Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
L'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma settimo, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. (Fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2017, n. 19025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19025 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
19025-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/04/2017 Composta da: Sent. n. sez.792 - Presidente - FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.9614/2017 ANDREA TRONCI - Rel. Consigliere - MOTIVAZIONE ALESSANDRA BASSI SEMPLIFICATA FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB OU nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. 45 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. MO AB impugna personalmente l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Venezia ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere, susseguente alla convalida del suo arresto, avvenuto in esecuzione del mandato emesso dall'A.G. tedesca (Tribunale regionale di Lipsia), per l'espiazione della pena residua di anni due e mesi dieci di reclusione, relativa alla condanna irrevocabile inflitta al prevenuto per traffico di sostanze stupefacenti.
2. A supporto della proposta impugnazione, il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa per effetto della mancata traduzione in italiano del m.a.e. di cui - trattasi, "pervenuto solamente in lingua inglese, in violazione quindi dell'art. 6 comma 7 della legge 69/2005" nonché carenza ed illogicità della motivazione, nella parte in cui non dà conto della "scelta della misura cautelare della custodia in carcere" e, segnatamente, delle ragioni della inadeguatezza di una meno gravosa soluzione, tenuto conto della natura di extrema ratio propria della custodia in carcere, "a norma dell'art. 275 comma 3 c.p.p.".
3. Reputa la Corte che il proposto ricorso debba essere senz'altro dichiarato inammissibile, con ogni consequenziale statuizione.
4. L'art. 11 della legge n. 69/2005 - la cui rubrica reca "Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria" - prevede che, qualora l'Autorità competente dello Stato membro abbia effettuato, nelle forme dovute, la prescritta segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (S.I.S.), la p.g. procede all'arresto della persona ricercata, che pone a disposizione dell'A.G., nel rispetto della tempistica indicata, al contempo dando immediata informazione dell'arresto compiuto al Ministero della Giustizia, il quale, per parte sua, effettua la relativa comunicazione allo Stato richiedente, "ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6" della stessa legge. Quindi, il successivo art. 12 stabilisce che l'ufficiale di p.g. che ha fatto luogo all'arresto provveda ad informare l'interessato, in una lingua a lui comprensibile, “del mandato emesso e del suo contenuto", facendo poi luogo agli ulteriori adempimenti di seguito elencati.
4.1 La procedura testé descritta è appunto quella che ha trovato puntuale esecuzione nel caso di specie, in cui l'arresto dello AB è stato effettuato d'iniziativa della polizia giudiziaria, per la quale costituisce, del resto, atto dovuto;
polizia giudiziaria che, attraverso il Ministero dell'interno Direzione Centrale di Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di polizia - Аб 5^ Divisione S.I.RE.N.E., ha ricevuto puntuale conferma dell'effettiva esistenza del m.a.e. di cui trattasi, in conformità alla segnalazione esistente nel S.I.S., ed ha prontamente proceduto ad informare lo AB - per quanto qui in particolare interessa che era stato eseguito nei suoi confronti "il Mandato d'arresto - europeo n. 8085/2015 emesso dalla Regional Court Leipzig >> nr. 8 KLS - 100 JS 8085/2015, 903 ARH 165/17 del(1) 11.09.2015 del Tribunale Regionale di Leipzig, dovendo scontare la pena rimanente di anni 2 e mesi 10 ...". Non solo, ma nel corso dell'udienza di convalida innanzi al magistrato delegato dal Presidente della Corte d'appello di Venezia, quest'ultimo ha ulteriormente informato "il prevenuto sulle ragioni e sui fatti per quali è stata richiesta l'estradizione..." (leggi: la consegna) "... secondo quanto risulta allo stato degli atti".
4.2 Logico corollario di quanto precede è la sicura inesistenza della dedotta violazione del diritto di difesa, senza che abbia pertanto alcun rilievo l'annotazione difensiva incentrata sul dettato del ricordato art. 6, co. 7, L. 69/2005, che in effetti richiede espressamente che il m.a.e. sia tradotto in italiano, adempimento che dovrà trovare esecuzione nel prosieguo della procedura, in funzione della pronuncia finale sulla richiesta consegna. Il che è in linea con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, anzi, "L'omessa trasmissione del mandato di arresto europeo entro il termine di dieci giorni non determina l'inefficacia del provvedimento di convalida dell'arresto emesso dal presidente della Corte d'appello ai sensi dell'art. 13, comma secondo, l. 22 aprile 2005 n. 69, in quanto è sufficiente che, entro il medesimo termine, pervenga la segnalazione della persona nel sistema informativo Schengen (S.I.S.) contenente le indicazioni previste dall'art. 6, comma primo, della legge su citata" (così Sez. 6, sent. n. 5547 del 19.01.2016, Rv. 266109; conf. Sez. 6, sent. n. 5583 del 26.01.2011, Rv. 249232).
5. Quanto, poi, al preteso vizio di motivazione, la Corte lagunare ha dato conto delle ragioni alla base dell'adozione del censurato provvedimento, significando, in ordine al pericolo di fuga ed al tipo di misura prescelto, come essi trovino la propria giustificazione nella "situazione abitativa e lavorativa di AB MO (privo di occupazione, secondo quanto da lui dichiarato, e non effettivamente residente nel luogo di dimora, a quanto è dato capire)", tale da non rendere confacenti "altre più blande misure": il che comporta la genericità della relativa doglianza, che con la sintetizzata motivazione non si è affatto confrontata. Alla anticipata declaratoria seguono, ex lege, le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 05.04.2017 Il Presidente0 Il Consigliere est.Алаша бек DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3