Sentenza 31 marzo 2015
Massime • 1
Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente. (Nella specie, relativa al delitto di cui all'art. 328 cod. pen., la Corte ha escluso che l'art. 25 L. 241 del 1990, il quale disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi consentendo al soggetto interessato non solo l'esame, ma anche l'estrazione di copia dei documenti stessi, costituisca legge extrapenale).
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2015, n. 25941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25941 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ NI - Presidente - del 31/03/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 478
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 50285/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NE N. IL 09/02/1956;
avverso la sentenza n. 1082/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 28/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per rigetto;
udito il difensore avv. Curci Eligio.
RITENUTO IN FATTO
PA SI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce-Sez. dist. di Taranto, in data 28-4-2014, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 328 c.p. perché, nella sua qualità di dirigente del settore urbanistico del Comune di Martina Franca, a seguito di istanza di prendere visione e di estrarre copia dei documenti inerenti ai procedimenti amministrativi relativi alla società Itacasa Immobiliare, presentata da RT NI, consentiva la lettura ma non l'estrazione di copia di una relazione, non ottemperando nemmeno al sollecito in tal senso e neppure giustificando le ragioni del ritardo.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 328 c.p. e vizio di motivazione, poiché la L. n. 241 del 1990, art. 10 riconosce agli interessati, una volta avviato il procedimento, il diritto di prendere visione degli atti ma non di estrarne copia. Il PA si è dunque attenuto a tale disposizione,consentendo all'interessato di prendere visione degli atti dopo appena quattro giorni dalla ricezione dell'istanza, ritenendo che il diritto ad ottenere copia degli atti sorga soltanto a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, come era stato riconosciuto dallo stesso RT, nella missiva inviata al Comune di Martina Franca, il 17 marzo 2010. Peraltro la relazione in questione era stata accantonata dai vari dirigenti succedutisi nella direzione dell'ufficio, che non ne condividevano il contenuto. Nè poteva pretendersi da un dirigente dell'ufficio tecnico comunale, ad appena 11 giorni dal suo insediamento, la conoscenza della L. n. 241 del 1990, art. 25. Di talché non è ravvisabile il dolo del reato di cui all'art. 328 c.p., in quanto il PA non aveva alcuna coscienza e volontà
di tenere una condotta contra ius, potendosi, al più, riscontrare, nel suo comportamento, una mera inerzia e non un rifiuto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. Si distingue, infatti, in giurisprudenza, tra norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate, in origine, a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale, e norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che si tratti di errore inevitabile , conformemente al dictum di Corte cost. 24-3- 1988, n. 364. Vi sono infatti leggi extrapenali integratrici, che concorrono, con la norma incriminatrice, alla definizione del singolo tipo di illecito,integrandone la descrizione legale, mediante l'aggiunta o la specificazione di elementi da intendere come essenziali;
o che contribuiscono, in vario modo e in diversa misura, a determinare il contenuto del comando o del divieto (Cass., Sez 5, 1- 7-1975,Sala,Rv. 132026); o che, anche se non richiamate espressamente da una norma penale, la integrano logicamente (Cass. Sez. 3,30-6- 1972, Lovatelli,Rv. 122205) o, infine, che vengono attratte nell'ambito di una norma penale, per effetto di un rinvio recettizio (Cass., Sez 6, 11-12-1970, Funaro, Rv. 116579). E vi sono invece leggi extrapenali non integratrici, le quali non aggiungono o specificano nulla al tipo di illecito, non lo arricchiscono di alcun contenuto, non contribuiscono ad esprimere il senso del divieto. Soltanto l'errore che cade sulle norme non integratrici esclude il dolo,trattandosi di errore sul fatto, a norma dell'art. 47 c.p., comma 3, (ex plurimis, Cass., Sez 5, 20-2-2001, Martini;
Sez 5, 11-1-2000, Di Patti;
Sez 6. , 18-11-1998, Benanti), non anche quello che cade su norme integratrici. Queste ultime, infatti, inserendosi nel precetto, ad integrazione della fattispecie criminosa,concorrono a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di esse non può avere efficacia scusante, al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (Cass., Sez. 4,30-10-2003, n. 14819 Rv. 227875). Si è quindi precisato, in giurisprudenza che deve essere considerato errore sulla legge penale - e quindi inescusabile - sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale in via di integrazione della fattispecie astratta (Cass., Sez. 3, 15.5.1985, Tauro). In quest'ottica, si è, in giurisprudenza, ritenuto che le disposizioni legislative che disciplinano l'operato e i doveri dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio hanno natura di norme extrapenali integratrici (Cass., Sez. 6, 18-11-1998, Benanti), onde l'errore su di esse non assume efficacia scriminante, risolvendosi in ignoranza di legge che, pur non avendo carattere penale,è richiamata e recepita dalla legge penale e, in definitiva, in un errore sull'antigiuridicità della condotta (Cass., Sez. 4, 20-4-1983, Bruno, Rv. 160995). Poiché dunque le leggi che stabiliscono i doveri dei pubblici ufficiali integrano il precetto della norma che prevede il reato di omissione di atti d'ufficio, alla loro erronea interpretazione non può essere applicata la disciplina dettata dall'art. 47 c.p., comma 3, poiché l'art. 328 c.p. recepisce ogni violazione delle regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Cass., Sez 6, 28-6-1989, Giordano, Rv. 181944).
2. Non vi è alcun dubbio che tra le norme che disciplinano l'attività dei pubblici ufficiali rientri il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 25, che, stabilendo che il diritto di accesso si esercita mediante l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi,costituisce, in capo ai pubblici ufficiali, il dovere di consentire sia l'uno che l'altra. L'ignoranza del contenuto precettivo della suddetta norma si risolve pertanto in ignoranza della legge penale, alla quale non può in alcun modo annettersi efficacia esimente, non trattandosi certamente, in considerazione della chiarezza della norma e della qualificazione tecnico- professionale di un pubblico ufficiale, per di più con funzioni dirigenziali, di una disposizione la cui ignoranza possa essere considerata inevitabile.
2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende, nonché a rifondere alla parte civile le spese sostenute, che si ritiene congruo liquidare in Euro duemilacinquecento, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 31 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2015