto ad attività di riassunzione, è comunque rimasta parte del giudizio non essendone stata richiesta l'estromissione dal giudizio da nessuna delle parti in causa né disposta dal giudice. Risulta inoltre che ha regolarmente continuato a svolgere le difese depositando memoria di replica, aderendo alla domanda di CP_3
Pertanto correttamente il tribunale si è pronunciato anche nei confronti dell'istituto bancario.
pagina 13 di 14 Tanto ritenuto e considerato, la Corte conclude per il rigetto dell'appello. Le spese del grado seguono la soccombenza integrale di e e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese dell'Eredità giacente di in virtù della Persona_5 contumacia. In virtù della costituzione meramente formale dell'Eredità giacente di che CP_2 non ha svolto attività difensiva essendosi costituita solo “al fine di avere contezza dello stesso e dei provvedimenti che ivi saranno assunti”, dispone la compensazione delle spese.
Sussistendone i presupposti, la Corte applica il doppio contributo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 59/2021 resa il 11/02/2021
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 9141/2021 resa il 14/11/2021;
-Condanna e – in solido fra loro - al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di e per essa e quali mandatarie Controparte_1 Controparte_1 CP_1 delle spese di lite del grado che liquida, nella somma di € 24.000,00 oltre al rimborso delle spese generali e oneri di legge;
- Compensa le spese fra l'Eredità giacente di e gli appellanti;
CP_2
- Nulla sulle spese di e dell'Eredità giacente di in virtù della Controparte_3 Persona_5 contumacia;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma I quater, del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge 228/2012.
Così deciso in IL 13 dicembre 2023
Il G.A. est Paola Ambruosi
Il Presidente Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 52/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) -IN QUALITA' DI EREDI DEL SIG. e C.F._2 Persona_1 [...]
(C.F. ) IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DEL Parte_3 C.F._3
SIG. elettivamente domiciliati in VIA BRERA, 5 20121 MILANO presso lo studio Persona_1 dell'avv. CARDI MARCELLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
ND (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MANZ0NI, 17 20121 P.IVA_1 MILANO presso lo studio dell'avv. ZANFAGNA RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO, 21 Controparte_2 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. VIGNATI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 14 Per -IN QUALITA' DI EREDI DEL Parte_1 Parte_2 SIG. e IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE DEL Persona_1 Parte_4
SIG. Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, e dunque in riforma della sentenza del Tribunale civile di IL, Sez. II, n. 9141/2021, pubblicata in data 10.11.2021, e notificata in data 10.12.2021, per i motivi di cui in narrativa, accogliere il gravame proposto dai SI. e in qualità di eredi del SI. Parte_1 Parte_2 Per_1
e dalla SI.ra , in proprio e in qualità di erede del SI. nei confronti di
[...] Parte_3 Per_1 [...]
e per essa, in qualità di mandatarie con rappresentanza, e Controparte_1 Controparte_1
di , dell' CP_1 Controparte_3 Controparte_5 e dell' e per l'effetto: Controparte_4
a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e per essa quali mandatarie con rappresentanza, di e CP_1 Controparte_1
b) accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado nei confronti di
[...]
Controparte_3
c) nel merito, rigettare interamente le domande delle parti attrici/intervenienti di primo grado in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Per QUALE Controparte_1 Controparte_6
ND
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così GIUDICARE
Rigettare integralmente l'appello proposto dai SInori e Parte_1 Parte_2
, in quanto inammissibile e comunque anche infondato in fatto ed in diritto. Parte_3 Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di IL n. 9141/2021. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 C.p.c. si ripropongono, per quanto possa occorrere anche le domande svolte nel giudizio di I grado e, quindi,
In via istruttoria:
Occorrendo, ammettersi C.T.U. volta alla determinazione del valore degli immobili trasferiti dal SInor e dalla SInora alla SInora , riferito sia alla CP_2 Controparte_4 Parte_3 data di sottoscrizione dell'atto dispositivo degli stessi, sia ad oggi. Nel merito, in via principale Revocarsi e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_1
dei seguenti atti di disposizione patrimoniale:
[...]
1) atto in data 25/7/2012, notaio Dott.ssa di IL, rep. 14641 – racc. 7988, con Persona_2 iscrizione ipotecaria presso i Pubblici Registri Immobiliari – Conservatoria di IL 1 del
07/08/2012 reg. gen. 42937/ reg. part. 6652, nella parte con cui il SI. ha concesso CP_2 ipoteca volontaria a favore del SI. sugli immobili di sua proprietà siti in IL, Via Persona_1
Mazzini n. 20, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 5, vani 9, R.C. € 2.928,31. 2) Atto a ministero Dr. , Notaio in IL del 09/09/2015, rep. n. 1430/815 trascritto nei Persona_3
Pubblici Registri Immobiliari, di IL 1 , il 10/09/2015 al n. 50044 di Registro Organizzazione_1
Gen., n. 35041 di Registro Part. e al n. 50045 di Reg. Gen, n. 35042 di Reg. Part., con il quale il SI.
e la SI.ra hanno alienato alla SInora , CP_2 Controparte_4 Parte_3 presente all'atto a mezzo del proprio procuratore speciale SI. , rispettivamente Parte_6
A) il SInor la piena proprietà dei seguenti beni: CP_2
pagina 2 di 14 in Comune di IL, Via Giuseppe Mazzini 20, appartamento al quarto piano di cinque locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano cantinato e un vano solaio al piano settimo, il tutto censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 5, vani 9, R.C. € 2.928,31; Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: cortile comune, altra proprietà, Via Mazzini, altra proprietà, parti comuni;
del vano cantina: altra proprietà, corridoio comune, altra unità immobiliare, cortile interno;
del vano solaio: enti comuni, terrazzo comune, altra unità immobiliare. B) La SInora , il diritto di uso esclusivo (duraturo fino al 18 settembre 2051) Controparte_4 sulle seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del posto in Org_2
IL, P.zza Erculea:
-tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà del SI. , censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni CP_2
- 155, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
- 154, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
- 153, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
Confini da nord in senso orario: del subalterno 155: corsia di manovra, posto auto sub. 154, vano aerazione, posto auto sub. 156; del subalterno 154: corsia di manovra, posto auto sub. 153, vano aerazione, posto auto sub. 155; del subalterno 153: corsia di manovra, posto auto sub. 152, vano aerazione, posto auto sub. 154. Per il caso in cui venisse accertata l'esistenza e la opponibilità alla di un Controparte_1 contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30/1/2013 fra il SI. la SInora CP_2
(quali promittenti venditori) e il SI. (quale promissario acquirente), Controparte_4 Persona_1 avente ad oggetto i medesimi immobili di cui ai punti 2A) e 2B), revocarsi ex art. 2901 c.c. e dichiararsi l'inefficacia nei confronti della odierna appellata anche di esso. Nel merito, in via di subordine:
Accertarsi e dichiararsi la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., dell'atto a ministero Dr. , Notaio in IL del 09/09/2015, rep. n. 1430/815 trascritto Persona_3 nei Pubblici Registri Immobiliari, di IL 1 , il 10/09/2015 al n. 50044 di Organizzazione_1
Registro Gen., n. 35041 di Registro Part. e al n. 50045 di Reg. Gen, n. 35042 di Reg. Part., con cui il
SI. e la SInora hanno alienato alla SInora CP_2 Controparte_4 Parte_3
, moglie del SI. presente all'atto a mezzo del proprio procuratore speciale SI.
[...] Persona_1
, la piena proprietà dei seguenti beni: Parte_6
A)Il SI. in Comune di IL, Via Giuseppe Mazzini 20, appartamento al quarto CP_2 piano di cinque locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano cantinato e un vano solaio al piano settimo, il tutto censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 5, vani 9, R.C. € 2.928,31; Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: cortile comune, altra proprietà, Via Mazzini, altra proprietà, parti comuni;
del vano cantina: altra proprietà, corridoio comune, altra unità immobiliare, cortile interno;
del vano solaio: enti comuni, terrazzo comune, altra unità immobiliare.
B) La SInora , il diritto di uso esclusivo (duraturo fino al 18 settembre 2051) Controparte_4 sulle seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del posto in Org_2
IL, P.zza Erculea:
-tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà del SI. , censiti in CatastoFabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni CP_2
- 155, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37 pagina 3 di 14 - 154, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
- 153, zona censuaria 1, cat. C/6, cl. 5, mq. 11, R.C. € 132,37
Confini da nord in senso orario: del subalterno 155: corsia di manovra, posto auto sub. 154, vano aerazione, posto auto sub. 156; del subalterno 154: corsia di manovra, posto auto sub. 153, vano aerazione, posto auto sub. 155; del subalterno 153: corsia di manovra, posto auto sub. 152, vano aerazione, posto auto sub. 154 Per il caso in cui venisse accertata l'esistenza e la opponibilità di un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30/1/2013 per scrittura privata non registrata e non trascritta fra il SI. la SInora (quali promittenti venditori) e il SI. (quale CP_2 Controparte_4 Persona_1 promissario acquirente), avente ad oggetto i medesimi immobili di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., anche di tale atto.
In ogni caso, ordinarsi, altresì al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di IL l'annotazione della sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge, anche per il presente grado d'appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 10/11/2021 n. 9141/2021 il Tribunale di IL, definitivamente pronunciando nella causa RG 42482/2017 - promossa da
contro
Controparte_3
e CP_2 Controparte_4 Persona_1 Parte_3 così decise:
“1) dichiara inefficace nei confronti di nonché di Controparte_3 cessionaria dei crediti vantati e per la quale stanno in giudizio le Controparte_1 mandatarie ed l'atto di concessione d'ipoteca volontaria CP_1 Controparte_1 in data 25/7/2012, ricevuto dal notaio di IL, rep. 14641 – racc. 7988, con iscrizione Persona_2 ipotecaria presso i Pubblici Registri Immobiliari – Conservatoria di IL 1 del 07/08/2012 reg. gen.
42937/ reg. part. 6652, contro a favore di avente ad oggetto gli immobili CP_2 Persona_1 di proprietà di siti in IL, Via Mazzini n. 20, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio CP_2
437, mappale 22 sub. 53; 2) dichiara inefficace nei confronti di nonché di Controparte_3 cessionaria dei crediti vantati e per la quale stanno in giudizio le Controparte_1 mandatarie ed il contratto, concluso nelle forme dell'atto CP_1 Controparte_1 pubblico ricevuto dal notaio di IL del 09/09/2015, rep. n. 1430/815 trascritto nei Persona_3
Pubblici Registri Immobiliari, Ufficio Provinciale di IL 1 il 10/09/2015 al n. 50044 di Registro Gen., n. 35041 di Registro Part. e al n. 50045 di Reg. Gen, n. 35042 di Reg. Part., con il quale il e alienavano a presente all'atto a mezzo del CP_2 Controparte_4 Parte_3 proprio procuratore speciale , rispettivamente Parte_6
A) il la piena proprietà dei seguenti beni: CP_2 in Comune di IL, Via Giuseppe Mazzini 20, appartamento al quarto piano di cinque locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano cantinato e un vano solaio al piano settimo, il tutto censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53;
B) la , il diritto di uso esclusivo (con scadenza il 18 settembre 2051) sulle Controparte_4 seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del Comune di IL) posto in IL, P.zza Erculea:
-tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà delGIRONI , censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni CP_2
- 155 pagina 4 di 14 - 154
- 153
3) condanna, in solido tra loro, , l'eredità giacente di Persona_1 Parte_3 CP_2
e l'eredità giacente di soccombenti, a rimborsare, in solido dal lato
[...] Controparte_4 attivo, a nonché a Controparte_3 Controparte_1 cessionaria deicrediti vantati e per la quale stanno in giudizio le mandatarie ed CP_1 lespese processuali anticipate, che si liquidano in euro 36.000 per Controparte_1 compensi, oltre euro 2638,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo tra la Controparte_3 nonché cessionaria dei crediti invocati e per la quale
[...] Controparte_1 stanno in giudizio le mandatarie ed e CP_1 Controparte_1 [...]
, con compensazione integrale delle spese come da accordi intervenuti” Controparte_7
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“ con il successivo intervento, ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
c.p.c., di cessionaria dei crediti, e per essa le mandatarie ed Controparte_1 CP_1 CP_1
proponeva azione revocatoria ordinaria nei confronti dei convenuti sulla base delle seguenti allegazioni:
[...]
1. di essere creditrice di nella sua qualità di fideiussore della CP_2 Controparte_8 della somma di denaro di euro 172.467,97, corrispondente al saldo debitore del conto corrente acceso dalla predetta società,. in forza di decreto ingiuntivo emesso nel gennaio 2016 e divenuto irrevocabile a seguito del definitivo rigetto della domanda in opposizione proposta dal debitore;
2. di essere creditrice di e di coniuge del per l'importo di euro CP_2 Controparte_4 CP_2
3.401.186,98, corrispondente al saldo debitore di conti correnti accesi dalla e nella loro qualità Parte_7 di fideiussori della predetta società, in forza di decreto ingiuntivo emesso nel giugno 2017:
3. che sino alla data del 9 settembre 2015 i predetti debitori risultavano: a) il proprietario di un CP_2 appartamento sito in IL, Via G. Mazzini, n. 20, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 437, mappale 22 sub. 53; b) la titolare di un diritto di uso esclusivo (che verrà a scadenza il 18 settembre 2051) sulle CP_4 seguenti porzioni facenti parte dell'autosilo (di proprietà del Comune di IL) posto in IL, P.zza Erculea: -tre posti auto al piano quarto interrato (interni 93-94-95) pertinenziali all'appartamento di proprietà del SI. , censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 437 mappale 450 subalterni 153, 154, 155; CP_2
4. che con atto di compravendita, concluso, nel settembre 2015, nelle forme dell'atto pubblico ricevuto dal notaio di IL, i debitori e alienavano i diritti loro spettanti sui predetti beni a Per_3 CP_2 CP_4 ; Parte_3
5. che contestualmente era emerso che il nell'agosto 2012, aveva concesso sul citato appartamento di CP_2 sua proprietà sito in via G. Mazzini, n. 20, un'ipoteca volontaria in favore di coniuge della Persona_1
, in garanzia di un non meglio precisato debito già contratto dal medesimo nei confronti Parte_3 CP_2 del SI. tale ipoteca risultava iscritta per la somma di euro 1.000.000; Persona_1
6. che gli indicati atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai debitori e erano CP_2 CP_4 suscettibili di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
7. che la concessione di ipoteca volontaria del 2012 si perfezionava quando la situazione economico- patrimoniale sia della che della garantite dalle fideiussioni innanzi. Controparte_8 Parte_7 richiamate, risultava gravemente compromessa, com'era dato rilevare dalle risultanze dei relativi bilanci depositati presso il registro delle imprese;
8. che il era evidentemente a conoscenza della grave crisi d'impresa in cui versavano i citati enti CP_2 societari, posto che egli al momento della concessione di ipoteca rivestiva da due anni la carica di amministratore unico della egli era, inoltre, amministratore unico della società Controparte_8 CP_9
unico socio fin dal 14/11/2007 di con identica sede legale in IL, Via Publio Elio
[...] Controparte_8
Adriano 51; il era fin dal luglio del 2010 amministratore unico anche della avente CP_2 Parte_7 sede legale, coincidente con quella della in IL, Via Adriano Publio Elio 51; Controparte_8 pagina 5 di 14 lo stesso, inoltre, deteneva una partecipazione pari al 15% del capitale sociale della alla data Parte_7 della stipulazione della cessione, per atto del notaio , era socio di maggioranza della con Per_3 Parte_7 una partecipazione pari al 51% del capitale sociale la società anch'essa avente sede Organizzazione_3 legale in IL, Via Publio Elio Adriano 51, di cui risultavano unici soci il (con una partecipazione CP_2 pari al 37,3% del capitale sociale) e la CP_4
9. che già all'epoca del perfezionamento dell'atto di ipoteca volontaria contestato il saldo dei conti correnti intestati alla era ampiamente negativo e il isultava garante della predetta società in Controparte_8 CP_2 forza della fideiussione omnibus richiamata, concessa nel marzo- novembre 2009; mentre la Parte_7 risultava esposta a fronte dell'intero utilizzo della linea di credito concessa, per euro 3.000.000, già dal settembre 2007, debito principale garantito dal e dalla mediante fideiussione omnibus CP_2 CP_4 concessa nel luglio 2010, epoca in cui, come già detto, l'esposizione debitoria della risultava Parte_7 pari all'intero ammontare dell'apertura di credito (euro 3.000.000);
10. che dimostrato, in thesi, il presupposto della scientia damni in capo ai debitori, non risultava necessario comprovare la sussistenza di uno speculare stato soggettivo in capo al beneficiario della garanzia ipotecaria,
considerata la gratuità dell'atto in parola, concesso in garanzia di un debito asseritamente già Persona_1 esistente e non sorto al momento del perfezionamento della garanzia;
11. che alla stipulazione dell'atto di cessione del settembre 2015 risultava quindi conclamata la grave crisi economico-finanziaria delle società garantite, comprovata oltre che dai dati di bilancio anche, relativamente alla dalla pendenza di plurime procedure esecutive immobiliari introdotte ai danni della Controparte_8 stessa;
12. che la consapevolezza in capo ai garanti-debitori di tale compromessa situazione economico patrimoniale delle citate società risultava ricavabile oltre che dalle circostanze di cui al precedente punto 8) anche dal fatto che la ricopriva la carica di amministratore unico della sino al 9 CP_4 Organizzazione_3 settembre 2015, data in cui la predetta carica veniva assunta dal CP_2
13. che al momento della conclusione del contratto contestato l'esposizione debitoria dei debitori principali era conclamata e il relativo credito stava per essere azionato in via monitoria, venute a scadenza le proroghe più volte concordate per il rimborso dei finanziamenti erogati;
14. che lo stato soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al terzo acquirente, nella specie la
, poteva dirsi comprovato, per via presuntiva, dal momento che quest'ultima era coniugata con Parte_3
il quale, sin dagli anni '80, aveva lavorato insieme al ex direttore generale di Persona_1 CP_2 Org_4
nella fondazione della , i cui soci risultavano essere, anche indirettamente, gli stessi
[...] Org_5 coniugi e la predetta società per azioni;
il la stessa e il Persona_4 Per_1 Parte_3 CP_2 avevano negli anni rivestito analoghe cariche di gestione in medesime società, riconducibili ai Gruppi Org_4 e;
Org_5 15. che lo stesso regolamento negoziale convenuto tra le parti nell'atto di compravendita presentava evidenti indici di anomalia, tenuto conto che lo stesso dava atto che il pagamento del prezzo di vendita, dovuto alla parte aveva già avuto luogo mediante due bonifici bancari perfezionatisi nel novembre 2010 e nel gennaio CP_2 2013, con i quali, a dire dell'acquirente, la stessa versava alla parte venditrice rispettivamente gli importi di euro 1.300.000 e di euro 350.000 per ricevere la prestazione corrispettiva, costituita dal trasferimento degli immobili, soltanto alcuni anni dopo;
che, in ogni caso, non vi era alcuna prova dell'effettivo pagamento del prezzo;
tra le parti non risultava concluso alcun contratto preliminare e l'immissione in possesso della parte acquirente era espressamente previsto avesse luogo contestualmente alla stipulazione del contratto di vendita del settembre 2015;
16. che un'analoga pattuizione era prevista relativamente alla cessione del diritto d'uso sui posti auto da parte della in relazione alla quale l'atto prevedeva che il relativo corrispettivo era stato già corrisposto CP_4 nel gennaio 2013 (pari ad euro 150.000);
17. che, in ogni caso, dalle risultanze delle notificazioni di atti giudiziali diretti al recupero del credito in questa sede azionato, emergeva come la parte venditrice avesse mantenuto la propria residenza Parte_8 nell'immobile di via Mazzini, n. 20, anche successivamente alla data del settembre 2015. e , si costituivano in giudizio, rilevando: Persona_1 Parte_3
pagina 6 di 14 1. che con un accordo di mutuo concluso per iscritto dal dalla e dallo stesso in CP_2 CP_4 Per_1 qualità di parte mutuante, nel novembre 2010 le parti mutuatarie, davano atto di ricevere, Parte_9 contestualmente alla conclusione dell'accordo, un finanziamento di euro 1.300.000, a mezzo bonifico bancario disposto dal Per_1
2. che già con dichiarazione del novembre 2010 il manifestava la propria volontà di assistere CP_2 l'obbligazione restitutoria assunta nei confronti della parte mutuante mediante garanzia ipotecaria sull'immobile di Via Mazzini, n. 20, effettivamente concessa nel 2012, con conseguente natura onerosa e non gratuita di tale atto di disposizione patrimoniale, stante la sussistenza di un corrispettivo costituito dal finanziamento ricevuto nel 2010;
3. che, ciò posto, era del tutto insussistente il presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, rappresentato dallo stato soggettivo del beneficiario della garanzia ipotecaria, dal momento che il era del tutto ignaro delle conseguenze pregiudizievoli che da tale atto potessero prodursi Per_1
a carico dei creditori di parte concedente;
4. che, quanto all'atto di compravendita contestato da parte attrice, il rapporto di coniugio tra la Parte_3 e il e i rapporti professionali intrattenuti da quest'ultimo con il non costituivano elementi tali Per_1 CP_2 da integrare indizi idonei a fondare un accertamento per presunzioni;
5. che, in ogni caso, tra la e la parte venditrice era stato concluso, nel gennaio 2013, un Parte_3 contratto preliminare di compravendita in forza del quale era stato effettuato un bonifico di euro 350.000 a titolo di caparra confirmatoria e, quanto al residuo importo di euro 1.300.000, convenuto allo stesso titolo, se ne era previsto il pagamento mediante compensazione con il corrispondente debito gravante sui promittenti venditori in qualità di parte beneficiaria del finanziamento ricevuto dal in forza del citato accordo di Per_1 mutuo del novembre 2010; quanto all'importo di euro 150.000, dovuto a titolo di prezzo della cessione del diritto d'uso sui posti auto, ne era stato convenuto il pagamento successivamente al perfezionamento del contratto definitivo, patto che era stato regolarmente eseguito;
6. che, in forza delle stesse pattuizioni contenute nel contratto preliminare, le disposizioni patrimoniali perfezionatesi per mezzo del contratto di cessione del settembre 2015 integravano adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte nei confronti del quale parte erogante il finanziamento del novembre Per_1 2010, come tali non suscettibili di azione revocatoria in quanto adempimento di debito scaduto.
e non si costituivano e venivano, pertanto, dichiarati contumaci. CP_2 Controparte_4
Nel corso del giudizio sopravveniva il decesso dei predetti convenuti contumaci, sì che il processo veniva incardinato nei confronti delle curatele dell'eredità giacente del costituitasi, e della eredità giacente CP_2 della stante la rinuncia all'eredità di quest'ultima formalizzata da parte dei chiamati”. CP_4
Avverso tale decisione – motivata in ragione del fatto che al momento degli atti dispositivi impugnati, i crediti invocati dalla banca procedente erano già esistenti, a prescindere dall'esigibilità degli stessi, e consolidati e consacrati nei successivi provvedimenti monitori, della presenza dell'eventus damni e della scientia damni in capo a e alla e in ragione della prova della scientia damni in CP_2 CP_4 capo ai terzi e , requisito necessario ex art. 2901 c.c., ritenendo la concessione di Per_1 Parte_3 ipoteca atto gratuito - è stato proposto appello da e Parte_1 Parte_2 [...]
che hanno chiesto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Parte_3 attiva di e per essa, quali mandatarie, di e di , di Controparte_1 CP_1 Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado nei confronti della
[...]
e nel merito di rigettare tutte le domande svolte dalle società attrici. Controparte_3
Si costituiva in giudizio e per essa, quali mandatarie, e di Controparte_1 CP_1 CP_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello riproponendo le domande svolte in primo grado.
[...] Si costituiva altresì l' non resistendo all'appello e non formulando Controparte_5 richieste ma al solo “fine di avere contezza dello stesso e dei provvedimenti che ivi saranno assunti”. All'udienza del 12/05/2022, constata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia della e dell'Eredità giacente di Controparte_3 Persona_5
pagina 7 di 14 I procuratori delle parti, precisate le conclusioni all'udienza del 14/09//2023, chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti invocano l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e per essa delle mandatarie e Si CP_1 CP_1 CP_1 dolgono inoltre che il tribunale non avrebbe rilevato la mancanza di prova sull'effettiva titolarità del diritto di credito.
La censura va rigettata
Assumono in primis gli appellanti che il tribunale avrebbe errato a ritenere che la cessione del credito, comporterebbe anche il trasferimento dell'azione revocatoria e che la relativa eccezione ex art. 111 cpc era stata dagli stessi sollevata tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale
La Corte osserva che nell'ambito dell'actio pauliana, qualora, nel corso di un processo, la parte attrice ceda il proprio credito, il cessionario può intervenire ex art. 111 c.p.c. come successore nel diritto affermato in giudizio. Infatti, con la domanda di cui all'art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene del patrimonio del debitore e tale facoltà rappresenta il contenuto del suo diritto di credito (Cass. Sez. 3, n. 5649/2023). Allorché il cessionario del credito intervenga nel processo promosso dal cedente contro il debitore, anche in appello, in qualità di successore a titolo particolare – come prevede il summenzionato art. 111 c. 3 c.p.c. – può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente a favore del cessionario. Ciò a prescindere dalla mancata estromissione dalla causa del cedente “ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass. 19/04/2023 n. 10442).
