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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 07/10/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 127/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2024 da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Stefano Galli, Beatrice Osele e Andrea Zappulla del foro di Trento
- appellante - contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Cesare del foro di Venezia e Marialorenza de Finis del foro di Trento
- appellata - contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mengoni del
Foro di Trento
- appellato -
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
In punto: riforma della sentenza n. 530/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI 2
per l'Appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, ed in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, riformare la sentenza n. Co 530 del 10.05.2024 Trib. Civ. , G.U. dott. Massimo Morandini, resa a Co definizione del proc. civ. n. 4692/2019 RG Trib. Civ. e, premesse le declaratorie del caso:
“in via preliminare, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, della efficacia esecutiva della sentenza ivi impugnata, per tutti i motivi e le ragioni di cui meglio in narrativa, da intendersi tutti e tutte ivi integralmente richiamati e trascritti;
in via principale e di merito, accertare e dichiarare per le ragioni tutte di cui in narrativa, che il sinistro per cui è causa è imputabile ex artt. 2051,
2043 e 2059 c.c. alla piena ed esclusiva responsabilità anche in via solidale e/o concorrente, del in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conseguentemente condannare i convenuti in via solidale e/o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti dall'attore a causa del sinistro medesimo da quantificarsi in Euro 51.933,78 di cui Euro 51.060,75 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 873,03 a titolo di danno patrimoniale, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a seguito di espletanda CTU medico-legale, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto e sino al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero emergere profili di colpa a carico di tutte le odierne parti in causa, accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità nella causazione dell'evento e, conseguentemente, condannare i convenuti Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 misura proporzionale alla percentuale di responsabilità che verrà accertata in corso di causa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore che si quantificano in complessivi Euro 51.933,78 di cui 3
Euro 51.060,75 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 873,03 a titolo di danno patrimoniale, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a seguito di espletanda CTU medico-legale, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto e sino al saldo effettivo;
Sempre in via principale e di merito: condannare i convenuti,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in via solidale e/o ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere all'odierno attori, gli importi da questi versati al sottofirmato difensore in relazione all'attività stragiudiziale prestata relativamente alla controversia per cui è causa, da quantificarsi in Euro 5.146,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di cui in narrativa con i testi e sugli articolati di cui agli atti defensionali di primo grado di parte appellante, e precisamente:
1) vero che, il giorno 05.08.2018, intorno alle ore 10.00 circa, il sig.
[...] stava percorrendo con la propria bicicletta la pista ciclabile Tione di Pt_1
Trento-Pinzolo, in direzione Pinzolo;
2) vero che la mattina del sinistro le condizioni meteorologiche erano ottime: e specificamente vi era il sole ed il cielo era sereno;
3) vero che il sig. giunto nel Comune di Parte_1 Controparte_2 si immetteva in via Porta seguendo il tracciato della ciclabile;
4) vero che in prossimità del ponte di legno che attraversa un ruscello diminuiva al minimo al velocità, quasi a passo d'uomo, stante la curva a 90°
e la limitata larghezza del ponte;
5) vero che l'odierno attore nel mentre stava percorrendo il tratto finale del ponte di legno che insiste sulla p.f. 685/5 PT 48 II C.C. 49 (doc.1 CP_2 che si rammostra al teste) per poi ritornare sul tratto asfaltato, improvvisamente perdeva il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente a terra;
4
6) vero che, al momento del sinistro, la pavimentazione di legno del ponte si presentava particolarmente ed imprevedibilmente scivolosa in particolare proprio nel punto finale, verso la pendenza a valle, ove avveniva il sinistro
(doc.2 che si rammostra al teste);
7) vero che l'odierno attore perdeva il controllo della bicicletta sulla quale viaggiava proprio ed esclusivamente a causa della pavimentazione di legno del ponte che si trovava ad attraversare;
8) vero che l'odierno attore perdeva il controllo della bicicletta causa la mancata aderenza dei pneumatici alla pavimentazione;
in particolare per la mancata aderenza (presa a terra) della ruota anteriore;
9) vero che la pavimentazione del ponte oggetto di causa si presentava sdrucciolevole, soprattutto nella parte finale dove è avvenuto il sinistro e sulla stessa si trovavano ed erano visibili alghe muschi e licheni, come risulta dalla documentazione fotografica sub doc.2 che si rammostra al teste;
10) vero che il giorno dell'occorso, sul tratto finale della pavimentazione in legno del ponte, ove è avvenuto il sinistro, tratto che si trovava in ombra e dove non arriva il sole, erano presenti e visibili in superficie molte alghe muschi e licheni che rendevano il manto particolarmente viscido e scivoloso, come risulta dalla documentazione fotografica sub doc.2 che si rammostra al teste;
11) vero che la situazione di pericolo di cui ai precedenti capitoli 6) e 7) non era in alcun modo visibile né prevedibile né inevitabile dal ciclista che sopraggiungeva;
12) vero che il giorno 05.08.2018, intorno alle ore 10.00 circa, la sig.ra di BR nonché il marito ed i genitori di costei, sigg.ri Testimone_1
e , assistevano al sinistro Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 per cui è causa e prestavano i primi soccorsi al sig. Pt_1
13) vero che i sigg.ri e , il Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 giorno 05.08.2019 pochi minuti prima dell'occorso per cui è causa, stavano percorrendo a piedi il ponte ciclabile ove è avvenuto il sinistro e constatavano che la pavimentazione in legno era particolarmente viscida e sdrucciolevole anche per chi la percorreva a piedi e che sulla stessa era presente uno strato di alghe, muschi e licheni;
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14) vero che all'epoca dell'occorso, sui luoghi teatro del sinistro, erano assenti cartelli o segnali di “pericolo pavimentazione sdrucciolevole” o presidi suscettibili di segnalare agli utenti del tratto ciclabile la situazione di pericolo;
15) vero che, nei giorni immediatamente successivi al sinistro e precisamente in data 07 agosto 2018, il ponte teatro del sinistro per cui è causa veniva chiuso e la struttura in legno veniva sottoposta ad un importante intervento di manutenzione della pavimentazione che veniva ricoperta con un manto sintetico, come risulta dalla documentazione fotografica sub docc. 26 e 27 che si mostra al teste;
16) vero che l'intervento di manutenzione di cui al precedente capitolo 12) aveva la finalità di rendere la pavimentazione del ponte antisdrucciolevole e quindi di eliminare la situazione di insidia e pericolo occulto per gli utenti del tratto ciclabile;
17) vero che, sul tratto di pista ciclabile oggetto di giudizio sono avvenuti negli scorsi anni altri incidenti del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio;
18) vero che, l'organizzazione della gara ciclistica “24 ore Val Rendena”, il cui tracciato passa lungo il tratto ciclabile oggetto di causa, è solita installare una pavimentazione sintetica sul ponte teatro del sinistro, o quantomeno dall'anno 2016, al fine di scongiurare il pericolo di scivolamento dei ciclisti;
19) vero che il sig. in data 22.07.2018 mentre percorreva il Testimone_2 ponte di legno oggetto del presente giudizio, perdeva il controllo della bicicletta sulla quale stava viaggiando e cadeva rovinosamente a terra;
20) vero che la sig.ra , madre del sig. Testimone_3 Testimone_2 assisteva al sinistro di cui al precedente capitolo 16);
21) vero che al momento del sinistro occorso al sig. in data Testimone_2
