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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
ZI MORENA, OR
PARADISI STEFANO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Giuseppe Mazzini, 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03A901589 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha presentato a questa Corte di Giustizia di Primo Grado di Forlì tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THF03A901589/2022 relativo all'anno d'imposta
2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena e notificatole a mezzo pec il 18.12.2024
L'accertamento in esame scaturiva da una precedente indagine tributaria nei confronti della società
Società_1 S.p.a. (già À_ S.p.A.), alla quale si contestava di aver operato una frode Iva c.d. “carosello” tramite il coinvolgimento di numerose società tra le quali, secondo i verificatori, l'odierna ricorrente.
Secondo la ricostruzione operata nella verifica nei confronti di À_ (PVC del 12/07/2021) lo schema seguito per la realizzazione di detta frode così si articolava:
i) l'innesco della stessa è ad opera di À_, che immette propria merce nel mercato parallelo;
ii) la frode si concretizza mediante un articolato giro tra società buffer, conduit, cartiere, filtro e interponenti, laddove viene incamerata l'Iva e venduta la merce sottocosto;
iii) al termine la medesima merce, inizialmente venduta da À_ ed immessa nel “carosello”, viene rivenduta ad À_;
iv) per essere parte attiva della frode, le società filtro/interponente devono rivestire, alternativamente,
o il ruolo di acquirenti da À_, ovvero di fornitori di À_.
In questo quadro, l'accertamento nei confronti della ricorrente attribuiva a Ricorrente_1, fin dal primo invito a comparire cui aveva fatto seguito una fase di contraddittorio prolungatasi per quasi due anni, una condotta consistente nell'acquistare i prodotti da terzi e poi rivenderli alla À_, fungendo sostanzialmente quale società “interposta” al fine di consentire ad À_ di sottrarsi agli obblighi IVA.
Parte ricorrente contesta la decisione adottata dall'Ufficio di emettere l'avviso oggetto di impugnazione evidenziando che la contestazione dell'Agenzia, riguardante l'intero ammontare degli acquisti del 2018, appare inspiegabile alla luce degli esiti del contraddittorio instaurato con l'Ufficio.
Infatti, si afferma nel ricorso, già in detta fase la società Ricorrente_1 srl aveva dimostrato che non si era avvalsa di fornitori facenti parte della frode, avendo acquisito la quasi totalità della merce effettivamente poi rivenduta ad À_ direttamente da grandi marchi del “mondo industria” quali Società_3, Società_4, Società_5, Società_6, Società_7, Società_8, Società_9, Società_10, Società_11 e Società_12, mentre solo per l'importo di euro 130.792 - pari al 3,23% degli acquisti in argomento (ftt. n. 706 e 707 del 13.06.18 e ft. n. 1575 del 21.12.18) – gli acquisti erano fatti da Società_13. ovvero una società del cd “mercato parallelo”. Dette operazioni di compravendita, oltre ad essere reali ed effettive risultavano avere una marginalità positiva, tant'è che nel verbale di chiusura del contraddittorio erano state rimosse tutte le contestazioni in materia di imposte sui redditi.
Ciononostante l'Ufficio giungeva alla contestazione di una maggiore IVA indetraibile di € 890.347,00, afferente ad un ammontare di operazioni di acquisto complessive di € 4.047.033,79 atteso che il complesso degli elementi emersi nel corso del controllo su À_ porterebbe ad affermare l'inesistenza delle operazioni (tutte), “finalizzate esclusivamente ad alimentare il carosello fraudolento a cui il fornitore ha attivamente partecipato al fine di trarre l'illecito profitto”. Motivo sostanziale del ricorso è il mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere della prova in marito alla inesistenza delle operazioni fatturate da Ricorrente_1 srl ad À_.
Detta prova, secondo l'accertamento, risiederebbe nella complessiva ricostruzione delle modalità operative adottate dalla À_ in particolare su merce giacente presso il magazzino sito in provincia di Verona e denominato Magazzino_1.
