Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 50984/2023
CORTE di APPELLO di ROMA
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott. Gabriele Sordi Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 50984/2023 V.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Anzio, Viale alla Marina n. 55 presso C.F._1
lo studio dell'Avv. Gabriele Ruberto (C.F. , da cui è rappresentato e C.F._2
difeso, giusta procura in calce all'atto di reclamo
RECLAMANTE
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Nettuno (RM), via Romana 47G, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Beatrice IN (C.F. ), che la rappresenta C.F._4
e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione,
RECLAMATA
1
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
avente a oggetto: reclamo avverso il decreto n. cron. 776/2023 emesso dal Tribunale
Ordinario di Velletri –Sezione Civile il 18/23 gennaio 2023 nell'ambito del procedimento
R.G. n. 2723/2021 - modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento di figlio minore
Dalla relazione fra (nato a [...] – Brasile, il 2 maggio 1994) e Parte_1
(nata ad [...], il [...]) in data 2 gennaio 2015 è nato Parte_2 [...]
riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Sin dalla nascita del figlioletto, la coppia genitoriale ha vissuto una situazione di grande conflittualità, con il coinvolgimento anche delle famiglie di origine.
Con decreto del Tribunale di Velletri dell'8/11 maggio 2017 pronunciato ai sensi degli artt.
337 bis e ss. c.c. nell'ambito del procedimento n. 3349/2016 a istanza del era stato Parte_1
così deciso:
“affida in via condivisa il minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e diritto-dovere di frequentazione del padre come in motivazione;
pone a carico del padre l'assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie come in motivazione;
compensa le spese del procedimento”.
Con ricorso depositato il 16 giugno 2021 ha chiesto la modifica del Parte_1
suddetto decreto, invocando, in particolare, l'affidamento congiunto del minore, con collocazione prevalente presso il padre e determinazione dei periodi di frequentazione con la madre, la revoca del contributo per il mantenimento del minore posto a carico del ricorrente e la contribuzione della resistente alle sole spese straordinarie, nella misura del 50%.
2 R.G. 50984/2023
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso del Parte_2
minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé e rimodulazione dei tempi di permanenza presso il padre.
Si è quindi incardinato dinanzi al Tribunale di Velletri – I Sezione Civile un nuovo procedimento, ai sensi degli artt. 337 quinquies ss. c.c. (proc. n. 2723/2021), conclusosi con il decreto n. cron. 776/2023 del 23 gennaio 2023, oggetto del presente reclamo, che ha così statuito:
“a) affida il figlio minore n modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
b) dispone che il minore sia collocato presso la madre e che il padre veda e tenga con sé il figlio, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno successivo quando il minore sarà riaccompagnato a scuola (in difetto di diverso accordo il mercoledì fino al giovedì mattina);
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20.30; per un periodo di un mese durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
c) conferma in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento del figlio minore, da corrispondersi in favore di Parte_2
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
3 R.G. 50984/2023
d) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, secondo le indicazioni contenute in parte motiva;
e) compensa integralmente le spese di lite;
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna”.
Avverso detto provvedimento in data 19 maggio 2023 ha proposto reclamo il il Parte_1
quale ha formulato le seguenti conclusioni:
• in via principale: confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento dello stesso presso il padre nella di lui abitazione sita in
Nettuno, alla Via Lipari n. 3; riconoscere il diritto di visita della madre secondo una proposta di calendario;
revocare l'obbligazione di mantenimento a carico del accogliere la rinuncia di quest'ultimo al pagamento del mantenimento Parte_1
ordinario in favore del minore da parte della;
porre le spese mediche, Parte_2
scolastiche ed ogni altro onere di natura straordinaria per il figlio a carico dei genitori nella misura del 50%; nominare un Curatore Speciale del minore con l'incarico di supervisionare il corretto svolgimento delle funzioni genitoriali;
accogliere la richiesta di autorizzazione volta a fare intraprendere un percorso di psicoterapia al minore, con provvedimento che supplisca al mancato assenso materno;
• in subordine: stabilire le condizioni di affido così come indicate nelle conclusioni della
CTU (affidamento condiviso con collocamento paritetico, contestuale nomina di un curatore speciale o, comunque dei servizi sociali, al fine di supervisionare il rapporto genitori/figlio ed il ruolo svolto da entrambi e dai rispettivi rami genitoriali e calendario di visite e collocamento);
• in via gradatamente subordinata: revocare e/o modificare il decreto impugnato ed emanare ogni provvedimento ritenuto più equo e/o di giustizia a tutela del minore.
A sostegno delle proprie richieste, il reclamante ha evidenziato che:
- nonostante il Tribunale di Velletri avesse concluso per il collocamento prevalente del minore presso la madre e l'ampliamento delle visite paterne, di fatto si era determinata una riduzione dei tempi di frequentazione fra e il Per_1 Parte_1
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- non era stato ridotto il contributo a carico del per il mantenimento di Parte_1
nonostante l'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il genitore;
Per_1
- il Tribunale avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze della CTU, relativamente al collocamento del minore, solo in presenza di una valutazione fondata su dati tecnici e scientifici, corredata da adeguata motivazione;
- il Primo Giudice aveva del tutto ignorato la necessità, segnalata dal perito, di disporre il monitoraggio del nucleo familiare, mediante i Servizi Sociali territorialmente competenti o mediante la nomina di un Curatore Speciale;
- come sottolineato dal CTU, il minore viveva una situazione di disagio e di sofferenza psicologica che avrebbe richiesto un percorso psicoterapico.
Con decreto presidenziale del 5/7 giugno 2023 è stato nominato il Consigliere relatore della causa, sono stati assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio, è stata richiesta relazione di aggiornamento sulla condizione del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed è stata fissata la comparizione delle parti nella camera di consiglio del 4 aprile
2024, successivamente differita al 14 novembre 2024 per esigenze di ruolo.
In data 23 gennaio 2024 il ha depositato tramite il proprio difensore la Parte_1
documentazione patrimoniale richiesta con il decreto presidenziale.
Si è costituita in data 2 febbraio 2024 , contestando punto per punto quanto Parte_2
dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, con ordine al di consegnare alla madre tutti i documenti del minore. Anche la Parte_1
reclamata ha provveduto a depositare la documentazione reddituale richiesta dalla Corte.
Il Servizio Sociale del Comune di Nettuno in data 11 marzo 2024 ha fatto pervenire la relazione di aggiornamento sulla condizione del minore.
Con provvedimento presidenziale del 9 ottobre 2024 l'udienza del 14 novembre 2024, fissata per la comparizione delle parti in camera di consiglio, è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 21 ottobre 2024 la Procura Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Il 6 novembre 2024 il Servizio Sociale del Comune di Nettuno ha trasmesso una ulteriore nota di aggiornamento, evidenziando che era stato recentemente eseguito il sequestro preventivo
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dell'alloggio ATER sito in Via Lucania n. 2, ove la viveva con il figlio minore Parte_2
e con l'altro suo figlio, , e aggiungendo che in seguito a Persona_1 Persona_2
tale fatto, i genitori di avevano concordato il trasferimento di quest'ultimo presso Per_1
l'abitazione del padre, sino al giorno 10 Ottobre 2024.
Entrambe le parti hanno depositato nei termini le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La
AR ha dichiarato che dal 7 ottobre 2024, non disponendo ella ormai più dell'abitazione familiare, era stata ospitata dalla propria madre senza il figlio per Per_1
mancanza di spazio sufficiente, e ha inoltre riferito di aver preso in locazione un immobile sito nel Comune di Anzio, alla via Pinetella 5.
Con ordinanza del 14/18 novembre 2024 questa Corte, preso atto della nuova situazione del nucleo familiare del minore, ha incaricato il Servizio Sociale del Comune di Anzio di verificare la idoneità della abitazione presa in locazione dalla AR ad accogliere il minore, e di acquisire informazioni in ordine alla generale condizione di vita, anche lavorativa, della resistente.
Il Servizio Sociale del Comune di Anzio il 6 febbraio 2025 ha riferito di non aver potuto svolgere l'indagine richiesta, in quanto né la né il figlio risultavano essere Parte_2 CP_1
iscritti nei registri anagrafici del Comune di Anzio e inoltre la madre del minore, convocata dal Servizio per i giorni 12 dicembre 2024 e 13 gennaio 2025, non si era mai presentata agli appuntamenti.
