Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare a seguito di arresto provvisorio ex art. 716 cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, essendo stato dedotto, tra l'altro, il vizio di motivazione relativamente al pericolo di fuga di cui all'art. 715, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2009, n. 29410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29410 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/06/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1290
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 019025/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.I. N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 22/04/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 22.4.09 il presidente della Corte d'appello di Firenze convalidava l'arresto del cittadino (OMISSIS) M.I., operato dai carabinieri di S. in relazione all'ordine di cattura emesso il 29.4.2004 dal Tribunale di Galati in relazione a precedente condanna definitiva del 9.12.2003 per l'espiazione della pena di otto anni di reclusione per il reato di violenza sessuale commesso in Romania l'8.10.2000. Era contestualmente ordinata la custodia cautelare carceraria.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b in relazione all'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. b ed all'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c., con due motivi:
- non potrebbe escludersi l'errore di persona, perché i rilievi segnaletici che hanno condotto all'individuazione si riferivano a precedenti nazionali italiani, non potendosi così escludere l'occasionalità della coincidenza di generalità, frutto dell'intento dell'interessato - in realtà con generalità di C. I., comprovate anche da documento d'identità rilasciatogli in (OMISSIS) - di sottrarsi alla clandestinità; sarebbe pertanto erronea la valutazione presidenziale che ha ritenuto nella specie esistenti sufficienti elementi per l'esatta identificazione della persona;
- il presidente distrettuale avrebbe argomentato la ricorrenza del pericolo concreto di fuga dalla possibilità di sottrarsi all'espiazione della pena inflittagli, avvalendosi dei rapporti stabiliti in zona e praticando accorgimenti del tipo che gli hanno consentito di stabilirsi in (OMISSIS) sotto falso nome, con apprezzamento non condivisibile tenuto conto dell'incensuratezza e della stabile residenza ed attività lavorativa in (OMISSIS), di fatto privilegiando la mera prospettiva della possibile futura esecuzione e così ancorandosi a unico presupposto sempre presente e tale da determinare, se considerato per sè, violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che avverso l'ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare conseguente ad arresto provvisorio ex art. 716 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 719 c.p.p. Sez. 6, Sentenza n. 1734 del 10/05/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 214753 Presidente: D'Asaro L. Estensore: Agro AS. Imputato: Romeiro Romero F.; Sez. 6, Sentenza n. 3136 del 07/07/2000 Cc. (dep. 17/07/2000) Rv. 217712 Presidente: Fulgenzi R. Estensore: De Roberto G. Imputato: Salmanzadeh.
Di ciò è consapevole il ricorrente, che tuttavia prospettando vizi di violazione di legge in realtà sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio allo stato nel procedimento e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga.
Quanto al primo motivo, infatti, il presidente distrettuale ha espressamente motivato sulle ragioni per cui, almeno allo stato, deve ritenersi identificata la persona arrestata con il soggetto richiesto dallo Stato estero: e si tratta di una motivazione ne' omessa ne' apparente.
Quanto al secondo, egualmente è stato dato conto di una situazione fattuale che attesta collegamenti e capacità di aggiramento ed elusione delle normative nazionali in materia di stabile immigrazione (e non può in proposito non osservarsi - sul piano logico ed a conferma che anche in questo caso si sollecita solo un apprezzamento differente - che lo stesso ricorrente per sostenere l'errore di persona attribuisce a proprio precedente malizioso comportamento l'abbinamento tra la propria persona ed il nome del soggetto ricercato perché condannato), anche su di essi articolando l'apprezzamento di sussistenza del pericolo di fuga, con motivazione pure su questo punto ne' omessa ne' apparente.
Il ricorso è pertanto manifestamente infondato ed inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1000,00 - equa in relazione al caso - alla Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvedere ai propri incombenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009