Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
Il reato di lottizzazione abusiva è integrato non soltanto dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di un'urbanizzazione non prevista, o diversa da quella programmata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di una lottizzazione abusiva cd. negoziale a proposito della condotta degli imputati che, dopo aver edificato un fabbricato residenziale su terreni con vincolo perpetuo di destinazione agricola, e dopo averlo frazionato in due distinte unità, ne avevano venduta una a soggetti non iscritti nell'albo degli imprenditori agricoli, ed offerto al pubblico l'altra).
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva: non è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 giugno 2023
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21469/23, ha affermato che, in tema di reati edilizi, per la configurabilità della contravvenzione di lottizzazione abusiva non è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione, essendo sufficiente che si proceda al frazionamento del fondo attraverso un'attività materiale o esclusivamente negoziale, realizzata a scopo inequivocabilmente edificatorio. Cassazione penale sez. III, 20/04/2023, n.21469 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 febbraio 2019, la Corte di appello di Cagliari riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Cagliari del 12 febbraio 2018, con la quale G.A., A. e V. erano stati condannati in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 22961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22961 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
2296 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n.. 947 UGO DE CRESCIENZO sez. -relatore- P.U. - 29/3/2017- ANNA MARIA DE SANTIS R.G. n. 2230/2017 ND RI FABIO DI PI SA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) DE LI LD n. a Mezzolombardo l'1/9/1955 2) EN AZ n. a Trento il 14/3/1966 avverso la sentenza resa il 15/6/2016 dalla Corte d'Appello di Trento che confermava quella del locale Tribunale in data 18/11/2015 Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita nell'udienza pubblica del 29/3/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore degli imputati, Avv. Luigi De Finis, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi 1 Ju RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trento confermava la decisione del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato DE LD e IC AZ colpevoli del reato di lottizzazione abusiva negoziale consistita, dopo l'edificazione di un fabbricato residenziale su terreni con vincolo perpetuo di destinazione agricola, successivamente frazionato in due distinte unità, nella vendita di uno degli immobili a soggetti non iscritti nell'albo degli imprenditori agricoli e nell'offerta al pubblico del secondo, nonché del delitto di truffa aggravata dal danno di rilevante gravità nei confronti degli acquirenti indotti in errore dal silenzio dei venditori sul vincolo esistente, condannando ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa, condizionalmente sospesa.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo con comuni motivi:
2.1 l'inosservanza delle legge penale con riguardo alla genericità della risposta ai motivi d'appello dettagliati e specifici, stante l'insufficienza della motivazione e l'assolvimento del relativo onere, almeno parzialmente, secondo la tecnica del richiamo per relationem della sentenza di primo grado. Assume la difesa che la Corte territoriale abbia omesso la motivazione o comunque non abbia dato puntuali risposte in ordine ad una serie di questioni devolute con l'atto d'appello con particolare riguardo a) alle deposizioni dei testi TT, OL ed ZZ circa la volontà dell'amministrazione comunale di Ton di consentire la libera circolazione degli immobili costruiti dagli imprenditori agricoli e l'interpretazione della norma d'attuazione del PRG nel senso che la qualifica di imprenditore agricolo doveva sussistere solo nei costruttori dell'edificio e non già nei successivi acquirenti;
b) all'assenza di annotazione sulle aree edificate del vincolo agricolo, annotazione alla quale deve riconoscersi valore ed efficacia costitutiva alla stregua del sistema tavolare vigente nella provincia;
c) alla convinzione del notaio rogante dell'assenza di preclusioni alla vendita dell'immobile;d) all'equivoca formulazione dell'art. 47 delle Norme di Attuazione del P.R.G. 2006 del Comune di Ton;
d) alla rilevanza della circostanza indicata dagli appellanti che nel caso di specie era stato edificato un solo fabbricato residenziale, poi diviso in due porzioni, senza perdita dell'originaria unicità, e all'equivalenza di valore tra l'edificio a vocazione agricola e quello a vocazione residenziale;
2.2 la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) per travisamento delle prove in conseguenza della mancata corrispondenza alle acquisizioni processuali degli apprezzamenti che il giudice d'appello ha posto a fondamento del suo convincimento, nonché la violazione dell'art. 43 cod.pen. e delle disposizioni in tema di errore sul fatto che costituisce reato . Evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha valutato in maniera difforme dal loro intrinseco contenuto le 2 glen prove documentali e dichiarative acquisite in atti, dalle quali risulta che gli imputati realizzarono un unico immobile, di cui vendettero una porzione, nella convinzione- indotta da comportamenti e dichiarazioni dell'Amministrazione locale- della liceità dell'operazione in considerazione dell'assenza di annotazione del vincolo sul Libro Tavolare, nonostante l'adempimento dovesse essere curato dal Comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità. Risultano in particolare incongruamente disattese le dichiarazioni del Sindaco ZZ e dell'Arch. OL, redattore del PRG., il versamento da parte dei concessionari degli oneri di urbanizzazione per la costruzione di edificio residenziale, i contenuti delle comunicazioni intercorse tra il tecnico comunale e il geom TT, circostanze tutte che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere la buona fede degli imputati con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo dei reati loro ascritti;
2.3 la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla mancata, quantomeno implicita, confutazione delle deduzioni difensive in ordine a tutti i reati contestati. Sostiene la difesa che la Corte nel disattendere il gravame difensivo sia incorsa in radicali vizi motivazionali che inficiano la coerenza e tenuta dell'apparato argomentativo. In particolare il giudice d'appello ha ritenuto la sussistenza di lottizzazione abusiva nonostante la vendita di una sola delle due porzioni dell'originario immobile, non potendosi equiparare alla cessione l'offerta in vendita della residua parte di edificio, e il mancato incremento degli standard urbanistici e ha illogicamente argomentato che perché il privato sia indotto in errore dalla P.A. è sempre necessario che la stessa abbia adottato provvedimenti amministrativi in senso tecnico-formale, pur disconoscendo valore al pagamento degli oneri concessori e alla mancata iscrizione del vincolo nel libro tavolare. Inoltre, con riguardo al reato di truffa risulta erronea l'affermazione secondo cui l'annotazione nei registri immobiliari del vincolo non avrebbe effetti costitutivi, conseguendo direttamente alla legge, e che alla differente qualificazione del bene conseguiva una sensibile differenza di valore a detrimento degli acquirenti mentre la compravendita, rogata da un notaio, prova l'inesistenza di artifizi e raggiri atti ad integrare la fattispecie;
2.4 l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riguardo all'art. 533 comma 1 cod.proc.pen. avendo la Corte territoriale nella valutazione del compendio probatorio acquisito violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, confermando la responsabilità dei ricorrenti dopo aver riconosciuto che la P.A. ha tenuto un comportamento volutamente ambiguo;
2.5 la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e l' insufficiente e contraddittoria motivazione quanto all'improcedibilità dell'azione penale ovvero alla non punibilità degli imputati per tenuità del fatto. ollen CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso non può trovare accoglimento, stante la palese infondatezza delle doglianze proposte.
3.1. I primi quattro motivi denunziano violazioni di legge e vizi della motivazione con riguardo alla valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito nonché il mancato, esaustivo esame delle doglianze formulate in sede d'appello. Trattandosi di censure che aggrediscono da diversi versanti l'apparato giustificativo della sentenza impugnata possono essere congiuntamente esaminate. Deve preliminarmente rilevarsi come le violazioni di legge denunziate con il primo e quarto motivo in relazione agli artt. 546 e 533 cod. proc.pen. mirino impropriamente ad estendere la piattaforma del vizio motivazionale attraverso l'evocazione di disposizioni che concernono regole processuali attinenti la motivazione ovvero regole di giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che la specificità dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo in quanto la puntuale indicazione di cui alla lett. e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori. (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, Condello e altri, Rv. 212248;Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274;Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174). Nella specie, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. non attiene l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), ma si sostanzia, al di là della formale enunciazione, nella denunzia di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, rilevabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, Rv. 264273).