La Corte di Cassazione, (ordinanza 29 agosto 2023, n. 25424) afferma che il cessionario del credito è legittimato a proporre l'azione revocatoria e ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente “in quanto portatore di un interesse attuale e concreto ad un risultato utile giuridicamente rilevante”. Nel caso di specie, la cessione di credito ha ad oggetto anche i diritti posti a fondamento dell'azione revocatoria promossa dal cedente. Il credito tutelato con l'azione revocatoria “si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l'azione esecutiva" a norma dell'art. 2902 c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto e dunque il diritto di appellare”. (Cassazione civile sez. III, 29/08/2023, n.25424).
La recente giurisprudenza in tema di azione revocatoria, ha altresì ritenuto che qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito
(presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, n. 5649/2023). Ed è stato altresì chiarito che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente. (Cass. Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442).
pagina 8 di 14 Ad ogni modo si rileva che nella fattispecie il tribunale ha correttamente dichiarato inefficace ex art. 2901 cc nei confronti della banca nonché di sia l'atto di Controparte_3 Controparte_1 concessione di ipoteca volontaria sia il contratto di vendita in favore degli odierni appellanti, non essendo stato estromesso dal giudizio l'istituto bancario,.
Ed ancora gli appellanti insistono a ritenere che non avrebbe fornito la prova CP_10 dell'effettiva titolarità del diritto di credito,
La Corte preliminarmente osserva che la cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'art. 58
TUB, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c. L'art. 58, comma II, TUB dispone – ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale.
Sul punto la Suprema Corte, ha da ultimo affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della , il giudice di merito ha il Org_6 dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Cassazione, sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023).
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, depositato in atti, emerge che oggetto della cessione era “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o anche a banche Org_7 dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “”sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia la data del 20 dicembre 2017;(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ( ), costituito ai sensi del D.P.R. numero 278 del 28 Org_8 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da (vii) rapporti giuridici in Organizzazione_9 relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Organizzazione_10 i “Crediti ).
[...] Org_7
La specifica menzione di crediti pecuniari sorti “antecedentemente al 31 dicembre 2016 per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, così come i rapporti giuridici “in sofferenza sia alla data del 31 dicembre 2016 sia la data del 20 dicembre 2017” induce a ritenere che fra gli stessi rientrino i crediti di cui è causa. Né può esigersi che nella cessione in blocco di crediti e i sensi dell'articolo 58 Tub siano singolarmente indicati i crediti e le rispettive azioni ove, come nella fattispecie, già in corso, proprio perché si tratta di operazioni di cessione di crediti considerati non pagina 9 di 14 singolarmente, ma in quanto facenti parte di un blocco definito mediante specificazione delle caratteristiche che li qualificano.
Dunque il credito azionato, in ragione della sua natura e del tempo della sua origine nonché della sua idoneità a essere identificato come “in sofferenza”, non può che essere ricompreso tra le pretese trasferite alla cessionaria non potendosi ritenere escluso dalla cessione, né il debitore ceduto – unico legittimato – ha svolto eccezioni in tal senso.
Oltre a ciò, nell'avviso di cessione viene altresì espressamente specificato che “I dati indicativi di ciascuno dei crediti nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, Org_7 dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www. Email_1 e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Il rinvio ad
[...] una fonte documentale certa e fruibile da ogni creditore sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione è certamente idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna società appellata.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il credito anteriore al compimento degli atti dispositivi, ha valutato il carattere gratuito dell'ipoteca e ha rinvenuto in capo a e il profilo della scientia damni Per_1 Parte_3
Anche le predette censure devono essere disattese
Sull'anteriorità del credito.
Assumo gli appellanti che le ragioni creditorie della banca corrisponderebbero solo al momento dei saldi debitori dei conti correnti delle due società garantite - sorto il 1/1/2015 e il CP_8 Pt_7
1/1/2014. Quindi al momento della costituzione dell'ipoteca il debito dell'istituto bancario non era ancora maturato. Il tribunale, errando, avrebbe preso in considerazione i bilanci delle due società che già nel 2014 evidenziavano difficoltà economiche con gravi perdite di esercizio senza però rilevare che l'atto di costituzione dell'ipoteca è antecedente all'approvazione dei bilanci presi in considerazione.
Osserva la Corte che, nella fattispecie, risulta per tabulas che la fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazione della è stata rilasciata da in data 24/03/2009 con elevazione di importo in CP_8 CP_2 data 23/11/2009, mentre la fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della è stata Pt_7 rilasciata dai coniugi in data 27/07/2010. Parte_8
Risulta altresì che l'atto di costituzione di ipoteca è del 7/08/2012.
Non è oggetto di contestazione, nel caso di specie, che le fideiussioni a garanzia dei debiti delle due società fosse stata rilasciata dai due coniugi ben prima della costituzione di ipoteca sull'immobile e della successiva vendita: tale accertamento in fatto, è compiuto implicitamente dal primo giudice, là dove dà atto che, in relazione al credito garantito nei confronti di fossero stati già emessi due Org_7 decreti ingiuntivi n. 1157/2016 e n. 14880/2017, in danno dei coniugi divenuti Parte_9 irrevocabili l'uno per rigetto dell'opposizione l'altro per estinzione del giudizio di opposizione.