È pervenuta in data 17 febbraio 2025 la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del
Comune di Nettuno, ove si legge che: il minore continua ad essere domiciliato presso l'abitazione paterna, ove al piano di sopra vivono anche i genitori del e appare più Parte_1
sereno; la , secondo gli accordi intervenuti tra le parti, dovrebbe incontrare il Parte_2
minore il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì e a weekend alternati, ma la donna manifesta una certa discontinuità sia nelle visite che nelle chiamate (“In concreto, il minore vedrebbe la madre circa una o due volte a settimana, nonostante gli accordi prevedano una presenza più costante”); il bambino nei periodi in cui la madre è meno presente risentirebbe della mancanza di continuità nel rapporto con la figura materna;
l'abitazione paterna appare idonea e adeguata a garantire il benessere psico-fisico del bambino;
il ha riferito alcune difficoltà nel Parte_1
raggiungimento di un accordo con la madre del minore per far intraprendere a quest'ultimo un percorso di psicoterapia;
il reclamante ha inoltre dichiarato di non conoscere l'attuale
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domicilio della e di essere preoccupato, non sapendo ove svolga gli Parte_2 Per_1
incontri con la madre.
In data 11 marzo 2025 l'avv. IN ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con contestuale rinuncia al mandato difensivo. La difesa del reclamante ha depositato note scritte il giorno 12 marzo 2025, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, come integrate in corso di causa anche in ragione dei sopravvenuti sviluppi della vicenda.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha deciso come segue.
In via preliminare, quanto alla invocata nomina di un Curatore Speciale del minore, il Collegio rileva che non sussistano né i presupposti di cui all'art. 321 c.c. né quelli di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c. (norma che, tra l'altro, non risulta applicabile ratione temporis al presente procedimento), non essendo state formulate da alcuna delle parti istanze de responsabilitate
e non ricorrendo, comunque, i presupposti per assicurare al minore la rappresentanza nel presente procedimento, mediante la nomina un soggetto terzo, estraneo al nucleo familiare.
Nel merito, i motivi di gravame sono fondati e vanno accolti, alla luce della evoluzione della vicenda familiare del piccolo Per_1
A tal fine, giova evidenziare che le relazioni dei Servizi Sociali di Anzio e di Nettuno, unitamente al narrato del reclamante, descrivano una situazione di fatto profondamente diversa rispetto a quella esistente all'epoca della pronuncia impugnata.
E difatti, nelle more del giudizio di appello la (presso la quale era stato Parte_2 Per_1
in origine collocato in maniera prevalente) il 6 novembre 2024 ha subito l'esecuzione di un provvedimento di sgombero dell'alloggio ATER da lei abusivamente occupato, e da allora il figlio è sempre rimasto nell'abitazione paterna, ove risiedono, al primo piano, anche i nonni.
Le ultime relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali competenti evidenziano che la attuale situazione di fatto risulta adeguatamente tutelante per il minore, che allo stato gode dell'affetto e del supporto diretto e costante non solo del padre, ma anche dei nonni paterni, i quali, vivendo nello stesso stabile, rappresentano un significativo supporto familiare, soprattutto quando il è assente per esigenze lavorative. Parte_1
La casa paterna, sita in Nettuno, alla via Lipari 3, è stata oggetto di numerosi accessi domiciliari (cfr. note del Servizio Sociale del Comune di Nettuno dell'11 marzo 2024 e del
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17 febbraio 2025) ed è stata sempre ritenuta in buone condizioni igienico-sanitarie, oltre che provvista di tutto il necessario, compreso anche uno spazio all'aperto, per accogliere adeguatamente il minore. Inoltre, il padre e i nonni paterni hanno sempre dimostrato di attivarsi adeguatamente per la gestione di dal punto di vista scolastico, sociale, Per_1
sportivo e sanitario, garantendo al bambino tutto il necessario supporto.
Dall'altra parte, nonostante la specifica richiesta in tal senso formulata da questa Corte ai
Servizi Sociali, non è stato possibile accertare dove la si sia trasferita in seguito Parte_2
allo sfratto né, di conseguenza, valutare l'adeguatezza della nuova sistemazione materna, essendosi la donna resa di fatto irreperibile ai Servizi.
Dall'impossibilità di svolgere una verifica della attuale condizione abitativa della , Parte_2
oltre che dalla valutazione delle ottime condizioni in cui il minore si trova presso l'abitazione paterna, deriva l'opportunità di disporre il collocamento del minore presso il padre.
