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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2025, n. 34517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34517 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT ER YV LU AI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto la reiezione del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di PI VE,LU AI IT impugna l'ordinanza descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto la convalida dell'arresto del ricorrente e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai suoi danni perché colpito da mandato di arresto a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Eastern, Honk Kong, Cina, per fatti di reato riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Si propongono due motivi di censura. 2.1. La prima doglianza, limitata alla legittimità della convalida, contrasta la relativa decisione perché resa senza considerare che, nel caso, la richiesta di estradizione è proveniente da uno Stato- la Repubblica Popolare Cinese- nel quale sarebbe elevato il rischio di gravi violazioni dei diritti umani all'interno del relativo circuito detentivo, in linea con quanto già messo in evidenza, alla luce di espliciti arresti della CEDU, dalla giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima, peraltro, si evidenzia ancora nel ricorso, ovviando ad una interpretazione ostativa al rilievo di siffatto vizio con riguardo allo scrutinio inerente la verifica di legittimità della Penale Sent. Sez. 6 Num. 34517 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' DD BENEDETTO Data Udienza: 30/09/2025 misura precautelare, avrebbe anche ritenuto (Sezione 6, sentenza n. 22945 del 2024) siffatta violazione in grado di inficiare l'arresto e la sua successiva convalida in ragione della prospettiva funzionale che lega la misura precautelare a quella cautelare e della conseguente ridondanza della regola di giudizio di cui all'art 714, commi 2 e 3, cod. proc. pen. anche in sede di convalida dell'arresto. 2.1. La seconda censura viene invece riferita all'ordinanza applicativa della misura cautelare e muove dal presupposto in fatto legato alla non conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dell'estradando, emersa sin dal suo arresto. Ciò malgrado, come rilevato dalla difesa all'udienza di identificazione ex art. 717 cod. proc. pen., l'ordinanza applicativa della misura cautelare non veniva tradotta nella lingua madre del ricorrente, circostanza che si verificava solo successivamente alla detta udienza. Tanto avrebbe impedito all'estradando, sentito in sede di identificazione, di contestare, con cognizione di causa, i fatti posti a fondamento del mandato violandone radicalmente le relative prerogative difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita l'accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso, espressamente limitato alla convalida della misura precautelare, non coglie nel segno. 2.1. La difesa ha messo puntualmente in evidenza che la tesi sostenuta — la possibilità di fare valere un profilo ostativo alla consegna sin dalla convalida, estendendo alla verifica giudiziale inerente alla misura precautelare una regola di giudizio propria del giudizio riguardante le misure cautelari ( i.d. l'art. 714, comma 3, del codice di rito là dove preclude l'applicazione di misura coercitive se emergano elementi per ritenere insussistenti le condizioni legittimanti l'estradizione)- riposa su un arresto di questa Corte (Sezione 6, sentenza n. 22945 del 15/05/2024) rimasto isolato nel più ampio contesto espresso sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, che, di contro, con orientamento consolidato, ha invece escluso tale ipotesi interpretativa. 2.2. In particolare, con la sentenza n. 11499 del 22/01/2025, (Sez. 6, rv 287795), riprendendo argomenti già svolti da precedenti arresti (Sez. 6, n. 1622 del 16/12/2020, n.m. e Sez. 6, n. 14071 del 04/03/2021, Rv. 281155), questa Corte, facendosi carico anche delle argomentazioni propugnate dall'orientamento minoritario, ribadite pedissequamente con i motivi di ricorso, ha disatteso, condivisibilmente, il portato della tesi interpretativa privilegiata dal ricorso. Ciò alla luce di una coerente lettura del quadro normativo di riferimento, sia nazionale (artt. 715 e 716 del codice di rito) che sovrannazionale (il Regolamento 2 sul trattamento dei dati adottato nel 2011 dall'Assemblea Generale dell'Interpol); disposizioni che, lette congiuntamente, finiscono per assumere contenuti sostanzialmente sovrapponibili che portano l'interprete ad affermare, in primo luogo, che l'arresto di polizia giudiziaria deve soggiacere unicamente alle condizioni di legittimità dettate dall'art. 716, comma 1, cod. proc. pen. costruite facendo leva sul portato dell'art. 715 comma 2, lettera b) dello stesso codice, avuto riguardo in particolare alla descrizione dei fatti, alla specificazione del reato e agli elementi per l'esatta identificazione della persona da estradare;
