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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/08/2025, n. 7637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7637 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6221/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso, giusta procura pre- Parte_1 C.F._1
sente su foglio separato, dall'avv. Paolo Zinno (C.F. - con il C.F._2
quale elett.te domicilia in Napoli al V.le A. Gramsci n. 19 (numero di fax ai fini delle eventuali comunicazioni di Cancelleria: 081.19308124).,
-ATTORE-
e
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rap-
presentata e difesa dall'avv. E.Balletta dell'Avvocatura regionale, giusta procura gene-
rale ad lites indicata in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 7-3-22 a mezzo PEC, il “…sig. … AV- Parte_1
VERSO E PER LO ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA 1. Del provvedimento prot. n. 14900/U del 15/11/2021 (notificato in data 08.02.22) avente ad oggetto “Acco-
glimento parziale istanza” con il quale veniva comunicato l'accoglimento della istanza di annullamento in autotutela della ingiunzione di pagamento prot. n. 12280/102 del
07/07/2021; 2. dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 12280/102 del 07/07/2021, resa ai sensi dell'art 2 del R.D 14.4.1910, n.639, del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale della Campa-
nia, con la quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento entro 30 giorni in favore della della somma complessiva di euro 7.112,01, a seguito delle Controparte_1
sentenze della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la - n. CP_1
172 del 30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019; 3. di ogni ulteriore atto, connesso e/o con-
seguenziale, se ed in quanto lesivi degli interessi dell'opponente. FATTO A. Il sig.
ha prestato servizio nella qualità di “comandato presso il Consiglio Regionale Pt_1
della , presso gli uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi isti- CP_1
tuzionali del Consiglio Regionale, in virtù di formali atti amministrativi, mai contestati sino ad oggi. B. Con la Ingiunzione di pagamento prot. n. 12820/102/Reg.Ing. del
07/10/2021, il Controparte_2
ingiungeva all'opponente il pagamento della somma
[...]
complessiva pari ad € 7.111,37. C. Tale pretesa fonda su di un presupposto erroneo: ed infatti, secondo la ricostruzione riportata nella premessa dell'ingiunzione, il sig.
Par vino sarebbe stato comandato presso il per i Controparte_2
periodi 2009/2019. D. Con istanza di annullamento in autotutela rispettivamente del
14.10.2021 e del 27.01.22, parte opponente contestava la legittimità della pretesa rile-
vando che “contrariamente a quanto riportato nell'atto di ingiunzione, il sig. Pt_1
ha cessato il rapporto di comandato nel mese di Maggio 2010 (cfr. buste paga e prov- vedimento di rientro..) (cfr. allegati). E. Con il provvedimento prot. n. 14900/U del
15/11/2021 (notificato in data 08.02.22) avente ad oggetto “Accoglimento parziale istanza”, veniva riformata la ordinanza di pagamento prot. n. 12280/102 del
07/07/2021 attesa la riconosciuta prescrizione del periodo che va dal Gennaio 2009 al
Maggio 2009. F. Pertanto, veniva ingiunto il pagamento della minor somma di €
4.931,97. **** **** **** Preme, tuttavia, preliminarmente sottoporre all'attenzione dell'Ecc.mo Giudicante alcune considerazioni sulla questione in esame.
… Parte opponente, come già rilevato, in qualità di comandato, è stato assegnato pres-
so il nel periodo da Gennaio 2009 a Maggio Controparte_2
2010, come confermato anche nel provvedimento oggetto di gravame, svolgendo le atti-
vità previste dalla normativa richiamata e ricevendo quale corrispettivo delle presta-
zioni rese i relativi trattamenti economici ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 20/2002 e all'art. 1
comma 1 L.R. n. 25/2003. … Tanto premesso, con la ingiunzione di pagamento prot.
12820/102 del 07/10/21, il , dopo avere richiamato Controparte_2
una nota di invito alla restituzione, non notificata all'opponente nelle forme previste dal
Codice di Procedura Civile, bensì all'indirizzo PEC dell'Amministrazione di apparte-
nenza (sic!), e pertanto mai conosciuta, si afferma in assenza di ogni presupposto che
“è risultato vano il tentativo di ottenere il pagamento di quanto dovuto, nonostante la richiesta formulata”; rilevato infine che “il credito in questione è certo, liquido ed esi-
gibile”, si ingiunge all'opponente dapprima il pagamento di € 7.111,37, e successiva-
mente, a seguito del parziale accoglimento della istanza di annullamento in autotutela,
della somma di € 4.931,91. … MOTIVI di DIRITTO 1. …PRESCRIZIONE DEL PRE-
SUNTO DIRITTO DI CREDITO. … B) Si eccepisce inoltre la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. degli asseriti crediti a tutto il 7 ottobre 2016 . Non
sfuggirà infatti all'attenzione dell'Ecc.mo Giudicante che, come affermato nel provve-
dimento prot. 00149000/U, l'opponente ha prestato servizio per il periodo da Gennaio
2009 a Maggio 2010, per cui risulta ampiamente superato sia il termine di prescrizione quinquennale che quello ordinario decennale (erroneamente computato dalla PA). An- che a voler dare valore alla comunicazione richiamata nell'ingiunzione impugnata –
ma tanto si contesta – quest'ultima risulterebbe notificata solo in data 18/11/2020 per cui si sarebbe materializzata la prescrizione decennale degli asseriti crediti. Il motivo è
fondato e assorbente. ”.
Oltre ai descritti profili preliminari sin qui riportati sotto il profilo della eccepita pre-
scrizione, contesta altresì nel merito la opposta ingiunzione, come Parte_1
rettificata, chiedendo in definitiva la caducazione di tale intimazione di pagamento (v.,
amplius, citazione introduttiva).
La all'uopo costituitasi, deduceva a su volta la inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. compar-
sa di risposta in atti.).
E dunque :
-è pacifico e documentato in atti che l'odierno opponente abbia prestato servizio regio-
nale in qualità di comandato nel periodo Gennaio 2009 - Maggio 2010 (cfr. provvedi-
mento regionale di parziale accoglimento/istanza del 15/11/21, in cui è appunto premes-
so che ha presentato istanza di annullamento dell'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 12200/102 del 07.10.2021 per decorrenza del termine di prescrizione de-
cennale” -enfasi aggiunta-);
-che, poi, è altresì intervenuto anteriore sollecito di pagamento del 18/11/20 -ex art. 2033 c.c.- da parte della odierna convenuta (quanto alla prescrizione decennale della ri-
petizione d'indebito ricorrente anche laddove -come nella specie- si tratti di somme ero-
gate mensilmente, v. ad es. Cass. 28436/19);
-che, però, considerando che la prescrizione stessa decorre dall'eseguito pagamento -qui di maggio o giugno 2010-, ne discende allora che detta nota del 18/11/20, come ovvia-
mente tutti gli atti successivi, non sono dunque idonei ad interrompere il tempus prae-
scriptionis del credito restitutorio, maturato appunto, al più tardi, al giugno 2020 (infat-
ti, questo termine ordinario di dieci anni comincia appunto a decorrere -a fini di ripeti-
zione dell'indebito- dal giorno della dazione effettiva delle spettanze : cfr. Cass. 15/01/1993, n. 414; Cass. 13/04/2005, n. 7651);
-che, pertanto, già solo l'insieme di tali dati cronologici evidenzia, ex se, il decorso del termine di dieci anni maturato, si ribadisce, al maggio/giugno2010 (pagamento della fi-
nale mensilità di comando), senza che siano intervenuti tempestivi atti interruttivi : in-
fatti, rispetto a tale ultimo pagamento regionale di maggio/giugno 2010, la sola messa in mora del 18/11/20 si rivela come tale tardiva e, in conseguenza, inidonea ad interrompe-
re la eccepita prescrizione.
Con l'oggettivo effetto, in definitiva, che l'ingiunta pretesa regionale risulti consumata per decorso del tempo. Emergenza processuale che, come testè detto, non viene a sua volta smentita, in concreto, da alcuna allegazione regionale atta -in ipotesi- a dimostrare la comunicazione/notifica di efficienti atti interruttivi.