Al riguardo, va anche osservato che il comportamento tenuto dalla nella Parte_2
frequentazione con il figlio dimostra un certo disinteresse della genitrice nei confronti del minore, incompatibile con la solo dichiarata volontà della madre di mantenere il collocamento prevalente di presso di lei. Tale comportamento della madre, peraltro, come Per_1
evidenziato dal Servizio Sociale, genera un turbamento e uno stato di insicurezza che incide negativamente sullo stato emotivo del minore (“Rispetto alla figura materna, nel corso del colloquio il minore ha manifestato sentimenti contrastanti. Ha riferito di non sapere mai con certezza quando la madre verrà a prenderlo, facendo emergere che le occasioni di visita non sono regolari né sempre rispettate. Secondo quanto riferito dal minore, le visite non sempre avverrebbero per motivi vari: 'Se piove mamma non viene perché non ha l'ombrello, poi mio fratello si ammala” oppure “mamma ha impegni e non può stare con me'. Il bambino ha espresso chiaramente che la madre gli manca quando trascorre lunghi periodi senza vederla
e cerca di sentirla telefonicamente per mantenere il contatto. Emerge un legame affettivo con la figura materna, caratterizzato da sentimenti di mancanza e dal desiderio di una maggiore presenza. La discontinuità delle visite e la percezione di incertezza sembrerebbero influire sul suo vissuto emotivo. Nonostante ciò il minore ha dichiarato di sentirsi bene presso
l'abitazione paterna, mostrando un buon livello di serenità nell'attuale ambiente domestico”
(cfr. relazione del Servizio Sociale del 17 febbraio 2025).
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Si impone in ogni caso l'esigenza di mantenere una costante frequentazione madre-figlio
(soprattutto alla luce dei segnalati risvolti emotivi sul minore della discontinuità mantenuta dalla nella relazione con , stabilendosi che la resistente potrà vedere il Parte_2 Per_1
figlio per tre giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16,00 alle ore
20,00, e a week-end alternati dal sabato mattina alle 10,00 o all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00. Il regime di frequentazione estivo e festivo individuato dal Primo Giudice deve essere confermato con riferimento alla madre, il tutto nell'auspicio che la Parte_2
assicuri una fattiva collaborazione al relativamente alla indicazione della sua Parte_1
attuale condizione abitativa e dei luoghi ove si intratterrà con il figlio in occasione degli incontri.
Dal collocamento in via prevalente del minore presso l'abitazione paterna discende la revoca del mantenimento mensile posto a carico del Parte_1
Il reclamante ha espressamente dichiarato di rinunciare al contributo materno per il mantenimento di sicché ciascuno dei genitori, nei rispettivi tempi di permanenza del Per_1
minore presso di sé, provvederà al mantenimento diretto del minore.
Deve invece essere confermato il contributo del 50% posto a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie, come specificamente individuate dal primo giudice.
Infine, alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio è opportuno disporre che il TSMREE della ASL territorialmente competente provveda a prendere in carico il minore e a predisporre ogni intervento di sostegno ritenuto opportuno alla luce delle relative condizioni di salute.
Le spese di lite, in ragione dell'oggetto della controversia (collocamento di figlio minore) e della particolare rilevanza degli interessi sottesi alla domanda, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 19 maggio Parte_1
2023 avverso il decreto n. cron. 776/2023 emesso il 18/23 gennaio 2023 dal Tribunale
Ordinario di Velletri – Prima Sezione Civile, nel procedimento iscritto al n. 2723/2021, così dispone:
9 R.G. 50984/2023
1) affida il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
2) dispone che il minore sia collocato presso il padre e che la madre veda e tenga con sé il figlio, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10,00 o dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00; per un mese durante le vacanze estive, per periodi di quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
3) revoca il contributo mensile a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1
minore, disponendo il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza del bambino presso di sé;
4) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, secondo le indicazioni contenute nella parte motiva nel decreto del Tribunale di
Velletri;
5) dispone che il TSMREE della Asl territorialmente competente provveda a prendere in carico il minore e a predisporre ogni intervento utile in ragione delle attuali Persona_1
condizioni di salute del bambino;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
10 R.G. 50984/2023
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per l'invio del presente provvedimento ai Servizi Sociali del e del Comune di Nettuno, nonché al Controparte_2
della ASL territorialmente competente. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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