Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 450/2024 del Tribunale di Imperia promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mazzola, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Ventimiglia, via Cavour 43/5, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pio Guido Felici, ed elettivamente E_ domiciliato presso il suo studio in Ventimiglia, via Della Stazione 2/c, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce della comunicazione 09/01/2025 resa dal Comune di Ventimiglia e, in ogni caso, rigettare l'interposto appello con l'integrale conferma della sentenza nr. 450/2024 resa dal Tribunale di Imperia ed il favore delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Imperia, per ottenere la reintegra nel E_ possesso delle porzioni di terreno, catastalmente identificate al NCT del Comune di
Ventimiglia, F. 61, mapp. 857 e 858, e della strada di accesso al vivaio, catastalmente identificata al NCT del Comune di Ventimiglia, f. 61, mapp. 582, con ordine al resistente di ripristinare l'originario stato dei luoghi, oltre alla condanna al ristoro dei danni tutti patiti e patiendi in conseguenza della condotta illecita, nonché alle spese necessarie per la prosecuzione dell'impresa agricola.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -da oltre 12 anni esercitava attività di coltivazione ed esposizione di alberi e piante nel vivaio sito a Ventimiglia, corso
Limone Piemonte 89, al crocevia tra la Strada Statale 20 e le bretelle che conducono all'Autostrada dei Fiori;
-il vivaio insisteva sui terreni catastalmente identificati al Foglio 61, mappali 580-581 (intestati ad Enel distribuzione s.p.a.), 582 (intestato a ), E_
583-584-585-586 (intestati ad Autostrade dei Fiori S.p.A.) e parte dei mapp. 857- 858
(demaniali, ma concessi al ); -al vivaio si accedeva unicamente attraverso la strada CP_1 carrabile, insistente su parte del mappale 582, dotata di cancello e serratura di cui la ricorrente deteneva le chiavi, e dalla stessa utilizzata da sempre;
-con riferimento al mappale
582, la ricorrente acquistava il diritto di goderne, per 15 anni, in forza di contratto di affittanza agraria intercorso con tale;
-con compravendita del 04.12.2014, quest'ultimo Persona_1 alienava il mappale a , avviando un giudizio per la risoluzione del contratto;
E_
-già nel 2014-2015, allo scopo di sottrarre alla ricorrente il mappale 582 e le porzioni demaniali (mappali 857- 858), si era fatto lecito di porre in essere svariati episodi di CP_1 spoglio, quali il posizionamento di blocchi di cemento, la sostituzione del lucchetto del cancello, la collocazione di altri blocchi sul pozzetto dei contatori dell'acqua e l'asportazione della leva dell'impianto di irrigazione. In tali occasioni, però, le forze dell'ordine riuscivano a ristabilire l'ordine, invitandolo a ripristinare la situazione preesistente ed a far eventualmente valere le sue ragioni in sede giudiziaria. Dal canto suo la concessionaria per la distribuzione dell'acqua, cui il aveva richiesto il distacco dell'utenza, sistemava un nuovo CP_1 contatore agricolo, al servizio del vivaio, su terreno di proprietà di terzi;
-Valente poneva in essere condotte arbitrarie ed illegittimi di spoglio ed in particolare nel settembre 2019,
impediva l'apertura completa del cancello, posizionava svariati cartelli di E_ divieto, asportava, danneggiandola, l'insegna con gli orari di visita al vivaio e si lasciava andare a piazzate con operai, fornitori e clienti del vivaio in transito od in sosta sulla strada;
-in data 05.10.2019, dal tardo pomeriggio a notte e poi ancora la domenica mattina, lo stesso sgomberava con la forza le porzioni demaniali, di circa 350 e 30 mq, mentre in data
26.10.2019 sbarrava la strada di accesso al vivaio con altri blocchi, e in data 30.10.2019 danneggiava la pavimentazione in autobloccanti posta sulla più grande delle porzioni demaniali sgomberate e resa inaccessibile, sulla quale erano originariamente collocate essenze;
