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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 5504 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO LONGO BIFANO per C.F._2 procura allegata all'atto di citazione in appello con domicilio digitale
Email_1
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CASTIONI CP_1 P.IVA_1
per procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domicilio digitale
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- appellata - avente ad OGGETTO: compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di ritardo del volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 (appello).
CONCLUSIONI
Per e : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 Parte_2
contrariis rejectis, in accoglimento delle tesi su esposte, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dai Sig.ri e che agiscono in Parte_1 Parte_2 proprio, per l'effetto, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale della , CP_1
condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, in via principale e nel merito, al pagamento della complessiva somma di € 500,00 in favore dei medesimi a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 Reg. CE n. 261/2004 (€
1 250,00 per ciascuno). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 173 dell'8 febbraio 2023 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da per il ritardo del volo FR 4114 del 21.02.2022; Con il favore delle spese e CP_1
competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08/03/2022 nella qualità Parte_3
di mandataria con rappresentanza dei passeggeri e Parte_1 Pt_2
sul presupposto del ritardo (superiore alle tre ore) del volo FR4114 operato da
[...]
in data 21/2/2022 sulla tratta Napoli (NAP) - Bergamo (BGY), ha convenuto CP_1
in giudizio il vettore per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento (CE) n.
261/2004.
(già si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del CP_1 C.F._3
giudice italiano e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice.
Con sentenza n. 173/2023 il Giudice di Pace di Bergamo, disattesa l'eccezione pregiudiziale, ha rigettato la domanda proposta dall'attrice.
Avverso tale sentenza e in proprio hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello chiedendo di accertare l'inadempimento di per il ritardo e CP_1
di condannare la stessa al pagamento della compensazione pecuniaria.
si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
All'esito dell'udienza di rimessione in decisione tenuta in data 17/12/2024 con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 10/1/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. La questione di giurisdizione originariamente sollevata da va considerata CP_1
coperta dal giudicato interno che si è formato per effetto della mancata riproposizione della relativa eccezione, sub specie di appello incidentale condizionato avverso l'espresso rigetto di essa.
2. Con un unico e articolato motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provato che il ritardo subito in data 21/2/2022 dal volo FR4114 sulla tratta Napoli-Bergamo fosse connesso eziologicamente alla presenza, in pari data, sullo scalo di Catania, di una nube originata dall'eruzione del vulcano Etna e ha conseguentemente escluso la responsabilità del vettore.
2 La censura è fondata.
3. È pacifico, oltre che provato documentalmente, che il volo FR4114 del 21/2/2022 operato sulla tratta Napoli-Bergamo ha subito un ritardo superiore alle tre ore (doc. 3 del fascicolo di primo grado di ). CP_1
4. Per escludere l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria in tal caso dovuta,
ha invocato la ricorrenza di una circostanza eccezionale ravvisata nella CP_1
temporanea chiusura dello scalo di Catania dal quale doveva giungere a Napoli l'aeromobile
9H-VUN che avrebbe successivamente dovuto essere utilizzato anche per il volo FR4114 con destinazione Bergamo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il vettore aereo può giustificare il ritardo di un volo invocando la sussistenza di una circostanza eccezionale che ha colpito lo stesso aeromobile in occasione di un volo precedente, a condizione però che “esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi” (Corte di Giustizia UE, sentenza 11 giugno 2020, Causa C-74/19).
Quindi, in caso di ritardo a catena, la compagnia aerea è tenuta a dimostrare, oltre all'effettiva esistenza di una circostanza eccezionale, anche che il volo precedente e quello successivo sono stati effettivamente operati dallo stesso aeromobile e che, tenuto conto delle particolari modalità di gestione di quel determinato aeromobile, sussiste un nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale verificatasi sul primo volo ed il ritardo o la cancellazione del volo successivo.
Nel caso di specie, la presenza, presso l'aeroporto di Catania, tra le ore 12.30 e le ore 15.30 del
21/2/2022, di condizioni metereologiche avverse di natura eccezionale, così come l'utilizzo dello stesso aeromobile 9H-VUN anche per i voli 4320 e 4319 effettuati rispettivamente sulla tratta Napoli-Catania e Catania-Napoli prima del volo FR4114 da Napoli a Bergamo costituiscono circostanze non controverse oltre che risultanti dalla documentazione prodotta dall'appellata (doc. 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado di ). CP_1
Non vi è prova, però, della contestata sussistenza del nesso eziologico nel senso indicato dalla richiamata giurisprudenza unionale, rinvenendosi sul punto, nella documentazione prodotta dalla stessa appellata, elementi contrari proprio con riferimento alle modalità di gestione dell'aeromobile impiegato anche per la tratta interessata dall'evento eccezionale.
