Art. 33. (Progetti per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale). 1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' inserito il seguente:
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".
degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale). 1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' inserito il seguente:
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".