22.07.2018 la pavimentazione del ponte in questione era viscida e scivolosa vista la presenza di uno strato di alghe, muschi e licheni;
22) vero che al momento del sinistro occorso al sig. in data Testimone_2
22.07.2018, la particolarità del luogo e della luce celava al ciclista la sdrucciolevolezza e scivolosità della pavimentazione del ponte;
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23) vero che al sig. non era possibile avvedersi che la Testimone_2 pavimentazione in legno del ponte si presentava viscida e scivolosa;
24) vero che la caduta del sig. fu inevitabile ed imprevedibile;
Testimone_2
25) vero che, subito dopo il sinistro il sig. veniva soccorso Parte_1 da alcuni turisti presenti ai fatti e, stante la gravità delle lesioni subite, veniva trasportato in ambulanza presso l'Ospedale di Tione di Trento ove veniva riscontrata la “frattura della clavicola sinistra, frattura costali multiple” (doc.3);
26) vero che il sig. veniva dimesso in data 10.08.2018 con Parte_1 la seguente diagnosi “Frattura scomposta pluriframmentaria estremo acromiale della clavicola sx con trauma toracico chiuso e fratture costali dal
4° al 7° arco costale con versamento pleurico metatraumatico”, prognosi di
60 giorni salvo complicazioni e con prescrizione di terapia antalgica e antibiotica e mobilizzazione della mano sinistra (doc.4);
27) vero che il giorno 18.08.2018 venivano rimossi i punti di sutura (doc.5) ed all'esame radiografico effettuato in data 20.08.2018 il versamento pleurico a sinistra risultava riassorbito (doc.6);
28) vero che in data 25.08.2018 venivano rimossi i punti metallici e veniva riapplicato il bendaggio (docc.7 e 8);
29) vero che il giorno 14.09.2018 veniva rimosso il filo di K e veniva effettuata la medicazione del tramite per il riscontro di secrezione siero ematica da decubito e veniva consigliata medicazione e mobilizzazione attiva della mano (docc. 9, 10 e 11);
30) vero che in data 16.10.2018 l'ortopedico consigliava FKT assistita per il recupero dell'articolarità senza forzare e braccio al collo durante il giorno
(doc.12);
31) vero che alla RX del 16.10.2018 veniva riscontrata una minima apposizione di callo osseo in esiti di frattura al terzo laterale della clavicola trattate con vite di osteosintesi (doc.13); Parte
32) vero che il 28.11.2018 l'ortopedico consigliava conclusione della e ripresa delle attività quotidiane e l'esame radiografico rammostrava buona reazione ossea (docc.14 e 15); 7
33) vero che l'odierno attore poteva riprendere il lavoro in data 03.12.2018, lamentando tuttavia algie persistenti a carico della spalla con deficit stenico e toracalgie esacerbate dall'inspirio profondo e dai colpi di tosse;
34) vero che il percorso ciclabile oggetto di causa è stato progettato e realizzato dalla;
Controparte_1
35) vero che la Trento, ai sensi dell'art. 4 comma 8 Controparte_1 della L.P. 11 giugno 2010, n. 12 è tenuta alla “gestione e la manutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali individuati nel piano provinciale della mobilità e viabilità ciclistica”;
36) vero che proprietario del tratto ciclabile teatro del sinistro è il Comune di come risulta dal doc. 16 che si rammostra al teste;
Controparte_2
37) vero che, a seguito dell'occorso per cui è causa, l'attore ha dovuto subire un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 6 oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni
40 ed al 25% di giorni 43 nonché una invalidità permanente da quantificarsi in misura non inferiore all'11-12% (come risulta dalla documentazione medica dimessa sub docc. da 3 a 15 nonché dalla perizia medico-legale del dr. sub doc.28 che si mostrano al teste;
Persona_1
38) vero che, a seguito dell'occorso per cui è causa, residua una soggettività caratterizzata da algie a carico della spalla sinistra con deficit stenico e trocalgie esacerbate dall'inspiro profondo e dai colpi di tosse (come risulta dalla perizia medico-legale del dr. sub doc.28 che si Persona_1 mostra al teste);
39) vero che, durante il perdurare dell'infortunio e il lungo lasso di tempo per la riabilitazione l'odierno attore ha dovuto richiedere l'assistenza di terzi per le necessità quotidiane di cura della propria persona e di alimentazione;
40) vero che, durante il perdurare dell'infortunio e il lungo lasso di tempo per la riabilitazione l'odierno attore è stato impossibilitato svolgere tutte quelle attività quotidiane di cura della famiglia e di accudimento dei figli minori;
41) vero che, a seguito dell'occorso per cui è causa, l'odierno attore è stato impossibilito a svolgere tutte quelle attività fisiche, ludiche e sociali che lo 8
vedevano prima protagonista, in particolare ha dovuto rinunciare alla pratica del ciclismo a livello amatoriale con la bicicletta da corsa.
a mezzo dei seguenti testi su tutti i capitoli:
- sig. residente in [...]; Testimone_2
- sig.ra residente in [...]; Testimone_3
- sig. residente in [...]; Testimone_4
- sig.ra , residente in [...]; Testimone_1
- sig. , residente in [...]; Parte_2
- sig. , residente in [...]
11;
- sig.ra , residente in [...]
11;
- sig. residente in [...]; Persona_2
- sig. , residente in [...]; Persona_3
- sig. , residente in [...]di Trento;
Testimone_5
- sig. , residente in [...]; Tes_6
- sig. , residente in [...]; Testimone_7
- sig. , residente in [...]; Testimone_8
- dr. c/o Ospedale di Tione (medico di pronto soccorso); CP_6
- dr. c/o Trento;
Persona_1 C.F._2
- sig.ra , residente in [...] (sulle Testimone_9 limitazioni alle attività quotidiane dell'attore a seguito dell'occorso);
- sig.ra , residente in [...] (sulle Testimone_10 limitazioni alle attività quotidiane dell'attore a seguito dell'occorso); sempre in via istruttoria: si chiede che la Corte di Appello adita Voglia disporre C.T.U. volta a descrivere lo stato dei luoghi ivi compresa la presenza o meno di cartelli atti a segnalare il pericolo occulto ove è avvenuto l'occorso, nonché ad accertare la dinamica e le cause del sinistro per cui è giudizio, con particolare riferimento alla riconducibilità dell'occorso allo stato in cui si presentava la pavimentazione in legno del ponte presente sul tratto ciclabile oggetto di causa al momento del sinistro, e se la stessa pavimentazione era resa o meno viscida e scivolosa per le particolari condizioni di luce e umidità dei luoghi e per la presenza di muchi, licheni e alghe nonché accertare se la 9
marcescenza del pavimento in legno era o meno evitabile con una corretta manutenzione della pavimentazione da parte dell'ente gestore nonché accertare se l'ente gestore della pista ciclabile poteva o meno provvedere a rendere antisdrucciolevole la medesima pavimentazione così come poteva o meno segnalare con appositi cartelli l'insidia agli utenti della ciclabile. sempre in via istruttoria: si chiede che la Corte di Appello adita Voglia disporre C.T.U. medico-legale al fine di accertare la riconducibilità delle menomazioni e/o patologie manifestate dall'attore al sinistro d.d.
05.08.2018, quantificando il danno biologico temporaneo e permanente da questi subito, con un giudizio prognostico sulla possibilità di futuri aggravamenti o comunque sulla probabile evoluzione della patologia, con riferimento altresì al pregiudizio comportato dalle patologie rilevate sul fare areddituale dell'attore, nonché sulla congruità delle spese sostenute e da sostenersi per le conseguenti terapie.” per l'LL : Controparte_1
“NEL MERITO:
- rigettarsi l'appello promosso dal sig. perché infondato;
Pt_1
- con rifusione di spese, e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti in narrativa e negli scritti difensivi di primo grado.” per l'Appellato Controparte_2
“In via principale: per le ragioni ed eccezioni tutte di cui in atti, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da Parte_1 con Atto di citazione in appello notificato in data 17.6.2024 e, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dal medesimo nei confronti del
[...]
Controparte_2
In subordine: per i motivi ed eccezioni tutti di cui in atti, limitare la condanna del alla effettiva quota di Controparte_2 responsabilità del medesimo quantificando secondo giustizia e secondo le emergenze processuali i danni subiti dall'attore-appellante, con esclusione delle poste non dovute e allo stesso non risarcibili, nonché dedotto quanto 10
eventualmente già ricevuto da quest'ultimo dalla Controparte_1
;
[...]
In ogni caso: con rifusione di spese, compenso di lite, rimborso forfetario del 15% sul compenso totale della prestazione, IVA e CNAP anche per il grado di appello.
In via istruttoria:
Si rileva come l'impugnante riproponga integralmente le proprie istanze istruttorie di primo grado, sia quelle già ammesse ed esperite, che quelle rigettate, senza alcuna motivazione o deduzione, se non generica e astratta, sulla loro rilevanza in relazione ai motivi di appello, per cui le stesse devono ritenersi inammissibili. Ciò detto, per scrupolo, si ripropongono qui le eccezioni ed opposizioni formulate con la Terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e quindi rilevandosi che i capitoli di prova ex adverso formulati sono inammissibili in quanto non ritualmente capitolati ai sensi dell'art.244
c.p.c., irrilevanti, generici, volti a provare circostanze negative o de relato ex parte, ovvero comportanti giudizi non demandabili a testimoni, e nello specifico si osserva: cap. 2) irrilevante;
capp. da 4 a 10) generici e comportanti giudizi non demandabili a testimoni;
cap. 11) generico e comportante giudizi non demandabili a testimoni, nonché contraddittorio con quanto allegato ai capitoli 9) e 10) dove l'attore sostiene che l'asserita presenza di muschi e licheni sarebbe stata in ogni caso visibile, con ciò peraltro smentendo la propria tesi sull'insidiosità del tratto di pista ciclabile in oggetto;
cap. 12) generico e relativo a plurime circostanze;
cap. 13) generico e comportante giudizi non demandabili a testimoni;
cap. 14) volto a provare circostanze negative;
cap. 15) irrilevante;
cap. 16) comportante giudizi non demandabili a testimoni;
cap. 17) generico;
cap. 18) irrilevante e generico;
capp. 19) e 20) irrilevanti;
capp. da 21) a 24) generici e irrilevanti;
cap. 25) generico, relativo a più circostanze e da provarsi a mezzo di documenti;
capp. da 26) a 32) da provarsi a mezzo di documenti;
cap. 33) relativo a circostanza riferita dalla parte;
cap. 36) irrilevante e da provarsi a mezzo di documenti;
capp. da 37) a 41) generici e comportanti giudizi non demandabili a testimoni. 11
Ci si oppone inoltre all'ammissione delle CTU ex adverso richieste in quanto relative a doglianze completamente infondate in fatto e in diritto e, con riferimento alla ricostruzione della dinamica dell'asserito sinistro, pretendendo l'attore di demandare al consulente tecnico l'accertamento di circostanze fondanti l'azione promossa il cui onere probatorio grava invece a carico dell'attore medesimo, odierno appellante.”.
FATTO
1. - Con atto di citazione di data 25 novembre 2019 Parte_1 conveniva in giudizio il e la Controparte_2 [...]
, per sentirli condannare al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 51.933,78, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro ad essi esclusivamente imputabile ai sensi degli artt. 2051, 2043 e 2059 c.c.
Esponeva l'attore che la mattina del 5 agosto 2018 percorreva la pista ciclabile Tione di Trento – Pinzolo in direzione Pinzolo e si accingeva ad attraversare il ponte di legno in via della Porta, quando improvvisamente perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Affermava che la caduta era stata causata dalla pavimentazione del ponte, che si presentava bagnata e quindi particolarmente scivolosa nel punto finale, e che tale situazione di pericolo non era in alcun modo visibile o prevedibile da parte sua.
Evidenziava che già in data 22 luglio 2018 un altro ciclista, Parte_4 era caduto sul medesimo ponte, e che il 7 agosto 2018 il ponte veniva chiuso per un intervento di copertura della pavimentazione con manto sintetico.
Riferiva dunque che, all'esito della caduta, riportava una frattura scomposta alla clavicola, per la quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico, nonché a molteplici visite e terapie mediche e fisioterapiche, di cui produceva documentazione. Quantificava dunque il danno non patrimoniale in Euro 51.060,75, come da dimessa perizia medico-legale, e il danno patrimoniale in Euro 837,03, per spese mediche e peritali.
Osservava che la aveva progettato e Controparte_1 realizzato il percorso ciclabile in questione ed era tenuta alla gestione e manutenzione del medesimo ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 12/2010, mentre 12
il era proprietario del tratto di ciclabile ove era Controparte_2 occorso il sinistro, sicché entrambi gli enti erano responsabili dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., non avendo provveduto a eliminare, né a segnalare, la situazione di pericolo occulto.
In conclusione, chiedeva, in via principale, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi Euro 51.933,78 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento di un concorso di colpa dell'attore, domandava la condanna delle controparti al risarcimento del danno in misura proporzionale alla rispettiva percentuale di responsabilità. In ogni caso, chiedeva la condanna dei convenuti a rimborsare all'attore i compensi da lui corrisposti al difensore per attività stragiudiziale, quantificati in Euro 5.146,00.
Il si costituiva eccependo il difetto della Controparte_2 propria legittimazione passiva, nonché l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
in via subordinata, chiedeva di limitare la condanna del alla sua effettiva quota di responsabilità e di CP_2 escludere dal risarcimento le somme non dovute, nonché quanto Contr eventualmente già versato all'attore dalla
La si costituiva e domandava, in via Controparte_1 principale, il rigetto della domanda attorea, per essere il sinistro attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente dell' ex art. 2051 c.c.; in Pt_1 via subordinata, di dichiarare la corresponsabilità prevalente dell'attore nella causazione del sinistro.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali.
2. - Con sentenza pubblicata in data 16 maggio 2024, il Tribunale rigettava le domande, condannando l' a rifondere le spese di lite ai convenuti. Pt_1
In primo luogo, negava qualsivoglia responsabilità in capo al
[...]
ritenendo che il ponte fosse in esclusiva custodia della Controparte_2
, mentre il era mero proprietario della p.f., privo di alcun CP_1 CP_2 potere di controllo sulla cosa. Escludeva altresì alcuna violazione di obblighi 13
nei confronti degli utilizzatori della pista ciclabile, che potesse rilevare ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel merito, ricordava che lo stesso attore aveva ammesso in citazione che la pavimentazione “si presentava bagnata” e “particolarmente scivolosa”; questo avrebbe dovuto indurlo a prestare la massima attenzione, adeguando la velocità del mezzo alle condizioni del luogo.
Giudicava irrilevante l'intervento di manutenzione effettuato dalla nei giorni successivi al sinistro, posto che era già stato CP_1 programmato da tempo e non per ragioni di pericolosità del sito, e che il nuovo assetto non esonerava l'utilizzatore dal porre attenzione e prudenza nell'attraversamento, tenuto anche conto della presenza di due paletti dissuasori in ambo le direzioni che costringevano i ciclisti a ridurre o arrestare l'andatura.
Le condizioni della pavimentazione del ponte, bagnata e scivolosa, in quanto note all'attore non potevano costituire un'insidia o un trabocchetto, tali da costituire una situazione di pericolo occulto connotata da imprevedibilità e invisibilità.
Il sinistro era avvenuto in pieno giorno, in condizioni meteo ottimali, cosa che consentiva ad una persona di normale diligenza di avvedersi della presenza di eventuali insidie. L' frequentava assiduamente la pista Pt_1 ciclabile, come dichiarato dal teste , il quale aveva riferito che, quando Per_2 vedeva il ponte “lucido”, non lo percorreva e tirava dritto.
A conferma della prevedibilità del pericolo richiamava poi le testimonianze di e del marito La prima, avuto contezza Testimone_1 Parte_2 dell'umidità presente sulla pavimentazione, aveva preferito, al pari dei propri genitori, scendere dalla bicicletta e percorrere il ponte a piedi;
il secondo aveva confermato che 'il ponte si trovava in ombra coperto dagli alberi e la sera prima aveva piovuto e il ponte era umido e presentava in maniera lampante il colore verde del muschio e dei licheni”.
Evidenziava che i testi e dipendenti della , Tes_11 Tes_12 CP_1 avevano dichiarato che a loro risultava la presenza di segnalazioni di pericolo generico prima della passerella. 14
Le condizioni del ponte non potevano quindi risultare anomale, dato che un ponte sito lungo una ciclabile in zona montana può essere spesso in ombra a causa della presenza di alberi nelle vicinanze, e che la pavimentazione dello stesso, posto in prossimità di corsi d'acqua, può presentare umidità e che all'indomani di una giornata di pioggia può essere bagnato.
La situazione descritta, tenuto anche conto del fatto che il tavolato recava apposite rigature antiscivolo, non era connotata né da imprevedibilità, né da invisibilità, sicchè era stata la condotta imprudente ed imperita dell'attore ad assumere rilevanza causale esclusiva nella determinazione dell'evento, integrando l'esimente del caso fortuito, tale da escludere il nesso eziologico fra cosa e danno.
Rigettava anche la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, per carenza di allegazione e prova e per esorbitanza della quantificazione. Aggiungeva che, non essendo le parti addivenute ad una composizione bonaria della lite, l'attore non aveva alcun diritto alla rifusione delle relative spese.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello , Parte_1 affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e opponendosi alle richieste istruttorie di controparte.
Il si è costituito, chiedendo di dichiarare Controparte_2 inammissibile l'appello o, comunque, di rigettarlo.
3.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la decisione, nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 in quanto mero proprietario, non custode, del bene.
Afferma che la competenza della in ordine alla cura e CP_1 manutenzione del ponte non elide l'obbligo di vigilanza in capo al CP_2 proprietario della pista ciclabile, il quale, stante la ridotta dimensione del bene, nonché la vicinanza ad esso, ben poteva segnalare le situazioni di insidia.
Evidenzia che gli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 285/1992 attribuiscono all'ente proprietario il potere di adottare provvedimenti per la regolamentazione della 15
circolazione, con possibilità di sospendere la circolazione per motivi di incolumità pubblica.
Richiama la sentenza n. 128/2019 con cui il Tribunale di Trento ha affermato la legittimazione passiva del convenuto in relazione ad un CP_2 sinistro occasionato da una caditoia, sul rilievo che, in quanto proprietario della pista ciclabile, aveva l'obbligo di provvedere alla manutenzione e segnalare situazioni di pericolo.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza per aver escluso la responsabilità dei convenuti, attribuendo il sinistro alla sola condotta dell'attore.
Obietta che il Tribunale ha irragionevolmente desunto dalle affermazioni contenute nell'atto di citazione - intese solo a descrivere ex post le cause del sinistro - che l' fosse a conoscenza delle condizioni del ponte, mentre Pt_1 lo stesso si era avveduto della pavimentazione scivolosa solo al momento di impegnare il ponte.
Osserva che dall'istruttoria è emerso che il ponte era viscido anche a causa del muschio presente, visibile solo al momento di attraversarlo, come riferito dal teste;
e che aveva impegnato il ponte rallentando l'andatura. Nega Pt_2 quindi che le condizioni del ponte gli fossero note, e di aver tenuto un'incauta condotta di guida.
Evidenzia che i lavori di ripavimentazione erano finalizzati proprio ad ovviare alle condizioni del ponte ed evitare lo scivolamento, circostanza provata dalla testimonianza del e che la Provincia non ha affatto Tes_13 dimostrato che l'intervento fosse già programmato.
Lamenta come il primo Giudice abbia ritenuto provata la presenza di segnali di pericolo in prossimità del sinistro basandosi sulle sole Contr dichiarazioni dei dipendenti della - i quali, tuttavia, non sarebbero attendibili, poiché deputati proprio alla manutenzione delle ciclabili -, mentre ha ignorato le fotografie prodotte dall'attore, nonché le dichiarazioni dei sig.ri , e , che hanno escluso con certezza la presenza Per_2 CP_4 Pt_2 di cartelli.
Formula analoghi rilievi quanto alla pretesa presenza di rigature antiscivolo sul tavolato del ponte, negata dal teste . Pt_2 16
Conclude quindi che le parti convenute non avrebbero fornito adeguata prova di una condotta imprudente del danneggiato, tale da elidere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Al contrario, dall'istruttoria sarebbe emerso che il sig. aveva adottato tutte le cautele necessarie alla luce Pt_1 delle circostanze del caso;
né poteva da lui esigersi di scendere dalla bicicletta, stante la mancata segnalazione del pericolo e l'impossibilità di avvedersene ex ante.
Insiste nell'accoglimento delle richieste di prova per testi e di C.T.U. avanzate in primo grado e non ammesse.
3.3 - Con il terzo motivo contesta il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
Osserva che dette spese sono affatto diverse dalle spese processuali, integrano un danno emergente e devono essere rimborsate se necessarie e giustificate alla luce della possibilità, ex ante, di risolvere bonariamente la controversia. Pertanto, a fronte della prova documentale dell'attività stragiudiziale espletata dal difensore dell'attore, il Giudice avrebbe dovuto liquidare tale voce di danno, sulla base delle tariffe forensi. Deduce altresì la congruità della somma di Euro 5.146,00 richiesta.
3.4 - Con il quarto motivo chiede la riforma della sentenza in punto spese di lite, quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Osserva la Corte quanto segue.
4.1 – La sentenza impugnata merita innanzitutto conferma nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del CP_2 CP_2
L'appellante vorrebbe ricavare l'esistenza di un rapporto di custodia con il bene dagli artt. 5 e 6 del Codice della strada, che attribuiscono all'ente proprietario il potere di adottare provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, con possibilità di sospenderla per motivi di incolumità pubblica;
ma trascura di considerare che, poichè il sinistro è avvenuto sul Percorso ciclopedonale di interesse provinciale “Val Rendena”, ai sensi della l.p.
12/2010 (“legge provinciale sulle piste ciclabili”) la manutenzione spetta esclusivamente alla Provincia autonoma di Trento, che ne è in questo modo 17
costituita custode “ex lege”, rendendo del tutto irrilevante il fatto che il percorso insista anche su particelle di proprietà comunale.
Il potere di ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 Codice della strada non riguarda poi gli itinerari ciclopedonali di cui all'art. 2, comma 2, lett. F-bis, come reso evidente dall'art. 6, comma 5, che non individua per tale categoria di strada un organo competente all'emanazione.
4.2 – In punto di diritto, va ricordato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui grava sul danneggiato provare il rapporto di custodia ed il nesso di causalità fra cosa ed evento dannoso.
Essa si fonda quindi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Ma anche la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, può possedere un grado maggiore o minore di incidenza causale sull'evento dannoso, rilevante ai sensi dell'art. 1227
c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025 - Rv. 674238 - 01).
4.3 – Ciò posto, alcune affermazioni del Tribunale in punto valutazione del materiale istruttorio non possono essere condivise, anche alla luce delle obiezioni dell'appellante.
Quanto si legge in citazione circa il fatto che la pista si presentava bagnata e particolarmente scivolosa non può certo costituire ammissione di quel che l'attore poteva avere percepito prima dell'incidente, essendo all'evidenza una 18
descrizione ex post della causa di verificazione del sinistro, sicchè ne va escluso qualsiasi valore confessorio.
Con riguardo alla prevedibilità del pericolo, il fatto che una ciclabile in zona montana possa essere spesso in ombra a causa di alberi nelle vicinanze, e che la pavimentazione possa restare bagnata dopo una giornata di pioggia varrebbe ad escludere sempre e comunque la responsabilità del custode, addossando all'utente oneri di diligenza inesigibili, cosa ovviamente inaccettabile.
Il Tribunale ha poi affermato, sulla scorta della testimonianza del , Per_2 che l'appellante fosse un “conoscitore dei luoghi”. In realtà, il teste “pensa” che l'appellante frequentasse il luogo “tante volte”, sicchè la deposizione è assai più sfumata;
e, soprattutto, per accertare la conoscenza delle condizioni di pericolosità del tratto sarebbe stata necessaria la prova che il suddetto lo abbia percorso dopo una giornata di pioggia, prova che non è stata data.
4.4 - Altre considerazioni che si leggono in sentenza resistono invece alle critiche dell'appellante, e inducono a ritenere che situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle normali cautele, tanto da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Le condizioni di pericolosità della superficie del ponte in quel momento possono dirsi provate alla luce della testimonianza di , per la Testimone_1 quale il ponte “era tutto all'ombra ed era scivoloso”, e del di lei marito Pt_2
Conferma di quanto sopra è data dagli interventi di manutenzione
[...] eseguiti nei giorni successivi, con posa di materiale antiscivolo.
È vero però che il sinistro è avvenuto in pieno giorno e in condizioni di luce e meteo ottimali.
La teste , presente al momento del sinistro, ha riferito di essere CP_4 arrivata sul ponte, e di non essersi fidata ad attraversarlo in bici, perché, come detto, era all'ombra e scivoloso, ritenendo “che fosse particolarmente pericoloso e qualcuno poteva farsi male”. Obietta l'appellante che la teste si accorse della cosa solo una volta sopra il ponte, e che ella doveva rallentare per fare la curva, e quindi - si desume - percorrerlo a minore velocità; ma, 19
ferma restando la generale necessità di moderare la velocità nel percorrere un ponte, ai cui estremi si trovavano comunque dei paletti dissuasori, quello che conta è che lei abbia chiaramente percepito il pericolo, scendendo dalla bici e proseguendo a piedi.
L'immediata rilevabilità delle condizioni di pericolosità del ponte è confermata oltre ogni dubbio dalla deposizione del teste , marito della Pt_2
, per il quale il ponte era umido e presentava “in maniera lampante” il CP_4 colore verde del muschio e dei licheni.
Lo stesso teste , non presente al fatto, ha detto che, quando passava Per_2
e vedeva il ponte “lucido”, non lo percorreva e “tirava dritto”.
Se ne deve concludere che il nesso di causalità fra cosa ed evento dannoso
è stato interrotto dal comportamento colposo del danneggiato, che, pur percependo o dovendo percepire le condizioni di pericolosità del ponte, evidenti a tutti in quella circostanza, ha deciso comunque di percorrerlo senza adottare tutti gli accorgimenti necessari, come moderare la velocità o addirittura scendere dalla bicicletta o astenersi dal percorrerlo, come ha fatto quel giorno la teste e come usava fare il teste . La colpa del CP_4 Per_2 danneggiato ha avuto esclusiva efficienza causale nella determinazione del sinistro.
