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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
In persona del presidente, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1174 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, n. a MESSINA (ME) il 26/08/1984, rappresentato dall'avv. Parte_1
Parte_1
E
, Controparte_1
CONTUMACE avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso in opposizione a provvedimento di liquidazione in materia di patro- cinio a spese dello Stato proposto dall'avv. quale difensore Parte_1 di e di , mediante il quale si invoca la liqui- Controparte_2 Controparte_3 dazione di un onorario pari a € 1.556,10 e si censura il provvedimento in quanto operata la liquidazione al di sotto del dovuto;
visto il provvedimento in data 1/10/2024 mediante il quale l'istanza di liquida- zione dei compensi, avanzata nel procedimento n. 1354/2018, è stata accolta per €
513,00; in esito all'udienza del 16/01/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., sciogliendo la riserva;
Ritenuto che l'opposizione deve essere accolta parzialmente;
Rilevato che, ai fini della liquidazione dei compensi, ai sensi dell'art. 82 d.P.R.
115/02 l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudi- ziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti rela- Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza tive ad onorari, diritti ed indennità; che, pertanto, ai fini della liquidazione dell'onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il valore medio delle tariffe professionali, costituisce il valore massimo liquidabile;
che detto valore massimo può essere liquidato solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza;
Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 106 bis d.P.R. 115/02, in materia di patro- cinio a spese dello stato in ambito penale gli importi spettanti al difensore, all'ausi- liario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autoriz- zato sono ridotti di un terzo;
Rilevato che ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 115/02 l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previ- ste dall'art. 82 … quando il difensore di mostra di avere esperito inutilmente le pro- cedure di recupero dei crediti professionali;
Rilevato che
Rilevato che il giudizio di primo grado si è concluso in data 24/9/2021, e sono conseguentemente applicabili le tariffe di cui al DM 10/3/2014 nel testo anteriore all'aggiornamento di cui al dm del 13/8/2022;
Ritenuto che il provvedimento di liquidazione è atto discrezionale del giudice pro- cedente - unico in grado di apprezzare concretamente il livello di impegno del di- fensore – non sindacabile se adottato entro i limiti di legge;
che, in ogni caso, il ri- corrente non ha fornito elementi utili e sufficienti per potere valutare l'entità e la qualità dell'impegno professionale;
che, infatti, tra l'altro, non sono stati depositati atti processuali significativi ai fini della valutazione dell'impegno professionale;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 4 DM cit. quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumen- tato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%....
Rilevato che in questa sede possono essere liquidati solo gli onorari per l'attività svolta dinanzi al Tribunale;
Rilevato che ai fini della liquidazione dell'onorario deve aversi riguardo alla tabella
15 del d.m. 55/2014 con riferimento all'attività dinanzi al Tribunale in composi- zione monocratica;
pagina 2 Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza che, avendo svolto la propria attività per due imputati nella medesima posizione, all'istante andava liquidata la quota riferibile a uno degli assistiti, pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto;
che, pertanto, al difensore andava liquidato un onorario non inferiore a €1.548,00 così determinato:
Fase di studio della controversia 225,00
Fase introduttiva del giudizio 360,00
Fase istruttoria e/o di trattazione 675,00
Fase decisionale 675,00 Totale parziale 1.935,00 Aumento per pluralità di assistiti 387,00 Riduzione ex art. 106 bis//130 d.P.R. 115/02 (1/3-1/2) 1/3 Totale 1.548,00 quota riferibile a uno degli imputati 774,00
che, conseguentemente, deve essere accolta parzialmente l'opposizione, con an- nullamento dell'atto impugnato;
che, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, l'Amministrazione deve essere condannata alla rifusione delle spese a favore del ricorrente;
che le spese devono essere liquidate con riferimento alle sole spese vive, quali contributo unifi- cato e marca da bollo;
che non vanno liquidate spese per onorari, atteso che, ai sensi dell'art. 15 d.lv. 150/11, la parte può stare in giudizio personalmente;
che, pertanto, le spese per onorario non sono dovute e, comunque, per le ragioni pre- dette, dovrebbero essere compensate;
Visti gli artt. 84, 170 d.P.R. 115/02, 15 d.lv. 150/11, 281 decies e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina l'onorario dovuto all'avv.
quale difensore di ammesso al patrocinio Parte_1 Controparte_2
a spese dello Stato nel procedimento n. 1354/2018, in € 774,00 (piuttosto che €
513,00), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna l' alla rifusione, a favore Controparte_4 dell'opponente, delle spese vive del presente procedimento, se ed in quanto effetti- vamente sostenute. Dichiara non dovuti – e comunque compensati – ulteriori im- porti a titolo di compensi per il presente giudizio di opposizione.
Barcellona P.G., 16/01/2025.
Il Presidente del Tribunale
Giovanni De Marco
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