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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione per i Minorenni composta da dott.ssa Anna MA Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere dott.ssa MAngela Fasciano Esperto dott. Antonio Clemente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34/2024 V.G. avente ad oggetto l'appello proposto da
, rappr. e dif. da Avv.ti Doranna Rinaldi e Antonio Basta Parte_1
MA DA SANTORO, rappr. e dif. da Avv. Doranna Rinaldi
CE SEMERARO, rappr. e dif. da Avv. Doranna Rinaldi
MA , rappr. e dif. da Avv. Doranna Rinaldi Parte_2
Appellanti nei confronti
, rappr. e dif. da Avv. Caterina Argese Controparte_1
Appellata
Con l'intervento del P.G. di sede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 39/2024, pubblicata il 21 giugno 2024 ed emessa ex artt. 317 bis c.c. e
473 bis e ss. c.p.c., il Tribunale per i Minorenni di Taranto - pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 317 bis cit. da e MA DA OR, nella veste Parte_1
di nonni paterni di nato in data [...] e di Parte_1 Persona_1
nata in data [...], entrambi figli di e
[...] CP_2 [...]
, unitamente a e CE ME, zii dei Controparte_1 Parte_3 medesimi minori, con cui chiedevano di poter incontrare questi ultimi, anche in modalità protetta, lamentando che i rapporti con i nipoti si erano interrotti del tutto da quando madre e figli erano stati condotti in una comunità non conosciuta dopo che il padre era stato arrestato in data 27 novembre 2023 - dichiarava il difetto di legittimazione degli zii e rigettava per il resto la domanda, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della . CP_1
Avverso detta sentenza hanno proposto appello sia e MA DA OR Parte_1
sia e CE ME svolgendo le censure che si Parte_3
illustreranno più avanti e formulando le conclusioni di seguito trascritte: “- in via pregiudiziale dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per omessa nomina del Curatore Speciale per i minori e;
- in via preliminare Parte_1 Persona_1
accertare la legittimazione attiva in capo agli zii paterni e ME Parte_3
CE ad agire per vedere tutelato il loro diritto a vedere i propri nipoti;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 39/2024 emessa dal Tribunale di
Taranto, Sezione Minorenni, Giudice Dott.ssa Paola Morelli, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1163/2023, depositata in cancelleria in data 21/06/2024, accogliere le seguenti conclusioni: Voglia, l'On.le Corte adita disporre che i signori , OR Parte_1
MA DA, e ME CE, rispettivamente nonni paterni e zii Parte_3
possano esercitare il loro diritto di vista con i minori e Parte_1 [...]
in luogo protetto e secondo le indicazioni che si riterranno più opportune Persona_1 nell'esclusivo interesse dei minori. Revocare la soccombenza delle spese e competenze poste a carico degli odierni appellanti nel giudizio di primo grado e porre spese e competenze a carico del doppio grado di giudizio della OR , in subordine CP_1
compensarle per entrambi i giudizi attesa la delicata materia. In ogni caso disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate di controparte In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e precisamente si reitera la richiesta di un supporto psicologico (ASL) esterno alla casa rifugio per i minori e Parte_1
.” Persona_2
Pag. 2 di 10 Si è costituita contestando il fondamento dell'impugnazione Controparte_1
di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso in data 12 settembre 2024 concludendo per il rigetto per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza gravata.
***
In via preliminare la costituzione della , pur effettuata oltre il termine fissato nel CP_1
decreto ex art. 473 bis 32 c.p.c., a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di Parte_1
, non ha rilievo non avendo la stessa proposto appello incidentale.
[...]
Tanto puntualizzato, gli impugnanti hanno in primo luogo lamentato la mancata designazione ai sensi dell'art. 78 c.p.c. del curatore speciale per i minori, facendone discendere la nullità di tutti gli atti del procedimento di prime cure nonché della sentenza gravata;
a sostegno della doglianza hanno dedotto l'emersione nel corso del procedimento di elementi da cui desumere l'inadeguatezza di entrambi i genitori a rappresentare gli interessi dei figli e soprattutto hanno rimarcato che la nomina del curatore speciale rappresenta un vero e proprio diritto dei minori ad essere rappresentati da soggetto che abbia quale unico obiettivo il perseguimento dei loro interessi.
La censura è infondata.
La materia è disciplinata dall'art. 473 bis 8 c.p.c..
