Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 1
L'errore sul fatto, cui l'art. 47 cod. pen. riconosce l'effetto di escludere la punibilità, deve consistere in una difettosa percezione in conseguenza della quale il soggetto si determini ad agire sul presupposto di un realtà diversa da quella effettiva; il processo volitivo deve essere cioè condizionato da un errore intellettivo. Quando invece ogni aspetto della realtà sia stato percepito esattamente dall'agente, la non corretta interpretazione tecnica della realtà stessa o delle norme che la disciplinano non è riconducibile alla fattispecie regolata dall'art. 47 cit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 8053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8053 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 11/03/98
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore N. 279
3. Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Angelo VANCHERI Consigliere N. 1647/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CHIAPPETTA Vincenzo, n. 18.4.1960 a Rende
avverso la sentenza in data 8.10.1997 della Corte d'Appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 8.10.1997 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Cosenza il 25.2.1997, nel confermare la responsabilità di CHIAPPETTA Vincenzo Per detenzione di strumento lanciarazzi clandestino (artt.81 C.P., 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, 23 L. 18.4.1975 n. 110)
rideterminava la pena in mesi 8 e giorni 10 di reclusione e lire 180.000 di multa, riconoscendo per il reato satellite di cui alla L. n. 497/1974 l'attenuante prevista dall'art. 5 L.
2.10.1967 n. 895.
L'imputato ricorre per cassazione tramite difensori e denuncia:
- erronea applicazione degli artt. 5 e 47 C.P. e vizio di motivazione, avendo dedotto in appello un errore di fatto circa gli "elementi materiali costitutivi del reato", e non un errore scusabile sulla legge penale, come ritenuto dai giudici di secondo grado;
- violazione dell'art. 62 bis C.P., carenza ed illogicità di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
Il ricorso è infondato. Quanto alla prima doglianza, un annoso e consolidato insegnamento giurisprudenziale ha chiarito che l'errore sul fatto, cui l'art. 47 C.P. riconosce l'effetto di escludere la punibilità, deve consistere in una difettosa percezione, in una difettosa ricognizione della percezione, in conseguenza della quale il soggetto si determini ad agire nel presupposto di una realtà diversa da quella effettiva;
il processo volitivo deve cioè essere condizionato da un errore intellettivo.
Quando invece ogni aspetto della realtà nei suoi elementi concreti sia stato percepito esattamente dall'agente, la non corretta interpretazione "tecnica" della realtà stessa o delle norme che la disciplinano non è riconducibile alla fattispecie regolata dall'art. 47, co. 1, primo periodo (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 10.12.1965, Baraciani;
7.7.1988, Redaelli). Nel caso in esame non risultano contestazioni in ordine alla consapevolezza del soggetto di possedere una pistola lanciarazzi atta all'impiego, e l'errore dedotto con l'atto di appello è stato perciò inteso dal giudice di secondo grado come riferito non alle caratteristiche intrinseche, ma alla qualità di arma comune da sparo attribuita dalla legge (art. 2, co. 3, L. n. 110/1975) allo strumento in questione. A tale preliminare apprezzamento non vengono rivolte con il ricorso effettive e specifiche censure. Correttamente quindi, in base al principio dapprima enunciato, la sentenza impugnata ha esaminato la doglianza sotto il profilo non dell'errore sul fatto, ma dell'ignoranza o inesatta conoscenza della legge, escludendone la rilevanza con argomentazioni puntuali e non investite, nella loro sostanza, dal ricorso.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato congruamente motivato con riferimento alla personalità del reo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, ed alla mancata deduzione o acquisizione di circostanze di segno positivo che valgano a superare o neutralizzare tale non favorevole apprezzamento;
le censure formulate in proposito con il ricorso sono del tutto generiche.
Infine, i "benefici di legge" erano di per sè esclusi dai ricordati precedenti (che hanno già dato luogo per due volte alla sospensione condizionale).
Il ricorso va perciò respinto.
P . Q . M
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998