3.2 Pertanto, alla stregua dei principi richiamati, le doglianze sub 1 e 4 sono inammissibili sebbene i contenuti ridondino nella cornice del vizio di motivazione, azionato con le residue censure. Va, nondimeno evidenziato come le patologie motivazionali allegate non trovino riscontro nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata e sottendano la sollecitazione ad una rivalutazione del compendio probatorio, in questa sede preclusa. E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che la denunzia del vizio di motivazione al fine di superare il preliminare vaglio d'ammissibilità non può tendere alla generica confutazione del giudizio di responsabilità, 4 de dovendo essere, invece, orientata ad enucleare specifiche e decisive mancanze della trama argomentativa del giudice di merito. In detta prospettiva l'art. 606 comma 1 lett. e) limita la sindacabilità della motivazione alla mancanza, manifesta illogicità ovvero alla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) dell'apparato giustificativo su aspetti essenziali della regiudicanda, suscettibili di imporre una diversa conclusione del processo, negando rilievo alle doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ° evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
3.3 Sotto il profilo strettamente metodologico deve ribadirsi la piena legittimità della motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929; n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056). Nella specie, peraltro, la decisione impugnata si è limitata a richiamare il dato di fatto costituito dalla sostanziale reiterazione in sede di gravame di questioni già compiutamente e 11 convincentemente" affrontate dal Tribunale, precisando- nondimeno- la necessità di integrare il tessuto argomentativo della sentenza di primo grado con la valutazione critica delle questioni riproposte in sede di impugnazione. A detta enunciazione il Collegio ha fatto seguire un'attenta e dettagliata disamina del gravame difensivo che da conto dell'infondatezza di tutti i profili devoluti secondo una trama dialettica ampia ed esente da fratture e distorsioni logiche. Non hanno, dunque, pregio le doglianze difensive in ordine alla mancanza di specifica motivazione in ordine alle deposizioni dei testi della difesa TT, OL ed ZZ,, alla mancata annotazione del vincolo, all'intervenuto rogito in assenza di rilievi da parte del Notaio, all'equivoca formulazione dell'art. 47 delle norme di attuazione del Prg di Ton giacchè la tesi difensiva dell'errore scusabile e della buona fede dei ricorrenti è stata dal collegio ampiamente scrutinata e motivatamente disattesa. Invero, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni ° rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e gen disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260841).
4. Quanto al travisamento delle prove dedotto con il secondo motivo, la difesa ne assume la ricorrenza con riguardo alla ritenuta edificazione di due fabbricati residenziali su terreni con vincolo perpetuo di destinazione laddove le emergenze processuali conclamano la costruzione in conformità del permesso rilasciato di un unico edificio, del quale veniva venduto a terzi non agricoltori una porzione nella convinzione indotta dai comportamenti/dichiarazioni/fatti della " PA e dei tecnici di riferimento della liceità della vendita". Orbene, l'indicazione di " due fabbricati residenziali" ( pag. 3) in luogo di un fabbricato articolato in due distinte unità immobiliari costituisce una inesattezza insuscettibile di incidere sulla valutazione del corredo probatorio in guisa da vulnerare la tenuta logica della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale, ove si consideri il richiamo di pertinente giurisprudenza in tema di frazionamento di singoli immobili (Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi e altri, Rv. 245344).
