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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/11/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 739 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Torino Parte_1 C.F._1
(TO), C.so Duca degli Abruzzi n.78 presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Maggisano che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Torino (TO), C.so Duca degli Abruzzi n.78 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Maggisano che la rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione dei coniugi
Condizioni congiunte di separazione:
1. I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro.
1
2. Il Sig. e la Sig.ra rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.06.2025 ha chiesto al Tribunale di Rieti di Parte_1 dichiarare la separazione personale dalla moglie con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio civile in Castellamonte (TO) in data 22.01.2025, esponendo che: dall'unione coniugale non sono nati figli;
i coniugi stabilivano la residenza familiare dapprima in
NO (TO) ed in seguito in EN (CN); nel corso del 2008, veniva meno l'affectio maritalis ed i coniugi decidevano di vivere separati;
dal giorno della separazione, lo e Parte_1 la non hanno più ripreso la convivenza, neppure in via temporanea, né si sono mai CP_1 riconciliati.
In data 11/09/2025 si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione consensuale proposta dal ricorrente.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni concordate di cui sopra e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
21/07/1956, e , nata in [...] il [...], uniti Controparte_1
2 in matrimonio contratto in Castellamonte (TO), in data 22/01/2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 1, parte II, serie C, anno 2005); dà atto che il Sig. e la Sig.ra rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellamonte (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 739 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Torino Parte_1 C.F._1
(TO), C.so Duca degli Abruzzi n.78 presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Maggisano che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Torino (TO), C.so Duca degli Abruzzi n.78 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Maggisano che la rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione dei coniugi
Condizioni congiunte di separazione:
1. I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro.
1
2. Il Sig. e la Sig.ra rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.06.2025 ha chiesto al Tribunale di Rieti di Parte_1 dichiarare la separazione personale dalla moglie con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio civile in Castellamonte (TO) in data 22.01.2025, esponendo che: dall'unione coniugale non sono nati figli;
i coniugi stabilivano la residenza familiare dapprima in
NO (TO) ed in seguito in EN (CN); nel corso del 2008, veniva meno l'affectio maritalis ed i coniugi decidevano di vivere separati;
dal giorno della separazione, lo e Parte_1 la non hanno più ripreso la convivenza, neppure in via temporanea, né si sono mai CP_1 riconciliati.
In data 11/09/2025 si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione consensuale proposta dal ricorrente.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni concordate di cui sopra e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
21/07/1956, e , nata in [...] il [...], uniti Controparte_1
2 in matrimonio contratto in Castellamonte (TO), in data 22/01/2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 1, parte II, serie C, anno 2005); dà atto che il Sig. e la Sig.ra rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellamonte (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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