-da tale condotta erano derivati non solo l'impossibilità di accedere al vivaio con mezzi meccanici e l'impossibilità di coltivare/esporre le essenze sulle porzioni demaniali, ma anche la chiusura del vivaio stesso, con conseguente lucro cessante che si aggiungeva ai danni diretti;
-ID agiva così nei confronti di con due azioni, di cui i Parte_1 CP_1 rispettivi procedimenti venivano contraddistinti con rg. 2455/2019 e rg. 2752/2019, di reintegrazione nel possesso delle porzioni di terreno demaniale, della strada di accesso al vivaio e del passaggio sulla strada.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare la domanda di reintegra E_ svolta in relazione ai terreni F. 61 mapp. 857, 858 e 582 perché infondata. Precisava che l'area interessata era rappresentata da alcuni mappali distinti tra loro ma privi di divisione fisica dei confini e deduceva che: -la ditta il 10.10.2008 stipulava un contratto Parte_1 di affittanza agraria sul fondo mapp. 582 ma che, in realtà, contrariamente all'impegno assunto in sede contrattuale, l'area veniva sin da subito utilizzata quale punto di vendita e non come area di coltivazione;
-durante il rapporto di affitto, il dante causa del resistente,
, veniva reso edotto che sul terreno per cui è causa, nonché sull'area Persona_1 demaniale in concessione a erano stati realizzati alcuni interventi edilizi;
- E_ sulla scorta di tali emergenze fattuali, il Tribunale di Imperia, Sez. Agraria, con sentenza nr.
121/18, su istanza di divenuto proprietario del fondo, pronunciava la E_ risoluzione del contratto 10.10.2008 stipulato tra il dante causa di e la ditta E_
, disponendo il rilascio del mappale n 582 alla data del 11.11.2018; -in sede Parte_1 di rilascio, le parti concordavano, alla presenza dei propri tecnici di fiducia, una sorta di definizione di confine tra il mappale F. 61 mapp. 582 e quelli limitrofi “tenuto conto delle tolleranze tecniche”; -rientrato nel pieno possesso del terreno appena rilasciato CP_1 decideva pertanto di apporre alcuni blocchi di cemento all'ingresso della proprietà onde inibire l'accesso al fondo oggetto di sfratto e successivamente di sostituire il lucchetto del cancello provvedendo a comunicare la circostanza agli enti proprietari dei fondi confinanti, comunicando la disponibilità a consentire loro l'accesso ogni qualvolta fosse stato necessario;
-nel frattempo, la ditta IA ID continuava ad occupare parte del terreno demaniale in concessione al resistente, parte del terreno in capo a soc. Parte_2 ed una porzione di reliquato di proprietà di Enel s.p.a., occupando, di tanto in tanto,
[...] anche il terreno (F. 61 mapp. 582) che era stato oggetto della procedura di sfratto.
Il Giudice di primo grado, riuniti i due procedimenti, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, istruita la causa con escussione di testi sulle circostanze indicate nei ricorsi e a verbale, pronunciava ordinanza del 24.05.2022 che così statuiva: “a) condanna
a reintegrare nel possesso della strada E_ Parte_1 catastalmente identificata al NCT del Comune di Ventimiglia al F.61/mapp.582 parte con rimozione del nuovo lucchetto e del nuovo cancello. b) condanna al E_ pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in € 3.837,50, Parte_1 di cui € 3.337,00 per compenso tabellare ed € 500,55 per spese generali (15% sul compenso totale), oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge c) respinge nel resto.”
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo , il quale chiedeva E_ riformare l'ordinanza resa in data 24.05.2022, rigettare tutte le domande svolte da Parte_1 con condanna della stessa al ristoro di entrambe le fasi di giudizio.
Si costituiva richiedendo la conferma dell'ordinanza reclamata riguardo al Parte_1 terzo episodio di spoglio e svolgendo reclamo incidentale riguardo al primo, dando atto che, con l'asporto dei blocchi di cemento effettuato in data 09.12.2019, era cessata la materia del contendere riguardo al secondo. Domandava il ristoro dei danni subiti in conseguenza dello spoglio e la condanna al rimborso delle spese legali del reclamo.
