Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per <
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L'ISEE, non è un criterio valido per individuare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi, che sinao in nero, esenti o soggetti a tassazione separata. L'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poichè il D.Lgs. n. 115 del 2022, art. 76 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale Il reato di pericolo, nel …
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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva assolto l'imputato dal reato di falsità in dichiarazioni finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo insussistente l'elemento soggettivo a fronte dell'omessa indicazione del trattamento di fine rapporto percepito nell'anno di riferimento. La decisione costituisce un importante chiarimento in materia di limiti di rilevanza dell'errore sul diritto extrapenale, dolo generico, e configurabilità del reato ex art. 95 D.P.R. 115/2002 anche in presenza di mera omissione di redditi soggetti a tassazione separata. Il …
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Rassegna di giurisprudenza Concreta errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, 14011/2015). Per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47, si deve intendere quella destinata in origine a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 14011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14011 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 12/02/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 310
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 28111/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA SI N. IL 22/05/1976;
avverso la sentenza n. 1179/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 02/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione, personalmente, CA AS avverso la sentenza emessa ai sensi in data 2.5.2014 dalla Corte di appello di Messina che lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 per aver dichiarato il falso nell'istanza del
29.9.2008 tesa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omettendo di indicare una serie di redditi facenti capo al padre e al fratello conviventi e di segnalare la proprietà di beni mobili registrati.
2. Deduce: la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo d'essere incorso in errore di fatto non punibile ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p. circa i redditi dei familiari conviventi;
la violazione di legge in ordine alla mancata indicazione di un'autovettura in leasing e di un vetusto autocarro, solo formalmente in circolazione;
la violazione di legge in relazione alla mancanza di un obbligo di documentare le proprie condizioni patrimoniali;
l'inesistenza della motivazione in ordine al motivo di appello con ci si doleva dell'eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici.
4. Si tratta, infatti, di censure che attengono al merito, contestando le argomentazioni ed il ragionamento seguito dal Giudice a quo del quale non tengono alcun conto ed anzi tendono a sovrapporre una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte territoriale. Ma il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità "Integrano il delitto di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio" (Cass. pen. Sez. Un. n. 6591 del 27.11.2008, Rv. 242152). Non può dunque ritenersi, come un superato orientamento giurisprudenziale sosteneva, che le dichiarazioni che non riflettano elementi essenziali ai fini della valutazione dell'autorità giudiziaria siano estranee all'offesa tipizzata dal legislatore e costituiscano un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile.
Inoltre, il reato in questione è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull'identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione (non essendo affatto prevista la documentazione degli stessi).
Peraltro, il D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 76 che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisce legge extrapenale ai fini dell'integrazione dell'invocato art. 47 c.p. (Cass. pen. Sez. 4, n. 37590 del 7.7.2010, Rv. 248404). Da ultimo va rilevato che la commisurazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (come nel caso di specie), assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. 2, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015