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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 1246/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa IU OL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1
[...] Parte_2 entrambi con l'avv. Vincenzo Comune
RICORRENTE contro
Controparte_1 con la funzionaria dott.ssa Annalisa Visaggi
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'Ordinanza Ingiunzione n. 63/2021 del 10/04/2024, notificata ad entrambi, rispettivamente, in data 16/04/2024 e in data 29/04/2024
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.5.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare l'illegittimità dell'ordinanza CP_2 ingiunzione n. 63/2021 del 10/04/2024.
La parte ricorrente illustrava gli era stato contestato l'illiceità del contratto di appalto sottoscritto con in relazione all'utilizzo del solo lavoratore ritenendo la sussistenza di una Pt_3 Persona_1 somministrazione illecita di manodopera.
A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente esponeva che
- nel medesimo appalto erano impiegati altri 3 lavoratori propri dipendenti e che solo in relazione al sig. è stata contestata la somministrazione illecita di manodopera, Per_1
1 - che resta ininfluente la circostanza che il sig. fosse stato dipendente di nel 2016 e Per_1 Pt_3
2017,
- che il sig. era il preposto di presso l'appalto e pertanto sono Per_1 Parte_1 Pt_3 giustificate le interlocuzioni con la committente,
- di aver avuto in essere ben 31 appalti con impiego di 500 lavoratori.
***
Si è ritualmente costituito in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
Esperita la necessaria istruttoria e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione all'Ordinanza Ingiunzione n. 63/2021 del
10/04/2024, notificata ad entrambi, rispettivamente, in data 16/04/2024 e in data 29/04/2024.
L'unica questione oggetto del presente giudizio dal quale è scaturita l'ordinanza ingiunzione per cui è causa è la contestata somministrazione illecita di manodopera del sig. Per_1
***
Si deve premettere che il verbale ispettivo su cui si fonda l'emissione il verbale di accertamento opposto ha una valenza probatoria che è stata delineata con chiarezza dalla Suprema Corte, la quale ha invero ripetutamente affermato che “il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass. 7/11/2014, n. 23800, con ampi richiami giurisprudenziali). In coerenza con tale principio è stato affermato i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.
9111/95; Cass. n. 10569/01)” (Cass., sez. lav., sent. 5.4.2017, n. 8823).
Inoltre, sul piano metodologico occorre premettere, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che la Corte di Cassazione ha da ultimo esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro:
a. piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
2 b. quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fanno fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c. in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n. 166/2014, Cass. n.
6565/07; n. 9919/06; n. 11946/05).
***
Fondamentale ai fini del decidere è, da una parte, l'analisi del contratto di appalto stipulato per verificare la sussistenza di una “opera” da svolgere e di un rischio in capo alla appaltatrice e, dall'altra, il ruolo svolto dalla nell'organizzazione e direzione del personale. Pt_3
Si ha, infatti, un fittizio contratto di appalto (cd. "appalto di manodopera"), che maschera una interposizione illecita di manodopera, quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali.
In linea di diritto, è noto che la l. n. 1369/60, in materia di intermediazione illecita di manodopera, è stata abrogata dal d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 85, comma 1, lett. c), e contemporaneamente all'abrogazione, è stata introdotta la nuova fattispecie della somministrazione di manodopera.
L'art. 20 del suddetto d.lgs.276/2003 è dedicato a quest'ultimo istituto e stabilisce le condizioni di liceità per il ricorso allo stesso, prevedendo, al comma 1, che "il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5" che ne sanciscono i requisiti giuridici e finanziari, nonché i regimi particolari di autorizzazione.
Il medesimo d.lgs. 276/2003, all'art. 29 dedicato all'"appalto", prevede poi, al comma 1, che "ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art.
1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
3 Tanto premesso, merita ricordare come il giudice di legittimità abbia più volte avuto modo di affermare nel vigore della vecchia l.1369/1960, che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti "endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di qualsiasi attività, ancorché attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. tra le più recenti, Cass. 9 marzo 2009, n. 5648; 30 agosto 2007, n. 18281; 5 ottobre 2002, n. 14302). Questi principi, come affermato pure dal recente precedente della Suprema Corte di cui a Cass. n. 1630/2013, ferma la ratio legis che sottende la nuova disciplina di cui al d.lgs. 276/2003 e l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo d.lgs. e alle disposizioni del codice civile, si diceva, questi principi anche oggi forniscono all'interprete alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro. Ciò, in particolare, ponendo attenzione al fatto che il citato art. 29 fa riferimento, giova ripeterlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all' "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto", nonché all' “assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa", e, dunque ad indici rivelatori della insussistenza di un genuino contratto di appalto di opere e di servizi, che già la giurisprudenza aveva individuato in precedenza (soprattutto il primo).
In altri termini, l'art. 29 del d.lgs.276/2003 individua i confini dell'appalto endoaziendale lecito, per differenza con la somministrazione, e, pur rinviando alle previsioni generali del codice civile in materia di appalto, fornisce precisi criteri per distinguere la liceità degli appalti in questione, quando i criteri tipici dell'appalto in generale (ad esempio l'organizzazione dei mezzi necessari alla sua esecuzione) risultano meno pregnanti, per il tipo di opera o di servizio prestato.
In questo caso l'art. 29, in linea con i principi già elaborati dalla previgente giurisprudenza al fine di individuare gli appalti illeciti di manodopera (endoaziendali) e di cui si è detto sopra, consente di riscostruire l'autonoma organizzazione dei mezzi desumendola anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale, quando gli appalti, per il tipo di opera o servizio aggetto dello stesso, non richiedono particolari mezzi e quindi non comportano l'impiego di particolari strutture materiali o impiantistiche (di questi quelli più comuni e frequenti sono gli appalti di facchinaggio o di pulizia).
4 In definitiva, ai fini della sussistenza dell'ipotesi di un contratto di appalto non genuino (art. 29 del d.lgs. 276/2003), gli indici concreti e idonei a riscontrare la ricorrenza di queste fattispecie sono molteplici (assenza di organizzazione e di mezzi strumentali e finanziari in capo alla presunta appaltatrice, intima connessione dell'attività svolta dal lavoratore o dai lavoratori inviati dalla società interposta con quella della committente, utilizzo del lavoratore o dei lavoratori sotto la direzione e nell'ambito della struttura della impresa stessa, con conseguente mancanza di assunzione del rischio imprenditoriale da parte della presunta appaltatrice, impiego di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), e normalmente la ricorrenza degli stessi (anche se non necessariamente tutti) è sufficiente a fondare l'ipotesi illecita.
Quindi, nella prospettiva di tutela perseguita dal D.Lgs. 276/2003, con il richiamo esplicito all'art. 1655 c.c., è possibile individuare una fattispecie di interposizione illecita ovvero di appalto "non genuino" nella mancanza da parte del presunto appaltatore di una autonoma organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa.
Nulla vieta, quindi, che oggetto dell'appalto (lecito) sia un'attività o un servizio realizzato prevalentemente o anche esclusivamente mediante prestazioni lavorative con scarsi o nulli mezzi materiali.
In questi casi il discrimine tra appalto lecito e interposizione irregolare è dato dal fatto che le prestazioni lavorative non siano meramente fornite all'appaltante dall'appaltatore, ma da questi gestite e organizzate con assunzione del rischio d'impresa e con apporto professionale specifico che aggiunga un quid pluris al valore intrinseco di tali prestazioni (Cass., 3.7.2009, n. 15693).
***
In merito, più precisamente, alla fattispecie degli appalti endoaziendali, quale quello di cui è causa, giova richiamare copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che così ha affermato (Cassazione civile sez. lav., 27/03/2017, n.7796): “nell'appalto endoaziendale, si configura l'intermediazione vietata di manodopera quando al committente è messa a disposizione una prestazione meramente lavorativa: ciò anche se l'appaltatore non è una società fittizia, tuttavia si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. La giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte (tra le altre cfr., Cass.
3.6.2014 n. 12357) ha costantemente affermato il principio, cui si intende dare continuità, secondo il quale il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo…” Nella fattispecie esaminata la Cassazione ha rilevato che “I lavoratori dell'appaltatore,
5 ai fini della genuinità dell'appalto, devono essere riconosciuti come tali e non vi può essere confusione o interferenza con i lavoratori dell'appaltante perchè, in caso contrario, sarebbe ravvisabile una inammissibile intromissione del committente nell'esecuzione dell'appalto che priverebbe quest'ultimo del carattere di liceità”. Afferma ancora la Suprema Corte
(sul punto anche Cassazione civile sez. trib., 28/07/2017, n.18808) che “ … utili indici sulla consistenza dell'eterodirezione si possono trarre dalla giurisprudenza unionale, sia pure in relazione al tema contiguo del trasferimento Con di azienda o di ramo aziendale labour intensive: la Corte di giustizia, con la sentenza (Corte giust. 6 marzo 2014, causa C-458/12), nell'identificare il parametro dell'autonomia del ramo aziendale, che, qualora sia labour intensive, finisce con l'immedesimarsi con l'organizzazione impressa alle prestazioni lavorative, ha evocato il complesso di "poteri, riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori considerato, di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo e, più specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo medesimo, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro" (punto 32). E' dunque destinato a conservare attualità l'orientamento maturato in relazione al regime previgente, che ravvisava l'operatività del divieto d'interposizione (oggi tradottosi in somministrazione irregolare) ogni qual volta in capo all'appaltatore restino i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 28 marzo 2013, n. 7820, nonchè, in relazione alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 276/03, Cass. pen. n. 27866/15, cit.).”
Nella sentenza n. 7138 del 7 febbraio 2017 del 27.03.2017 la Cassazione ha evidenziato che alla luce dell'art. 29 del d.lgs n. 276/2003 (poi modificato dal d.lgs. n. 251/04) la differenza tra la somministrazione e l'appalto di lavoro, ammesso dalla nuova disciplina ad alcune condizioni, risiede nell'effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell'organizzazione dei mezzi necessari all'impresa da parte dell'appaltatore, mentre risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all'appaltatore. Nel caso di specie la sentenza impugnata “ha accertato che l'attività concretamente svolta dai Cont dipendenti della (appaltatrice) presso la committente) era quella stessa di contazione valori da quest'ultima Pt_4 svolta ed organizzata, e che era inoltre la proprietaria delle attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio;
che la committente si limitava a richiedere all'appaltatrice solo un certo numero di ore lavoro, su base mensile, in base alle Pt_4 specifiche esigenze di ogni periodo, con indicazione dei turni orari, limitandosi l'appaltatrice ad abbinare le persone a tali ruoli;
che tale personale svolgeva poi le stesse identiche mansioni svolte dai dipendenti M., inserito stabilmente a tutti gli effetti nel ciclo produttivo di quest'ultima, a nulla rilevando, per le ragioni di cui in premessa, che i formali dipendenti della fossero impegnati esclusivamente nei turni serali o notturni, sempre sotto la sorveglianza di un incaricato M”. Pt_4
Una più recente sentenza della Suprema Corte, (cfr sentenza 26.10.2018) ha statuito che “ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e specificità degli istituti ivi previsti rispetto alle disposizioni previgenti abrogate, l'interprete può tutt'ora rinvenire nei principi sopra richiamati parametri
6 significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso cui si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro e, quindi, di una somministrazione irregolare di manodopera. Ciò, in particolare, tenendo conto che l'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto fa riferimento alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa, e, dunque, naturalmente, nei limiti della persistenza, nelle disposizioni vigenti, di analoghi indici rivelatori della insussistenza di un contratto di appalto di opere e di servizi (Cass. n. 16515 del 2011). Ciò comporta che l'analisi della fattispecie concreta in base ai parametri appena enunciati potrà ritenersi riferita ad entrambi i testi normativi che si sono succeduti prima e dopo il 24.10.2003, come peraltro è nell'impostazione del ricorso proposto dalla le cui CP_5 censure non sono differenziate in base alla diversa legge applicabile ratione temporis”. Rilevante per il caso che ci occupa è il passaggio della motivazione nel quale la Cassazione ha ritenuto che “il ricorso ha reputato inconferenti, al fine suddetto, l'esecuzione dell'addestramento dei dipendenti C. ad opera del personale della la CP_5 proprietà in capo a questa della piattaforma informatica, l'assenza del legale rappresentante C. nel luogo di esecuzione dell'appalto, lo svolgimento anche di attività bancaria da parte del personale C., la durata dell'appalto dal 2002 al 2010.
