TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2024, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2939/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2939/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Parte_1 C.F._1
Morbidelli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenza Solaini, CP_1 C.F._2
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Bovini n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ravenna da e Parte_1
in data 08.09.1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune CP_1 dell'anno 1996 al n. 218 P. II, Serie A con ogni consequenziale ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ravenna di procedere alle annotazioni di rito, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno CP_1 divorzile ai sensi dell'art. 5 co. 8 legge 898/1970 e succ. mod. alla sig.ra , che accetta, Parte_1 la somma di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) che verrà corrisposta al momento della comparizione delle parti avanti il Giudice Relatore in sede divorzile.
2) Le spese legali sono compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 370/2024, pubblicata il 03/04/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
24/11/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 370/2024, pubblicata il
03/04/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2939/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato a Ravenna il C.F._1 CP_1 C.F._2
pagina 2 di 3 08/09/1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996 al n. 218,
p. 2, s. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2939/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Parte_1 C.F._1
Morbidelli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenza Solaini, CP_1 C.F._2
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Bovini n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ravenna da e Parte_1
in data 08.09.1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune CP_1 dell'anno 1996 al n. 218 P. II, Serie A con ogni consequenziale ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ravenna di procedere alle annotazioni di rito, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno CP_1 divorzile ai sensi dell'art. 5 co. 8 legge 898/1970 e succ. mod. alla sig.ra , che accetta, Parte_1 la somma di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) che verrà corrisposta al momento della comparizione delle parti avanti il Giudice Relatore in sede divorzile.
2) Le spese legali sono compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 370/2024, pubblicata il 03/04/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
24/11/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 370/2024, pubblicata il
03/04/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2939/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato a Ravenna il C.F._1 CP_1 C.F._2
pagina 2 di 3 08/09/1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996 al n. 218,
p. 2, s. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3