Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 22961
CASS
Sentenza 29 marzo 2017

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Il reato di lottizzazione abusiva è integrato non soltanto dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di un'urbanizzazione non prevista, o diversa da quella programmata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di una lottizzazione abusiva cd. negoziale a proposito della condotta degli imputati che, dopo aver edificato un fabbricato residenziale su terreni con vincolo perpetuo di destinazione agricola, e dopo averlo frazionato in due distinte unità, ne avevano venduta una a soggetti non iscritti nell'albo degli imprenditori agricoli, ed offerto al pubblico l'altra).

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva: non è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 giugno 2023

    La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21469/23, ha affermato che, in tema di reati edilizi, per la configurabilità della contravvenzione di lottizzazione abusiva non è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione, essendo sufficiente che si proceda al frazionamento del fondo attraverso un'attività materiale o esclusivamente negoziale, realizzata a scopo inequivocabilmente edificatorio. Cassazione penale sez. III, 20/04/2023, n.21469 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 febbraio 2019, la Corte di appello di Cagliari riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Cagliari del 12 febbraio 2018, con la quale G.A., A. e V. erano stati condannati in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 22961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22961
Data del deposito : 29 marzo 2017

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