Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Albachiara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Musa, Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 71495 del 29.12.2021, poi conosciuta, con cui l'A.c. di Fasano ha comunicato alla ricorrente che «l'autorizzazione pae-saggistica ha cessato la sua efficacia»;
- ove occorra, della p.e.c. del 29.12.2021 con cui l'A.c. intimata ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 71495/'21;
- ove occorra, della nota prot. n. 67927 dell'11.12.2021 (menzionata nella predetta nota comunale prot. n. 71495/'21, ma ignota alla ricorrente, la quale formula istanza istruttoria con riserva di motivi ulteriori e aggiunti) con cui la «Soprintendenza, per il tramite del comando di polizia locale, ha richiesto la verifica della completa e puntuale ottemperanza alle prescrizioni dei relativi permessi stagionali delle strutture a carattere precario/stagionale presenti lungo la fascia costiera» (ciò si legge sempre nella gravata nota comunale prot. n. 71495/'21);
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/5/2022:
- della nota prot. n. 12904 del 9.3.2022 (trasmessa ad Albachiara con la pure gravata p.e.c. del 9.3.2022) con cui l'A.c. di Fasano ha comunicato alla ricorrente che, «ai fini di una migliore intelligenza della problematica, con nota n. 12772 di prot. del 09/03/2022, ha inoltrato apposita richiesta di parere alla competente Soprintendenza»;
- ove occorra, della p.e.c. del 9.3.2022 con cui l'A.c. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota comunale prot. n. 12904/'22;
- della nota prot. n. 12772 del 9.3.2022 (versata in atti dalla stessa A.c. resistente il 9.3.2022) con cui la p.A. comunale ha richiesto a SABAP il predetto parere;
- nonché di tutti gli altri atti già gravati con il ricorso introduttivo e, in dettaglio:
- della nota prot. n. 71495 del 29.12.2021, con cui l'A.c. di Fasano ha comunicato alla ricorrente che «l'autorizzazione paesaggistica ha cessato la sua efficacia»;
- ove occorra, della p.e.c. del 29.12.2021 con cui l'A.c. intimata ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 71495/'21;
- ove occorra, della nota prot. n. 67927 dell'11.12.2021 (menzionata nella predetta nota comunale prot. n. 71495/'21, ma ignota alla ricorrente, la quale formula istanza istruttoria con riserva di motivi ulteriori e aggiunti) con cui la «Soprintendenza, per il tramite del comando di polizia locale, ha richiesto la verifica della completa e puntuale ottemperanza alle prescrizioni dei relativi permessi stagionali delle strutture a carattere precario/stagionale presenti lungo la fascia costiera» (ciò si legge sempre nella gravata nota comunale prot. n. 71495/'21);
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e delle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. RI FF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato e depositato il 28 febbraio 2022 parte ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato;
- in data 2 marzo 2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Province di Brindisi e Lecce, a mezzo della Difesa Erariale, con memoria di forma;
- in data 6 marzo 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano, argomentando ai fini del rigetto del ricorso;
- in data 10 maggio 2022, la parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso i provvedimenti in epigrafe indicati;
- con atto depositato il 30 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla presente controversia;
- all’udienza del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso ed i motivi aggiunti devono quindi essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe indicati, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
EL RI, Primo Referendario
RI FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FF | IO PA |
IL SEGRETARIO