Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Spetta al giudice ordinario la controversia, promossa anteriormente al 30 giugno 1998, con la quale si chieda il corrispettivo per l'attività di assistenza nelle operazioni di vendita all'incanto dei beni pignorati ai contribuenti svolta in favore del concessionario del servizio di riscossione, a nulla rilevando che detta attività sia espletata dall'interessato, ai sensi dell'art. 72 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione al suo rapporto di impiego con il comune, posto che tale rapporto di impiego costituisce, nel giudizio stesso, concernente un rapporto obbligatorio di natura privata, non già l'oggetto di un diretto accertamento, ma solo un elemento esterno alla fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sez. -
Dott. OLLA NN - Presidente di Sez. -
Dott. PRESTIPINO NN - rel. Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.p.a. E.TR.- COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via G. G. Belli n. 39, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Schiavone, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Maria Cosentino in forza di procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
RR NN e PE NN.
- intimati -
per l'annullamento delle sentenze del Giudice di pace di Montecorvino Rovella n. 6 del 21.1.1999 e n. 119 del 28.5.1999. Sentita nella pubblica udienza del 19.12.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. NN Prestipino;
Udito l'Avv. Eugenio Schiavone per delega dell'Avv. Alfonso Cosentino;
Udito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 17 febbraio 1998 il Giudice di pace di Montecorvino Rovella ingiungeva alla s.p.a. E.TR. (Commissario Straordinario del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Salerno) di pagare a NN RR e a NN PE, messi notificatori dipendenti dal Comune di Pontecagnano, la somma di L.
1.428.000 a titolo di corrispettivo per l'attività, dagli stessi prestata, di assistenza all'incanto dei beni pignorati ai contribuenti morosi. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, con atto notificato il 1^ aprile 1998, la s.p.a. ETR, che eccepiva in via preliminare l'incompetenza per materia del Giudice di pace essendo, a suo dire, competente il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3, c.p.c., attesa l'attività continuativa e coordinata prestata dal RR e dal PE - e che contestava la fondatezza della pretesa aversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace di Montecorvino Rovella, con sentenza non definitiva del 21 gennaio 1999, rigettava l'eccezione di incompetenza - in base al rilievo che l'attività di assistenza all'incanto era stata prestata dai due convenuti in modo saltuario ed occasionale, su invito loro rivolto, di volta in volta, dal segretario comunale - e con successiva sentenza definitiva del 28 maggio 1999 revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente a pagare al RR la somma di L. 882.000 e al PE la somma di L. 546.000, oltre agli accessori. Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per Cassazione la società ETR.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza del 10 giugno 2002 la Sezione Lavoro della Corte, considerato che con i primi due motivi del ricorso è stato fatto riferimento al rapporto di pubblico impiego intercorrente fra i due intimati e il Comune di Pontecagnano, con la conseguente prospettazione di una questione di giurisdizione rilevabile di ufficio, ha rimesso gli atti a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso per Cassazione, unitariamente proposto avverso le due sentenze (quella non definitiva e quella definitiva), è stato notificato agli intimati entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione dell'una e dell'altra sentenza. Pertanto, sebbene nei confronti della sentenza non definitiva non sia stata a suo tempo formulata riserva di impugnazione nel termine di cui all'art. 361 c.p.c., anche l'impugnazione avverso tale sentenza deve essere ritenuta ammissibile.
Nel censurare la sentenza non definitiva, che aveva affermato che non ricorrevano gli estremi per l'applicabilità dell'art. 409 n. 3 c.p.c. (v. anche le argomentazioni svolte a sostegno dei motivi dedotti contro la sentenza definitiva), la società ricorrente asserisce che il RR e il PE, quando avevano prestato la loro assistenza nelle operazioni di vendita all'incanto dei beni pignorati ai contribuenti, avevano espletato un'attività coordinata e continuativa;
ed aggiunge che tale attività rientrava, ai sensi dell'art. 72 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 (a quel tempo vigente), nelle mansioni ai medesimi assegnate in relazione al loro rapporto di impiego con il Comune di Pontecagnano, per avere gli stessi ricevuto, di volta in volta, una delega dal segretario comunale. Ora, considerato che dalla allegazione dei fatti contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo (e meglio precisata nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione) risulta che il RR e il PE hanno fatto valere la loro pretesa nei confronti della società E.TR. basandola, non tanto sulla loro qualità di dipendenti del Comune di Pontecagnano, quanto sull'attività, del tutto diversa ed autonoma da quella nonché, a loro dire, non coordinata e non continuativa, prestata a favore della medesima società, si deve affermare che il rapporto di impiego con l'ente pubblico, rimasto estraneo al giudizio, costituisce, nel giudizio stesso, non già l'oggetto di un diretto accertamento, ma solo un elemento esterno alla fattispecie, sul quale (eventualmente e indirettamente) basare la pronuncia sul merito. Ne deriva che, risultando in causa dedotto un rapporto obbligatorio di natura privata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e gli atti debbono essere rimessi alla Sezione Lavoro per l'esame delle censure formulate dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso proposto dalla società E.TR., dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003