Secondo quanto si legge nell'avviso di accertamento, infatti “i funzionari verbalizzanti hanno effettuato la riconciliazione di ciascuna fattura di acquisto con le correlate fatture di vendita della merce. Ciò ha consentito di distinguere ciò che è stato destinato ai centri di costo propri del business export rientrante nella frode carosello di tipo chiuso, identificati con i codici 6142 (consegne dirette exp.) e 6143 (Magazzino_1), da tutto ciò che invece è destinato ad altri centri di costo, propri delle merci destinate ad essere rivendute nei punti vendita. Le fatture di acquisto, provenienti da Ricorrente_1 Srl, sono da qualificare tout court come afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti poiché, come appurato nel corso della verifica e chiaramente riportato nel verbale conclusivo delle operazioni, hanno interessato esclusivamente i suddetti centri di costo”.
In buona sostanza, quindi, l'Agenzia delle Entrate, nel ricostruire un meccanismo fraudolento organizzato dalla À_ che su beni immagazzinati a Verona effettuava le triangolazioni finalizzati ad evadere l'IVA (di fatto facendo figurare dapprima la vendita a terzi e poi riacquistando i medesimi prodotti in realtà “pallettizzati” in quei magazzini e mai trasferiti da Verona) addebitava a Ricorrente_1 (primo fornitore dei beni) la responsabilità delle successive movimentazioni delle medesime merci;
ciò faceva, si sostiene, senza alcuna analisi ulteriore in ordine alla provenienza delle medesime merci, che al contrario l'odierna ricorrente aveva dimostrato prodotta e/o venduta dal “sistema industria”, cioè da grandi marche produttrici e distributrici di livello internazionale, queste ultime mai coinvolte dagli accertamenti dell'Agenzia.
Ancora, nell'avviso di accertamento si conclude ritenendo le operazioni imputate all'odierna ricorrente come effettuate “con il solo scopo di alimentare la frode mediante l'immissione dei beni nel circuito fraudolento, e per il tramite di essa ottenere un illecito profitto ai danni dell'erario. Di conseguenza, alla luce dei principi di diritti unionale e della costante giurisprudenza dalla Corte di Giustizia Europea alla società è precluso il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, a prescindere dalla stessa qualificazione delle operazioni in termini di oggettiva o soggettiva inesistenza”
Evidenzia parte ricorrente l'illogicità dell'assunto sul quale si basa l'accertamento, nel quale si accomuna alle scelte di À_, successive alla fornitura di merci, la posizione di Ricorrente_1, a causa di una non meglio definita “falsità giuridica” delle operazioni: si recupera l'IVA riferita agli acquisti senza contestare
-testualmente “a prescindere da” - una falsità oggettiva oppure soggettiva delle fatture emesse dai produttori della grande industria.
Una conclusione che pone il contribuente nella obiettiva condizione di impossibilità di difendersi, dato che non si specifica nemmeno quale sarebbe la tipologia di inesistenza che caratterizzerebbe le operazioni fatturate dalla Ricorrente_1 ad À_ S.p.a.
Al contrario, la ricorrente ribadisce d'aver dettagliatamente documentato, per ogni fornitore, gli acquisti collegati alle successive vendite ad À_, dando evidenza dei trasporti e delle consegne, illustrando i prezzi praticati, gli sconti ottenuti, le eventuali note di credito e di debito ed infine anche il sistema di premi ed incentivi rappresentato dall'adesione al Sistema InProf.
Su dette produzioni, fatte in sede di contraddittorio, l'Ufficio nulla ebbe a rilevare: questo appare chiaramente illustrato nel processo verbale di contraddittorio (prodotto dalla ricorrente) e dunque, conclusivamente si contesta all'Agenzia delle Entrate di aver completamente disatteso il proprio compito di fornire la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni riportate in fattura nonché delle modalità con le quali la Ricorrente_1
avrebbe partecipato alla frode. Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio che nelle controdeduzioni depositate agli atti, ripercorre i passaggi fondamentali dell'attività di controllo svolta sulla società À_ SPA (già Società_1 Spa) per gli anni 2018 e 2019 nel corso della quale emergeva un meccanismo fraudolento inquadrabile nello schema tipico della frode carosello di tipo “chiuso” e per una parte residuale di tipo “aperto”.