5. – La sentenza merita quindi conferma, con assorbimento degli ultimi due motivi di appello.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 530/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, che per ciascuno si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
20
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2024 da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Stefano Galli, Beatrice Osele e Andrea Zappulla del foro di Trento
- appellante - contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Cesare del foro di Venezia e Marialorenza de Finis del foro di Trento
- appellata - contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mengoni del
Foro di Trento
- appellato -
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
In punto: riforma della sentenza n. 530/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI 2
per l'Appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, ed in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, riformare la sentenza n. Co 530 del 10.05.2024 Trib. Civ. , G.U. dott. Massimo Morandini, resa a Co definizione del proc. civ. n. 4692/2019 RG Trib. Civ. e, premesse le declaratorie del caso:
“in via preliminare, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, della efficacia esecutiva della sentenza ivi impugnata, per tutti i motivi e le ragioni di cui meglio in narrativa, da intendersi tutti e tutte ivi integralmente richiamati e trascritti;
in via principale e di merito, accertare e dichiarare per le ragioni tutte di cui in narrativa, che il sinistro per cui è causa è imputabile ex artt. 2051,
2043 e 2059 c.c. alla piena ed esclusiva responsabilità anche in via solidale e/o concorrente, del in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, conseguentemente condannare i convenuti in via solidale e/o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti dall'attore a causa del sinistro medesimo da quantificarsi in Euro 51.933,78 di cui Euro 51.060,75 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 873,03 a titolo di danno patrimoniale, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a seguito di espletanda CTU medico-legale, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto e sino al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero emergere profili di colpa a carico di tutte le odierne parti in causa, accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità nella causazione dell'evento e, conseguentemente, condannare i convenuti Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 misura proporzionale alla percentuale di responsabilità che verrà accertata in corso di causa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore che si quantificano in complessivi Euro 51.933,78 di cui 3
Euro 51.060,75 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 873,03 a titolo di danno patrimoniale, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia a seguito di espletanda CTU medico-legale, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto e sino al saldo effettivo;
Sempre in via principale e di merito: condannare i convenuti,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in via solidale e/o ciascuno per quanto di ragione, a corrispondere all'odierno attori, gli importi da questi versati al sottofirmato difensore in relazione all'attività stragiudiziale prestata relativamente alla controversia per cui è causa, da quantificarsi in Euro 5.146,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di cui in narrativa con i testi e sugli articolati di cui agli atti defensionali di primo grado di parte appellante, e precisamente:
1) vero che, il giorno 05.08.2018, intorno alle ore 10.00 circa, il sig.
[...] stava percorrendo con la propria bicicletta la pista ciclabile Tione di Pt_1
Trento-Pinzolo, in direzione Pinzolo;
2) vero che la mattina del sinistro le condizioni meteorologiche erano ottime: e specificamente vi era il sole ed il cielo era sereno;
3) vero che il sig. giunto nel Comune di Parte_1 Controparte_2 si immetteva in via Porta seguendo il tracciato della ciclabile;
4) vero che in prossimità del ponte di legno che attraversa un ruscello diminuiva al minimo al velocità, quasi a passo d'uomo, stante la curva a 90°
e la limitata larghezza del ponte;
5) vero che l'odierno attore nel mentre stava percorrendo il tratto finale del ponte di legno che insiste sulla p.f. 685/5 PT 48 II C.C. 49 (doc.1 CP_2 che si rammostra al teste) per poi ritornare sul tratto asfaltato, improvvisamente perdeva il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente a terra;
4
6) vero che, al momento del sinistro, la pavimentazione di legno del ponte si presentava particolarmente ed imprevedibilmente scivolosa in particolare proprio nel punto finale, verso la pendenza a valle, ove avveniva il sinistro
(doc.2 che si rammostra al teste);
7) vero che l'odierno attore perdeva il controllo della bicicletta sulla quale viaggiava proprio ed esclusivamente a causa della pavimentazione di legno del ponte che si trovava ad attraversare;
8) vero che l'odierno attore perdeva il controllo della bicicletta causa la mancata aderenza dei pneumatici alla pavimentazione;
in particolare per la mancata aderenza (presa a terra) della ruota anteriore;
9) vero che la pavimentazione del ponte oggetto di causa si presentava sdrucciolevole, soprattutto nella parte finale dove è avvenuto il sinistro e sulla stessa si trovavano ed erano visibili alghe muschi e licheni, come risulta dalla documentazione fotografica sub doc.2 che si rammostra al teste;
10) vero che il giorno dell'occorso, sul tratto finale della pavimentazione in legno del ponte, ove è avvenuto il sinistro, tratto che si trovava in ombra e dove non arriva il sole, erano presenti e visibili in superficie molte alghe muschi e licheni che rendevano il manto particolarmente viscido e scivoloso, come risulta dalla documentazione fotografica sub doc.2 che si rammostra al teste;
11) vero che la situazione di pericolo di cui ai precedenti capitoli 6) e 7) non era in alcun modo visibile né prevedibile né inevitabile dal ciclista che sopraggiungeva;
12) vero che il giorno 05.08.2018, intorno alle ore 10.00 circa, la sig.ra di BR nonché il marito ed i genitori di costei, sigg.ri Testimone_1
e , assistevano al sinistro Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 per cui è causa e prestavano i primi soccorsi al sig. Pt_1
13) vero che i sigg.ri e , il Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 giorno 05.08.2019 pochi minuti prima dell'occorso per cui è causa, stavano percorrendo a piedi il ponte ciclabile ove è avvenuto il sinistro e constatavano che la pavimentazione in legno era particolarmente viscida e sdrucciolevole anche per chi la percorreva a piedi e che sulla stessa era presente uno strato di alghe, muschi e licheni;
5
14) vero che all'epoca dell'occorso, sui luoghi teatro del sinistro, erano assenti cartelli o segnali di “pericolo pavimentazione sdrucciolevole” o presidi suscettibili di segnalare agli utenti del tratto ciclabile la situazione di pericolo;
15) vero che, nei giorni immediatamente successivi al sinistro e precisamente in data 07 agosto 2018, il ponte teatro del sinistro per cui è causa veniva chiuso e la struttura in legno veniva sottoposta ad un importante intervento di manutenzione della pavimentazione che veniva ricoperta con un manto sintetico, come risulta dalla documentazione fotografica sub docc. 26 e 27 che si mostra al teste;
16) vero che l'intervento di manutenzione di cui al precedente capitolo 12) aveva la finalità di rendere la pavimentazione del ponte antisdrucciolevole e quindi di eliminare la situazione di insidia e pericolo occulto per gli utenti del tratto ciclabile;
17) vero che, sul tratto di pista ciclabile oggetto di giudizio sono avvenuti negli scorsi anni altri incidenti del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio;
18) vero che, l'organizzazione della gara ciclistica “24 ore Val Rendena”, il cui tracciato passa lungo il tratto ciclabile oggetto di causa, è solita installare una pavimentazione sintetica sul ponte teatro del sinistro, o quantomeno dall'anno 2016, al fine di scongiurare il pericolo di scivolamento dei ciclisti;
19) vero che il sig. in data 22.07.2018 mentre percorreva il Testimone_2 ponte di legno oggetto del presente giudizio, perdeva il controllo della bicicletta sulla quale stava viaggiando e cadeva rovinosamente a terra;
20) vero che la sig.ra , madre del sig. Testimone_3 Testimone_2 assisteva al sinistro di cui al precedente capitolo 16);
