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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5021/2023
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5021/2023 promossa da
Il in persona del Curatore Avv. Sergio Leone, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Cesare Gervasi,
attore
e
; ; ; ; CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 ; , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
convenuti contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio i Parte_1 soggetti sopra indicati, rappresentando che, in epoca prossima all'insolvenza della società poi dichiarata fallita, erano stati posti in essere una serie di atti dispositivi del patrimonio, idonei – secondo la prospettazione attorea – a compromettere la garanzia generica dei creditori.
L'attore allegava che tali atti, aventi ad oggetto beni immobili e diritti reali, erano stati compiuti in presenza di un rilevante debito verso la futura massa fallimentare, e che ricorrevano tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sia sotto il profilo dell'eventus damni, sia sotto il profilo del consilium fraudis.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti degli atti dispositivi individuati negli atti introduttivi e, conseguentemente, la condanna dei convenuti alle spese del giudizio.
I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
La causa veniva poi posta in decisione all'esito di udienza a trattazione scritta il 26.11.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio la Curatela fallimentare ha depositato memoria con la quale ha comunicato che con le sorelle è stata stipulata una transazione avente a oggetto tutte le questioni dedotte CP_1 nel presente giudizio.
Deve ora rilevarsi che “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (nel caso di specie dalle conclusioni nel merito rassegnate dal ” (Cass. 8034/2020). Parte_2
Inoltre, va osservato che “l'intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. 10728/2017; cfr. anche Cass. 19568/2017; 26118/2021; 15589/2025).
Nel caso di specie la parte attrice ha evidenziato che è stata conclusiva una transazione non novativa, relativamente alla quale è noto che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cass. 645/2024).
Poiché tra la Curatela e le sorelle è stata raggiunta una transazione idonea, alla luce del CP_1 contenuto negoziale della stessa, a definire integralmente la controversia oggetto del presente procedimento con soddisfacimento del credito di parte attrice, deve ritenersi venuto meno l'interesse di parte attrice alla prosecuzione del giudizio, con conseguente impossibilità di proseguire nell'esame del merito delle domande originariamente formulate.
Si osserva altresì che l'eventuale inadempimento degli obblighi derivanti dalla transazione stipulata non può essere scrutinato in questa sede, ma dovrà essere eventualmente fatto valere in separato giudizio secondo gli ordinari strumenti di tutela.
Infatti, sempre Cass. 645/2024 ha chiarito che “la reviviscenza di rapporti contrattuali precedenti comporterà diverso accertamento processuale della nuova situazione”. Quindi, l'eventuale reviviscenza del rapporto originario a seguito dell'eventuale inadempimento della transazione non novativa intercorsa nel presente giudizio comporterà un diverso accertamento che verrà effettuato in un separato giudizio. Peraltro, la presente sentenza, di natura meramente processuale, non determina la formazione di un giudicato.
Considerata la definizione negoziale della lite e le particolari questioni esaminate, si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
9.12.2025
Il Giudice
IC LO
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5021/2023 promossa da
Il in persona del Curatore Avv. Sergio Leone, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Cesare Gervasi,
attore
e
; ; ; ; CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 ; , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
convenuti contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio i Parte_1 soggetti sopra indicati, rappresentando che, in epoca prossima all'insolvenza della società poi dichiarata fallita, erano stati posti in essere una serie di atti dispositivi del patrimonio, idonei – secondo la prospettazione attorea – a compromettere la garanzia generica dei creditori.
L'attore allegava che tali atti, aventi ad oggetto beni immobili e diritti reali, erano stati compiuti in presenza di un rilevante debito verso la futura massa fallimentare, e che ricorrevano tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sia sotto il profilo dell'eventus damni, sia sotto il profilo del consilium fraudis.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti degli atti dispositivi individuati negli atti introduttivi e, conseguentemente, la condanna dei convenuti alle spese del giudizio.
I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
La causa veniva poi posta in decisione all'esito di udienza a trattazione scritta il 26.11.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio la Curatela fallimentare ha depositato memoria con la quale ha comunicato che con le sorelle è stata stipulata una transazione avente a oggetto tutte le questioni dedotte CP_1 nel presente giudizio.
Deve ora rilevarsi che “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (nel caso di specie dalle conclusioni nel merito rassegnate dal ” (Cass. 8034/2020). Parte_2
Inoltre, va osservato che “l'intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. 10728/2017; cfr. anche Cass. 19568/2017; 26118/2021; 15589/2025).
Nel caso di specie la parte attrice ha evidenziato che è stata conclusiva una transazione non novativa, relativamente alla quale è noto che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cass. 645/2024).
Poiché tra la Curatela e le sorelle è stata raggiunta una transazione idonea, alla luce del CP_1 contenuto negoziale della stessa, a definire integralmente la controversia oggetto del presente procedimento con soddisfacimento del credito di parte attrice, deve ritenersi venuto meno l'interesse di parte attrice alla prosecuzione del giudizio, con conseguente impossibilità di proseguire nell'esame del merito delle domande originariamente formulate.
Si osserva altresì che l'eventuale inadempimento degli obblighi derivanti dalla transazione stipulata non può essere scrutinato in questa sede, ma dovrà essere eventualmente fatto valere in separato giudizio secondo gli ordinari strumenti di tutela.
Infatti, sempre Cass. 645/2024 ha chiarito che “la reviviscenza di rapporti contrattuali precedenti comporterà diverso accertamento processuale della nuova situazione”. Quindi, l'eventuale reviviscenza del rapporto originario a seguito dell'eventuale inadempimento della transazione non novativa intercorsa nel presente giudizio comporterà un diverso accertamento che verrà effettuato in un separato giudizio. Peraltro, la presente sentenza, di natura meramente processuale, non determina la formazione di un giudicato.
Considerata la definizione negoziale della lite e le particolari questioni esaminate, si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
9.12.2025
Il Giudice
IC LO