4.1 Né ha giuridico fondamento la censura in tema di errore di fatto. La difesa dei ricorrenti assume che gli stessi avevano fatto incolpevole affidamento sulla rappresentazione della normativa vigente proveniente dalla stessa P.A." con conseguente esclusione della punibilità per il reato contravvenzionale addebitato sub a). La tesi difensiva fa leva su un'interpretazione dell'art. 47 comma 4 delle NTA del Piano Regolatore Comunale di Ton, relativa alle condizioni edificatore in zona E2E (" zona agricola secondaria edificabile") di fatto abrogativa del vincolo di destinazione d'uso dei terreni a fini agricoli sancito dalla legge della Provincia Autonoma di Trento n. 1/2008, che modificava la previgente L.P. 22/1991. L'art. 62, in tema di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura, prevede che “non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo......... .". Secondo i ricorrenti l'amministrazione comunale aveva in più circostanze accreditato un'interpretazione normativa che dava la possibilità di libera circolazione degli immobili costruiti in zona E2E, prescindendo dalla qualifica di imprenditore agricolo degli eventuali acquirenti, provvedendo a riscuotere gli oneri di urbanizzazione e omettendo l'iscrizione del vincolo nei libri fondiari. La Corte d'Appello ha escluso la rilevanza in punto di buona fede delle circostanze cennate, evidenziando come l'ambiguo atteggiamento dei pubblici amministratori non potesse fondare la protesta di buona fede degli imputati, avuto riguardo alle qualifiche professionali degli stessi e alle modalità della condotta. A tanto devesi aggiungere che, nella specie, l'errore invocato cade direttamente sul contenuto precettivo della norma incriminatrice di cui all'art 30 DPR 380/2001 che parametra l'illiceità della condotta alla "violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali". 6 glen Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). Nella specie non si verte, infatti, in ipotesi di difettosa percezione in conseguenza della quale il soggetto si determini ad agire sul presupposto di un realtà diversa da quella effettiva, con correlato condizionamento del processo volitivo, sibbene di volontaria non corretta interpretazione tecnica della realtà stessa e delle norme che la disciplinano che si pone fuori dell'ambito d'operatività dell'art. 47 cod.pen. (Sez. 1, n. 8053 del 11/03/1998 , Chiappetta V, Rv. 211559).
5. Insussistente s'appalesa anche la contraddittorietà e illogicità motivazionale denunziata con il terzo motivo. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata ha ritenuto il reato di lottizzazione abusiva, nonostante la vendita di una sola delle due porzioni immobiliari e il parere pro-veritate prodotto dalla difesa che rimarcava la necessità di una pluralità di cessioni ai fini dell'integrazione dell'illecito. Giova rammentare al riguardo che la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante riconosce che la fattispecie ex art. 30 Dpr 380/01 è reato a forma libera, permanente e progressivo quanto all'evento, caratterizzato dalla natura di pericolo di talchè l'offensività della condotta non può ritenersi circoscritta alla trasformazione effettiva del territorio, assumendo al contrario rilievo anche la potenzialità di tale trasformazione ovvero il concreto pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata ( Sez. 3, n. 37383 del 16/07/2013, Desimine e altri, Rv. 256519). La condotta assume, pertanto, concreta offensività e conseguente rilevanza penale con il compimento di qualsiasi atto che risulti funzionalmente diretto alla illegittima lottizzazione. Nel caso in esame la vendita attuata di una unità immobiliare e l'offerta sul pubblico mercato dell'altra integrano elementi univocamente concludenti circa la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto. Né può trovare concordi la tesi in ordine alla mancanza di danno per gli acquirenti dell'immobile, confutata dalla Corte territoriale con motivazione ampia e persuasiva, priva di profili di incongruenza e contraddittorietà e, pertanto, non suscettibile di censura in questa sede.
6. Analogamente inammissibile è la dedotta violazione dell'art. 131 bis cod.pen. Invero la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza dei presupposti dell'esimente richiamando le modalità delle condotta e la particolare delicatezza del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 19111 7 den del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586). Trattasi di parametri che danno adeguata ragione del diniego opposto, cui devesi aggiungere il danno di rilevante gravità ascritto al capo b) e ritenuto dalle concordi sentenza di merito. Inoltre, va debitamente evidenziato come la giurisprudenza di legittimità escluda la ravvisabilità dell'istituto in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale". (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, Cattaneo, Rv. 268970; Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016, De Marco, Rv. 26909201; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084).
7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissbili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 29 Marzo 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Ugo cienzo Anna Maria De Santis Illu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE MAG. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Planelli O N 8