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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NO FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 18/10/2024 DEla CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, ANTONIO BALSAMO, ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione annulli senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, rideterminandolo con la eliminazione DEl'aumento di pena originariamente applicato per il reato di cui al capo 2). Penale Sent. Sez. 5 Num. 4945 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE Giudice DEl'udienza preliminare DE Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 9 maggio 2023, IN ZI OT fu condannato alla pena di 11 mesi di reclusione e di 250,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei reati, uniti dal vincolo DEla continuazione, di cui agli artt. 56-624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., per tentato furto aggravato dall'avere usato violenza sul portone d'ingresso secondario a un'abitazione, esposto per necessità e destinazione alla pubblica fede (capo 1); nonché di cui agli artt. 635, secondo comma, n. 1, in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato la porta di accesso secondario alla stessa abitazione (capo 2); fatti accertati in Santa IA DE EL in data 11 gennaio 2021. 2. Con sentenza in data 18 ottobre 2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma DEla sentenza di primo grado, ha riqualificato il DEitto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e ha dichiarato in esso assorbito il reato di cui al capo 2), con conferma, nel resto, DEle precedenti statuizioni. Peraltro, considerato che il fatto contestato al capo 1) doveva essere qualificato come tentativo punibile di furto in abitazione ex artt. 56 e 624-bis cod. pen. e che, conseguentemente, la pena inflitta appariva ben inferiore a quella applicabile, la Corte territoriale ha ritenuto che essa fosse «DE tutto insuscettibile di alcuna revisione al ribasso». 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso OT a mezzo DE difensore di fiducia, avv. Salvatore Vitale, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione DEl'art. 597 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata abbia violato il divieto di reformatio in pejus per avere ritenuto assorbito il DEitto di cui al capo 2) in quello contestato al capo 1) senza però procedere alla corrispondente riduzione DEla pena applicata in aumento, a titolo di continuazione, per il DEitto contestato al capo 2). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2 2. Va premesso che, come condivisibilmente posto in luce dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, l'attribuzione all'esito DE giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta DE pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura DEla disposizione alla luce DEl'art. 111, secondo comma, Cost., e DEl'art. 6 DEla Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione DE reato fosse nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti DEla difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 DE 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01; Sez. 3, n. 9457 DE 19/01/2024, E., Rv. 286026 - 01). Deve, dunque, ritenersi corretta la avvenuta riqualificazione DE fatto contestato al capo 1) nella più grave fattispecie di tentato furto in abitazione aggravato. 3. Nondimeno, nel caso in cui vi sia stata l'impugnazione DE solo imputato, il Giudice DEl'appello non può riformare la sentenza di primo grado applicando un trattamento sanzionatorio più grave di quello disposto dal provvedimento impugnato. Infatti, l'art. 597, comma, cod. proc. pen. stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità»; sicché nel caso in cui sia stata data al fatto una definizione giuridica più grave, la pena inflitta deve essere pari o inferiore a quella stabilita dal primo giudice in relazione ad esso. E', inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l'entità complessiva DEla pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 DE 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01), riguardando, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento DEla continuazione (Sez. 2, n. 6043 DE 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628 - 02). Conseguentemente è stato anche ritenuto che vi sia violazione di tale divieto anche nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte DE solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo DEla continuazione, non si diminuisca l'entità DEla pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l'assoluzione per un reato-satellite (Sez. 5, n. 31998 DE 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 01; Sez. 3, n. 17731 DE 15/02/2018, Balzano, Rv. 272779 - 01; Sez. 5, n. 50083 DE 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626 - 01; Sez. 3, n. 17113 DE 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 - 01; Sez. 3, n. 38084 DE 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961 - 01). 3 4. Orbene, nel caso in esame il Giudice di appello, pur in presenza DEl'impugnazione DE solo OT, ha realizzato una modifica in peius DE trattamento sanzionatorio stabilito dal primo Giudice, il quale, da un lato, ha riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e ha dichiarato in esso assorbito il reato di cui al capo 2); e, dall'altro lato, ha lasciato invariata la pena finale applicata nel giudizio di primo grado, che era comprensiva DEl'aumento di pena per la continuazione tra il primo reato e quello di cui al capo 2). E in questo modo ha finito per realizzare un aggravamento DE trattamento che era stato stabilito in primo grado. 5. Alla luce DEle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte DE trattamento sanzionatorio corrispondente all'aumento originariamente applicato per il reato di cui al capo 2), disponendosi l'eliminazione DEla relativa pena, pari a 3 mesi di reclusione e 50 euro di multa, ai sensi DEl'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 2011 DE 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261598 - 01), con rideterminazione DEla pena finale in 8 mesi di reclusione e in 200 euro di multa.