21) vero che al momento del sinistro occorso al sig. in data Testimone_2
22.07.2018 la pavimentazione del ponte in questione era viscida e scivolosa vista la presenza di uno strato di alghe, muschi e licheni;
22) vero che al momento del sinistro occorso al sig. in data Testimone_2
22.07.2018, la particolarità del luogo e della luce celava al ciclista la sdrucciolevolezza e scivolosità della pavimentazione del ponte;
6
23) vero che al sig. non era possibile avvedersi che la Testimone_2 pavimentazione in legno del ponte si presentava viscida e scivolosa;
24) vero che la caduta del sig. fu inevitabile ed imprevedibile;
Testimone_2
25) vero che, subito dopo il sinistro il sig. veniva soccorso Parte_1 da alcuni turisti presenti ai fatti e, stante la gravità delle lesioni subite, veniva trasportato in ambulanza presso l'Ospedale di Tione di Trento ove veniva riscontrata la “frattura della clavicola sinistra, frattura costali multiple” (doc.3);
26) vero che il sig. veniva dimesso in data 10.08.2018 con Parte_1 la seguente diagnosi “Frattura scomposta pluriframmentaria estremo acromiale della clavicola sx con trauma toracico chiuso e fratture costali dal
4° al 7° arco costale con versamento pleurico metatraumatico”, prognosi di
60 giorni salvo complicazioni e con prescrizione di terapia antalgica e antibiotica e mobilizzazione della mano sinistra (doc.4);
27) vero che il giorno 18.08.2018 venivano rimossi i punti di sutura (doc.5) ed all'esame radiografico effettuato in data 20.08.2018 il versamento pleurico a sinistra risultava riassorbito (doc.6);
28) vero che in data 25.08.2018 venivano rimossi i punti metallici e veniva riapplicato il bendaggio (docc.7 e 8);
29) vero che il giorno 14.09.2018 veniva rimosso il filo di K e veniva effettuata la medicazione del tramite per il riscontro di secrezione siero ematica da decubito e veniva consigliata medicazione e mobilizzazione attiva della mano (docc. 9, 10 e 11);
30) vero che in data 16.10.2018 l'ortopedico consigliava FKT assistita per il recupero dell'articolarità senza forzare e braccio al collo durante il giorno
(doc.12);
31) vero che alla RX del 16.10.2018 veniva riscontrata una minima apposizione di callo osseo in esiti di frattura al terzo laterale della clavicola trattate con vite di osteosintesi (doc.13); Parte
32) vero che il 28.11.2018 l'ortopedico consigliava conclusione della e ripresa delle attività quotidiane e l'esame radiografico rammostrava buona reazione ossea (docc.14 e 15); 7
33) vero che l'odierno attore poteva riprendere il lavoro in data 03.12.2018, lamentando tuttavia algie persistenti a carico della spalla con deficit stenico e toracalgie esacerbate dall'inspirio profondo e dai colpi di tosse;
34) vero che il percorso ciclabile oggetto di causa è stato progettato e realizzato dalla;
Controparte_1
35) vero che la Trento, ai sensi dell'art. 4 comma 8 Controparte_1 della L.P. 11 giugno 2010, n. 12 è tenuta alla “gestione e la manutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali individuati nel piano provinciale della mobilità e viabilità ciclistica”;
36) vero che proprietario del tratto ciclabile teatro del sinistro è il Comune di come risulta dal doc. 16 che si rammostra al teste;
Controparte_2
37) vero che, a seguito dell'occorso per cui è causa, l'attore ha dovuto subire un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 6 oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni
40 ed al 25% di giorni 43 nonché una invalidità permanente da quantificarsi in misura non inferiore all'11-12% (come risulta dalla documentazione medica dimessa sub docc. da 3 a 15 nonché dalla perizia medico-legale del dr. sub doc.28 che si mostrano al teste;
Persona_1
38) vero che, a seguito dell'occorso per cui è causa, residua una soggettività caratterizzata da algie a carico della spalla sinistra con deficit stenico e trocalgie esacerbate dall'inspiro profondo e dai colpi di tosse (come risulta dalla perizia medico-legale del dr. sub doc.28 che si Persona_1 mostra al teste);
39) vero che, durante il perdurare dell'infortunio e il lungo lasso di tempo per la riabilitazione l'odierno attore ha dovuto richiedere l'assistenza di terzi per le necessità quotidiane di cura della propria persona e di alimentazione;
40) vero che, durante il perdurare dell'infortunio e il lungo lasso di tempo per la riabilitazione l'odierno attore è stato impossibilitato svolgere tutte quelle attività quotidiane di cura della famiglia e di accudimento dei figli minori;
41) vero che, a seguito dell'occorso per cui è causa, l'odierno attore è stato impossibilito a svolgere tutte quelle attività fisiche, ludiche e sociali che lo 8
vedevano prima protagonista, in particolare ha dovuto rinunciare alla pratica del ciclismo a livello amatoriale con la bicicletta da corsa.
a mezzo dei seguenti testi su tutti i capitoli:
- sig. residente in [...]; Testimone_2
- sig.ra residente in [...]; Testimone_3
- sig. residente in [...]; Testimone_4
- sig.ra , residente in [...]; Testimone_1
- sig. , residente in [...]; Parte_2
- sig. , residente in [...]
11;
- sig.ra , residente in [...]
11;
- sig. residente in [...]; Persona_2
- sig. , residente in [...]; Persona_3
- sig. , residente in [...]di Trento;
Testimone_5
- sig. , residente in [...]; Tes_6
- sig. , residente in [...]; Testimone_7
- sig. , residente in [...]; Testimone_8
- dr. c/o Ospedale di Tione (medico di pronto soccorso); CP_6
- dr. c/o Trento;
Persona_1 C.F._2
- sig.ra , residente in [...] (sulle Testimone_9 limitazioni alle attività quotidiane dell'attore a seguito dell'occorso);
- sig.ra , residente in [...] (sulle Testimone_10 limitazioni alle attività quotidiane dell'attore a seguito dell'occorso); sempre in via istruttoria: si chiede che la Corte di Appello adita Voglia disporre C.T.U. volta a descrivere lo stato dei luoghi ivi compresa la presenza o meno di cartelli atti a segnalare il pericolo occulto ove è avvenuto l'occorso, nonché ad accertare la dinamica e le cause del sinistro per cui è giudizio, con particolare riferimento alla riconducibilità dell'occorso allo stato in cui si presentava la pavimentazione in legno del ponte presente sul tratto ciclabile oggetto di causa al momento del sinistro, e se la stessa pavimentazione era resa o meno viscida e scivolosa per le particolari condizioni di luce e umidità dei luoghi e per la presenza di muchi, licheni e alghe nonché accertare se la 9
marcescenza del pavimento in legno era o meno evitabile con una corretta manutenzione della pavimentazione da parte dell'ente gestore nonché accertare se l'ente gestore della pista ciclabile poteva o meno provvedere a rendere antisdrucciolevole la medesima pavimentazione così come poteva o meno segnalare con appositi cartelli l'insidia agli utenti della ciclabile. sempre in via istruttoria: si chiede che la Corte di Appello adita Voglia disporre C.T.U. medico-legale al fine di accertare la riconducibilità delle menomazioni e/o patologie manifestate dall'attore al sinistro d.d.
05.08.2018, quantificando il danno biologico temporaneo e permanente da questi subito, con un giudizio prognostico sulla possibilità di futuri aggravamenti o comunque sulla probabile evoluzione della patologia, con riferimento altresì al pregiudizio comportato dalle patologie rilevate sul fare areddituale dell'attore, nonché sulla congruità delle spese sostenute e da sostenersi per le conseguenti terapie.” per l'LL : Controparte_1
“NEL MERITO:
- rigettarsi l'appello promosso dal sig. perché infondato;
Pt_1
- con rifusione di spese, e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti in narrativa e negli scritti difensivi di primo grado.” per l'Appellato Controparte_2
“In via principale: per le ragioni ed eccezioni tutte di cui in atti, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da Parte_1 con Atto di citazione in appello notificato in data 17.6.2024 e, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dal medesimo nei confronti del
[...]
Controparte_2
In subordine: per i motivi ed eccezioni tutti di cui in atti, limitare la condanna del alla effettiva quota di Controparte_2 responsabilità del medesimo quantificando secondo giustizia e secondo le emergenze processuali i danni subiti dall'attore-appellante, con esclusione delle poste non dovute e allo stesso non risarcibili, nonché dedotto quanto 10
eventualmente già ricevuto da quest'ultimo dalla Controparte_1
;
[...]
In ogni caso: con rifusione di spese, compenso di lite, rimborso forfetario del 15% sul compenso totale della prestazione, IVA e CNAP anche per il grado di appello.