Ciò non è accaduto e, dunque, la domanda oppositoria si rivela preliminarmente fonda-
ta, sì da dover essere in tesi accolta, con la conseguente estinzione del credito ingiunto.
Questa oggettiva ragione preliminare, di prescrizione decennale, assorbe poi -di fatto-
sia ogni altra ipotesi di ricostruzione cronologica degli eventi di causa sia, infine, gli ul-
teriori motivi di merito dedotti da parte opponente.
Tuttavia, in comparsa conclusionale la evidenzia che essa “…in corso di giu- CP_1
dizio, depositava la Determina del Consiglio Regionale Prot. n. 19733 del 17/11/2022,
con la quale era stato disposto l'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di paga-
mento impugnata e, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della mate-
ria del contendere con compensazione delle spese di lite, mentre la difesa dell'attore si
è opposta alla richiesta di compensazione, chiedendo che le spese venissero regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale”.
Sempre in comparsa conclusionale, l'opponente, in convergenza in parte qua, a sua vol-
ta dichiara che “Con la determina della Direzione Generale Risorse Umane, Finanzia-
rie e Strumentali, la ha annullato “la l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
12820/102/Reg.Ing. del 7/10/2021”, accogliendo le eccezioni di prescrizione sollevate sin dalla prima istanza di annullamento in autotutela dell'opponente. Alla luce di tan- to, questa difesa insiste affinché l'Ecc.mo Giudicante voglia “Condannare il
[...]
e la , in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_1
rapp.ti p.t. in solido o chi di essi di ragione, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario” come da prospetto già agli atti di causa.”.
Sicchè, oggettivamente cessata la materia del contendere, come altresì riconosciuto da entrambe le parti in causa, resta da vagliare la controversa questione del governo delle spese di lite in relazione alle quali -stante la circostanza che il credito restitutorio è ri-
masto impagato e che, nel tempo, sono poi via via intervenute in materia molteplici in-
terpretazioni giurisprudenziali- appare allora equo compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 7-3-22 a mezzo PEC, così Parte_1
provvede :
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa interamente tra le parti le sostenute spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2/6/25 Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6221/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso, giusta procura pre- Parte_1 C.F._1
sente su foglio separato, dall'avv. Paolo Zinno (C.F. - con il C.F._2
quale elett.te domicilia in Napoli al V.le A. Gramsci n. 19 (numero di fax ai fini delle eventuali comunicazioni di Cancelleria: 081.19308124).,
-ATTORE-
e
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rap-
presentata e difesa dall'avv. E.Balletta dell'Avvocatura regionale, giusta procura gene-
rale ad lites indicata in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 7-3-22 a mezzo PEC, il “…sig. … AV- Parte_1
VERSO E PER LO ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA 1. Del provvedimento prot. n. 14900/U del 15/11/2021 (notificato in data 08.02.22) avente ad oggetto “Acco-
glimento parziale istanza” con il quale veniva comunicato l'accoglimento della istanza di annullamento in autotutela della ingiunzione di pagamento prot. n. 12280/102 del
07/07/2021; 2. dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 12280/102 del 07/07/2021, resa ai sensi dell'art 2 del R.D 14.4.1910, n.639, del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale della Campa-
nia, con la quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento entro 30 giorni in favore della della somma complessiva di euro 7.112,01, a seguito delle Controparte_1
sentenze della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la - n. CP_1
172 del 30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019; 3. di ogni ulteriore atto, connesso e/o con-
seguenziale, se ed in quanto lesivi degli interessi dell'opponente. FATTO A. Il sig.
ha prestato servizio nella qualità di “comandato presso il Consiglio Regionale Pt_1
della , presso gli uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi isti- CP_1
tuzionali del Consiglio Regionale, in virtù di formali atti amministrativi, mai contestati sino ad oggi. B. Con la Ingiunzione di pagamento prot. n. 12820/102/Reg.Ing. del
07/10/2021, il Controparte_2
ingiungeva all'opponente il pagamento della somma
[...]
complessiva pari ad € 7.111,37. C. Tale pretesa fonda su di un presupposto erroneo: ed infatti, secondo la ricostruzione riportata nella premessa dell'ingiunzione, il sig.
