Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 4
In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., è subordinata, tra l'altro, alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma secondo, cod. proc. pen., può ritenersi senz'altro integrata quando sussista il rischio di fuga dell'estradando.
In tema di estradizione per l'estero, alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. non è applicabile la norma di cui all'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., che esclude l'applicazione della misura cautelare ove sia presumibile che con la sentenza di condanna sia concessa la sospensione condizionale della pena, atteso che il rinvio del su citato art. 714 alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito è operato solo in quanto le stesse risultino applicabili, dovendosi a tale fine tenere conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., non è richiesta la preventiva audizione dell'estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all'art. 717 cod. proc. pen.
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della legittimità della misura cautelare preceduta da un arresto operato nei casi di urgenza, a norma dell'art. 716 cod. proc. pen., non è prevista una richiesta motivata da parte del Ministro della giustizia, che è invece contemplata dall'art. 715, comma primo, cod. proc. pen., nella diversa ipotesi in cui non sia stato operato l'arresto di polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/12/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2004
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 43018/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI IL, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 19/09/2011 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo che la ordinanza sia annullata con rinvio;
udito per il ricorrente, l'avv. Valentino che ha concluso, insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Consigliere delegato della Corte di appello di Ancona convalidava l'arresto a fini estradizionali di IL VI ed applicava nei suoi confronti la misura della custodia in carcere.
Il VI risultava ricercato dalla Croazia a fini estradizionali per l'esecuzione della condanna definitiva del 6 ottobre 2004 alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di truffa. Riteneva il Giudice a quo che la misura cautelare carceraria fosse l'unica idonea a tutelare il pericolo di fuga, trattandosi di cittadino straniero munito di valido documento per l'espatrio colpito da una pena gravosa.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione l'estradando, deducendo:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 714, 715, 716 e 274 cod. proc. pen., della L. n. 69 del 2005, artt. 9, 13 e 39, art. 391 cod. proc. pen., art. 13 Cost., art. 172 cod. pen., in quanto la decisione non darebbe atto della richiesta di applicazione della misura custodiale da parte del Ministro della Giustizia e della richiesta dello Stato estero, nè nel fascicolo processuale tali atti sono stati reperiti, ma soltanto un fax dell'Interpol.
L'ordinanza inoltre darebbe atto della esistenza di una sentenza di condanna, ma non di un ordine di arresto emesso dallo Stato istante. La motivazione del provvedimento risulterebbe altresì apparente, risolvendosi in una formula di stile quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, desunto dal solo possesso di documento valido per l'espatrio. La ordinanza sarebbe in ogni caso incorsa in travisamento, posto che l'estradando non è munito di documento valido per l'espatrio, bensì solo di carta di identità rilasciata dal Comune di Cupra Marittima, dove lo stesso risiede da oltre 10 anni, non valida per l'espatrio. Il ricorrente fa altresì presente di vivere stabilmente in Italia con la famiglia, dove ha un lavoro come consulente.
La Corte avrebbe dovuto valutare anche che l'estradando aveva già sofferto nello Stato richiedente carcerazione preventiva per sei mesi, per cui la stessa pena da scontare non poteva essere considerata gravosa.
Difettava inoltre anche l'urgenza dell'arresto di P.G., stante la sua stabile permanenza in Italia.
Doveva anche valutarsi che la pena era estinta in base ad entrambi gli ordinamenti.
Risulterebbe violato anche il diritto il difesa, perché l'estradando non è stato sentito prima della convalida ed non è stata fissata un'udienza apposita, e l'art. 13 della legge sul MAE, per il mancato rispetto del termine di 48 ore, entro il quale sentire l'arrestato. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in quanto la motivazione del provvedimento risulterebbe carente quanto alla adeguatezza della misura carceraria, non avendo valutato la personalità del ricorrente (ex procuratore della Repubblica, esercente attualmente la professione di avvocato, incensurato, stabilmente residente in Italia con la sua famiglia). Con memoria depositata il 14 dicembre 2011, il difensore del VI ha esposto che pende davanti a questa Corte altro ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Ancona del 6 ottobre 2010, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e sostituzione della misura cautelare carceraria, motivata sulle gravi condizioni di salute dell'estradando, incompatibili con il regime intramurario. Chiede pertanto che la Corte di cassazione, ex art. 718 cod. proc. pen., ordini la revoca della misura cautelare in atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, per espressa previsione normativa (art. 719 cod. proc. pen.), avverso l'ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare, conseguente ad arresto provvisorio ex art. 716 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione (tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535) II ricorrente ha tuttavia prospettato vizi della motivazione, sollecitando un diverso apprezzamento del materiale probatorio allo stato nel procedimento e delle ragioni logiche che hanno fondato la vantazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga. Il Giudice a quo, con motivazione se pur sintetica, ha espressamente esposto le ragioni per cui, almeno allo stato, deve ritenersi sussistente in concreto il pericolo di fuga. Si tratta di una motivazione ne' omessa ne' apparente. Deve infatti ritenersi "apparente" la motivazione che sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.
