Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, la percentuale di tolleranza di novellame sul pescato - fissata nella misura del dieci per cento in base al combinato disposto degli artt. 15, lett. c) L. 14 luglio 1965, n. 963 e 91 d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 - deve intendersi riferita al quantitativo globale della stessa specie di pesce detenuto per la vendita. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che la predetta percentuale di tolleranza rappresenta un'eccezione alla regola di disfavore della pesca e commercializzazione del novellame e deve quindi essere rigorosamente provata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35626 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02044
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 046682/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE TI, N. IL 03/02/1971;
avverso SENTENZA del 23/01/2006 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.1.2006 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato SE NO alla pena di Euro 600,00 di Ammenda per avere detenuto per la vendita Kg 3,5 di novellarne di triglia senza la prescritta autorizzazione.
Nella motivazione il giudicante spiega che l'imputato non ha dato alcuna prova che quel quantitativo rientrasse nell'ambito del 10% della prevista tolleranza.
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per Cassazione deducendo che il giudicante avrebbe del tutto omesso di valutare le prove offerte, testimoniali e documentali, dalle quali risultava che il limite di tolleranza indicato dal D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 91, contenente il regolamento della legge per la pesca in mare, e cioè il 10% del pesce della stessa specie detenuto nell'esercizio, non era stato superato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Premesso che la legge sulla pesca marina - la n. 963 del 1965 - vieta art. 15, lett. c), la pesca ed il commercio oltre che il trasporto ed anche la semplice detenzione del novellame di qualunque specie marina senza la preventiva autorizzazione ministeriale e che l'art. 91 del regolamento della legge stessa consente la detenzione anche a fini di commercio di novellame in una quantità che non superi il 10%, il giudicante, uniformandosi alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte cui anche questo Collegio ritiene di aderire - v. tra altre Sez. 3^, n. 7820 del 2006 Rv. 233555, che richiama anche il D.M. Ambiente 21 luglio 1998, che più puntualmente disciplina la materia - ha interpretato nella specie tale percentuale come riferentesi al quantitativo globale della stessa specie di pesce detenuto per la vendita dall'imputato.
Ciò posto nel caso che ne occupa lo stesso giudicante ha ritenuto sulla scorta del materiale probatorio disponibile che nell'esercizio commerciale de quo il quantitativo di novellame di triglia offerto in vendita superasse la percentuale consentita rispetto alla quantità della stessa specie di pesce che trovatasi nella sua disponibilità. Il ricorrente per converso propone una diversa lettura delle emergenze processuali, a suo avviso conducente alla diversa conclusione che tale percentuale non sarebbe stata superata. Non è tuttavia compito di questa Corte Suprema procedere ad una scelta al riguardo, che comporterebbe valutazioni di merito, estranee alla competenza del giudice di legittimità.
Può peraltro convenirsi con il giudicante laddove rileva che vigendo una generale regola di disfavore della pesca e commercializzazione del novellame (addirittura vietate ormai per effetto del Regolamento CE 17.6.1994 n. 1624, secondo Cass. Sez. 3^, n. 13751 del 2007 Rv.
236117) ed essendo la percentuale di tolleranza di che trattasi, in sostanza, una eccezione a questa regola, dell'eccezione medesima debba essere offerta una prova rigorosa (nella specie ritenuta mancante).
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007