Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35626
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Sentenza 11 luglio 2007

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In materia di disciplina della pesca, la percentuale di tolleranza di novellame sul pescato - fissata nella misura del dieci per cento in base al combinato disposto degli artt. 15, lett. c) L. 14 luglio 1965, n. 963 e 91 d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 - deve intendersi riferita al quantitativo globale della stessa specie di pesce detenuto per la vendita. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che la predetta percentuale di tolleranza rappresenta un'eccezione alla regola di disfavore della pesca e commercializzazione del novellame e deve quindi essere rigorosamente provata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35626
    Data del deposito : 11 luglio 2007

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