Articolo 9 della Legge 3 giugno 1949, n. 331
Articolo 8
Versione
1 luglio 1949
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Entrata in vigore il 1 luglio 1949