Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2010, n. 25926
CASS
Sentenza 7 giugno 2010

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Ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, ma deve essere accertata con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena concretamente inflitta), non essendo necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga oppure anche ad un solo un tentativo iniziale di fuga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2010, n. 25926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25926
    Data del deposito : 7 giugno 2010

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