Sul punto vai la pena precisare che, come si evince dagli atti, l'estradando disponeva di più documenti di identità (cfr. nota della Questura di Ascoli Piceno): pertanto le deduzioni difensive circa il mancato possesso di un documento valido per l'espatrio, con riferimento esclusivo alla carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza, non appaiono dirimenti.
3. Sono da ritenersi manifestamente infondate tutte le molteplici violazioni di legge denunciate nel ricorso.
L'adozione di una misura cautelare in ambito estradizionale, preceduta, come in questo caso, da un arresto a norma dell'art. 716 cod. proc. pen., non richiede, come presupposto di legittimità, una richiesta del Ministro della giustizia. Tale richiesta è infatti prevista dall'art. 715 c.p.p., comma 1, nel diverso caso in cui non si sia stato operato l'arresto di p.g. (Sez. 6, n. 48498 del 19/12/2008, Blomer, Rv. 242150). A norma dell'art. 16 della Convenzione Europea di estradizione, applicabile nei rapporti estradizionali tra Italia e Croazia, la domanda di arresto provvisorio può essere trasmessa alle autorità competenti dalla Parte richiesta anche attraverso l'organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), come nella specie è avvenuto, che, a sua volta, utilizza le modalità di comunicazione previste dalla Convenzione Interpol.
La domanda di arresto provvisorio è legittima se, come nel caso in esame, lo Stato estero dichiara che nei confronti della persona è stata emessa sentenza di condanna a pena detentiva (art. 715 c.p.p., comma 2, n. 1). Non occorre pertanto un mandato di arresto.
Quanto all'urgenza dell'arresto di p.g., è stato più volte affermato da questa Corte il principio che il presupposto di legittimità dell'arresto provvisorio, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., dell'urgenza dell'adempimento va misurato sul rischio di fuga, sussistendo il quale la suddetta condizione può dirsi senz'altro integrata (Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj, Rv. 239936). Il provvedimento impugnato, nel sottolineare la esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di fuga del VI, ha implicitamente apprezzato e valutato in termini positivi, il requisito dell'urgenza richiesto per l'arresto da parte della polizia giudiziaria.
Del tutto generica è poi la censura circa l'estinzione della pena, secondo la legge dello Stato richiedente, non avendo sul punto il ricorrente dedotto alcunché a dimostrazione del suo assunto. Palesemente infondata è la medesima censura riferita allo Stato richiesto, posto che la pena della reclusione, a norma dell'art. 172 cod. pen., si estingue con il decorso di un periodo di tempo non inferiore in ogni caso a dieci anni.
La sequela procedimentale prevista dall'art. 716 cod. proc. pen. per la convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali non richiede la preventiva audizione dell'estradando, che è invece riservata alla fase successiva qualora sia applicata una misura coercitiva (art. 717 cod. proc. pen.). Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione dell'art. 717 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35086 del 09/04/2003, Gorduna Rv. 226749). Del tutto inappropriato è poi il richiamo all'art. 13 della legge sul MAE, che riguarda la procedura del mandato di arresto Europeo, per la quale sono previste differenti e più ristrette cadenze temporali.
È stato già affermato da tempo il principio che alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. non è applicabile la disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, che esclude l'applicazione della misura cautelare ove sia presumibile che con la sentenza di condanna sia concessa la sospensione condizionale della pena, atteso che il rinvio operato dal citato art. 714 alle norme del titolo 1 del libro 4 del codice di rito è operato solo in quanto applicabili, ed a tale fine si deve tenere conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna (Sez. 6, n. 25047 del 25/03/2004. Pasi, Rv. 229602). Pertanto, la deduzione del ricorrente che richiama appunto la suddetta prescrizione deve ritenersi palesemente infondata.
2. Anche le censure versate nel secondo motivo sono da ritenersi inammissibili.
Non è ravvisabile alcuna violazione di legge, sub specie di assoluta carenza di motivazione, quanto alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare adottata, posto che il Giudice a quo ha esposto le ragioni per cui nel caso concreto doveva ritenersi idonea la misura carceraria, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare.
In considerazione dei sopra richiamati limiti previsti dall'art. 719 cod. proc. pen. al ricorso per cassazione, ristretto alla ipotesi della violazione di legge, le critiche mosse dal ricorrente all'ordinanza impugnata circa la adeguatezza e la logicità della motivazione sul punto non possono essere prese in considerazione da questa Corte.
3. Quanto infine all'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, va ricordato che l'art. 718 cod. proc. pen. ne attribuisce la competenza a decidere alla Corte di cassazione sempre che il procedimento di estradizione sia "in corso, davanti a quest'ultima. Il che si verifica soltanto quando la Corte di cassazione sia investita con il ricorso, ex art. 706 cod. proc. pen.. Essendo allo stato ancora pendente il procedimento di estradizione davanti alla Corte di appello, questa Corte non è competente quindi a pronunciarsi ex art. 718 cod. proc. pen. sulla suddetta istanza. Nè può prendere in considerazione i fatti nuovi versati in un'apposita istanza di revoca e sostituzione di misura cautelare presentata e rigettata medio tempore dalla Corte di appello.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 - equa in relazione al caso - alla cassa delle ammende. La cancelleria provvedere ai propri incombenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012