Il Giudice del reclamo, previa ispezione dei luoghi, con ordinanza del 01.03.2023 revocava l'ordinanza 24.05.2022 e condannava la alla refusione delle spese di lite, sia della Parte_1 prima fase del procedimento possessorio che del reclamo. Con istanza ex art. 703, 4° comma, c.p.c. instaurava il giudizio di merito Parte_1 possessorio, insistendo nelle conclusioni già tolte.
Si costituiva in giudizio richiamandosi alle precedenti difese. E_
Il Tribunale di Imperia, disposto il mutamento del rito, ammesse ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “a) in modifica dell'ordinanza interdittale del 22.05.2022, nel merito, rigetta i ricorsi riuniti b) condanna
al pagamento in favore di delle spese di giudizio che Parte_1 E_ liquida in € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed € 575,35 per spese generali (15% sul compenso totale), oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo disporre la reintegra Parte_1 della ricorrente nel possesso o, in subordine, nella detenzione qualificata, delle due porzioni di circa 30 e 350 mq del terreno censito al F. 61, mapp. 857 e 858, e la reintegra nel possesso a titolo di servitù di passaggio sulla strada insistente su porzione del terreno censito al F. 61, mapp. 582. Domandava ordinare al resistente di ripristinare lo status quo ante, sia mediante il riposizionamento dei vasi, delle piante, degli alberi, dei materiali e delle attrezzature, sia attraverso la rimozione del nuovo lucchetto e del nuovo cancello della strada, con il favore delle spese di entrambi i gradi inclusa la fase di reclamo.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado: 1) nella parte in cui assume che avrebbe esercitato un mero “diritto personale di godimento” sui Parte_1 terreni del vivaio e “la porzione di terreno oggetto di contesa” sarebbe il solo mappale 582, perciò difetterebbe “una situazione di possesso/detenzione qualificata … giuridicamente tutelabile”; 2) per omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione nel possesso a titolo di proprietà sulle due porzioni dei mappali 857 e 858, di circa 30 e 350 mq, sulle quali insisteva il;
3) nella parte in cui, da un lato, non viene tenuto conto del fatto che Pt_3
ha richiesto la reintegrazione nel possesso a titolo di servitù di passaggio Parte_1 sulla strada di accesso ai terreni facenti parte del vivaio (diversi dal mapp. 582) e, dall'altro, viene assunto che lo sbarramento della strada costituirebbe esercizio della facoltà di chiusura del fondo;
4) nella parte in cui assume che l'utilizzo dei terreni per l'esercizio dell'attività florovivaistica si sarebbe protratto “per un lasso temporale talmente esiguo da non ammettere protezione giuridica”; 5) per ultrapetizione riguardo alla domanda risarcitoria.
Si costituiva in giudizio chiedendo rigettare l'interposto appello e, per E_
l'effetto, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Imperia, con il favore delle spese di giudizio. L'appellante, con note scritte sostitutive di udienza del 28.01.2025, dava atto della cessazione della materia del contendere a seguito della chiusura forzata dell'attività, stante l'impossibilità di accedere al vivaio dalla fine del 2019 e la richiesta di rilascio del Comune.
Concludeva, pertanto, domandando una pronuncia sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, inclusa la fase di reclamo, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
Parte appellata aderiva alla domanda di cessazione della materia del contendere, alla luce della comunicazione 09.01.2025 resa dal Comune di Ventimiglia e chiedeva, in ogni caso, rigettare l'appello avversario con conferma della statuizione di primo grado.
Con provvedimento del 7.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 06.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante all'udienza del 29.1.2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto ha cessato l'attività nei luoghi oggetto di causa, insistendo per ottenere la refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio (compresa la fase di reclamo) in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Parte appellata non ha formulato alcuna opposizione sul punto, segnalando altresì come da provvedimento Dirigenziale n. 31 del 02/12/2021 e verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 01/07/2024 Comune di Ventimiglia, rilasciava anche i Parte_1 fondi in uso limitrofi al mapp. 582, di talchè appare cessata la materia del contendere.