Orbene, in base alle consolidate affermazioni della giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, “la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti pagina 10 di 14 in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901,
n. 1, prima parte, del codice civile, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. VI, 10/01/2023, n.330; Cassazione civile sez. III, 05/09/2023,
n.25883).
E' quindi indubbia l'anteriorità dei crediti di cui è causa nei confronti degli atti dispositivi impugnati essendo rilevante -ai fini di tale determinazione- il momento in cui la fideiussione è stata prestata (cfr.
Cass. 1999/591; Cass.10522/2020, Cass.762/2016) ed essendo tale momento ben anteriore rispetto alla costituzione di ipoteca e al successivo atto di vendita.
Sulla natura gratuita dell'ipoteca e sul consilium fraudis del terzo.
Gli appellanti poi rivendicano il carattere oneroso dell'ipoteca, ritenendo che il tribunale ne avrebbe erroneamente determinato la gratuità non considerando l'esistenza del precedente contratto di mutuo con contestuale trasferimento delle somme a mezzo bonifico e non considerando l'atto stesso di costituzione di ipoteca ove le parti chiaramente esplicitano il titolo e l'origine causale dell'ipoteca.
Ritiene la Corte che la valutazione della fattispecie da parte del giudice di prime cure in termini di atto a titolo gratuito e, conseguentemente, la sussunzione della fattispecie concreta nel rispondente regime probatorio ex art. 2901 cod. civ. di indifferenza dello stato soggettivo del terzo, deve ritenersi corretta, dal momento che l'ipoteca volontaria venne da costituita non contestualmente, ma CP_2 successivamente al sorgere del suo debito derivante da mutuo nei confronti di (con conseguente Per_1 venir meno della presunzione di onerosità ex art. 2901 c.c., comma 2).
Pertanto deve ritenersi soggetto ad azione revocatoria, l'atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte del debito contratto in data 8/11/2010 con scadenza – in un'unica soluzione - all'8/11/2021 e dunque già scaduto all'atto della costituzione di ipoteca, posto che nella fattispecie la costituzione dell'ipoteca non può certamente essere ritenuta contestuale all'erogazione del muto e che “la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) - che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del cit. art., comma 3 - ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dà luogo alla modifica dei suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori” (Cass, Sez. 3, n. 16570 del 25/11/2002,; Cass. sez. VI, 22/01/2020, n.1414).
Ricorre nel caso in esame, quanto già ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui - in analoga fattispecie di concessione di mutuo a fronte di dilazione - il negozio, quand'anche apparentemente oneroso quanto al motivo, deve invece considerarsi gratuito quanto alla causa, unico aspetto rilevante
(Cass., ord., 9/11/2018, n. 28802; Cass. 8/05/2014, n. 9987).
Infine deve essere precisato che la disposizione di cui all'art. 2901 co 3 c.c, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c. (Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1414).
pagina 11 di 14 Rispetto ai suddetti principi, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, gli odierni appellanti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali da ritenersi non decisivi o pertinenti.
Correttamente quindi il primo giudice ha ritenuto che, essendo l'atto a titolo gratuito, resta irrilevante la relativa conoscenza o partecipazione da parte di Per_1
Sul contratto di compravendita del 9/09/2015
Gli appellanti insistono a ritenere indimostrata la prova del consilum fraudis in capo al terzo e a dolersi che il tribunale avrebbe fatto riferimento a meri indici presuntivi per provare l'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti.
La Corte osserva che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma n. 2), prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. 25 marzo 2007, n. 7507), non essendo invece necessaria la collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. 18 gennaio 2007, n. 1068);
In altri termini, l'azione revocatoria ordinaria non richiede un accordo tra il debitore ed il terzo volto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo a tal fine sufficiente la consapevolezza di tale pregiudizio, pur necessariamente correlato ad un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore e che si rilevi pregiudizievole per il creditore (cfr. Cass. 22 aprile 2003, n. 6422).
Pertanto, per esperire l'azione revocatoria ordinaria non occorre né il fine specifico di danneggiare i creditori, né che il terzo cooperi alla frode con un proprio particolare profitto, essendo sufficiente la sua consapevolezza di sottrarre, con l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, le garanzie spettanti ai creditori, così da compromettere la soddisfazione delle loro ragioni.
Va dunque ribadito che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. Sez. 3, ord. 18 gennaio
2019, n. 1286,).
Orbene, il Tribunale ha compiuto questa valutazione di inverosimiglianza non in modo aprioristico ed immotivato, come gli addebitano gli appellanti, bensì, sulla base di un apprezzamento unitario degli atti di disposizione compiuti (Cassazione civile sez. III, 02/11/2023, n.30486).
Il primo giudice ha infatti ritenuto che “lo stato di consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio delle ragioni creditori può dirsi accertato (sia relativamente alla parte Parte_3 acquirente del contratto di cessione del settembre 2015, sia con riguardo al qualora dovesse Per_1 ritenersi che lo stato soggettivo rilevante ai fini di cui all'art 2901 c.c. debba sussistere in relazione alla parte del preliminare, acquirente per sé o per persona da nominare) per via presuntiva…”
Nella vicenda in esame appare integrato anche tale requisito, avuto riguardo a tutti gli elementi già valutati da Tribunale, che ha proceduto ad una approfondita disamina dei parametri ritenuti probanti quali i rapporti professionali consolidati nel tempo fra e la partecipazione della CP_2 Per_1
unitamente al marito e a a diverse società del gruppo, il cospicuo prestito effettuato Parte_3 CP_2 da in favore di il fatto che abbia fatto svolgere una stima sull'immobile oggetto di Per_1 CP_2 Per_1
pagina 12 di 14 ipoteca e, soprattutto il fatto che i coniugi - nonostante la vendita dell'appartamento con Parte_8 immediata immissione nel possesso della - in realtà avessero continuato ad abitare Parte_3 nell'immobile compravenduto. Prova ne sia che anche successivamente alla loro morte le notifiche degli atti riassuntivi del giudizio di primo grado agli eredi, sono state fatte nella medesima abitazione, nonostante l'immissione nel possesso della contestuale all'atto di vendita. Parte_3
Vi era, dunque, uno stretto legame tra tutti i soggetti interessati dell'operazione, quanto meno sotto il profilo professionale e imprenditoriale, che emerge del resto dalla documentazione prodotta dalla banca senza contare che di fatto, l'immobile sembrerebbe rimasto, ancora oggi, nella disponibilità dei venditori.
Ebbene, nella fattispecie nessun dubbio può seriamente nutrirsi sulla piena consapevolezza, in capo all'acquirente, moglie del circa gli effetti pregiudizievoli, per le ragioni creditorie, dell'atto di Per_1 che trattasi.
Tutti gli elementi sopra considerati consentono, in definitiva, senz'altro di presumere la conoscenza, da parte di e di , tanto dell'esposizione debitoria dei coniugi nei riguardi Per_1 Parte_3 Parte_8 dell'istituto di credito, quanto del pregiudizio - pur essendo sufficiente la mera conoscibilità, del danno arrecato alle ragioni creditorie dell'istituto bancario per effetto dell'atto di compravendita oggetto di domanda revocatoria, con il quale i debitori e si spogliavano del bene. CP_2 CP_4
Le circostanze di cui sopra, unitamente alle singolari modalità di corresponsione del prezzo di vendita - del quale l'intero importo si assume versato precedentemente al rogito, inducono, peraltro, a ravvisare gli estremi di una vera e propria participatio fraudis da parte di e della e cioè che essi Per_1 Parte_3 non solo fossero del tutto consapevoli degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla operazione economica in questione, ma addirittura abbiano attivamente concorso al perseguimento del fine, perseguito dal di sottrarre i beni di proprietà di quest'ultimo alla garanzia patrimoniale della banca . CP_2
Con il terzo motivo gli appellanti ritengono erronea la sentenza nella parte in cui si è pronunciata anche nei confronti della poiché, secondo la tesi, l'istituto bancario non avrebbe riassunto Org_7 il giudizio e, pertanto non era più parte nel giudizio di primo grado, che sarebbe così estinto nei suoi confronti.
Il motivo è destituito di fondamento e deve essere rigettato
E' di fatto noto e pacifico in giurisprudenza che il creditore che ebbe ad agire in revocatoria salvo poi cedere il credito a tutela del quale ebbe ad esperire l'azione ex art. 2901 c.c. continua, pur sempre, a conservare la qualità di parte, visto che la cessione di credito "determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 22 ottobre 2009, n. 22424; da ultimo Cassazione civile sez. III, 02/11/2023,n.30486) L'istituto bancario, pur non avendo proceduto ad attività di riassunzione, è comunque rimasta parte del giudizio non essendone stata richiesta l'estromissione dal giudizio da nessuna delle parti in causa né disposta dal giudice. Risulta inoltre che ha regolarmente continuato a svolgere le difese depositando memoria di replica, aderendo alla domanda di CP_3
Pertanto correttamente il tribunale si è pronunciato anche nei confronti dell'istituto bancario.
pagina 13 di 14 Tanto ritenuto e considerato, la Corte conclude per il rigetto dell'appello. Le spese del grado seguono la soccombenza integrale di e e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese dell'Eredità giacente di in virtù della Persona_5 contumacia. In virtù della costituzione meramente formale dell'Eredità giacente di che CP_2 non ha svolto attività difensiva essendosi costituita solo “al fine di avere contezza dello stesso e dei provvedimenti che ivi saranno assunti”, dispone la compensazione delle spese.
Sussistendone i presupposti, la Corte applica il doppio contributo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 59/2021 resa il 11/02/2021
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 9141/2021 resa il 14/11/2021;
-Condanna e – in solido fra loro - al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di e per essa e quali mandatarie Controparte_1 Controparte_1 CP_1 delle spese di lite del grado che liquida, nella somma di € 24.000,00 oltre al rimborso delle spese generali e oneri di legge;
- Compensa le spese fra l'Eredità giacente di e gli appellanti;
CP_2
- Nulla sulle spese di e dell'Eredità giacente di in virtù della Controparte_3 Persona_5 contumacia;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma I quater, del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge 228/2012.
Così deciso in IL 13 dicembre 2023
Il G.A. est Paola Ambruosi
Il Presidente Vinicia Licia Serena Calendino
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