In questo quadro si inserisce la contestazione all'odierna ricorrente la quale, risultando essere fornitrice di À_ avrebbe partecipato alla frode, nel periodo d'imposta 2018, rifornendo ad À_ i beni destinati al “carosello” fraudolento.
Alle contestazioni formulate dall'odierna ricorrente, l'Ufficio replica illustrando le modalità operative della catena circolare illecita di tipo “chiuso” che consentiva ad À_ di utilizzare indebiti sconti IVA per poi indicare nella società Ricorrente_1 uno dei fornitori nazionali di À_ che, facendo confluire le merci nei centri di costo 6142 e 6143, ovverosia merce transitata dal magazzino Magazzino_1/Magazzino_2 di Verona, avrebbe consentito poi alla À_ di effettuarne fittizie vendite ad altre società interposte.
Sulla base di tale assunto si perviene a definire le fatture di acquisto provenienti dai fornitori della merce successivamente rivenduta alle conduit estere come afferenti operazioni oggettivamente inesistenti, in ciò considerando il complesso degli elementi emersi nel corso del controllo su À_.
Vengono quindi specificamente valorizzati i rilevanti punti di contatto tra la società qui ricorrente e la società Società_13 che, secondo le indagini svolte, risultava aver ricoperto un ruolo di rilievo nel circuito fraudolento di À_ fino al 2017.
Dal momento che la società odierna ricorrente e Società_13 risultano avere il medesimo legale rappresentante e compagine sociale e che risultava che l'invio ad À_ dei documenti necessari per la codifica di Ricorrente_1 SRL quale nuovo fornitore proveniva da tale Nominativo_1, già dipendente di Società_13
S.r.l., conclude l'Ufficio per una continuità nell'operato delle due aziende e per la riconducibilità a Ricorrente_1 di merci destinate ad alimentare il circuito fraudolento.
Del resto, sostiene l'Ufficio, la ricorrente non era stata in grado di dimostrare una destinazione diversa delle merci consegnate ad À_ e una volta che l'amministrazione ha fornito validi elementi, anche indiziari, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni inesistenti passa al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Ribadendo quindi le motivazioni dell'avviso impugnato, l'Ufficio conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso la Corte di Giustizia Tributaria di Forlì, sentite le parti ed esaminati gli atti ritiene che il ricorso meriti accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Si contesta alla società ricorrente la partecipazione ad una frode carosello gestita dalla società À_, operante nel settore commerciale della grande distribuzione e si fa derivare dalla contestazione d'esser stata coinvolta in tale fraudolenta operatività la totale indetraibilità dell'IVA per violazione dell'art. 19 del DPR
633/72 assegnando a tutte le operazioni fatturate la definizione di operazioni inesistenti.
In punto a ripartizione dell'onere probatorio, per poter giungere a queste conclusioni e quindi procedere, come ha fatto l'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena, all'emissione di avviso di accertamento, costituisce assunto fondamentale quello per cui (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024): “l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.”
E ancora, (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016 ): “In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.”
Nel caso in esame, non vi sono margini di dubbio sul fatto che con l'accertamento notificato alla Ricorrente_1
srl si contesta alla società di aver preso parte ad un sistema di frode IVA basato su fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti orchestrato da À_ ; in questo senso la censura proposta da parte ricorrente, quella cioè di una indeterminatezza della “tipologia di inesistenza” delle operazioni portate in fattura non coglie esattamente nel segno, essendo più volte ribadito nell'atto di accertamento così come nel precedente PVC che si verta in un caso di operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, secondo la ricostruzione sinteticamente descrittiva dell'Ufficio, il disegno fraudolento veniva attuato con la modalità della cosiddetta della frode carosello di tipo chiuso che si realizza mediante un meccanismo circolare ove la merce non giunge mai al consumatore finale essendo destinata a compiere più “giri” fraudolenti;
il danno erariale si realizza con il mancato versamento dell'Iva da parte del missing trader, e al tempo stesso, con l'indebita detrazione operata dalle società innesco e dai vari filtri a monte di esse.
Nella fattispecie in esame, la società À_ S.p.a. era parte attiva della frode, dando spinta propulsiva ai caroselli fraudolenti con le cessioni di merce nei confronti delle società conduit (interposte) che, a loro volta, la rivendevano ai missing traders. Da quest'ultimi veniva successivamente venduta ai filtri, attraverso i quali “ritornava” ad À_, pronta per innescare un nuovo carosello.
À_, essendo una società realmente operativa e con Iva a debito derivante dalla sua attività reale, detraeva da tale Iva a debito l'Iva esposta nella fattura che riceveva dal filtro di secondo livello. Il missing trader non avendo alcuna imposta da detrarre, in quanto acquistava senza Iva dalla conduit, maturava un debito nei confronti dell'Erario ma non provvedeva al relativo versamento, consentendo così agli organizzatori della frode di appropriarsi dell'Iva dovuta. Le società “filtro” di volta in volta incassavano l'Iva pagata da À_ S.p.a. che, a fronte di tali operazioni, poteva detrarre l'imposta e realizzare un profitto netto oscillante tra il 5% e il 7% (differenziale tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto), senza accollarsi alcun rischio di tipo economico, finanziario o connesso al deperimento e al trasporto delle merci di fatto
“immobilizzate” presso magazzini nella disponibilità di À_.
Ora, data questa ricostruzione delle operazioni realizzate da À_ e da altre società prestatesi a fare da
“filtro” con gli scopi e le conseguenze sopra ricordate, ciò che appare di tutta evidenza a questa Corte è la estraneità della ricorrente al “circuito” così orchestrato, ed in particolare la non attribuibilità a Ricorrente_1
sia della definizione di società conduit che di società missing trader.
Nulla emerge in tal senso, neppure sotto il profilo indiziario dall'esame degli atti di accertamento né si rinviene, nell'operatività di Ricorrente_1 come emergente infine dal verbale conclusivo della fase di contraddittorio successiva al PVC, uno specifico profitto conseguito dalle operazioni fraudolente da parte dell'odierna ricorrente che, come più volte ricordato nel ricorso e non smentito nelle controdeduzioni, aveva realmente fornito e consegnato ai magazzini À_ i prodotti effettivamente acquistati e provenienti da molteplici grandi aziende .
L'inserimento della società Ricorrente_1 in questo sistema di frode IVA si baserebbe, a mente dell'Ufficio, su alcune particolari circostanze e precisamente sulla coincidenza soggettiva del legale rappresentante con quello di Società_13 individuata quale società già precedente coinvolta nel circuito fraudolento di À_ e sulla provenienza dalla mail di una impiegata della Società_13 della documentazione necessaria per la codifica di Ricorrente_1 SRL quale nuovo fornitore.
Ebbene tali dati, sicuramente suggestivi di una possibile continuità sostanziale nell'agire di Società_13 e poi di Ricorrente_1, non risultano in alcun modo esser stati implementati da altre notizie indicative di un effettivo e consapevole coinvolgimento della Ricorrente_1 nell'operatività fraudolenta della À_, sicchè a giudizio di questa Corte non appaiono idonei ad integrare l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti che, si ricorda, è a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Di fatto con l'accertamento qui in discussione l'Agenzia delle Entrate si limita, ripetutamente ma si può dire anche esclusivamente, a ricostruire dettagliatamente le operazioni realizzate in frode IVA “a valle” delle forniture di merci effettivamente procurate da Ricorrente_1 srl ad À_, per poi contestare alla ricorrente, senza idoneo supporto probatorio, una sorta di concorso morale nella frode carosello orchestrata e gestita da À_, concorso in ragione del quale la ricorrente avrebbe operato nella consapevolezza e volontà di contribuire, si ripete mediante forniture realmente effettuate, all'intera operazione fraudolenta. Si tratta di valutazioni e conclusioni prive di adeguato supporto probatorio che, a giudizio di questa Corte, inficiano la validità dell'accertamento nei confronti della società ricorrente che, per tali ragioni, deve essere annullato.
La complessità del caso, pur a fronte del decretato annullamento, motiva la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglie il ricorso. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
ZI MORENA, OR
PARADISI STEFANO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Giuseppe Mazzini, 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03A901589 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha presentato a questa Corte di Giustizia di Primo Grado di Forlì tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THF03A901589/2022 relativo all'anno d'imposta
2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena e notificatole a mezzo pec il 18.12.2024
L'accertamento in esame scaturiva da una precedente indagine tributaria nei confronti della società
Società_1 S.p.a. (già À_ S.p.A.), alla quale si contestava di aver operato una frode Iva c.d. “carosello” tramite il coinvolgimento di numerose società tra le quali, secondo i verificatori, l'odierna ricorrente.
Secondo la ricostruzione operata nella verifica nei confronti di À_ (PVC del 12/07/2021) lo schema seguito per la realizzazione di detta frode così si articolava:
i) l'innesco della stessa è ad opera di À_, che immette propria merce nel mercato parallelo;
ii) la frode si concretizza mediante un articolato giro tra società buffer, conduit, cartiere, filtro e interponenti, laddove viene incamerata l'Iva e venduta la merce sottocosto;
iii) al termine la medesima merce, inizialmente venduta da À_ ed immessa nel “carosello”, viene rivenduta ad À_;
iv) per essere parte attiva della frode, le società filtro/interponente devono rivestire, alternativamente,
o il ruolo di acquirenti da À_, ovvero di fornitori di À_.
In questo quadro, l'accertamento nei confronti della ricorrente attribuiva a Ricorrente_1, fin dal primo invito a comparire cui aveva fatto seguito una fase di contraddittorio prolungatasi per quasi due anni, una condotta consistente nell'acquistare i prodotti da terzi e poi rivenderli alla À_, fungendo sostanzialmente quale società “interposta” al fine di consentire ad À_ di sottrarsi agli obblighi IVA.
Parte ricorrente contesta la decisione adottata dall'Ufficio di emettere l'avviso oggetto di impugnazione evidenziando che la contestazione dell'Agenzia, riguardante l'intero ammontare degli acquisti del 2018, appare inspiegabile alla luce degli esiti del contraddittorio instaurato con l'Ufficio.
Infatti, si afferma nel ricorso, già in detta fase la società Ricorrente_1 srl aveva dimostrato che non si era avvalsa di fornitori facenti parte della frode, avendo acquisito la quasi totalità della merce effettivamente poi rivenduta ad À_ direttamente da grandi marchi del “mondo industria” quali Società_3, Società_4, Società_5, Società_6, Società_7, Società_8, Società_9, Società_10, Società_11 e Società_12, mentre solo per l'importo di euro 130.792 - pari al 3,23% degli acquisti in argomento (ftt. n. 706 e 707 del 13.06.18 e ft. n. 1575 del 21.12.18) – gli acquisti erano fatti da Società_13. ovvero una società del cd “mercato parallelo”. Dette operazioni di compravendita, oltre ad essere reali ed effettive risultavano avere una marginalità positiva, tant'è che nel verbale di chiusura del contraddittorio erano state rimosse tutte le contestazioni in materia di imposte sui redditi.
Ciononostante l'Ufficio giungeva alla contestazione di una maggiore IVA indetraibile di € 890.347,00, afferente ad un ammontare di operazioni di acquisto complessive di € 4.047.033,79 atteso che il complesso degli elementi emersi nel corso del controllo su À_ porterebbe ad affermare l'inesistenza delle operazioni (tutte), “finalizzate esclusivamente ad alimentare il carosello fraudolento a cui il fornitore ha attivamente partecipato al fine di trarre l'illecito profitto”. Motivo sostanziale del ricorso è il mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere della prova in marito alla inesistenza delle operazioni fatturate da Ricorrente_1 srl ad À_.
Detta prova, secondo l'accertamento, risiederebbe nella complessiva ricostruzione delle modalità operative adottate dalla À_ in particolare su merce giacente presso il magazzino sito in provincia di Verona e denominato Magazzino_1.
Secondo quanto si legge nell'avviso di accertamento, infatti “i funzionari verbalizzanti hanno effettuato la riconciliazione di ciascuna fattura di acquisto con le correlate fatture di vendita della merce. Ciò ha consentito di distinguere ciò che è stato destinato ai centri di costo propri del business export rientrante nella frode carosello di tipo chiuso, identificati con i codici 6142 (consegne dirette exp.) e 6143 (Magazzino_1), da tutto ciò che invece è destinato ad altri centri di costo, propri delle merci destinate ad essere rivendute nei punti vendita. Le fatture di acquisto, provenienti da Ricorrente_1 Srl, sono da qualificare tout court come afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti poiché, come appurato nel corso della verifica e chiaramente riportato nel verbale conclusivo delle operazioni, hanno interessato esclusivamente i suddetti centri di costo”.
In buona sostanza, quindi, l'Agenzia delle Entrate, nel ricostruire un meccanismo fraudolento organizzato dalla À_ che su beni immagazzinati a Verona effettuava le triangolazioni finalizzati ad evadere l'IVA (di fatto facendo figurare dapprima la vendita a terzi e poi riacquistando i medesimi prodotti in realtà “pallettizzati” in quei magazzini e mai trasferiti da Verona) addebitava a Ricorrente_1 (primo fornitore dei beni) la responsabilità delle successive movimentazioni delle medesime merci;
ciò faceva, si sostiene, senza alcuna analisi ulteriore in ordine alla provenienza delle medesime merci, che al contrario l'odierna ricorrente aveva dimostrato prodotta e/o venduta dal “sistema industria”, cioè da grandi marche produttrici e distributrici di livello internazionale, queste ultime mai coinvolte dagli accertamenti dell'Agenzia.
Ancora, nell'avviso di accertamento si conclude ritenendo le operazioni imputate all'odierna ricorrente come effettuate “con il solo scopo di alimentare la frode mediante l'immissione dei beni nel circuito fraudolento, e per il tramite di essa ottenere un illecito profitto ai danni dell'erario. Di conseguenza, alla luce dei principi di diritti unionale e della costante giurisprudenza dalla Corte di Giustizia Europea alla società è precluso il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, a prescindere dalla stessa qualificazione delle operazioni in termini di oggettiva o soggettiva inesistenza”
Evidenzia parte ricorrente l'illogicità dell'assunto sul quale si basa l'accertamento, nel quale si accomuna alle scelte di À_, successive alla fornitura di merci, la posizione di Ricorrente_1, a causa di una non meglio definita “falsità giuridica” delle operazioni: si recupera l'IVA riferita agli acquisti senza contestare
-testualmente “a prescindere da” - una falsità oggettiva oppure soggettiva delle fatture emesse dai produttori della grande industria.
Una conclusione che pone il contribuente nella obiettiva condizione di impossibilità di difendersi, dato che non si specifica nemmeno quale sarebbe la tipologia di inesistenza che caratterizzerebbe le operazioni fatturate dalla Ricorrente_1 ad À_ S.p.a.
Al contrario, la ricorrente ribadisce d'aver dettagliatamente documentato, per ogni fornitore, gli acquisti collegati alle successive vendite ad À_, dando evidenza dei trasporti e delle consegne, illustrando i prezzi praticati, gli sconti ottenuti, le eventuali note di credito e di debito ed infine anche il sistema di premi ed incentivi rappresentato dall'adesione al Sistema InProf.
Su dette produzioni, fatte in sede di contraddittorio, l'Ufficio nulla ebbe a rilevare: questo appare chiaramente illustrato nel processo verbale di contraddittorio (prodotto dalla ricorrente) e dunque, conclusivamente si contesta all'Agenzia delle Entrate di aver completamente disatteso il proprio compito di fornire la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni riportate in fattura nonché delle modalità con le quali la Ricorrente_1
avrebbe partecipato alla frode. Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio che nelle controdeduzioni depositate agli atti, ripercorre i passaggi fondamentali dell'attività di controllo svolta sulla società À_ SPA (già Società_1 Spa) per gli anni 2018 e 2019 nel corso della quale emergeva un meccanismo fraudolento inquadrabile nello schema tipico della frode carosello di tipo “chiuso” e per una parte residuale di tipo “aperto”.
In questo quadro si inserisce la contestazione all'odierna ricorrente la quale, risultando essere fornitrice di À_ avrebbe partecipato alla frode, nel periodo d'imposta 2018, rifornendo ad À_ i beni destinati al “carosello” fraudolento.
Alle contestazioni formulate dall'odierna ricorrente, l'Ufficio replica illustrando le modalità operative della catena circolare illecita di tipo “chiuso” che consentiva ad À_ di utilizzare indebiti sconti IVA per poi indicare nella società Ricorrente_1 uno dei fornitori nazionali di À_ che, facendo confluire le merci nei centri di costo 6142 e 6143, ovverosia merce transitata dal magazzino Magazzino_1/Magazzino_2 di Verona, avrebbe consentito poi alla À_ di effettuarne fittizie vendite ad altre società interposte.
Sulla base di tale assunto si perviene a definire le fatture di acquisto provenienti dai fornitori della merce successivamente rivenduta alle conduit estere come afferenti operazioni oggettivamente inesistenti, in ciò considerando il complesso degli elementi emersi nel corso del controllo su À_.
Vengono quindi specificamente valorizzati i rilevanti punti di contatto tra la società qui ricorrente e la società Società_13 che, secondo le indagini svolte, risultava aver ricoperto un ruolo di rilievo nel circuito fraudolento di À_ fino al 2017.
Dal momento che la società odierna ricorrente e Società_13 risultano avere il medesimo legale rappresentante e compagine sociale e che risultava che l'invio ad À_ dei documenti necessari per la codifica di Ricorrente_1 SRL quale nuovo fornitore proveniva da tale Nominativo_1, già dipendente di Società_13
S.r.l., conclude l'Ufficio per una continuità nell'operato delle due aziende e per la riconducibilità a Ricorrente_1 di merci destinate ad alimentare il circuito fraudolento.
Del resto, sostiene l'Ufficio, la ricorrente non era stata in grado di dimostrare una destinazione diversa delle merci consegnate ad À_ e una volta che l'amministrazione ha fornito validi elementi, anche indiziari, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni inesistenti passa al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Ribadendo quindi le motivazioni dell'avviso impugnato, l'Ufficio conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso la Corte di Giustizia Tributaria di Forlì, sentite le parti ed esaminati gli atti ritiene che il ricorso meriti accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Si contesta alla società ricorrente la partecipazione ad una frode carosello gestita dalla società À_, operante nel settore commerciale della grande distribuzione e si fa derivare dalla contestazione d'esser stata coinvolta in tale fraudolenta operatività la totale indetraibilità dell'IVA per violazione dell'art. 19 del DPR
633/72 assegnando a tutte le operazioni fatturate la definizione di operazioni inesistenti.
In punto a ripartizione dell'onere probatorio, per poter giungere a queste conclusioni e quindi procedere, come ha fatto l'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena, all'emissione di avviso di accertamento, costituisce assunto fondamentale quello per cui (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024): “l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.”
E ancora, (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016 ): “In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.”
Nel caso in esame, non vi sono margini di dubbio sul fatto che con l'accertamento notificato alla Ricorrente_1
srl si contesta alla società di aver preso parte ad un sistema di frode IVA basato su fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti orchestrato da À_ ; in questo senso la censura proposta da parte ricorrente, quella cioè di una indeterminatezza della “tipologia di inesistenza” delle operazioni portate in fattura non coglie esattamente nel segno, essendo più volte ribadito nell'atto di accertamento così come nel precedente PVC che si verta in un caso di operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, secondo la ricostruzione sinteticamente descrittiva dell'Ufficio, il disegno fraudolento veniva attuato con la modalità della cosiddetta della frode carosello di tipo chiuso che si realizza mediante un meccanismo circolare ove la merce non giunge mai al consumatore finale essendo destinata a compiere più “giri” fraudolenti;
il danno erariale si realizza con il mancato versamento dell'Iva da parte del missing trader, e al tempo stesso, con l'indebita detrazione operata dalle società innesco e dai vari filtri a monte di esse.