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in otto mesi di reclusione e duecento euro dì multa. Così deciso in data 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, ANTONIO BALSAMO, ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione annulli senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, rideterminandolo con la eliminazione DEl'aumento di pena originariamente applicato per il reato di cui al capo 2). Penale Sent. Sez. 5 Num. 4945 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE Giudice DEl'udienza preliminare DE Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 9 maggio 2023, IN ZI OT fu condannato alla pena di 11 mesi di reclusione e di 250,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei reati, uniti dal vincolo DEla continuazione, di cui agli artt. 56-624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., per tentato furto aggravato dall'avere usato violenza sul portone d'ingresso secondario a un'abitazione, esposto per necessità e destinazione alla pubblica fede (capo 1); nonché di cui agli artt. 635, secondo comma, n. 1, in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato la porta di accesso secondario alla stessa abitazione (capo 2); fatti accertati in Santa IA DE EL in data 11 gennaio 2021. 2. Con sentenza in data 18 ottobre 2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma DEla sentenza di primo grado, ha riqualificato il DEitto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e ha dichiarato in esso assorbito il reato di cui al capo 2), con conferma, nel resto, DEle precedenti statuizioni. Peraltro, considerato che il fatto contestato al capo 1) doveva essere qualificato come tentativo punibile di furto in abitazione ex artt. 56 e 624-bis cod. pen. e che, conseguentemente, la pena inflitta appariva ben inferiore a quella applicabile, la Corte territoriale ha ritenuto che essa fosse «DE tutto insuscettibile di alcuna revisione al ribasso». 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso OT a mezzo DE difensore di fiducia, avv. Salvatore Vitale, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione DEl'art. 597 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata abbia violato il divieto di reformatio in pejus per avere ritenuto assorbito il DEitto di cui al capo 2) in quello contestato al capo 1) senza però procedere alla corrispondente riduzione DEla pena applicata in aumento, a titolo di continuazione, per il DEitto contestato al capo 2). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2 2. Va premesso che, come condivisibilmente posto in luce dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, l'attribuzione all'esito DE giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta DE pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura DEla disposizione alla luce DEl'art. 111, secondo comma, Cost., e DEl'art. 6 DEla Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione DE reato fosse nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato, in concreto, una lesione dei diritti DEla difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 DE 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01; Sez. 3, n. 9457 DE 19/01/2024, E., Rv. 286026 - 01). Deve, dunque, ritenersi corretta la avvenuta riqualificazione DE fatto contestato al capo 1) nella più grave fattispecie di tentato furto in abitazione aggravato. 3. Nondimeno, nel caso in cui vi sia stata l'impugnazione DE solo imputato, il Giudice DEl'appello non può riformare la sentenza di primo grado applicando un trattamento sanzionatorio più grave di quello disposto dal provvedimento impugnato. Infatti, l'art. 597, comma, cod. proc. pen. stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità»; sicché nel caso in cui sia stata data al fatto una definizione giuridica più grave, la pena inflitta deve essere pari o inferiore a quella stabilita dal primo giudice in relazione ad esso. E', inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l'entità complessiva DEla pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 DE 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01), riguardando, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento DEla continuazione (Sez. 2, n. 6043 DE 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628 - 02). Conseguentemente è stato anche ritenuto che vi sia violazione di tale divieto anche nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte DE solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo DEla continuazione, non si diminuisca l'entità DEla pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l'assoluzione per un reato-satellite (Sez. 5, n. 31998 DE 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 01; Sez. 3, n. 17731 DE 15/02/2018, Balzano, Rv. 272779 - 01; Sez. 5, n. 50083 DE 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626 - 01; Sez. 3, n. 17113 DE 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 - 01; Sez. 3, n. 38084 DE 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961 - 01). 3 4. Orbene, nel caso in esame il Giudice di appello, pur in presenza DEl'impugnazione DE solo OT, ha realizzato una modifica in peius DE trattamento sanzionatorio stabilito dal primo Giudice, il quale, da un lato, ha riqualificato il fatto contestato al capo 1) ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e ha dichiarato in esso assorbito il reato di cui al capo 2); e, dall'altro lato, ha lasciato invariata la pena finale applicata nel giudizio di primo grado, che era comprensiva DEl'aumento di pena per la continuazione tra il primo reato e quello di cui al capo 2). E in questo modo ha finito per realizzare un aggravamento DE trattamento che era stato stabilito in primo grado. 5. Alla luce DEle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte DE trattamento sanzionatorio corrispondente all'aumento originariamente applicato per il reato di cui al capo 2), disponendosi l'eliminazione DEla relativa pena, pari a 3 mesi di reclusione e 50 euro di multa, ai sensi DEl'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 2011 DE 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261598 - 01), con rideterminazione DEla pena finale in 8 mesi di reclusione e in 200 euro di multa.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in otto mesi di reclusione e duecento euro dì multa. Così deciso in data 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore