Sentenza 7 giugno 2010
Massime • 1
Ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, ma deve essere accertata con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena concretamente inflitta), non essendo necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga oppure anche ad un solo un tentativo iniziale di fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2010, n. 25926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25926 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 938
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 10868/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR EL, N. IL 17/10/1952;
avverso l'ordinanza n. 267/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 25/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto.
FATTO E DIRITTO
LL NG ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza 25.11.09 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in data 21.3.09, con cui gli era stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, all'esito del giudizio di secondo grado.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 275, 291 e 307 c.p.p., dal momento che la domanda cautelare avanzata dal Procuratore generale si basava esclusivamente sulla nuova formulazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, come novellato dal D.L. n. 11 del 2009, ma la Corte di appello aveva applicato la misura in base al disposto di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), a prescindere quindi da una sostanziale richiesta avanzata dall'Ufficio della Procura generale, così violando il disposto di cui all'art. 291 c.p.p.. Quand'anche poi - osserva il ricorrente - sia ripristinabile la misura cautelare secondo il dettato normativo di cui all'art. 307 c.p.p., nel valutare le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b)
nell'affrontare il giudizio prognostico si sarebbe dovuto tenere conto che all'imputato era stata, in secondo grado, ridotta la pena da 19 a 13 anni;
che il medesimo vantava oltre due anni di presofferto, nonché il diritto all'applicazione dell'indulto nella misura di tre anni ed era quindi illogico ritenere che l'approssimarsi della pena definitiva avrebbe reso probabile la volontà di sottrarsi alla detenzione, dal momento che la sentenza di condanna era stata emessa il 16.3.09, mentre l'ordinanza cautelare era stata disposta il successivo 23, per cui il LL avrebbe avuto tutto il tempo di rendersi irreperibile all'indomani del secondo grado di giudizio. Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 291 c.p.p., il principio della domanda cautelare impone che l'adozione di qualsivoglia misura cautelare, sia da parte del giudice delle indagini preliminari sia da parte del giudice che procede nelle ulteriori fasi del giudizio deve essere sempre preceduta dalla richiesta del p.m. ed adottata sulla base degli "elementi" da questi presentati, ma il giudice è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare poi, autonomamente, i detti elementi collocandoli nell'ambito di quella, tra le posizioni normative regolanti la materia, che meglio appaia atta a giustificare l'adozione della misura richiesta. Il provvedimento applicativo della misura stessa, infatti, è comunque proprio esclusivamente del giudice ed a questi spetta quindi motivarlo nel modo ritenuto più congruo in relazione a tutti i requisiti di validità previsti dalla legge.
Orbene, nella specie, la Corte di appello del tutto legittimamente quindi, nell'accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata dal P.G. "ai sensi di quanto previsto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2 e con, riferimento alla sentenza di condanna pronunciata in data di ieri nel procedimento sopra indicato", ha fatto applicazione dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) ritenendo sussistenti le condizioni per l'emissione del provvedimento custodiale fondate su una prognosi di pericolo di fuga, avendo individuato - hanno osservato i giudici del riesame - la ricorrenza delle condizioni di legge per la riemissione del provvedimento custodiale. Ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato - come nel caso di specie - per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga, che non può essere ritenuta ne' sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, va condotta con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o anche solo a un tentativo iniziale di fuga (v. Sez.un., 11 luglio 2001, n. 34537; Sez. 1, 31 maggio 2005, n. 22188). Ed allora, il riferimento fatto dai giudici del riesame alla personalità dell'imputato, personaggio di sicuro rilievo nel contesto associativo di appartenenza, in grado di gestire un consistente traffico internazionale di stupefacenti, vicino ai vertici dell'organizzazione, gravato da numerosi, anche specifici e gravi precedenti penali, nonché all'elevato livello di pena irrogata (dodici anni di reclusione) in secondo grado, unitamente ai collegamenti internazionali dell'organizzazione in grado di garantire al LL di rendersi irreperibile, soddisfa l'obbligo di motivazione riguardante il concreto pericolo di fuga del prevenuto essendo stati apprezzati quegli elementi sintomatici per formulare la relativa prognosi riferiti a dati concreti idonei a definire la probabilità che lo stesso si dia alla fuga.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010