Ebbene, sulla base degli elementi di valutazione disponibili non sono ravvisabili le ipotesi previste dalla ridetta disposizione. Ed invero, escluse all'evidenza quelle previste alle lettere a), b) e d) della norma citata, non ricorre neppure l'ipotesi indicata alla lettera c) secondo cui: “nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”. Al riguardo si rileva che non vi sono ragioni per ritenere che gli interessi di e non Pt_1 Persona_1
siano stati introdotti e rappresentati nel giudizio. Gli stessi impugnanti si sono limitati ad evidenziare l'esigenza che i nipoti non patiscano il trauma del distacco dalla famiglia paterna, della quale il TM ha tenuto conto ritenendo prevalente, come si vedrà,
l'esigenza di preservare la condizione di serenità instauratasi presso la struttura protetta che li ospita. Non è parimenti ravvisabile l'ipotesi di chiusura prevista dall'art. 473 bis
8, co. 2, c.p.c. (“In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i
Pag. 3 di 10 genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.”) posto che la madre conserva la responsabilità genitoriale e non si ravvisano gravi ragioni idonee a fondare una valutazione di inadeguatezza alla rappresentazione degli interessi dei figli. Del resto gli impugnanti non hanno segnalato ragioni di inadeguatezza della avendo essi CP_1
fatto generico riferimento a quanto emerso nel corso del procedimento. Infine, si osserva che non è la ad impedire gli incontri tra gli odierni appellati e i bambini. CP_1
Trattasi di una conseguenza dell'inserimento della madre unitamente ai figli in una struttura protetta con il sostegno del Centro Antiviolenza al quale la stessa si era rivolta per essere aiutata. Tanto esclude la configurabilità di conflitti di interesse tra la madre ed i figli nella relazione con i parenti del padre.
e CE ME hanno poi contestato la declaratoria del Parte_3 difetto di legittimazione attiva in capo ai deducenti;
hanno richiamato l'art. 337 ter c.c., il quale tra l'altro stabilisce che il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, evidenziando di aver sempre affiancato e sorretto nella quotidianità i nipoti, sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista economico, grazie al fatto di abitare in un villino di famiglia - composto da più trulli indipendenti tra loro ma adiacenti - insieme ai nonni ed ai genitori dei minori;
hanno invocato l'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il diritto di visita ai soggetti legati da rapporti di coniugio o di convivenza more uxorio a quelli in linea retta ascendente che vantino una relazione affettiva con il minore, da estendersi agli zii.
Sul punto si osserva che l'art. 317 bis c.c. prevede “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni [co. 1]. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma [co. 2].”.
La norma attribuisce ai soli ascendenti la legittimazione a ricorrere al giudice per far valere il diritto riconosciuto al comma 1. Tale disposizione risale al d.lgs. n. 154/2013, il quale - nel contempo - introdusse l'art. 337 ter c.c. che invece si limita a stabilire che
Pag. 4 di 10 il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Se ne ricava che le due disposizioni non sono perfettamente sovrapponibili. Ed in verità l'assimilazione tra art. 317 bis c.c. ed art. 337 ter c.c. determinerebbe la sostanziale sterilizzazione della differenza prevista dal legislatore, la cui ratio è ravvisabile nell'obiettivo di evitare il moltiplicarsi di pretese giudiziarie in relazione all'ampliarsi della platea di aventi diritto. Il TM ha quindi con ragione ritenuto che il dato normativo non possa essere superato per via interpretativa.
Va anche detto che il richiamo alla pronunzia della S.C. n. 19780/2019 (da ultimo si veda negli stessi termini Cass. ord. n. 34566/2022) non si attaglia del tutto alla fattispecie oggetto di causa poiché, come rilevato dal TM, essa riguarda l'applicabilità dell'art. 317 bis c.c. al coniuge o al convivente di fatto dei nonni biologici, e sempre che si sia dimostrato capace di instaurare con il minore una relazione affettiva stabile dalla quale quest'ultimo possa trarre beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.
Ad ogni buon conto la questione, riguardata sotto tale ultimo profilo, resta in concreto assorbita dalle considerazioni che seguono in ordine alle critiche rivolte alla statuizione di rigetto della domanda.
