Ordinanza collegiale 10 dicembre 2024
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 31/03/2025, n. 6432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6432 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5431 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Stefania Scaramella, Michele Mirante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- alla sentenza -OMISSIS-del-OMISSIS-, pubblicata il 10 ottobre 2023, resa dalla Corte di Appello di Roma,-OMISSIS-, a definizione del giudizio R.G. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- le ricorrenti con il presente ricorso, depositato il 15/5/2024, hanno agito per l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente della sentenza del giudice del lavoro resa in sede di appello -OMISSIS- (dettagliata in oggetto), passata in giudicato (v. certificato doc. 1d allegato al ricorso) che reca nel p.q.m. la seguente statuizione: “ Accoglie l’appello di -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, dichiara il diritto delle predette appellanti al riconoscimento ai fini dell’anzianità di servizio dell’attività rispettivamente svolta con contratti a tempo determinato ”;
- nelle more del presente procedimento il Comune di Roma, costituito in giudizio il 16/05/2024, ha adottato le sopravvenute determinazioni dirigenziali del 27 settembre 2024 e 8 novembre 2024 che, tuttavia, la difesa delle ricorrenti ha evidenziato essere non ancora sufficienti ai fini dell’integrale esecuzione del giudicato, atteso che: a) l’Amministrazione capitolina non avrebbe ancora provveduto alla regolarizzazione contributiva INPS delle posizioni previdenziali delle 3 ricorrenti, non essendo stato in tesi versato l’intero anno contributivo per ogni anno a tempo determinato di ciascuna ricorrente (in particolare, in relazione a ogni anno in cui la singola lavoratrice ha lavorato a tempo determinato per Roma Capitale, quest’ultima avrebbe versato i contributi previdenziali soltanto per la frazione di anno interessata dall’assunzione a tempo determinato e non per l’intero anno in questione); b) l’Amministrazione capitolina non avrebbe provato di aver accantonato, per ogni anno in cui la singola ricorrente ha lavorato a tempo determinato per Roma Capitale, il TFR corrispondente all’intero anno in questione; c) l’Amministrazione capitolina avrebbe illegittimamente circoscritto le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) soltanto ad una delle 3 ricorrenti (la sig.ra-OMISSIS-) e non invece anche alle altre due ricorrenti (sig.re -OMISSIS-) (v. ordinanza adottato all’esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2024);
Rilevato che:
- secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza amministrativa non vi è dubbio che l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; tuttavia il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ha ad oggetto la verifica da parte del primo dell'esatto adempimento dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato del secondo, in modo tale da far conseguire all'interessato il bene della vita riconosciutogli dal giudice ordinario in sede di giudizio di cognizione, non potendo attribuirsi, in sede di ottemperanza, un diritto ulteriore rispetto a quello risultante dall'esatta esecuzione del giudicato civile, considerato che il giudice amministrativo non può procedere all'integrazione del giudicato del giudice ordinario, né alla risoluzione (con spendita quindi di un ulteriore segmento di potere giurisdizionale di cognizione) di questioni giuridiche non risolte dal giudice ordinario (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 17/4/2024, n. 3497 e la ampia casistica giurisprudenziale ivi richiamata);
- nel caso in esame le ricorrenti con il giudizio di cognizione hanno chiesto di accertare il loro diritto, in qualità di insegnanti della scuola dell’infanzia o educatrici di asilo Nido di Roma Capitale, a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio relativamente all’attività lavorativa espletata dalle medesime con contratti a tempo determinato, in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell’immissione in ruolo;
- in tale sede le stesse hanno chiarito espressamente che tale anzianità di servizio rilevava ai fini dell’accertamento di “ulteriori” diritti di natura retributiva, normativa e contributiva, precisando che “Si viene, pertanto, ad elencare dappresso i diritti conseguenziali delle odierne ricorrenti seppur in modo sommario, non essendo il petitum del presente giudizio, onde dimostrare l’interesse ad agire delle medesime (…) onde poi, in caso di inadempienza della odierna parte resistente con separati ed eventuali futuri giudizi, rivendicare anche i diritti consequenziali dappresso descritti” ; seguiva quindi l’elencazione degli stessi, tra cui diritti di natura retributiva e contributiva, progressione economica orizzontale, trattamento di fine rapporto (v. ricorso di merito relativo al giudizio di primo grado);
- dal contenuto del predetto ricorso emerge chiaramente che le ricorrenti si sono rivolte al giudice del lavoro al fine di ottenere una sentenza di mero accertamento, con elencazione, del tutto sommaria, di ulteriori diritti “ non essendo il petitum del presente giudizio ” e con l’esplicita riserva di rivendicare gli stessi “ in caso di inadempienza della odierna parte resistente con separati ed eventuali futuri giudizi ” (v. ricorso cit.);
- di contro, parte ricorrente, con il presente ricorso al giudice dell’ottemperanza, lamenta proprio la violazione dei predetti diversi diritti, non oggetto di cognizione alcuna da parte del giudice del lavoro, nei termini sopra ricordati: a) regolarizzazione contributiva INPS; b) accantonamento del TFR; c) Progressioni Economiche Orizzontali (v. ordinanza adottato all’esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2024);
- il ricorso è pertanto inammissibile, confermandosi fondata la questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73 c.p.a. (v. verbale udienza del 26.3.2025), atteso che la decisione da eseguire “copre il dedotto e il deducibile” mentre nella fattispecie concreta si chiede al giudice dell’ottemperanza più di quanto chiesto allo stesso giudice ordinario della cognizione;
- le spese di lite meritano di essere compensate considerata la peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.