per altro verso, che risultano riservati ad una fase di valutazione successiva le verifiche inerenti alla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole alla estradizione (art. 714, comma 3, cod. proc. pen.). Considerazione, quest'ultima, che, in via speculare, finisce per perimetrare il contenuto cognitivo del giudizio di convalida dell'arresto, limitato, con valutazione ex ante, ad una verifica di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, allo stesso tempo definito dentro i confini tracciati dai citati parametri normativi. Ragionare diversamente, si è conclusivamente affermato, significherebbe attribuire alla Polizia Giudiziaria verifiche che, in ragione della loro complessità "appaiono inconciliabili con le esigenze di urgenza che caratterizzano l'arresto del ricercato" (così, letteralmente, la citata sentenza n. 11499 del 22/01/2025). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata è stata tradotta in epoca successiva alla udienza di identificazione ex art. 717 cod. proc. pen., nel corso della quale il ricorrente era assistito da un interprete;
è altrettanto incontroverso, che tale traduzione è intervenuta entro un termine certamente congruo rispetto alla possibilità di procedere alla puntuale predisposizione del presente ricorso, tant'è che f sotto quest'ultimo versantel l'impugnazione non spiega alcuna doglianza. Il fuoco delle censure espresse dal ricorso ha finito piuttosto per riguardare l'asserita violazione delle prerogative difensive inerenti la posizione assunta dall'estradando nel corso della citata udienza di identificazione ai sensi del citato art. 717: la mancata traduzione del provvedimento restrittivo, ad avviso della difesa, ne avrebbe limitato le possibilità di interlocuzione consapevole al momento del confronto con l'Autorità giudiziaria richiesta. Non si può revocare in dubbio, tuttavia, che una siffatta violazione, sempre se utilmente riscontrata, avrebbe potuto incidere rispetto a provvedimenti assunti in esito ad istanze difensive - ad esempio, una richiesta di revoca della misura in precedenza applicata- spese in conseguenza di quel contesto procedimentale, sempre che effettivamente inficiati dalla non ancora eseguita traduzione del titolo genetico. 3 Il Presidente LU I DI STEFANO Il vizio addotto, così come prospettato dalla difesa, in coerenza finisce per rimanere estraneo al provvedimento gravato da ricorso. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell pese processuali. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore BENEDETT-B PATERNO' DD 12_
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto la reiezione del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di PI VE,LU AI IT impugna l'ordinanza descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto la convalida dell'arresto del ricorrente e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai suoi danni perché colpito da mandato di arresto a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Eastern, Honk Kong, Cina, per fatti di reato riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Si propongono due motivi di censura. 2.1. La prima doglianza, limitata alla legittimità della convalida, contrasta la relativa decisione perché resa senza considerare che, nel caso, la richiesta di estradizione è proveniente da uno Stato- la Repubblica Popolare Cinese- nel quale sarebbe elevato il rischio di gravi violazioni dei diritti umani all'interno del relativo circuito detentivo, in linea con quanto già messo in evidenza, alla luce di espliciti arresti della CEDU, dalla giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima, peraltro, si evidenzia ancora nel ricorso, ovviando ad una interpretazione ostativa al rilievo di siffatto vizio con riguardo allo scrutinio inerente la verifica di legittimità della Penale Sent. Sez. 6 Num. 34517 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' DD BENEDETTO Data Udienza: 30/09/2025 misura precautelare, avrebbe anche ritenuto (Sezione 6, sentenza n. 22945 del 2024) siffatta violazione in grado di inficiare l'arresto e la sua successiva convalida in ragione della prospettiva funzionale che lega la misura precautelare a quella cautelare e della conseguente ridondanza della regola di giudizio di cui all'art 714, commi 2 e 3, cod. proc. pen. anche in sede di convalida dell'arresto. 2.1. La seconda censura viene invece riferita all'ordinanza applicativa della misura cautelare e muove dal presupposto in fatto legato alla non conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dell'estradando, emersa sin dal suo arresto. Ciò malgrado, come rilevato dalla difesa all'udienza di identificazione ex art. 717 cod. proc. pen., l'ordinanza applicativa della misura cautelare non veniva tradotta nella lingua madre del ricorrente, circostanza che si verificava solo successivamente alla detta udienza. Tanto avrebbe impedito all'estradando, sentito in sede di identificazione, di contestare, con cognizione di causa, i fatti posti a fondamento del mandato violandone radicalmente le relative prerogative difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita l'accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso, espressamente limitato alla convalida della misura precautelare, non coglie nel segno. 2.1. La difesa ha messo puntualmente in evidenza che la tesi sostenuta — la possibilità di fare valere un profilo ostativo alla consegna sin dalla convalida, estendendo alla verifica giudiziale inerente alla misura precautelare una regola di giudizio propria del giudizio riguardante le misure cautelari ( i.d. l'art. 714, comma 3, del codice di rito là dove preclude l'applicazione di misura coercitive se emergano elementi per ritenere insussistenti le condizioni legittimanti l'estradizione)- riposa su un arresto di questa Corte (Sezione 6, sentenza n. 22945 del 15/05/2024) rimasto isolato nel più ampio contesto espresso sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, che, di contro, con orientamento consolidato, ha invece escluso tale ipotesi interpretativa. 2.2. In particolare, con la sentenza n. 11499 del 22/01/2025, (Sez. 6, rv 287795), riprendendo argomenti già svolti da precedenti arresti (Sez. 6, n. 1622 del 16/12/2020, n.m. e Sez. 6, n. 14071 del 04/03/2021, Rv. 281155), questa Corte, facendosi carico anche delle argomentazioni propugnate dall'orientamento minoritario, ribadite pedissequamente con i motivi di ricorso, ha disatteso, condivisibilmente, il portato della tesi interpretativa privilegiata dal ricorso. Ciò alla luce di una coerente lettura del quadro normativo di riferimento, sia nazionale (artt. 715 e 716 del codice di rito) che sovrannazionale (il Regolamento 2 sul trattamento dei dati adottato nel 2011 dall'Assemblea Generale dell'Interpol); disposizioni che, lette congiuntamente, finiscono per assumere contenuti sostanzialmente sovrapponibili che portano l'interprete ad affermare, in primo luogo, che l'arresto di polizia giudiziaria deve soggiacere unicamente alle condizioni di legittimità dettate dall'art. 716, comma 1, cod. proc. pen. costruite facendo leva sul portato dell'art. 715 comma 2, lettera b) dello stesso codice, avuto riguardo in particolare alla descrizione dei fatti, alla specificazione del reato e agli elementi per l'esatta identificazione della persona da estradare;
per altro verso, che risultano riservati ad una fase di valutazione successiva le verifiche inerenti alla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole alla estradizione (art. 714, comma 3, cod. proc. pen.). Considerazione, quest'ultima, che, in via speculare, finisce per perimetrare il contenuto cognitivo del giudizio di convalida dell'arresto, limitato, con valutazione ex ante, ad una verifica di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, allo stesso tempo definito dentro i confini tracciati dai citati parametri normativi. Ragionare diversamente, si è conclusivamente affermato, significherebbe attribuire alla Polizia Giudiziaria verifiche che, in ragione della loro complessità "appaiono inconciliabili con le esigenze di urgenza che caratterizzano l'arresto del ricercato" (così, letteralmente, la citata sentenza n. 11499 del 22/01/2025). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata è stata tradotta in epoca successiva alla udienza di identificazione ex art. 717 cod. proc. pen., nel corso della quale il ricorrente era assistito da un interprete;
è altrettanto incontroverso, che tale traduzione è intervenuta entro un termine certamente congruo rispetto alla possibilità di procedere alla puntuale predisposizione del presente ricorso, tant'è che f sotto quest'ultimo versantel l'impugnazione non spiega alcuna doglianza. Il fuoco delle censure espresse dal ricorso ha finito piuttosto per riguardare l'asserita violazione delle prerogative difensive inerenti la posizione assunta dall'estradando nel corso della citata udienza di identificazione ai sensi del citato art. 717: la mancata traduzione del provvedimento restrittivo, ad avviso della difesa, ne avrebbe limitato le possibilità di interlocuzione consapevole al momento del confronto con l'Autorità giudiziaria richiesta. Non si può revocare in dubbio, tuttavia, che una siffatta violazione, sempre se utilmente riscontrata, avrebbe potuto incidere rispetto a provvedimenti assunti in esito ad istanze difensive - ad esempio, una richiesta di revoca della misura in precedenza applicata- spese in conseguenza di quel contesto procedimentale, sempre che effettivamente inficiati dalla non ancora eseguita traduzione del titolo genetico. 3 Il Presidente LU I DI STEFANO Il vizio addotto, così come prospettato dalla difesa, in coerenza finisce per rimanere estraneo al provvedimento gravato da ricorso. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell pese processuali. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore BENEDETT-B PATERNO' DD 12_