Il Tribunale di Imperia con la sentenza impugnata ha statuito che la porzione di terreno di cui al mapp. 582 è stata oggetto di contratto di locazione datato 10.8.2008 tra e Parte_1
risolto con sentenza n 121/2018 dal Tribunale di Imperia Sez. Agraria , cui è Per_1 conseguita l'esecuzione per rilascio in favore del nelle more divenuto proprietario, CP_1 come da verbale in data 24.09.2019. Per tale ragione ha escluso un possesso tutelabile sullo stesso in capo a . Parte_1
Quest'ultima censurava: 1) il capo della sentenza che assume che la medesima avrebbe esercitato un mero “diritto personale di godimento” sui terreni del vivaio e “la porzione di terreno oggetto di contesa” sarebbe il solo mappale 582, perciò difetterebbe “una situazione di possesso/detenzione qualificata … giuridicamente tutelabile”; 2) l'omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione nel possesso a titolo di proprietà sulle due porzioni dei mappali
857 e 858, sulle quali insisteva il vivaio;
3) il capo della sentenza in cui non viene tenuto conto del fatto che è stata chiesta la reintegrazione nel possesso a titolo di servitù di passaggio sulla strada di accesso ai terreni facenti parte del vivaio (diversi dal mapp. 582)
e che lo sbarramento della strada costituirebbe esercizio della facoltà di chiusura del fondo;
4) il capo della sentenza che statuisce che l'utilizzo dei terreni per l'esercizio dell'attività florovivaistica si sarebbe protratto “per un lasso temporale talmente esiguo da non ammettere protezione giuridica”; 5) il vizio di ultrapetizione riguardo alla domanda risarcitoria.
Assume l'appellante di avere allegato e dimostrato di aver esercitato un possesso corrispondente alla proprietà sulle due porzioni oggetto del primo episodio di spoglio ed un possesso corrispondente alla servitù di passaggio sulla strada oggetto del terzo episodio di spoglio e di non avere allegato di avere esercitato alcuna facoltà collegata al diritto personale di godimento;
che oggetto di contesa sono le porzioni dei mapp. 857 e 858 ed il potere di fatto a titolo di servitù per accedere a quelle porzioni ed agli altri terreni costituenti il vivaio.
Deduce che il primo episodio di spoglio denunciato in sede possessoria risale al 5 ottobre
2019, ma non riguarda l'interruzione del passaggio, bensì lo sgombero con la forza delle porzioni dei mapp. 857-858, e che relativamente ad esso i testi hanno confermato l'esercizio del “possesso a titolo di proprietà su quelle porzioni dal momento dell'apertura del vivaio - attività regolarmente autorizzata dal Comune - a quello in cui il sig. ha deciso di farsi CP_1 giustizia da sé.”
Anche la successiva condotta di spoglio posta in essere dal il 09.12.2019, con CP_1
l'apposizione di un nuovo lucchetto e di un nuovo cancello riguarda secondo l'assunto attoreo un possesso risalente (“Anche il possesso a titolo di servitù risale almeno al 2007, dunque non può certo ritenersi effettuato in forza di una “detenzione qualificata”, sorta più di un anno dopo ai diversi fini indicati nel contratto del 10.08.2008.”)
Sottolinea che nella prima memoria ex art. 183, comma VI , n. 1), c.p.c non ha riproposto la domanda risarcitoria, specificando all'uopo nelle note conclusive del 05.06.2024 di intendere coltivare la domanda risarcitoria in sede penale (attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello), essendo stata ammessa alla costituzione di parte civile.
Il Tribunale di Imperia, quindi, si sarebbe espresso ultrapetita, in assenza di domanda risarcitoria da parte di , non rilevando la dichiarazione di controparte di non Parte_1 accettare la rinuncia a tale domanda.