3 In tal senso si è già espresso il Tribunale di Bergamo in sede di appello con riferimento ad azioni promosse da altri passeggeri dello stesso volo FR4114 per il ritardo verificatosi il
21/2/2022: “La compagnia appellata non ha invece dimostrato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra l'eruzione del Vulcano Etna e il ritardo del volo n. FR4114 in partenza da
Napoli con destinazione Bergamo il 21 febbraio 2022. Il Daily Movement Sheet (foglio di volo giornaliero) di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado di fa emergere che, CP_1 secondo il programma originario, l'aeromobile identificato con il codice 9H-VUN non avrebbe dovuto effettuare la tratta Napoli-Catania e ritorno. Gli orari di partenza e di arrivo originari dei voli nn.ri 4319 e 4320 sono infatti incompatibili con l'utilizzazione del medesimo aeromobile anche per tutti i restanti voli indicati sul documento in esame. Pertanto, giacché il suddetto Daily Movement Sheet vale a provare che in data 21 febbraio 2022 tutti i voli in esso menzionati sono stati in concreto operati dal medesimo aeromobile, si ritiene che l'aeromobile previsto per il volo di cui è giudizio (n. FR4119) sia stato utilizzato anche per i voli nn.ri 4319
e 4320 (operativi sulla tratta Napoli-Catania e Catania-Napoli) solo a seguito di una decisione estemporanea della compagnia aerea. Tale decisione è stata verosimilmente assunta per far fronte all'emergenza creatasi in conseguenza della chiusura temporanea dello scalo di
Catania, ma non consente di ravvisare un nesso di causalità diretta tra le condizioni meteorologiche eccezionali verificatesi in conseguenza della eruzione dell'Etna e il ritardo del volo FR4114 programmato sulla tratta Napoli - Bergamo per le ore 16.45 del 21 febbraio 2022.
L'aeromobile utilizzato per tale volo non avrebbe dovuto effettuare la tratta Napoli - Catania
e ritorno nella giornata del 21 febbraio 2022; se il piano di volo fosse stato rispettato esso non sarebbe dunque stato interessato dai ritardi derivanti dall'eruzione dell'Etna. Il fatto che in concreto il volo FR4114 abbia subito ritardi per effetto della temporanea inutilizzabilità dello scalo di Catania è causalmente riconducibile a una scelta gestionale frutto di valutazioni logistiche ed organizzative di rispetto alla quale non può essere invocata CP_1
l'applicabilità dell'art. 5 par.3 del Regolamento CE n. 261/2004” (sentenza n. 2015/2024 del
30/10/2024 pubblicata in data 31/10/2024; nello stesso senso v. anche sentenza 2129/2024 del
18/11/2024 pubblicata in data 20/11/2024).
Le condivisibili argomentazioni sopra riportate portano a escludere la configurabilità dell'esimente invocata da . CP_1
5. Il riscontro negativo in ordine alla dimostrazione, da parte del vettore, della riconducibilità dell'incontestato ritardo a circostanze eccezionali implica la sussistenza del diritto dei passeggeri a conseguire la compensazione pecuniaria.
4 Quindi, in accoglimento dell'appello, la sentenza del Giudice di Pace va riformata e CP_1
va condannata al pagamento in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2 della somma di € 250,00 per ciascuno (determinata in applicazione dell'art. 7 del richiamato
Regolamento) .
6. La riforma della sentenza di primo grado impone una rinnovata regolamentazione delle spese processuali che, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, devono essere poste a carico di
, stante la sua soccombenza. CP_1
Per la liquidazione dei compensi appare congrua l'applicazione dei parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 (tabella n. 1 per il primo grado e tabella n. 2 per il secondo grado), avuto riguardo alle difese in concreto svolte.
Pertanto, trattandosi di causa di valore compreso tra € 0,01 e € 1.100,00, va liquidato, per il primo grado, un compenso di € 173,00, risultante dalla somma di € 34,00 per la fase di studio,
€ 34,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 34,00 per la fase di trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale nonché, per il secondo grado, un compenso di € 232,00 risultante dalla somma di € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 100,00 per la fase decisionale.
In conformità all'istanza svolta, va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore degli appellanti che si è dichiarato espressamente antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 173/2023 depositata in data 8/2/2023,
- condanna al pagamento della somma di € 250,00 in favore di CP_1 [...]
e della somma di € 250,00 in favore di;
Parte_1 Parte_2
- condanna al rimborso in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida, in relazione al primo grado, in € 173,00 per Pt_2 compenso e, in relazione all'appello, in € 232,00 per compenso, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, imposta di bollo), spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA;
- distrae le spese di cui al capo che precede in favore dell'avv. FRANCESCO LONGO
BIFANO.
Così deciso in Bergamo in data 14/01/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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