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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4921/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Mario Colella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rapp. e dif. dall'avv. Annalisa Sarnataro
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorre in epigrafe, ex dipendente della ha adito il Tribunale in Controparte_2
epigrafe al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto lavorativo (63 giorni), come risultanti dal cartellino marcatempo del mese di giugno 2013 ed azzerate nel mese di agosto 2013.
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto un breve rinvio per poter Controparte_2
definire bonariamente la questione, precisando di aver inviato un interpello all'Agenzia delle Entrate volto ad individuare la corretta tassazione da applicare.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla sorta capitale.
Dagli atti del giudizio, infatti, si evince che, anche all'esito della risposta fornita
Contr dall'Agenzia delle Entrate al quesito formulato dall' quest'ultima ha erogato al ricorrente in data 25 luglio 2025 la somma lorda di euro 17.085,31 corrispondente a quella netta di euro 11.547,00; ciò in conseguenza delle trattenute operate a titolo di IRPEF per euro 6.104,640.
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente contenuta nelle note di trattazione scritta concesse per l'udienza del 22.9.2025 finalizzata ad ottenere il pagamento della somma residua di euro 6.104,640, trattenuta a titolo di IRPEF, basata sull'assunto che l'importo dovuto a titolo di indennità di ferie non godute ha natura risarcitoria e, pertanto, non è sottoposto a tassazione.
Le doglianze attoree, invero, non sono fondate. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che: “In tema d'IRPEF, l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora
2 49 e 51) del d.P.R. n. 917 del 1986, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione”
(Cassazione civile sez. VI, 28/03/2017, n.8020).
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza tributaria, la quale ha ribadito che: “L'indennità sostituiva del riposo settimanale, equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore;
sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nelle elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione” (Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte) sez. IV,
15/06/2022, n.696).
La parziale cessata materia del contendere, il rigetto nel resto del ricorso e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 a) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla sorta capitale;
b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Compensa le spese.
Aversa, 22.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4921/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Mario Colella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rapp. e dif. dall'avv. Annalisa Sarnataro
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorre in epigrafe, ex dipendente della ha adito il Tribunale in Controparte_2
epigrafe al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto lavorativo (63 giorni), come risultanti dal cartellino marcatempo del mese di giugno 2013 ed azzerate nel mese di agosto 2013.
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto un breve rinvio per poter Controparte_2
definire bonariamente la questione, precisando di aver inviato un interpello all'Agenzia delle Entrate volto ad individuare la corretta tassazione da applicare.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla sorta capitale.
Dagli atti del giudizio, infatti, si evince che, anche all'esito della risposta fornita
Contr dall'Agenzia delle Entrate al quesito formulato dall' quest'ultima ha erogato al ricorrente in data 25 luglio 2025 la somma lorda di euro 17.085,31 corrispondente a quella netta di euro 11.547,00; ciò in conseguenza delle trattenute operate a titolo di IRPEF per euro 6.104,640.
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente contenuta nelle note di trattazione scritta concesse per l'udienza del 22.9.2025 finalizzata ad ottenere il pagamento della somma residua di euro 6.104,640, trattenuta a titolo di IRPEF, basata sull'assunto che l'importo dovuto a titolo di indennità di ferie non godute ha natura risarcitoria e, pertanto, non è sottoposto a tassazione.
Le doglianze attoree, invero, non sono fondate. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che: “In tema d'IRPEF, l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora
2 49 e 51) del d.P.R. n. 917 del 1986, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione”
(Cassazione civile sez. VI, 28/03/2017, n.8020).
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza tributaria, la quale ha ribadito che: “L'indennità sostituiva del riposo settimanale, equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore;
sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nelle elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione” (Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte) sez. IV,
15/06/2022, n.696).
La parziale cessata materia del contendere, il rigetto nel resto del ricorso e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 a) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla sorta capitale;
b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Compensa le spese.
Aversa, 22.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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