In realtà, gli elementi appena richiamati attengono ad aspetti specificamente rilevanti ai fini della qualificazione di un appalto genuino oppure di una interposizione fittizia, o somministrazione irregolare, di manodopera. Criteri generali e astratti, a tal fine, sono certamente l'esercizio della facoltà di istruire il personale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, la proprietà degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, l'organizzazione in concreto della manodopera attraverso anche la presenza in loco con poteri di gestione e soluzione dei problemi, il contenuto della prestazione svolta in relazione all'oggetto dell'attività appaltata e l'eventuale sovrapponibilità o interscambiabilità tra mansioni dei dipendenti dell'appaltatore e dell'appaltante. Deve quindi escludersi che nell'utilizzare i criteri anzidetti la Corte territoriale abbia violato le disposizioni di legge elencate nel primo motivo di ricorso. Non solo, la sentenza impugnata ha correttamente sottoposto gli elementi indiziari ad una valutazione complessiva, cogliendo solo dal significato unitario e convergente degli stessi la convinzione della illecita interposizione di manodopera realizzata. Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto non plausibile, in relazione a fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del rapporto di lavoro all'uno o all'altro tipo contrattuale o, deve aggiungersi, al datore di lavoro formale o di fatto, possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del
1999)”.
***
Applicando tali principi, si ritiene che l'appalto intercorso tra la convenuta e la non sia Pt_3 genuino almeno in relazione al lavoratore sig. Per_1
7 In relazione a ciò, giova altresì preliminarmente ricordare che, secondo il consolidato indirizzo della
Suprema Corte, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di Con accertamento negativo;
ne consegue che l'onere della prova incombe sull' .
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento Con amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' .
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova – fino a Controparte_1 querela di falso (non proposta nel caso di specie) – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
Per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, si ritiene
– in adesione alla consolidata giurisprudenza – che tali dichiarazioni siano in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, non può essere trascurata la maggiore attendibilità delle prime. Con In questo giudizio, l' ha depositato, unitamente al verbale di accertamento, anche i verbali contenenti le dichiarazioni dei lavoratori rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti.
***
La documentazione versata in atti è già indicativa della non genuinità dell'appalto intercorso.
Quanto all'oggetto del contratto di appalto, in via primaria va evidenziato che il contratto di appalto ha ad oggetto “picking e movimentazione merce” (docc. 3, 4 del ricorso), ma il teste di parte ricorrente
(figlio del ricorrente) ha riferito lo svolgimento anche di altre attività ossia il “controllo qualità”. Pt_2
Tale elemento depone per la non genuinità dell'appalto, in quanto, come noto, l'appalto è diretto ad un risultato (e non alla mera messa a disposizione di energie) e se già il risultato richiesto all'appaltatrice in concreto è difforme da quello oggetto di contratto, questo non può per deporre in modo univoco per l'assenza dell'obiettivo/opera che il contratto avrebbe dovuto conseguire. In assenza di opera da svolgere residua solo la messa a disposizione della manodopera.
Quanto al compenso, esso è calcolato solo sulle ore di lavoro prestate con il pagamento di una somma per ciascun lavoratore full-time e una somma per ciascuna ora di lavoro straordinario.
8 Tale elemento testuale fa propendere per la non genuinità dell'appalto, in quanto la modalità di Par corresponsione del compenso alla risulta parametrato, vedasi clausola 8 del contratto di appalto
(doc. 3, 4 del ricorso), al mero quantitativo di ore di lavoro prestate dai dipendenti dell'appaltatrice, di conseguenza il pagamento non è connesso al raggiungimento di un obiettivo a prescindere dalla risorse impiegate, ma solo alle ore di lavoro prestate, venendo quindi a mancare il rischio di impresa.
Sul punto, Corte appello Brescia sez. lav., 07/03/2018, n.5 “In sostanza, la G3 limitava il proprio "rischio di impresa" alla sola gestione della manodopera da inviare di volta in volta presso la committente, rischio in realtà inesistente, perché, di fatto, rappresentando la manodopera l'unico vero costo, lo stesso era coperto dal corrispettivo Par dell'appalto. […] il corrispettivo fisso previsto nel contratto di appalto e fatturato dalla fosse soggetto a successivi conguagli in funzione delle ore di lavoro fornite effettivamente dalla cooperativa.
Se poi si considera che, come accertato sopra, la G3 non forniva alcuna prestazione di "risultato" nel senso sopra inteso, cui legare e far dipendere la corresponsione del corrispettivo pattuito, risulta ancor più evidente che la cooperativa non era esposta ad alcun rischio di non riuscire a coprire tutti i costi dell'organizzazione e realizzazione autonoma del servizio appaltato (materiali, attrezzature, manodopera), in quanto non era esposta al rischio di dover garantire la prestazione di
"risultato" pattuita, a prescindere dal fatto che i costi preventivati per realizzarla (per materiali, attrezzature, manodopera, ecc…) subissero variazioni in corso d'opera, al punto magari di comportare una chiusura dell'appalto in perdita (la G3 era compensata semplicemente per il solo fatto di aver fornito la manodopera richiesta dalle lavorazioni oggetto di appalto, e non per aver realizzato la prestazione di risultato - opera o servizio - pattuita nell'appalto).” e
Tribunale Milano sez. lav., 30/01/2019, n.188 “Eclatante appare il dato dell'assenza di responsabilità di risultato e di rischio di impresa dall'esame della documentazione contrattuale versata agli atti di causa (cfr. docc. 14 e 15 Cont fascicolo e doc. 2 fascicolo Si.) nei quali si prevede un corrispettivo commisurato al costo giornaliero della risorsa professionale impiegata nell'appalto, non a corpo o in ragione del servizio prestato, evidenziando che la funzione dello stesso fosse quella di fornire manodopera a basso costo ed in assenza di vincoli assunzionali diretti, e non di perseguire un obiettivo tecnico diverso rispetto alle ordinarie attività della committenza, attraverso un'autonoma organizzazione di mezzi produttivi ed un'assunzione di rischio di impresa.” conforme Corte appello Venezia, 19/07/2022, n.324;
Gli elementi documentali appena illustrati confermano che il contratto di appalto non era diretto alla realizzazione di un'opera ma alla mera messa a disposizione delle energie lavorative.
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Tanto premesso, risulta che, all'epoca dei fatti oggetto di causa, con riguardo alle mansioni svolte dal sig. inviato dalla ricorrente alla l'organizzazione del lavoro non faceva capo a e Per_1 Pt_3 Pt_3 che l'intervento della società committente non si limitava ad una mera verifica dell'andamento dei lavori, ma consisteva in una vera e propria ingerenza nell'organizzazione del lavoro delle risorse inviate dall'appaltatore, le cui prestazioni lavorative erano sottoposte alle direttive (esecutive) dei propri responsabili.
9 Nella specie, le risultanze istruttorie hanno confermato senza ombra di dubbio la tesi sostenuta dall' convenuto. CP_8
Dalle dichiarazioni dei lavoratori, rilasciate agli ispettori, emerge un quadro probatorio univoco ed omogeneo.
Ritiene il Tribunale che dalle risultanze processuali, sia documentali, sia della prova orale espletata e dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, sia emersa la penetrante, sistematica, strutturata e organizzata ingerenza della ricorrente nell'esecuzione dell'appalto che, da un lato non può essere ricondotta ad una mera attività di coordinamento e controllo imposti dalla natura del servizio (così come invece assume la ricorrente) e, dall'altro smentisce nei fatti la prevista sufficienza ed autonomia dell'appaltatore.
La penetrante e sistematica ingerenza di nelle modalità organizzative ed operative del Pt_3 servizio appaltato emerge dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, che devono essere adeguatamente valorizzate in sede giudiziaria acquisendo una particolare grado di genuinità e attendibilità in quanto rese nell'immediatezza e senza alcun condizionamento.
Nello specifico, nel primo accesso ispettivo il sig. è stato trovato al mercato ortofrutticolo Per_1 intento a trasportare carrelli con cassette di frutta.
Il sig. sentito a sommarie informazioni (doc. 5 della memoria), ha riferito di essere dipendente Per_1 di da 2 anni e di aver sempre lavorato per come carrellista, ma ha precisato Parte_1 Parte_6
Per_ Per_ che il suo capo è , il titolare di (“ che è il capo: titolare della ditta è il mio capo”). Pt_3 Pt_3
In punto di esercizio del potere organizzativo e direttivo ad opera della il dipendente ha Pt_3 Per_1 riferito “gli impiegati dell'ufficio mi dicono la merce da caricare ai clienti o più generalmente di cosa occuparmi”. Pt_3
Il lavoratore ha, inoltre, dichiarato di essere interscambiabile con gli altri carrellisti “ che è italiano, Pt_7
Per_ Per che è marocchino, he è italiano, che è marocchino. Tutti siamo carrellisti e interscambiabili, ci aiutiamo Per_4 reciprocamente”. Il ricorrente ha riferito che solo , e erano propri Persona_6 Persona_7 Persona_8 dipendenti, pertanto il fatto che il lavoratore sia intercambiabile con i lavoratori della committente è grave indice della commistione della gestione da parte di dei lavoratori impiegati nell'appalto. Pt_3
Per_ Anche quanto all'autorizzazione delle assenze, il sig. ha riferito che “per assentarmi parlo con Per_1 che è il capo: titolare della ditta è il mio capo” e inoltre ha riferito che il titolare della ha Pt_3 Parte_8
Per_ promosso presso la l'assunzione di “quando l'ultima cooperativa è fallita, è stato a Parte_1 Per_1 rassicurarmi e a farmi assumere da . Parte_1
Il sig. ha poi ridotto il ruolo della datrice di lavoro a mera gestione amministrativa del rapporto di Per_1 lavoro: richiesta abbigliamento di lavoro, certificati per rinnovare il permesso di soggiorno e redazione della busta paga.
Il teste di parte ricorrente responsabile dell'appalto e figlio dell'attuale ricorrente, ha Pt_2 Pt_3 riferito di coordinare 400 persone e di recarsi massimo un'ora alla settimana presso l'appalto e che il sig.
10 era il preposto e pertanto che “gli ordini al erano dati da o ”. Il Per_1 Per_1 Persona_9 Parte_8 ha poi riferito di una chat whatsapp per chiedere ferie e permessi. Da una parte, tali direttive Pt_2 trascendono certamente le competenze del committente e dall'altra di tale chat non vi è alcuna Con deduzione in ricorso e benchè meno allegazione e neppure è stata prodotta all' in sede di ispezione.
In conclusione, il teste non può essere considerato attendibile, stante, da una parte, le contraddizioni rispetto a quanto riferito dal sig. e dalla sig.ra nonché la ridotta presenza sul cantiere e, Per_1 Pt_9 dall'altra, il suo status di figlio del ricorrente.
Il teste di parte ricorrente impiegata amministrativa, in sede di audizione (confermata Pt_9 durante l'escussione) ha riferito che il sig. detto “riceveva indicazioni di lavoro dal collega Per_1 Per_10
Per_ e dal datore di lavoro , trattasi del dipendente e del titolare della Tes_1 Parte_10 committente La in sede di audizione da parte degli ispettori riferisce che il sig. Parte_8 Pt_9
è un “carrellista”, mai accenna ad un supposto ruolo di preposto. Per_1
Il teste di parte resistente maresciallo capo ha confermato le dichiarazioni Testimone_2 nonché le modalità di esecuzione dei controlli
“il 12 Febbraio 2020 mattina dovevo fare controlli a vista all'ortomercato, ho incontrato uno straniero in abiti di lavoro
e mi ha detto per chi lavorava e ci siamo portati in area utilizzata da RL. Era attività di vendita a professionisti e dopo una certa ora ai privati punto tra i lavoratori c'erano i carrellisti facevano scarico e carico. Mi sono interessato perché facevamo controllo su Parte_11 riferiva di essere dipendente RL, allora ho cercato di capire genuinità appalto.
[...]
Per_ riferiva che persona di fiducia di RL visti i bonus elargiti da RL e RL gli Per_1 Parte_10 davano indicazioni di lavoro. mi ha detto che lo ha indicato per l'assunzione a pac e che lui lavorava già presso prima. Per_1 Pt_3 Pt_3
Per_ Infatti in atti nel 2016 2017 vedo che ha avuto un rapporto di lavoro diretto con subito dopo veniva Pt_3 assunto da pac forse con interruzione di un mese.
Il musa mi ha detto che chiedeva a pak solo i DPI, i certificati per il nuovo permesso di soggiorno e le buste paga. mi ha detto che il riposo lo chiede a RL. Per_1 mi ha riferito che ci sono altri carrellisti dipendenti di RL che sono fungibili integralmente per mansioni con lui. Per_1
In buste paga sono emerse irregolarità con conseguenze di risparmio economico da parte dell'utilizzatore. disponeva a pieno di musa come degli altri lavoratori ho sentito e ho verbalizzato quello che ho Pt_3 Parte_12 sentito, ho sentito e e ho verbalizzato le loro dichiarazioni. preciso le ha verbalizzate un collega. Per_11 Per_9 la sanzione è stata stabilita in base alle presenze che emergevano dalle buste paga Par Mi ricordo che ero andato ad acquisire della documentazione in , non mi ricordo se mi avevano detto che era preposto”.
11 Le deduzioni in punto di ruolo di preposto del sig. non sono mai state spese nelle interlocuzioni Per_1
Con con la , ma solo in sede giudiziale. Alcun documento o comunicazione al lavoratore o alla committente relativo al ruolo ricoperto dal nell'appalto, la sig.ra in sede di sommarie Per_1 Pt_9 informazioni l'ha definito come semplice carrellista, solo il teste di parte ricorrente presente solo Pt_2 un'ora alla settimana sull'appalto per come dallo stesso riferito e figlio del ricorrente, ha Pt_3 testimoniato che era il “preposto”. Considerata l'assenza di documentazione a supporto, la deduzione di tale ruolo del solo in sede giudiziale, le dichiarazioni rese dalla teste di parte ricorrente e Per_1 Pt_9 la ridotta attendibilità del teste non appare provato in giudizio il ruolo di preposto del Pt_2 Per_1
Inoltre, osservato che il concreto potere eterorganizzativo della prestazione lavorativa del sig. è Per_1 stato concretamente esercitato dalla quanto a mansioni, permessi, ferie e assenze e che alla Pt_13 [...] era demandata la sola gestione burocratica del rapporto di lavoro (buste paga, certificazioni e Parte_1
DPI), il ricorso è infondato.
L'entità della sanzione non è stata oggetto di contestazione.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione del
20% stante la difesa tramite funzionari ex art. 9 c. 2 d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente il ricorso,
- condanna le parti ricorrenti in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.418,40 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
IU OL
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