In via istruttoria:
Si rileva come l'impugnante riproponga integralmente le proprie istanze istruttorie di primo grado, sia quelle già ammesse ed esperite, che quelle rigettate, senza alcuna motivazione o deduzione, se non generica e astratta, sulla loro rilevanza in relazione ai motivi di appello, per cui le stesse devono ritenersi inammissibili. Ciò detto, per scrupolo, si ripropongono qui le eccezioni ed opposizioni formulate con la Terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e quindi rilevandosi che i capitoli di prova ex adverso formulati sono inammissibili in quanto non ritualmente capitolati ai sensi dell'art.244
c.p.c., irrilevanti, generici, volti a provare circostanze negative o de relato ex parte, ovvero comportanti giudizi non demandabili a testimoni, e nello specifico si osserva: cap. 2) irrilevante;
capp. da 4 a 10) generici e comportanti giudizi non demandabili a testimoni;
cap. 11) generico e comportante giudizi non demandabili a testimoni, nonché contraddittorio con quanto allegato ai capitoli 9) e 10) dove l'attore sostiene che l'asserita presenza di muschi e licheni sarebbe stata in ogni caso visibile, con ciò peraltro smentendo la propria tesi sull'insidiosità del tratto di pista ciclabile in oggetto;
cap. 12) generico e relativo a plurime circostanze;
cap. 13) generico e comportante giudizi non demandabili a testimoni;
cap. 14) volto a provare circostanze negative;
cap. 15) irrilevante;
cap. 16) comportante giudizi non demandabili a testimoni;
cap. 17) generico;
cap. 18) irrilevante e generico;
capp. 19) e 20) irrilevanti;
capp. da 21) a 24) generici e irrilevanti;
cap. 25) generico, relativo a più circostanze e da provarsi a mezzo di documenti;
capp. da 26) a 32) da provarsi a mezzo di documenti;
cap. 33) relativo a circostanza riferita dalla parte;
cap. 36) irrilevante e da provarsi a mezzo di documenti;
capp. da 37) a 41) generici e comportanti giudizi non demandabili a testimoni. 11
Ci si oppone inoltre all'ammissione delle CTU ex adverso richieste in quanto relative a doglianze completamente infondate in fatto e in diritto e, con riferimento alla ricostruzione della dinamica dell'asserito sinistro, pretendendo l'attore di demandare al consulente tecnico l'accertamento di circostanze fondanti l'azione promossa il cui onere probatorio grava invece a carico dell'attore medesimo, odierno appellante.”.
FATTO
1. - Con atto di citazione di data 25 novembre 2019 Parte_1 conveniva in giudizio il e la Controparte_2 [...]
, per sentirli condannare al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 51.933,78, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro ad essi esclusivamente imputabile ai sensi degli artt. 2051, 2043 e 2059 c.c.
Esponeva l'attore che la mattina del 5 agosto 2018 percorreva la pista ciclabile Tione di Trento – Pinzolo in direzione Pinzolo e si accingeva ad attraversare il ponte di legno in via della Porta, quando improvvisamente perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Affermava che la caduta era stata causata dalla pavimentazione del ponte, che si presentava bagnata e quindi particolarmente scivolosa nel punto finale, e che tale situazione di pericolo non era in alcun modo visibile o prevedibile da parte sua.
Evidenziava che già in data 22 luglio 2018 un altro ciclista, Parte_4 era caduto sul medesimo ponte, e che il 7 agosto 2018 il ponte veniva chiuso per un intervento di copertura della pavimentazione con manto sintetico.
Riferiva dunque che, all'esito della caduta, riportava una frattura scomposta alla clavicola, per la quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico, nonché a molteplici visite e terapie mediche e fisioterapiche, di cui produceva documentazione. Quantificava dunque il danno non patrimoniale in Euro 51.060,75, come da dimessa perizia medico-legale, e il danno patrimoniale in Euro 837,03, per spese mediche e peritali.
Osservava che la aveva progettato e Controparte_1 realizzato il percorso ciclabile in questione ed era tenuta alla gestione e manutenzione del medesimo ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 12/2010, mentre 12
il era proprietario del tratto di ciclabile ove era Controparte_2 occorso il sinistro, sicché entrambi gli enti erano responsabili dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., non avendo provveduto a eliminare, né a segnalare, la situazione di pericolo occulto.
In conclusione, chiedeva, in via principale, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi Euro 51.933,78 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento di un concorso di colpa dell'attore, domandava la condanna delle controparti al risarcimento del danno in misura proporzionale alla rispettiva percentuale di responsabilità. In ogni caso, chiedeva la condanna dei convenuti a rimborsare all'attore i compensi da lui corrisposti al difensore per attività stragiudiziale, quantificati in Euro 5.146,00.
Il si costituiva eccependo il difetto della Controparte_2 propria legittimazione passiva, nonché l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
in via subordinata, chiedeva di limitare la condanna del alla sua effettiva quota di responsabilità e di CP_2 escludere dal risarcimento le somme non dovute, nonché quanto Contr eventualmente già versato all'attore dalla
La si costituiva e domandava, in via Controparte_1 principale, il rigetto della domanda attorea, per essere il sinistro attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente dell' ex art. 2051 c.c.; in Pt_1 via subordinata, di dichiarare la corresponsabilità prevalente dell'attore nella causazione del sinistro.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali.
2. - Con sentenza pubblicata in data 16 maggio 2024, il Tribunale rigettava le domande, condannando l' a rifondere le spese di lite ai convenuti. Pt_1
In primo luogo, negava qualsivoglia responsabilità in capo al
[...]
ritenendo che il ponte fosse in esclusiva custodia della Controparte_2
, mentre il era mero proprietario della p.f., privo di alcun CP_1 CP_2 potere di controllo sulla cosa. Escludeva altresì alcuna violazione di obblighi 13
nei confronti degli utilizzatori della pista ciclabile, che potesse rilevare ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel merito, ricordava che lo stesso attore aveva ammesso in citazione che la pavimentazione “si presentava bagnata” e “particolarmente scivolosa”; questo avrebbe dovuto indurlo a prestare la massima attenzione, adeguando la velocità del mezzo alle condizioni del luogo.
Giudicava irrilevante l'intervento di manutenzione effettuato dalla nei giorni successivi al sinistro, posto che era già stato CP_1 programmato da tempo e non per ragioni di pericolosità del sito, e che il nuovo assetto non esonerava l'utilizzatore dal porre attenzione e prudenza nell'attraversamento, tenuto anche conto della presenza di due paletti dissuasori in ambo le direzioni che costringevano i ciclisti a ridurre o arrestare l'andatura.
Le condizioni della pavimentazione del ponte, bagnata e scivolosa, in quanto note all'attore non potevano costituire un'insidia o un trabocchetto, tali da costituire una situazione di pericolo occulto connotata da imprevedibilità e invisibilità.
Il sinistro era avvenuto in pieno giorno, in condizioni meteo ottimali, cosa che consentiva ad una persona di normale diligenza di avvedersi della presenza di eventuali insidie. L' frequentava assiduamente la pista Pt_1 ciclabile, come dichiarato dal teste , il quale aveva riferito che, quando Per_2 vedeva il ponte “lucido”, non lo percorreva e tirava dritto.
A conferma della prevedibilità del pericolo richiamava poi le testimonianze di e del marito La prima, avuto contezza Testimone_1 Parte_2 dell'umidità presente sulla pavimentazione, aveva preferito, al pari dei propri genitori, scendere dalla bicicletta e percorrere il ponte a piedi;
il secondo aveva confermato che 'il ponte si trovava in ombra coperto dagli alberi e la sera prima aveva piovuto e il ponte era umido e presentava in maniera lampante il colore verde del muschio e dei licheni”.
Evidenziava che i testi e dipendenti della , Tes_11 Tes_12 CP_1 avevano dichiarato che a loro risultava la presenza di segnalazioni di pericolo generico prima della passerella. 14
Le condizioni del ponte non potevano quindi risultare anomale, dato che un ponte sito lungo una ciclabile in zona montana può essere spesso in ombra a causa della presenza di alberi nelle vicinanze, e che la pavimentazione dello stesso, posto in prossimità di corsi d'acqua, può presentare umidità e che all'indomani di una giornata di pioggia può essere bagnato.
La situazione descritta, tenuto anche conto del fatto che il tavolato recava apposite rigature antiscivolo, non era connotata né da imprevedibilità, né da invisibilità, sicchè era stata la condotta imprudente ed imperita dell'attore ad assumere rilevanza causale esclusiva nella determinazione dell'evento, integrando l'esimente del caso fortuito, tale da escludere il nesso eziologico fra cosa e danno.
Rigettava anche la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, per carenza di allegazione e prova e per esorbitanza della quantificazione. Aggiungeva che, non essendo le parti addivenute ad una composizione bonaria della lite, l'attore non aveva alcun diritto alla rifusione delle relative spese.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello , Parte_1 affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e opponendosi alle richieste istruttorie di controparte.
Il si è costituito, chiedendo di dichiarare Controparte_2 inammissibile l'appello o, comunque, di rigettarlo.
3.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la decisione, nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 in quanto mero proprietario, non custode, del bene.
Afferma che la competenza della in ordine alla cura e CP_1 manutenzione del ponte non elide l'obbligo di vigilanza in capo al CP_2 proprietario della pista ciclabile, il quale, stante la ridotta dimensione del bene, nonché la vicinanza ad esso, ben poteva segnalare le situazioni di insidia.
Evidenzia che gli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 285/1992 attribuiscono all'ente proprietario il potere di adottare provvedimenti per la regolamentazione della 15
circolazione, con possibilità di sospendere la circolazione per motivi di incolumità pubblica.
Richiama la sentenza n. 128/2019 con cui il Tribunale di Trento ha affermato la legittimazione passiva del convenuto in relazione ad un CP_2 sinistro occasionato da una caditoia, sul rilievo che, in quanto proprietario della pista ciclabile, aveva l'obbligo di provvedere alla manutenzione e segnalare situazioni di pericolo.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza per aver escluso la responsabilità dei convenuti, attribuendo il sinistro alla sola condotta dell'attore.
Obietta che il Tribunale ha irragionevolmente desunto dalle affermazioni contenute nell'atto di citazione - intese solo a descrivere ex post le cause del sinistro - che l' fosse a conoscenza delle condizioni del ponte, mentre Pt_1 lo stesso si era avveduto della pavimentazione scivolosa solo al momento di impegnare il ponte.
Osserva che dall'istruttoria è emerso che il ponte era viscido anche a causa del muschio presente, visibile solo al momento di attraversarlo, come riferito dal teste;
e che aveva impegnato il ponte rallentando l'andatura. Nega Pt_2 quindi che le condizioni del ponte gli fossero note, e di aver tenuto un'incauta condotta di guida.
Evidenzia che i lavori di ripavimentazione erano finalizzati proprio ad ovviare alle condizioni del ponte ed evitare lo scivolamento, circostanza provata dalla testimonianza del e che la Provincia non ha affatto Tes_13 dimostrato che l'intervento fosse già programmato.
Lamenta come il primo Giudice abbia ritenuto provata la presenza di segnali di pericolo in prossimità del sinistro basandosi sulle sole Contr dichiarazioni dei dipendenti della - i quali, tuttavia, non sarebbero attendibili, poiché deputati proprio alla manutenzione delle ciclabili -, mentre ha ignorato le fotografie prodotte dall'attore, nonché le dichiarazioni dei sig.ri , e , che hanno escluso con certezza la presenza Per_2 CP_4 Pt_2 di cartelli.
Formula analoghi rilievi quanto alla pretesa presenza di rigature antiscivolo sul tavolato del ponte, negata dal teste . Pt_2 16
Conclude quindi che le parti convenute non avrebbero fornito adeguata prova di una condotta imprudente del danneggiato, tale da elidere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Al contrario, dall'istruttoria sarebbe emerso che il sig. aveva adottato tutte le cautele necessarie alla luce Pt_1 delle circostanze del caso;
né poteva da lui esigersi di scendere dalla bicicletta, stante la mancata segnalazione del pericolo e l'impossibilità di avvedersene ex ante.
Insiste nell'accoglimento delle richieste di prova per testi e di C.T.U. avanzate in primo grado e non ammesse.
3.3 - Con il terzo motivo contesta il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
Osserva che dette spese sono affatto diverse dalle spese processuali, integrano un danno emergente e devono essere rimborsate se necessarie e giustificate alla luce della possibilità, ex ante, di risolvere bonariamente la controversia. Pertanto, a fronte della prova documentale dell'attività stragiudiziale espletata dal difensore dell'attore, il Giudice avrebbe dovuto liquidare tale voce di danno, sulla base delle tariffe forensi. Deduce altresì la congruità della somma di Euro 5.146,00 richiesta.
3.4 - Con il quarto motivo chiede la riforma della sentenza in punto spese di lite, quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Osserva la Corte quanto segue.
4.1 – La sentenza impugnata merita innanzitutto conferma nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del CP_2 CP_2
L'appellante vorrebbe ricavare l'esistenza di un rapporto di custodia con il bene dagli artt. 5 e 6 del Codice della strada, che attribuiscono all'ente proprietario il potere di adottare provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, con possibilità di sospenderla per motivi di incolumità pubblica;
ma trascura di considerare che, poichè il sinistro è avvenuto sul Percorso ciclopedonale di interesse provinciale “Val Rendena”, ai sensi della l.p.
12/2010 (“legge provinciale sulle piste ciclabili”) la manutenzione spetta esclusivamente alla Provincia autonoma di Trento, che ne è in questo modo 17
costituita custode “ex lege”, rendendo del tutto irrilevante il fatto che il percorso insista anche su particelle di proprietà comunale.
Il potere di ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 Codice della strada non riguarda poi gli itinerari ciclopedonali di cui all'art. 2, comma 2, lett. F-bis, come reso evidente dall'art. 6, comma 5, che non individua per tale categoria di strada un organo competente all'emanazione.
4.2 – In punto di diritto, va ricordato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui grava sul danneggiato provare il rapporto di custodia ed il nesso di causalità fra cosa ed evento dannoso.
Essa si fonda quindi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Ma anche la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, può possedere un grado maggiore o minore di incidenza causale sull'evento dannoso, rilevante ai sensi dell'art. 1227
c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025 - Rv. 674238 - 01).
4.3 – Ciò posto, alcune affermazioni del Tribunale in punto valutazione del materiale istruttorio non possono essere condivise, anche alla luce delle obiezioni dell'appellante.
Quanto si legge in citazione circa il fatto che la pista si presentava bagnata e particolarmente scivolosa non può certo costituire ammissione di quel che l'attore poteva avere percepito prima dell'incidente, essendo all'evidenza una 18
descrizione ex post della causa di verificazione del sinistro, sicchè ne va escluso qualsiasi valore confessorio.
Con riguardo alla prevedibilità del pericolo, il fatto che una ciclabile in zona montana possa essere spesso in ombra a causa di alberi nelle vicinanze, e che la pavimentazione possa restare bagnata dopo una giornata di pioggia varrebbe ad escludere sempre e comunque la responsabilità del custode, addossando all'utente oneri di diligenza inesigibili, cosa ovviamente inaccettabile.
Il Tribunale ha poi affermato, sulla scorta della testimonianza del , Per_2 che l'appellante fosse un “conoscitore dei luoghi”. In realtà, il teste “pensa” che l'appellante frequentasse il luogo “tante volte”, sicchè la deposizione è assai più sfumata;
e, soprattutto, per accertare la conoscenza delle condizioni di pericolosità del tratto sarebbe stata necessaria la prova che il suddetto lo abbia percorso dopo una giornata di pioggia, prova che non è stata data.
4.4 - Altre considerazioni che si leggono in sentenza resistono invece alle critiche dell'appellante, e inducono a ritenere che situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle normali cautele, tanto da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Le condizioni di pericolosità della superficie del ponte in quel momento possono dirsi provate alla luce della testimonianza di , per la Testimone_1 quale il ponte “era tutto all'ombra ed era scivoloso”, e del di lei marito Pt_2
Conferma di quanto sopra è data dagli interventi di manutenzione
[...] eseguiti nei giorni successivi, con posa di materiale antiscivolo.
È vero però che il sinistro è avvenuto in pieno giorno e in condizioni di luce e meteo ottimali.
La teste , presente al momento del sinistro, ha riferito di essere CP_4 arrivata sul ponte, e di non essersi fidata ad attraversarlo in bici, perché, come detto, era all'ombra e scivoloso, ritenendo “che fosse particolarmente pericoloso e qualcuno poteva farsi male”. Obietta l'appellante che la teste si accorse della cosa solo una volta sopra il ponte, e che ella doveva rallentare per fare la curva, e quindi - si desume - percorrerlo a minore velocità; ma, 19
ferma restando la generale necessità di moderare la velocità nel percorrere un ponte, ai cui estremi si trovavano comunque dei paletti dissuasori, quello che conta è che lei abbia chiaramente percepito il pericolo, scendendo dalla bici e proseguendo a piedi.
L'immediata rilevabilità delle condizioni di pericolosità del ponte è confermata oltre ogni dubbio dalla deposizione del teste , marito della Pt_2
, per il quale il ponte era umido e presentava “in maniera lampante” il CP_4 colore verde del muschio e dei licheni.
Lo stesso teste , non presente al fatto, ha detto che, quando passava Per_2
e vedeva il ponte “lucido”, non lo percorreva e “tirava dritto”.
Se ne deve concludere che il nesso di causalità fra cosa ed evento dannoso
è stato interrotto dal comportamento colposo del danneggiato, che, pur percependo o dovendo percepire le condizioni di pericolosità del ponte, evidenti a tutti in quella circostanza, ha deciso comunque di percorrerlo senza adottare tutti gli accorgimenti necessari, come moderare la velocità o addirittura scendere dalla bicicletta o astenersi dal percorrerlo, come ha fatto quel giorno la teste e come usava fare il teste . La colpa del CP_4 Per_2 danneggiato ha avuto esclusiva efficienza causale nella determinazione del sinistro.
5. – La sentenza merita quindi conferma, con assorbimento degli ultimi due motivi di appello.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 530/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, che per ciascuno si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
20
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo