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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2026, n. 16913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16913 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA AN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza in data 07/04/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IU ND;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito l’Avv. Flavio Rossi Albertini Tiranni del foro di Roma, difensore di BA AN, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 aprile 2026 la Corte di appello di Roma ha convalidato l’arresto provvisorio e ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BA AN, in quanto destinatario di MAE emesso in data 24 febbraio 2026 dal Tribunale di Spalato in esecuzione del mandato di arresto nazionale n. Kir-Rz-26/2025 del 13 gennaio 2026, adottato dallo stesso Tribunale per i reati di cui all’art. 120, paragrafo 1, del codice penale croato, perché, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 16913 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2026 2 violazione delle norme del diritto internazionale, nel corso di un conflitto armato, uccideva una persona civile, così commettendo un crimine contro l’umanità e un crimine di guerra contro la popolazione civile, puniti con la pena di venti anni di reclusione (fatti commessi in Icevo e altrove in Croazia tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1991), corrispondenti agli artt. 270-bis, 270-sexies, 280, comma 4, cod. pen. e 1 e 3 della legge n. 962 del 1967. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione BA AN, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 705, comma 1, e 714, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello, a causa dell’erronea applicazione della disciplina del MAE, non applicabile al caso di specie in virtù dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005, ha ritenuto non verificabili i gravi indizi di colpevolezza, che, invece, nell’ambito della diversa procedura estradizionale, applicabile al caso di specie, sarebbe stato doveroso sindacare. 3. Sono stati, altresì, presentati motivi nuovi, con i quali si è prospettata la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6, 13, comma 3, e 9, comma 6, della legge n. 69 del 2005. L’ordinanza impugnata, oltre ad avere erroneamente applicato la disciplina del MAE, in luogo di quella estradizionale, ha comunque disatteso la disciplina del MAE, in quanto ha convalidato l’arresto provvisorio e ha disposto la misura cautelare in assenza del mandato di arresto europeo o di atto equipollente tradotto in lingua italiana. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Effettivamente, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005, alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in tema di mandato di arresto europeo. Dunque, erroneamente la Corte di appello, nel convalidare l’arresto 3 provvisorio e nell’emettere la misura cautelare ha fatto applicazione della normativa in tema di mandato di arresto europeo, poiché, nel caso di specie, occorreva fare applicazione della normativa in tema di estradizione e, in particolare, della disciplina dettata dalla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, convenzione cui ha aderito anche la Croazia. D’altra parte, con provvedimento presidenziale in data 8 aprile 2026, la Corte di appello ha trasmesso al Ministro della Giustizia l’ordinanza cautelare per gli adempimenti di cui all’art. 716, comma 4, cod. proc. pen. e il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 14 aprile 2026, ha formalizzato alla Corte di appello di Roma la richiesta di mantenimento della misura cautelare applicata. Il Ministro ha inoltre comunicato alla Croazia, ai sensi dell’art. 715, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare ed è in attesa dell’inoltro della domanda di estradizione. L’intervenuta conversione della procedura di cui alla legge n. 69 del 2005 in quella estradizionale è stata anche comunicata formalmente all’estradando nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello di Roma in data 23 aprile 2026. 3. Pacifica, quindi, l’applicazione della normativa estradizionale, va ricordato che non costituisce di per sé una condizione ostativa alla convalida dell'arresto provvisorio di polizia giudiziaria la circostanza che la relativa procedura abbia avuto inizio sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo, anziché sulla base della normativa estradizionale applicabile "ratione temporis" (così Sez. 6, n. 16478 del 01/04/2011, Rv. 250037-01, con riferimento ad una fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimamente eseguito l'arresto provvisorio a fini estradizionali, in presenza di una segnalazione effettuata nel S.I.S. dalle autorità bulgare). D’altra parte, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 34517 del 30/09/2025, Rv. 288772-01). Al riguardo, infatti, si è chiarito nella giurisprudenza di legittimità che ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 4 6, n. 35048 del 27/04/2005, Rv. 232225; Sez. 6, n. 46402 del 08/10/2019, Rv. 277391-01). Non è necessario, quindi, che dalla motivazione del provvedimento risulti la descrizione dei fatti posti a base del provvedimento estradizionale, ancora da inviare, dello Stato estero, ma deve ritenersi sufficiente l'indicazione del titolo del reato, unitamente all'attestazione, con riferimento al verbale di arresto, della presenza delle condizioni richieste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10981 del 18/11/2008, dep. 2009, Rv. 242907). In applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., inoltre, tale misura è subordinata alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Rv. 239936). In tema di estradizione, l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., non richiede l'avvenuta proposizione della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo sufficiente l'inoltro della domanda di arresto provvisorio e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Rv. 278190-01: in motivazione, la Corte ha precisato che la segnalazione all'Interpol da parte dello Stato richiedente costituisce di per sé una domanda volta all'adozione della misura precautelare, preordinata all'inoltro della domanda di estradizione). Deve, dunque, concludersi che, intervenuta la tempestiva richiesta del Ministro della Giustizia di mantenimento della misura coercitiva ai sensi dell’art. 716, comma 4, cod. proc. pen., e verificatasi la trasformazione del rito con l’applicazione della disciplina in materia di estradizione in luogo di quella in tema di mandato di arresto europeo, del tutto legittimo deve considerarsi il provvedimento genetico della misura cautelare applicata all’esito della convalida dell’arresto del ricorrente. 4. Ciò precisato, ricordando ancora che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., i provvedimenti relativi alle misure cautelari in tema di estradizione sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, Rv. 244535-01), passando ad esaminare il motivo dedotto con il ricorso, che attiene all’omessa valutazione della gravità indiziaria, deve osservarsi che la Convenzione europea di Parigi, a differenza di quanto previsto dall’art. 705 cod. proc. pen., non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere "gravi indizi di colpevolezza" né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato, ma si limita a stabilire all'art. 12 p. 2 lett. a) che a sostegno della 5 richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di una richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità (Sez. 6, n. 3114 del 20/09/1995, Rv. 202723-01). In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Sez. 6, n. 15626 del 05/02/2008, Rv. 239673-01). In particolare, poi, tra le condizioni richieste per l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 c.p.p. e dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non vi è anche quella della sussistenza dei gravi indizi di reità: tale condizione è richiesta, per il combinato disposto dell'art. 714, comma 3, e dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. solo quando tra le parti interessate non esista convenzione ovvero quando questa esista e la imponga espressamente (Sez. 6, n. 3346 del 11/07/1994, Rv. 200062-01). Ne consegue che anche in base alla procedura estradizionale applicabile, e in concreto applicata, nel caso di specie, alla Corte di appello competeva solo di verificare la presenza dei documenti richiesti dalla Convenzione, senza potere sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in buona sostanza, l’esercizio di un potere di verifica analogo a quello previsto dalla disciplina dettata dalla legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo processuale ai fini della adozione nei confronti del consegnando di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale. La doglianza difensiva, pertanto, è infondata. 5. Quanto al motivo aggiunto, premesso che non è propriamente collegato al motivo principale e che, in ogni caso, come precisato, nel caso di specie risulta applicabile la procedura estradizionale, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma 7, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che 6 l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, Rv. 269838-01: fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello). I richiami giurisprudenziali effettuati dal ricorrente non risultano pertinenti, poiché si riferiscono al provvedimento di definitiva consegna e non alla legittimità del provvedimento cautelare adottato nell’ambito del procedimento relativo al mandato di arresto europeo. Ma anche in tema di estradizione per l'estero la persona alloglotta della quale è richiesta l'estradizione non può invocare l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione europea di estradizione, secondo cui la Parte richiesta può esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta, in quanto la suddetta disposizione riguarda gli Stati come organismi di diritto internazionale e non l'estradando, per il quale l'art. 143 cod. proc. pen. impone soltanto che si proceda all'immediata nomina di un interprete o di un traduttore, allorché si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana (Sez. 6, n. 47039 del 01/12/2004, Rv. 230499-01). Nel caso in esame, risulta dalla stessa lettura dell’ordinanza impugnata che essa è stata anche notificata tradotta in lingua nota all’estradando e che il BA è stato sentito dal magistrato delegato, avendo avuto modo di apprendere i fatti oggetto in origine di mandato di arresto europeo e, così, di difendersi rendendo dichiarazioni a discarico. 6. In conclusione, non emerge alcuna delle violazioni di legge prospettate con i motivi di ricorso, e, conseguenzialmente, si impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IU ND RC AP
udita la relazione svolta dal Consigliere IU ND;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito l’Avv. Flavio Rossi Albertini Tiranni del foro di Roma, difensore di BA AN, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 aprile 2026 la Corte di appello di Roma ha convalidato l’arresto provvisorio e ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BA AN, in quanto destinatario di MAE emesso in data 24 febbraio 2026 dal Tribunale di Spalato in esecuzione del mandato di arresto nazionale n. Kir-Rz-26/2025 del 13 gennaio 2026, adottato dallo stesso Tribunale per i reati di cui all’art. 120, paragrafo 1, del codice penale croato, perché, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 16913 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2026 2 violazione delle norme del diritto internazionale, nel corso di un conflitto armato, uccideva una persona civile, così commettendo un crimine contro l’umanità e un crimine di guerra contro la popolazione civile, puniti con la pena di venti anni di reclusione (fatti commessi in Icevo e altrove in Croazia tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1991), corrispondenti agli artt. 270-bis, 270-sexies, 280, comma 4, cod. pen. e 1 e 3 della legge n. 962 del 1967. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione BA AN, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 705, comma 1, e 714, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello, a causa dell’erronea applicazione della disciplina del MAE, non applicabile al caso di specie in virtù dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005, ha ritenuto non verificabili i gravi indizi di colpevolezza, che, invece, nell’ambito della diversa procedura estradizionale, applicabile al caso di specie, sarebbe stato doveroso sindacare. 3. Sono stati, altresì, presentati motivi nuovi, con i quali si è prospettata la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6, 13, comma 3, e 9, comma 6, della legge n. 69 del 2005. L’ordinanza impugnata, oltre ad avere erroneamente applicato la disciplina del MAE, in luogo di quella estradizionale, ha comunque disatteso la disciplina del MAE, in quanto ha convalidato l’arresto provvisorio e ha disposto la misura cautelare in assenza del mandato di arresto europeo o di atto equipollente tradotto in lingua italiana. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Effettivamente, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005, alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in tema di mandato di arresto europeo. Dunque, erroneamente la Corte di appello, nel convalidare l’arresto 3 provvisorio e nell’emettere la misura cautelare ha fatto applicazione della normativa in tema di mandato di arresto europeo, poiché, nel caso di specie, occorreva fare applicazione della normativa in tema di estradizione e, in particolare, della disciplina dettata dalla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, convenzione cui ha aderito anche la Croazia. D’altra parte, con provvedimento presidenziale in data 8 aprile 2026, la Corte di appello ha trasmesso al Ministro della Giustizia l’ordinanza cautelare per gli adempimenti di cui all’art. 716, comma 4, cod. proc. pen. e il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 14 aprile 2026, ha formalizzato alla Corte di appello di Roma la richiesta di mantenimento della misura cautelare applicata. Il Ministro ha inoltre comunicato alla Croazia, ai sensi dell’art. 715, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare ed è in attesa dell’inoltro della domanda di estradizione. L’intervenuta conversione della procedura di cui alla legge n. 69 del 2005 in quella estradizionale è stata anche comunicata formalmente all’estradando nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello di Roma in data 23 aprile 2026. 3. Pacifica, quindi, l’applicazione della normativa estradizionale, va ricordato che non costituisce di per sé una condizione ostativa alla convalida dell'arresto provvisorio di polizia giudiziaria la circostanza che la relativa procedura abbia avuto inizio sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo, anziché sulla base della normativa estradizionale applicabile "ratione temporis" (così Sez. 6, n. 16478 del 01/04/2011, Rv. 250037-01, con riferimento ad una fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimamente eseguito l'arresto provvisorio a fini estradizionali, in presenza di una segnalazione effettuata nel S.I.S. dalle autorità bulgare). D’altra parte, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 34517 del 30/09/2025, Rv. 288772-01). Al riguardo, infatti, si è chiarito nella giurisprudenza di legittimità che ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 4 6, n. 35048 del 27/04/2005, Rv. 232225; Sez. 6, n. 46402 del 08/10/2019, Rv. 277391-01). Non è necessario, quindi, che dalla motivazione del provvedimento risulti la descrizione dei fatti posti a base del provvedimento estradizionale, ancora da inviare, dello Stato estero, ma deve ritenersi sufficiente l'indicazione del titolo del reato, unitamente all'attestazione, con riferimento al verbale di arresto, della presenza delle condizioni