Sentenza 18 novembre 2008
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In tema di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria non è necessario che dalla motivazione del provvedimento risulti la descrizione dei fatti da parte dello Stato estero, ma deve ritenersi sufficiente l'indicazione del titolo del reato, unitamente all'attestazione, con riferimento al verbale di arresto, della presenza delle condizioni richieste dall'art. 715, comma secondo, cod. proc. pen..
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In materia di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio e dell'applicazione delle misure cautelari, è sufficiente una diffusione della ricerca a fini di arresto tramite i canali Interpol da parte dello Stato richiedente, purché recante l'indicazione del titolo di reato e del provvedimento restrittivo, unitamente alla sussistenza del pericolo di fuga. La valutazione della prescrizione del reato oggetto di diffusione Interpol non è consentita nella fase cautelare dell'arresto provvisorio, trattandosi di questione riservata al merito della domanda estradizionale formalmente proposta. Nel procedimento di estradizione, la diffusione Interpol costituisce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2008, n. 10981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10981 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/11/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 2573
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 33332/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JA SN alias LE SN, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli 18 settembre 2008;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 18 settembre 2008 la Corte d'appello di Napoli convalidava l'arresto di UN SN (alias KA SN), operato in esecuzione di mandato di cattura internazionale del 10 gennaio 2007 su richiesta di estradizione della Repubblica di Albania per il reato di sfruttamento della prostituzione, e gli applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Avverso l'ordinanza il UN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 719 c.p.p., art. 715 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)) sia in ordine all'omessa descrizione dei fatti e specificazione del reato contestato all'estradando; sia in ordine al ritenuto pericolo di fuga del SN, che il 2 agosto 2006 ha contratto matrimonio in Italia, e all'asserita gravità della condotta a lui ascritta. L'impugnazione è infondata.
In materia di estradizione la convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p., viene eseguita previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art.715 c.p.p., comma 2, e, in particolare, della descrizione dei fatti da parte dello stato estero (lett. b).
Tale descrizione non deve necessariamente risultare dall'ordinanza di convalida, essendo sufficiente ai fini della validità del provvedimento l'attestazione della presenza delle condizioni richieste dalla norma predetta e, quindi, della descrizione stessa, sicché deve considerarsi ritualmente emessa l'ordinanza di convalida che, attestando con riferimento al verbale di arresto provvisorio la presenza delle condizioni richieste dall'art. 715 c.p.p., comma 2, si limiti a indicare il titolo del reato in ordine al quale l'arresto è convalidato.
Nel caso in esame l'ordinanza impugnata ha ritenuto l'arresto legittimamente eseguito a norma dell'art. 715 c.p.p., comma 2, con riferimento alle indicazioni contenute nel relativo verbale, per cui l'indicazione del titolo del reato per cui si procede (sfruttamento della prostituzione) costituisce indicazione sufficiente per l'identificazione del contenuto del provvedimento. 11 primo motivo di ricorso è perciò infondato.
Quanto al secondo motivo, si deve rilevare che nel caso di specie il ricorrente non contesta la valu-tazione del pericolo di fuga, ritenuto nell'ordinanza impugnata in relazione alla circostanza che l'estradando non ha fissa dimora nonché alla gravità del fatto contestato, e non deduce pertanto un errore di diritto, ma ne contesta in fatto la sussistenza adducendo, sul piano dei rapporti familiari, il matrimonio contratto con una cittadina italiana, attestato dai relativi certificati anagrafici;
e, sotto il profilo lavorativo, l'acquisto come accomandante, insieme con la moglie, accomandataria, delle quote della società Il Messicano s.a.s., con sede a Mondragone, di cui ha prodotto l'atto notarile. La questione, pertanto, erroneamente posta in sede di legittimità, si sarebbe dovuta sottoporre alla cognizione del giudice a quo, onde ottenere, sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti eventualmente necessari, una rivalutazione del pericolo di fuga e, sussistendone i presupposti, la revoca della misura cautelare.
Il motivo in esame appare di conseguenza inammissibile. Il ricorso dev'essere perciò rigettato.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processai.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2009