Parte appellata deduce che dopo essere rientrata nel possesso del bene a seguito dell'esecuzione per rilascio nei confronti della ex conduttrice, stante la natura conflittuale dei rapporti, decideva di apporre alcuni blocchi di cemento all'ingresso della proprietà onde inibire l'accesso al fondo oggetto di sfratto (blocchi rimossi come da fotografie – all. I) e successivamente di sostituire il lucchetto del cancello provvedendo però a comunicare la circostanza agli enti proprietari dei fondi confinanti comunicando la disponibilità a consentire loro l'accesso ogni qualvolta fosse stato necessario.
Evidenzia che i mappali 857 e 858 erano agibili solo per il tramite del passaggio sul mappale
582 e che su tali fondi non era stato accertato alcuno spoglio meritevole di tutela.
Orbene,per quanto concerne il mappale 582, lo stesso era oggetto di contratto di locazione giudizialmente risolto;
l'esecuzione per rilascio è avvenuta il 24.9.2019. Solo da allora può valutarsi l'esistenza di un possesso tutelabile in capo all'appellante, neppure essendo stanti allegati indici di interversione della precedente detenzione in possesso.
Escludendosi quindi una situazione di originario possesso, va considerato che secondo l'allegazione della stessa parte appellante la prima condotta di controparte da qualificarsi quale spoglio risale al 5.10.2019.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (come già indicato dal Tribunale) esclude che il lasso temporale così esiguo consenta di configurare l'esistenza di un possesso tutelabile.
L'apposizione del cancello e della serratura da parte del , stante il fatto pacifico che CP_1 sono avvenute nell'immediatezza della riconsegna dell'immobile, sono all'evidenza da collocarsi nell'ambito delle facoltà riconosciute in capo al proprietario dello stesso.
Quanto alla doglianza afferente all'asserita omessa pronuncia in ordine alla domanda di reintegrazione nel possesso a titolo di proprietà sulle due porzioni dei mappali 857 e 858, si osserva che da un lato è pacifico che il mappale 582 costituiva l'unica via di accesso a tali mappali, dall'altro fin dall'emissione dell'interdetto (poi riformato in sede di reclamo e dalla pronuncia oggetto dell'odierno appello) era statuito che con la prima possessoria l'appellante deduce che in data 5/9.10.2019, sgomberava il terreno E_ censito al F.61/mapp. 857-858 costituente parte del vivaio, mentre, in data 26.10.2019, sbarrava con dei blocchi di cemento la strada di accesso pedonale e carraio al vivaio.
Orbene, essendo stati rimossi i blocchi di cemento, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, sul punto è cessata la materia del contendere. Quanto, invece al lamentato sgombero, «avvenuto tramite il prelievo e l'ammassamento su altro terreno, di proprietà di terzi (Autostrada dei Fiori spa), degli alberi, piante e vasi che si trovavano sul terreno oggetto di spoglio (di proprietà demaniale)», è circostanza priva di rilievo in sede possessoria. Non sono emersi né pervero sono stati allegati elementi di segno contrario a tale valutazione. I motivi di doglianza fin qui esaminati sono pertanto conclusivamente infondati.
Da ultimo, in ordine alla domanda risarcitoria non riproposta nelle conclusioni definitive dall'odierno appellante, vi è da dire che la rinuncia non necessitava di accettazione ( i v
Cass 21848/2013) e pertanto tale ultima doglianza è fondata, sussistendo il vizio di ultrapetizione nella pronuncia di rigetto.
Alla luce della precipua infondatezza dei motivi dedotti dall'appellante, pertanto, le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, sono compensate nella misura di un quarto e gravano per i restanti tre quarti sulla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, sull'appello formulato da avverso la sentenza n 450/2024 del Tribunale di Parte_1
Imperia, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite del grado tra le parti nella misura di un quarto, condannando
[...]
alla refusione dei restanti tre quarti in favore di , che liquida in € Parte_1 E_
3747,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Genova, 8.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno