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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
TO EN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2731/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199010497206000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03420199010497206000 notificata in data 01.03.2022, avente ad oggetto numerose cartelle di pagamento. Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione asserendo la mancata notifica delle cartelle sottese, la prescrizione dei crediti,
Si costituiva l'Ader che ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza concludeva dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 03420110024039974000,
03420110043783975000,03420110052353525000,03420130019152079000,03420
160039438661000,03420150019680933000,03420150017331366000,0342015003
1488802000,03420160039438661000,03420170006914524000 e 03420170020148323000, in quanto relative a crediti di natura ordinaria o amministrativa, e per gli avvisi di addebito nn.
33420140000051974000, 33420150000355120000 e 33420180001018290000 relativi a crediti di natura previdenziale obbligatoria perché competente l'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso veniva invece accolto in riferimento alle cartelle n. 03420170030004202000 – 03420170026559962000 –
03420170032224167000 – 03420170029320648000 – 03420180006164237000 –
03420180000524801000, per non aver dato l'agente riscossore prova della loro regolare notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello DE non si costituiva il contribuente.
L'appello è fondato invero, fin dal processo di primo grado, DE ha prodotto le notifiche delle cartelle oggetto dell'intimazione relative a crediti di natura tributaria che sono tutte regolarmente notificate e le relative relate depositate nel fascicolo del primo grado, rispettivamente: * cartella n.03420170026559962000 in data 9.5.2018 * cartella n.03420170029320648000 in data 9.5.2018 * cartella n.03420170030004202000 in data 9.5.2018 * cartella n.03420170032224167000 in data
9.5.2018 * cartella n.03420180000524801000 in data 26.7.2018 * cartella n.03420180006164237000 in data 26.7.2018. Tutte le notifiche sono state effettuate con la consegna a soggetti autorizzati (madre- convivente) e le relative relate di notifica (qui riprodotte) sono state depositate nel fascicolo di primo grado,
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma l'intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo relativamente alle cartelle recanti numero 03420170029320648000, cartella n.03420170030004202000 ,cartella n.03420170032224167000, cartella n.03420180000524801000, cartella n.03420180006164237000 condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000, per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
TO EN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2731/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199010497206000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03420199010497206000 notificata in data 01.03.2022, avente ad oggetto numerose cartelle di pagamento. Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione asserendo la mancata notifica delle cartelle sottese, la prescrizione dei crediti,
Si costituiva l'Ader che ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza concludeva dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 03420110024039974000,
03420110043783975000,03420110052353525000,03420130019152079000,03420
160039438661000,03420150019680933000,03420150017331366000,0342015003
1488802000,03420160039438661000,03420170006914524000 e 03420170020148323000, in quanto relative a crediti di natura ordinaria o amministrativa, e per gli avvisi di addebito nn.
33420140000051974000, 33420150000355120000 e 33420180001018290000 relativi a crediti di natura previdenziale obbligatoria perché competente l'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso veniva invece accolto in riferimento alle cartelle n. 03420170030004202000 – 03420170026559962000 –
03420170032224167000 – 03420170029320648000 – 03420180006164237000 –
03420180000524801000, per non aver dato l'agente riscossore prova della loro regolare notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello DE non si costituiva il contribuente.
L'appello è fondato invero, fin dal processo di primo grado, DE ha prodotto le notifiche delle cartelle oggetto dell'intimazione relative a crediti di natura tributaria che sono tutte regolarmente notificate e le relative relate depositate nel fascicolo del primo grado, rispettivamente: * cartella n.03420170026559962000 in data 9.5.2018 * cartella n.03420170029320648000 in data 9.5.2018 * cartella n.03420170030004202000 in data 9.5.2018 * cartella n.03420170032224167000 in data
9.5.2018 * cartella n.03420180000524801000 in data 26.7.2018 * cartella n.03420180006164237000 in data 26.7.2018. Tutte le notifiche sono state effettuate con la consegna a soggetti autorizzati (madre- convivente) e le relative relate di notifica (qui riprodotte) sono state depositate nel fascicolo di primo grado,
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma l'intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo relativamente alle cartelle recanti numero 03420170029320648000, cartella n.03420170030004202000 ,cartella n.03420170032224167000, cartella n.03420180000524801000, cartella n.03420180006164237000 condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000, per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta