TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/08/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 742/2025 promossa da:
appresentato e difeso dall'Avv. MONTANARI ANNALISA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
CP_1 resistente e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“1. In via preliminare ed urgente, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare come provvedimenti indifferibili il divieto per di avvicinamento a e CP_1 Parte_1
l'invito allo stesso a spostare altrove la propria residenza, attesa la indisponibilità della ricorrente di mettere a disposizione la propria abitazione per l'esecuzione degli eventuali arresti domiciliari di;
CP_1
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
pagina 1 di 3 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in LO il 23.07.2022 (Registro Atti di Matrimonio del Comune di LO – Anno 2022 – N.
[...]
32 Parte 1)
4. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
5. Stabilire che la casa coniugale, locata con contratto di locazione intestato a , Parte_1 rimanga assegnata in via esclusiva alla stessa.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio Con ricorso depositato il 17.04.2025, la SI.ra ha adito il Tribunale chiedendo: Parte_1 in via preliminare ed urgente, l'adozione dei provvedimenti indifferibili di divieto di avvicinamento del coniuge e trasferimento della residenza dello stesso;
in via principale, la separazione personale con addebito al marito e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione dai coniugi;
con vittoria di spese e competenze di causa. Con decreto depositato il 23.04.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di emissione di provvedimenti urgenti, non sussistendo il periculum in mora, fissando udienza di comparizione delle parti al 17.06 e riducendo i termini ex art. 473-bis.21 c.p.c. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituito né è comparso in occasione della prima udienza. In occasione dell'udienza del 17.6.2025 il difensore di parte ricorrente nulla ha opposto in ordine all'emissione della sentenza sullo status ma chiede l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti e dell'ordine di allontanamento.
2. Domanda di separazione La domanda di separazione personale va accolta. L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (a far data da ottobre 2024) la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La causa deve essere rimessa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
pagina 2 di 3
Per questi motivi
il Tribunale di LO in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi con Parte_1 CP_1 matrimonio civile in LO (LO) in data 23.07.2022 (atto trascritto presso il Comune di LO, Anno 2022 - N. 32 Parte 1);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LO (LO) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
LO, così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 742/2025 promossa da:
appresentato e difeso dall'Avv. MONTANARI ANNALISA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
CP_1 resistente e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“1. In via preliminare ed urgente, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare come provvedimenti indifferibili il divieto per di avvicinamento a e CP_1 Parte_1
l'invito allo stesso a spostare altrove la propria residenza, attesa la indisponibilità della ricorrente di mettere a disposizione la propria abitazione per l'esecuzione degli eventuali arresti domiciliari di;
CP_1
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
pagina 1 di 3 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in LO il 23.07.2022 (Registro Atti di Matrimonio del Comune di LO – Anno 2022 – N.
[...]
32 Parte 1)
4. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
5. Stabilire che la casa coniugale, locata con contratto di locazione intestato a , Parte_1 rimanga assegnata in via esclusiva alla stessa.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio Con ricorso depositato il 17.04.2025, la SI.ra ha adito il Tribunale chiedendo: Parte_1 in via preliminare ed urgente, l'adozione dei provvedimenti indifferibili di divieto di avvicinamento del coniuge e trasferimento della residenza dello stesso;
in via principale, la separazione personale con addebito al marito e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione dai coniugi;
con vittoria di spese e competenze di causa. Con decreto depositato il 23.04.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di emissione di provvedimenti urgenti, non sussistendo il periculum in mora, fissando udienza di comparizione delle parti al 17.06 e riducendo i termini ex art. 473-bis.21 c.p.c. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituito né è comparso in occasione della prima udienza. In occasione dell'udienza del 17.6.2025 il difensore di parte ricorrente nulla ha opposto in ordine all'emissione della sentenza sullo status ma chiede l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti e dell'ordine di allontanamento.
2. Domanda di separazione La domanda di separazione personale va accolta. L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (a far data da ottobre 2024) la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La causa deve essere rimessa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
pagina 2 di 3
Per questi motivi
il Tribunale di LO in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi con Parte_1 CP_1 matrimonio civile in LO (LO) in data 23.07.2022 (atto trascritto presso il Comune di LO, Anno 2022 - N. 32 Parte 1);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LO (LO) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
LO, così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3