richieste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10981 del 18/11/2008, dep. 2009, Rv. 242907). In applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., inoltre, tale misura è subordinata alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Rv. 239936). In tema di estradizione, l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., non richiede l'avvenuta proposizione della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo sufficiente l'inoltro della domanda di arresto provvisorio e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Rv. 278190-01: in motivazione, la Corte ha precisato che la segnalazione all'Interpol da parte dello Stato richiedente costituisce di per sé una domanda volta all'adozione della misura precautelare, preordinata all'inoltro della domanda di estradizione). Deve, dunque, concludersi che, intervenuta la tempestiva richiesta del Ministro della Giustizia di mantenimento della misura coercitiva ai sensi dell’art. 716, comma 4, cod. proc. pen., e verificatasi la trasformazione del rito con l’applicazione della disciplina in materia di estradizione in luogo di quella in tema di mandato di arresto europeo, del tutto legittimo deve considerarsi il provvedimento genetico della misura cautelare applicata all’esito della convalida dell’arresto del ricorrente. 4. Ciò precisato, ricordando ancora che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., i provvedimenti relativi alle misure cautelari in tema di estradizione sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, Rv. 244535-01), passando ad esaminare il motivo dedotto con il ricorso, che attiene all’omessa valutazione della gravità indiziaria, deve osservarsi che la Convenzione europea di Parigi, a differenza di quanto previsto dall’art. 705 cod. proc. pen., non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere "gravi indizi di colpevolezza" né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato, ma si limita a stabilire all'art. 12 p. 2 lett. a) che a sostegno della 5 richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di una richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità (Sez. 6, n. 3114 del 20/09/1995, Rv. 202723-01). In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Sez. 6, n. 15626 del 05/02/2008, Rv. 239673-01). In particolare, poi, tra le condizioni richieste per l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 c.p.p. e dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non vi è anche quella della sussistenza dei gravi indizi di reità: tale condizione è richiesta, per il combinato disposto dell'art. 714, comma 3, e dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. solo quando tra le parti interessate non esista convenzione ovvero quando questa esista e la imponga espressamente (Sez. 6, n. 3346 del 11/07/1994, Rv. 200062-01). Ne consegue che anche in base alla procedura estradizionale applicabile, e in concreto applicata, nel caso di specie, alla Corte di appello competeva solo di verificare la presenza dei documenti richiesti dalla Convenzione, senza potere sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in buona sostanza, l’esercizio di un potere di verifica analogo a quello previsto dalla disciplina dettata dalla legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo processuale ai fini della adozione nei confronti del consegnando di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale. La doglianza difensiva, pertanto, è infondata. 5. Quanto al motivo aggiunto, premesso che non è propriamente collegato al motivo principale e che, in ogni caso, come precisato, nel caso di specie risulta applicabile la procedura estradizionale, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma 7, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che 6 l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, Rv. 269838-01: fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello). I richiami giurisprudenziali effettuati dal ricorrente non risultano pertinenti, poiché si riferiscono al provvedimento di definitiva consegna e non alla legittimità del provvedimento cautelare adottato nell’ambito del procedimento relativo al mandato di arresto europeo. Ma anche in tema di estradizione per l'estero la persona alloglotta della quale è richiesta l'estradizione non può invocare l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione europea di estradizione, secondo cui la Parte richiesta può esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta, in quanto la suddetta disposizione riguarda gli Stati come organismi di diritto internazionale e non l'estradando, per il quale l'art. 143 cod. proc. pen. impone soltanto che si proceda all'immediata nomina di un interprete o di un traduttore, allorché si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana (Sez. 6, n. 47039 del 01/12/2004, Rv. 230499-01). Nel caso in esame, risulta dalla stessa lettura dell’ordinanza impugnata che essa è stata anche notificata tradotta in lingua nota all’estradando e che il BA è stato sentito dal magistrato delegato, avendo avuto modo di apprendere i fatti oggetto in origine di mandato di arresto europeo e, così, di difendersi rendendo dichiarazioni a discarico. 6. In conclusione, non emerge alcuna delle violazioni di legge prospettate con i motivi di ricorso, e, conseguenzialmente, si impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IU ND RC AP