Nella fattispecie in esame, la società À_ S.p.a. era parte attiva della frode, dando spinta propulsiva ai caroselli fraudolenti con le cessioni di merce nei confronti delle società conduit (interposte) che, a loro volta, la rivendevano ai missing traders. Da quest'ultimi veniva successivamente venduta ai filtri, attraverso i quali “ritornava” ad À_, pronta per innescare un nuovo carosello.
À_, essendo una società realmente operativa e con Iva a debito derivante dalla sua attività reale, detraeva da tale Iva a debito l'Iva esposta nella fattura che riceveva dal filtro di secondo livello. Il missing trader non avendo alcuna imposta da detrarre, in quanto acquistava senza Iva dalla conduit, maturava un debito nei confronti dell'Erario ma non provvedeva al relativo versamento, consentendo così agli organizzatori della frode di appropriarsi dell'Iva dovuta. Le società “filtro” di volta in volta incassavano l'Iva pagata da À_ S.p.a. che, a fronte di tali operazioni, poteva detrarre l'imposta e realizzare un profitto netto oscillante tra il 5% e il 7% (differenziale tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto), senza accollarsi alcun rischio di tipo economico, finanziario o connesso al deperimento e al trasporto delle merci di fatto
“immobilizzate” presso magazzini nella disponibilità di À_.
Ora, data questa ricostruzione delle operazioni realizzate da À_ e da altre società prestatesi a fare da
“filtro” con gli scopi e le conseguenze sopra ricordate, ciò che appare di tutta evidenza a questa Corte è la estraneità della ricorrente al “circuito” così orchestrato, ed in particolare la non attribuibilità a Ricorrente_1
sia della definizione di società conduit che di società missing trader.
Nulla emerge in tal senso, neppure sotto il profilo indiziario dall'esame degli atti di accertamento né si rinviene, nell'operatività di Ricorrente_1 come emergente infine dal verbale conclusivo della fase di contraddittorio successiva al PVC, uno specifico profitto conseguito dalle operazioni fraudolente da parte dell'odierna ricorrente che, come più volte ricordato nel ricorso e non smentito nelle controdeduzioni, aveva realmente fornito e consegnato ai magazzini À_ i prodotti effettivamente acquistati e provenienti da molteplici grandi aziende .
L'inserimento della società Ricorrente_1 in questo sistema di frode IVA si baserebbe, a mente dell'Ufficio, su alcune particolari circostanze e precisamente sulla coincidenza soggettiva del legale rappresentante con quello di Società_13 individuata quale società già precedente coinvolta nel circuito fraudolento di À_ e sulla provenienza dalla mail di una impiegata della Società_13 della documentazione necessaria per la codifica di Ricorrente_1 SRL quale nuovo fornitore.
Ebbene tali dati, sicuramente suggestivi di una possibile continuità sostanziale nell'agire di Società_13 e poi di Ricorrente_1, non risultano in alcun modo esser stati implementati da altre notizie indicative di un effettivo e consapevole coinvolgimento della Ricorrente_1 nell'operatività fraudolenta della À_, sicchè a giudizio di questa Corte non appaiono idonei ad integrare l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti che, si ricorda, è a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Di fatto con l'accertamento qui in discussione l'Agenzia delle Entrate si limita, ripetutamente ma si può dire anche esclusivamente, a ricostruire dettagliatamente le operazioni realizzate in frode IVA “a valle” delle forniture di merci effettivamente procurate da Ricorrente_1 srl ad À_, per poi contestare alla ricorrente, senza idoneo supporto probatorio, una sorta di concorso morale nella frode carosello orchestrata e gestita da À_, concorso in ragione del quale la ricorrente avrebbe operato nella consapevolezza e volontà di contribuire, si ripete mediante forniture realmente effettuate, all'intera operazione fraudolenta. Si tratta di valutazioni e conclusioni prive di adeguato supporto probatorio che, a giudizio di questa Corte, inficiano la validità dell'accertamento nei confronti della società ricorrente che, per tali ragioni, deve essere annullato.
La complessità del caso, pur a fronte del decretato annullamento, motiva la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglie il ricorso. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.