Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1031/2023 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. G. Marone, con cui elett. dom. in Napoli, Parte_1
5, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente,
[...] [...]
, e dai funzionari dott. e , c CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
. dom. in alla via S. L Controparte_9
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi - erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo di essere insegnante a tempo indeterminato, inquadrata come educatore, presso il Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni e chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, c. 121 L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 annui. Dedotta l'erronea interpretazione della normativa di riferimento, con conseguente limitazione del beneficio al solo personale docente, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dell'a.s. 2019/2020; PER L'EFFETTO, CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad
1
IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) il D.P.C.M. 23 settembre 2015 recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
B) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_10 operative;
C) la nota dirige l Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_10 triennale per la formazione del personale;
D) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
E) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, eccepita preliminarmente la prescrizione del diritto, con articolate argomentazioni, chiedeva nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, documentalmente istruita, giungeva all'udienza del 10/04/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 2 I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. Nel caso in esame, si controverte in ordine alla sussistenza, in capo agli educatori dei Convitti assunti a tempo indeterminato, del diritto all'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui all'art. 1 co. 121 L. 107/2015. Sul punto si osserva che, con specifico riguardo al personale educativo, l'art. 25 del c.c.n.l. Comparto Scuola lo include nell'area professionale del personale docente, stabilendo che
“Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”. Il successivo art. 127 prevede che: “Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”. In particolare, per attività funzionali si intendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali (art. 129). L'art. 128 stabilisce, inoltre, che "L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento". Muovendo da una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, deve ritenersi che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipi i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, da cui consegue l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Tale impostazione è stata di recente affermata dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Rv. 666000 - 01) che ha riconosciuto la spettanza della c.d. carta elettronica al personale educativo. In particolare, i giudici di legittimità, richiamate le disposizioni normative e contrattuali sopra riportate, hanno chiarito che “la carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di 3 essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». La Suprema Corte, nel ricostruire l'ambito di applicazione della prestazione richiesta, ha precisato che “sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , CP_10
l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”. Inidonea a supportare la tesi avversa è la considerazione fondata sulla distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo, prevista dall'art. 398 D. Lgs. n. 297/1994, atteso che la stessa disposizione appena richiamata, nel suo secondo comma, prevede che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”. Tale locuzione, nell'estendere al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, proprio in ragione della complementarietà delle rispettive funzioni. Anche sulla scorta di tale disposizione, considerato che la carta docente costituisce un beneficio economico, deve concludersi che la stessa debba essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. Applicando le citate coordinate ermeneutiche - ribadite di recente dalla Suprema Corte, (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, Rv. 670685 - 01) - al caso di specie, si osserva che è pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata, l'appartenenza di parte ricorrente al personale educativo assunto con contratto a tempo indeterminato. Non risulta inoltre maturata, nel caso in esame, l'eccepita prescrizione, tenuto conto delle annualità per le quali è stata formulata la richiesta e della data di notifica del ricorso introduttivo (03/04/2023). Si osserva altresì che, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03) con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, “è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto. Va, di conseguenza, dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire 4 con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 2.000,00. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il Controparte_1
a mettere a disposizione della parte ricorre
[...] elettronica del Docente, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
5