Par vino sarebbe stato comandato presso il per i Controparte_2
periodi 2009/2019. D. Con istanza di annullamento in autotutela rispettivamente del
14.10.2021 e del 27.01.22, parte opponente contestava la legittimità della pretesa rile-
vando che “contrariamente a quanto riportato nell'atto di ingiunzione, il sig. Pt_1
ha cessato il rapporto di comandato nel mese di Maggio 2010 (cfr. buste paga e prov- vedimento di rientro..) (cfr. allegati). E. Con il provvedimento prot. n. 14900/U del
15/11/2021 (notificato in data 08.02.22) avente ad oggetto “Accoglimento parziale istanza”, veniva riformata la ordinanza di pagamento prot. n. 12280/102 del
07/07/2021 attesa la riconosciuta prescrizione del periodo che va dal Gennaio 2009 al
Maggio 2009. F. Pertanto, veniva ingiunto il pagamento della minor somma di €
4.931,97. **** **** **** Preme, tuttavia, preliminarmente sottoporre all'attenzione dell'Ecc.mo Giudicante alcune considerazioni sulla questione in esame.
… Parte opponente, come già rilevato, in qualità di comandato, è stato assegnato pres-
so il nel periodo da Gennaio 2009 a Maggio Controparte_2
2010, come confermato anche nel provvedimento oggetto di gravame, svolgendo le atti-
vità previste dalla normativa richiamata e ricevendo quale corrispettivo delle presta-
zioni rese i relativi trattamenti economici ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 20/2002 e all'art. 1
comma 1 L.R. n. 25/2003. … Tanto premesso, con la ingiunzione di pagamento prot.
12820/102 del 07/10/21, il , dopo avere richiamato Controparte_2
una nota di invito alla restituzione, non notificata all'opponente nelle forme previste dal
Codice di Procedura Civile, bensì all'indirizzo PEC dell'Amministrazione di apparte-
nenza (sic!), e pertanto mai conosciuta, si afferma in assenza di ogni presupposto che
“è risultato vano il tentativo di ottenere il pagamento di quanto dovuto, nonostante la richiesta formulata”; rilevato infine che “il credito in questione è certo, liquido ed esi-
gibile”, si ingiunge all'opponente dapprima il pagamento di € 7.111,37, e successiva-
mente, a seguito del parziale accoglimento della istanza di annullamento in autotutela,
della somma di € 4.931,91. … MOTIVI di DIRITTO 1. …PRESCRIZIONE DEL PRE-
SUNTO DIRITTO DI CREDITO. … B) Si eccepisce inoltre la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. degli asseriti crediti a tutto il 7 ottobre 2016 . Non
sfuggirà infatti all'attenzione dell'Ecc.mo Giudicante che, come affermato nel provve-
dimento prot. 00149000/U, l'opponente ha prestato servizio per il periodo da Gennaio
2009 a Maggio 2010, per cui risulta ampiamente superato sia il termine di prescrizione quinquennale che quello ordinario decennale (erroneamente computato dalla PA). An- che a voler dare valore alla comunicazione richiamata nell'ingiunzione impugnata –
ma tanto si contesta – quest'ultima risulterebbe notificata solo in data 18/11/2020 per cui si sarebbe materializzata la prescrizione decennale degli asseriti crediti. Il motivo è
fondato e assorbente. ”.
Oltre ai descritti profili preliminari sin qui riportati sotto il profilo della eccepita pre-
scrizione, contesta altresì nel merito la opposta ingiunzione, come Parte_1
rettificata, chiedendo in definitiva la caducazione di tale intimazione di pagamento (v.,
amplius, citazione introduttiva).
La all'uopo costituitasi, deduceva a su volta la inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. compar-
sa di risposta in atti.).
E dunque :
-è pacifico e documentato in atti che l'odierno opponente abbia prestato servizio regio-
nale in qualità di comandato nel periodo Gennaio 2009 - Maggio 2010 (cfr. provvedi-
mento regionale di parziale accoglimento/istanza del 15/11/21, in cui è appunto premes-
so che ha presentato istanza di annullamento dell'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 12200/102 del 07.10.2021 per decorrenza del termine di prescrizione de-
cennale” -enfasi aggiunta-);
-che, poi, è altresì intervenuto anteriore sollecito di pagamento del 18/11/20 -ex art. 2033 c.c.- da parte della odierna convenuta (quanto alla prescrizione decennale della ri-
petizione d'indebito ricorrente anche laddove -come nella specie- si tratti di somme ero-
gate mensilmente, v. ad es. Cass. 28436/19);
-che, però, considerando che la prescrizione stessa decorre dall'eseguito pagamento -qui di maggio o giugno 2010-, ne discende allora che detta nota del 18/11/20, come ovvia-
mente tutti gli atti successivi, non sono dunque idonei ad interrompere il tempus prae-
scriptionis del credito restitutorio, maturato appunto, al più tardi, al giugno 2020 (infat-
ti, questo termine ordinario di dieci anni comincia appunto a decorrere -a fini di ripeti-
zione dell'indebito- dal giorno della dazione effettiva delle spettanze : cfr. Cass. 15/01/1993, n. 414; Cass. 13/04/2005, n. 7651);
-che, pertanto, già solo l'insieme di tali dati cronologici evidenzia, ex se, il decorso del termine di dieci anni maturato, si ribadisce, al maggio/giugno2010 (pagamento della fi-
nale mensilità di comando), senza che siano intervenuti tempestivi atti interruttivi : in-
fatti, rispetto a tale ultimo pagamento regionale di maggio/giugno 2010, la sola messa in mora del 18/11/20 si rivela come tale tardiva e, in conseguenza, inidonea ad interrompe-
re la eccepita prescrizione.
Con l'oggettivo effetto, in definitiva, che l'ingiunta pretesa regionale risulti consumata per decorso del tempo. Emergenza processuale che, come testè detto, non viene a sua volta smentita, in concreto, da alcuna allegazione regionale atta -in ipotesi- a dimostrare la comunicazione/notifica di efficienti atti interruttivi.
Ciò non è accaduto e, dunque, la domanda oppositoria si rivela preliminarmente fonda-
ta, sì da dover essere in tesi accolta, con la conseguente estinzione del credito ingiunto.
Questa oggettiva ragione preliminare, di prescrizione decennale, assorbe poi -di fatto-
sia ogni altra ipotesi di ricostruzione cronologica degli eventi di causa sia, infine, gli ul-
teriori motivi di merito dedotti da parte opponente.
Tuttavia, in comparsa conclusionale la evidenzia che essa “…in corso di giu- CP_1
dizio, depositava la Determina del Consiglio Regionale Prot. n. 19733 del 17/11/2022,
con la quale era stato disposto l'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di paga-
mento impugnata e, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della mate-
ria del contendere con compensazione delle spese di lite, mentre la difesa dell'attore si
è opposta alla richiesta di compensazione, chiedendo che le spese venissero regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale”.
Sempre in comparsa conclusionale, l'opponente, in convergenza in parte qua, a sua vol-
ta dichiara che “Con la determina della Direzione Generale Risorse Umane, Finanzia-
rie e Strumentali, la ha annullato “la l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
12820/102/Reg.Ing. del 7/10/2021”, accogliendo le eccezioni di prescrizione sollevate sin dalla prima istanza di annullamento in autotutela dell'opponente. Alla luce di tan- to, questa difesa insiste affinché l'Ecc.mo Giudicante voglia “Condannare il
[...]
e la , in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_1
rapp.ti p.t. in solido o chi di essi di ragione, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario” come da prospetto già agli atti di causa.”.
Sicchè, oggettivamente cessata la materia del contendere, come altresì riconosciuto da entrambe le parti in causa, resta da vagliare la controversa questione del governo delle spese di lite in relazione alle quali -stante la circostanza che il credito restitutorio è ri-
masto impagato e che, nel tempo, sono poi via via intervenute in materia molteplici in-
terpretazioni giurisprudenziali- appare allora equo compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 7-3-22 a mezzo PEC, così Parte_1
provvede :
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa interamente tra le parti le sostenute spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2/6/25 Il giudice unico Antonio Attanasio