Più in dettaglio gli impugnanti hanno lamentato l'erronea o assente valutazione di tutti gli elementi di prova emersi nel corso del procedimento da parte del TM il quale avrebbe privilegiato le dichiarazioni rese dal piccolo e l'ascolto della;
Pt_1 CP_1
con riferimento alle dichiarazioni del minore, hanno rimarcato che il bambino, inserito insieme alla madre in una comunità protetta dal 27 novembre 2023, avendo solo sette anni, è per ciò stesso più facilmente condizionabile e suggestionabile, tanto più che da mesi vive lontano dal padre e dalla famiglia paterna, condizione che non poteva non aver influito su quanto riferito in sede di ascolto dinanzi al TM (avvenuta in data 22 maggio 2024); hanno ricordato di aver più volte ed inutilmente richiesto un supporto psicologico esterno alla struttura ospitante per valutare la sua attitudine a testimoniare e la sua maturità nonché la genuinità delle dichiarazioni rese;
hanno fatto presente che il bambino era stato accompagnato presso il TM per l'ascolto dagli assistenti sociali e dalla madre, quasi incappucciato e con delle cuffie per evitare contatti con i parenti
(nonni, zii e cugini), presenti fuori dal Tribunale;
hanno segnalato di aver chiesto
Pag. 5 di 10 ripetutamente che l'ascolto venisse condotto fornendo al piccolo l'affiancamento di un esperto il quale, attraverso domande mirate, sarebbe stato in grado di cogliere eventuali condizionamenti;
hanno rimarcato che il TM aveva dato credito alle accuse rivolte dalla
, secondo cui gli esponenti l'avevano espulsa dalla vita del bambino e in CP_1 particolare la nonna e la zia avevano avallato nell'uso della violenza CP_2
morale e del disprezzo nei suoi confronti, intervenendo personalmente con giudizi screditanti sulla adeguatezza della predetta all'espletamento dei compiti di madre, mentre aveva ignorato le ragioni dei deducenti, anche documentate, comprovanti la relazione intrattenuta dalla con un altro uomo, per seguire il quale Parte_4
aveva lasciato il figlio con nonni e zii paterni salvo poi incolparli di volerle sottrarre il bambino;
hanno evidenziato di aver denunciato per diffamazione la dopo aver CP_1
letto le dichiarazioni rese dalla medesima in occasione dell'audizione da parte del TM ed hanno sostenuto che i problemi di droga del figlio e fratello , soggetto a CP_2
procedimento penale ancora in corso di svolgimento, appartenevano al passato, come dimostrato dai prelievi ematici a cui si era sottoposto presso la Casa Circondariale di
Taranto; hanno insistito sul diritto dei nipoti di intrattenere rapporti con nonni e zii, anche per evitare loro il trauma del distacco, oltre che dal padre la cui improvvisa assenza era stata giustificata dalla madre con la necessità di curarsi per una “malattia al cervello”, pure dal resto della famiglia paterna;
ha poi lamentato il Parte_1
mancato accoglimento della sua richiesta di incontrare i nipoti nonostante la stessa avesse riconosciuto che non l'aveva mai offesa ed aveva avuto sempre una CP_1
buona parola per lei costituendo un suo punto di riferimento oltre che per il piccolo
. Pt_1
Tali considerazioni non sono idonee a giustificare l'invocata riforma della sentenza in esame.
Seguendo l'ordine degli argomenti svolti dal TM a sostegno delle determinazioni assunte, si osserva che il giudice a quo ha messo in evidenza il grave e risalente scenario di contrasti familiari, sviluppatisi e cristallizzatisi in un complesso di rapporti connotato, tra l'altro, dalle ingerenze dei familiari di , agevolate dalla CP_2
promiscuità degli ambienti di vita, situazione culminata nel giudizio penale pendente a carico di quest'ultimo per reati di maltrattamento e violenza, imputazioni che avevano
Pag. 6 di 10 superato il vaglio della gravità indiziaria essendo sfociati nell'adozione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare, e nel giudizio civile volto alla sospensione della sua responsabilità genitoriale nonché nell'accoglienza della madre e dei figli in casa rifugio, ed ha ritenuto che le verità, soggettive e contrapposte, in ordine alle responsabilità dell'insorgenza ed alla persistenza dei conflitti, quella di cui è portatrice la famiglia e quella della , rivelano l'assenza di margini di Pt_1 CP_1
collaborazione e di adesione ad un comune progetto educativo e formativo, ciò che appare foriero di influenze negative sui minori.
La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non ignora i fatti e gli argomenti addotti a sostegno della domanda dagli odierni impugnanti né accorda tout court prevalenza alla narrazione della ma ragiona sulla contrapposizione tra le versioni CP_1 sostenute dagli uni e dall'altra, dissonanti tra loro, traendone una valutazione di inconciliabilità quanto meno allo stato, sì da far presagire la persistenza di contrasti tra le parti destinati a ripercuotersi negativamente sui bambini e dei quali è chiara espressione il rifiuto di riavviare relazioni con i nonni e gli zii del piccolo Pt_1
nonostante questi, anche per ragioni di età, avesse instaurato - a differenza della sorella
– rapporti significativi con i parenti del padre. Persona_1
Del resto l'insistenza nella presente sede sulle responsabilità della e sulla sua CP_1
inadeguatezza all'espletamento del ruolo di madre costituisce un indice della sussistenza in termini immutati e, se possibile, aggravati (si veda la denuncia della per CP_1
diffamazione presentata dagli impugnanti dopo il suo ascolto da parte del TM) di un radicale contrasto di posizioni nel quadro di vicende caratterizzate da condotte penalmente rilevanti delle quali è imputato , pur se non ancora accertate in CP_2 via definitiva e tuttavia assistite dalla gravità indiziaria necessaria all'applicazione della custodia cautelare. Tanto rivela l'attualità delle considerazioni del TM ostative al ripristino dei rapporti tra gli impugnanti ed i bambini.
Si osserva, inoltre, che il TM non ha omesso di valutare la documentazione prodotta dagli odierni appellanti ma ha ritenuto, peraltro condivisibilmente, che le fotografie allegate non siano sufficienti a dimostrare la serenità di un clima familiare connotato quantomeno da reciproci sentimenti di astio e di avversione, senza contare i fatti penalmente rilevanti.
Pag. 7 di 10 Quanto poi all'ascolto del piccolo , il bambino è stato sentito dal giudice togato Pt_1
insieme al giudice onorario, previa indicazione alle parti dei temi di ascolto e previa richiesta di indicazione di ulteriori argomenti di approfondimento. La detta specifica composizione dell'organo giudiziario è tale da garantire le esigenze correlate alla minore età del predetto. Corrette sono state, altresì, le modalità di espletamento dell'ascolto.
Dalla puntuale motivazione della sentenza qui scrutinata si ricava poi che il TM ha ben valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del piccolo rilevandone le Pt_1
contraddizioni ma nel contempo cogliendone i passaggi più genuini tenuto conto dei tratti espressivi dal medesimo utilizzati, in particolare nella parte in cui aveva ricordato le inalazioni di sostanza stupefacente da parte del padre ed aveva manifestato la frustrazione per non essere stato creduto dal nonno nonché la percezione che tutti fossero contro la madre, e pervenendo alla valutazione che il bambino, più che essere stato manipolato dalla , avesse assorbito il disagio e la condizione materna di CP_1
isolamento rispetto alla famiglia paterna, coesa e solidale, maturando un motivato rifiuto di aprirsi ad essa.
E' opportuno riportare le parti salienti, a cui si riferisce il TM, del verbale di ascolto del minore ove si legge che questi dichiarava: “si arrabbiavano perché la zia Pt_3
diceva che era mamma che fumava alla bottiglia ma non era vero perché era mio padre che faceva questo e io dicevo al nonno ma lui non ci credeva” ed ancora: “… non voglio vedere la nonna ed il nonno come ho detto perché sono stati monelli anzi neanche mio zio CE e mia zia perché sono stati monelli”. Pt_3
Il TM ha quindi spiegato, con argomenti condivisibili e non adeguatamente contrastati, che quanto detto dal bambino assume valore dirimente specie alla luce della condizione di equilibrio e serenità raggiunta all'interno della casa rifugio ed ha concluso che non risponde all'interesse del minore la sua esposizione al rischio, nella sostanza, della rievocazione di ostilità e rancori tra gli adulti, con la conseguenza che il diritto dell'ascendente è destinato a recedere.
Tale rischio, peraltro, appare elevato atteso che gli impugnanti hanno dato, anche nella presente sede, una lettura riduttiva delle responsabilità del figlio (nonché fratello o cognato) e, per converso, hanno messo in risalto condotte materne negativamente
Pag. 8 di 10 giudicate, addebitando alla medesima la sottoposizione del a procedimento penale Pt_1
ed a misura cautelare (si vedano dichiarazioni rese al TM in data 26 marzo 2024).
Non resta che evidenziare, in via generale, che l'art. 317 bis c.c., come sottolineato dal
TM, prevede sì il diritto degli ascendenti a mantenere e costruire rapporti con i nipoti minorenni ma tale diritto non ha carattere assoluto ed incondizionato poiché dalla formulazione del secondo comma si desume che rimane centrale l'“esclusivo interesse del minore”, tanto in coerenza con le fonti nazionali ed internazionali che si caratterizzano per la centralità del minore (c.d. paidocentrismo) e del suo interesse quale criterio fondamentale intorno al quale devono orientarsi la legislazione e la sua interpretazione, nei cui confronti anche il diritto alla bigenitorialità, visto dalla parte dei genitori, è recessivo. Ne deriva che nel caso di specie, pur essendo comprensibile il bisogno degli impugnanti di incontrare i nipoti, nella situazione venutasi a creare e sino a che essa persisterà, a prescindere dalle colpe degli adulti va accordata prevalenza all'esigenza dei minori di fruire della condizione di equilibrio e serenità consentita dalla ospitalità presso la Casa Rifugio “Delle Donne” in cui essi si trovano, attestata dalla relazione datata 14 maggio 2024 degli operatori della struttura.
Un'ultima notazione con riguardo alla posizione del nonno: non è ravvisabile una sua autonoma posizione, distinguibile da quella dei congiunti, atteso che, a prescindere da quanto riferito dalla sul buon rapporto intercorso con il medesimo, nel ricorso e CP_1 nell'atto di appello le sue ragioni coincidono nella sostanza con quelle della moglie e nonna nonché della figlia e zia e del marito di quest'ultima sicché non possono che essere richiamate le valutazioni sopra esposte;
in ogni caso si rileva che anch'egli è accomunato al gruppo familiare paterno nella percezione del nipote SQ e tanto allo stato è ciò che più rileva ai fini della decisione della presente controversia.
Infine, gli impugnanti hanno censurato la eccessività delle spese di lite liquidate, tale da conferire alla condanna alla rifusione degli oneri processuali una valenza punitiva.
Ebbene, la ridetta condanna risulta giustificata stante la totale soccombenza degli odierni appellanti i quali non hanno addotto alcuna ragione idonea a derogare all'ordinario criterio regolatore degli oneri processuali. Quanto alla doglianza in ordine alla misura delle spese, si rileva che, a fronte della indicazione dei criteri seguiti, gli impugnanti si sono limitati a lamentare l'eccessività dell'entità delle spese liquidate ed a
Pag. 9 di 10 prospettare un'inesistente valenza punitiva senza rivolgere critiche specifiche a quei criteri. Ne deriva che le censure svolte, le quali delimitano il perimetro del devolutum, non sono accoglibili.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente espletate ed in base ai parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile-complessità bassa, considerato che la decisione della controversia ha riguardato l'applicazione di disposizioni e principi disciplinanti la materia del contendere costituenti oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione per i
Minorenni, pronunciando sull'appello proposto da , MA DA OR, Parte_1
e CE ME avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_3
Minorenni n. 39/2024, pubblicata in data 21 giugno 2024, così provvede: rigetta l'appello e, l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.200,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna MA Marra)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione per i Minorenni composta da dott.ssa Anna MA Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere dott.ssa MAngela Fasciano Esperto dott. Antonio Clemente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34/2024 V.G. avente ad oggetto l'appello proposto da
, rappr. e dif. da Avv.ti Doranna Rinaldi e Antonio Basta Parte_1
MA DA SANTORO, rappr. e dif. da Avv. Doranna Rinaldi
CE SEMERARO, rappr. e dif. da Avv. Doranna Rinaldi
MA , rappr. e dif. da Avv. Doranna Rinaldi Parte_2
Appellanti nei confronti
, rappr. e dif. da Avv. Caterina Argese Controparte_1
Appellata
Con l'intervento del P.G. di sede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 39/2024, pubblicata il 21 giugno 2024 ed emessa ex artt. 317 bis c.c. e
473 bis e ss. c.p.c., il Tribunale per i Minorenni di Taranto - pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 317 bis cit. da e MA DA OR, nella veste Parte_1
di nonni paterni di nato in data [...] e di Parte_1 Persona_1
nata in data [...], entrambi figli di e
[...] CP_2 [...]
, unitamente a e CE ME, zii dei Controparte_1 Parte_3 medesimi minori, con cui chiedevano di poter incontrare questi ultimi, anche in modalità protetta, lamentando che i rapporti con i nipoti si erano interrotti del tutto da quando madre e figli erano stati condotti in una comunità non conosciuta dopo che il padre era stato arrestato in data 27 novembre 2023 - dichiarava il difetto di legittimazione degli zii e rigettava per il resto la domanda, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della . CP_1
Avverso detta sentenza hanno proposto appello sia e MA DA OR Parte_1
sia e CE ME svolgendo le censure che si Parte_3
illustreranno più avanti e formulando le conclusioni di seguito trascritte: “- in via pregiudiziale dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per omessa nomina del Curatore Speciale per i minori e;
- in via preliminare Parte_1 Persona_1
accertare la legittimazione attiva in capo agli zii paterni e ME Parte_3
CE ad agire per vedere tutelato il loro diritto a vedere i propri nipoti;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 39/2024 emessa dal Tribunale di
Taranto, Sezione Minorenni, Giudice Dott.ssa Paola Morelli, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1163/2023, depositata in cancelleria in data 21/06/2024, accogliere le seguenti conclusioni: Voglia, l'On.le Corte adita disporre che i signori , OR Parte_1
MA DA, e ME CE, rispettivamente nonni paterni e zii Parte_3
possano esercitare il loro diritto di vista con i minori e Parte_1 [...]
in luogo protetto e secondo le indicazioni che si riterranno più opportune Persona_1 nell'esclusivo interesse dei minori. Revocare la soccombenza delle spese e competenze poste a carico degli odierni appellanti nel giudizio di primo grado e porre spese e competenze a carico del doppio grado di giudizio della OR , in subordine CP_1
compensarle per entrambi i giudizi attesa la delicata materia. In ogni caso disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate di controparte In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e precisamente si reitera la richiesta di un supporto psicologico (ASL) esterno alla casa rifugio per i minori e Parte_1
.” Persona_2
Pag. 2 di 10 Si è costituita contestando il fondamento dell'impugnazione Controparte_1
di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso in data 12 settembre 2024 concludendo per il rigetto per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza gravata.
***
In via preliminare la costituzione della , pur effettuata oltre il termine fissato nel CP_1
decreto ex art. 473 bis 32 c.p.c., a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di Parte_1
, non ha rilievo non avendo la stessa proposto appello incidentale.
[...]
Tanto puntualizzato, gli impugnanti hanno in primo luogo lamentato la mancata designazione ai sensi dell'art. 78 c.p.c. del curatore speciale per i minori, facendone discendere la nullità di tutti gli atti del procedimento di prime cure nonché della sentenza gravata;
a sostegno della doglianza hanno dedotto l'emersione nel corso del procedimento di elementi da cui desumere l'inadeguatezza di entrambi i genitori a rappresentare gli interessi dei figli e soprattutto hanno rimarcato che la nomina del curatore speciale rappresenta un vero e proprio diritto dei minori ad essere rappresentati da soggetto che abbia quale unico obiettivo il perseguimento dei loro interessi.
La censura è infondata.
La materia è disciplinata dall'art. 473 bis 8 c.p.c..
Ebbene, sulla base degli elementi di valutazione disponibili non sono ravvisabili le ipotesi previste dalla ridetta disposizione. Ed invero, escluse all'evidenza quelle previste alle lettere a), b) e d) della norma citata, non ricorre neppure l'ipotesi indicata alla lettera c) secondo cui: “nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”. Al riguardo si rileva che non vi sono ragioni per ritenere che gli interessi di e non Pt_1 Persona_1
siano stati introdotti e rappresentati nel giudizio. Gli stessi impugnanti si sono limitati ad evidenziare l'esigenza che i nipoti non patiscano il trauma del distacco dalla famiglia paterna, della quale il TM ha tenuto conto ritenendo prevalente, come si vedrà,
l'esigenza di preservare la condizione di serenità instauratasi presso la struttura protetta che li ospita. Non è parimenti ravvisabile l'ipotesi di chiusura prevista dall'art. 473 bis
8, co. 2, c.p.c. (“In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i
Pag. 3 di 10 genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.”) posto che la madre conserva la responsabilità genitoriale e non si ravvisano gravi ragioni idonee a fondare una valutazione di inadeguatezza alla rappresentazione degli interessi dei figli. Del resto gli impugnanti non hanno segnalato ragioni di inadeguatezza della avendo essi CP_1
fatto generico riferimento a quanto emerso nel corso del procedimento. Infine, si osserva che non è la ad impedire gli incontri tra gli odierni appellati e i bambini. CP_1
Trattasi di una conseguenza dell'inserimento della madre unitamente ai figli in una struttura protetta con il sostegno del Centro Antiviolenza al quale la stessa si era rivolta per essere aiutata. Tanto esclude la configurabilità di conflitti di interesse tra la madre ed i figli nella relazione con i parenti del padre.
e CE ME hanno poi contestato la declaratoria del Parte_3 difetto di legittimazione attiva in capo ai deducenti;
hanno richiamato l'art. 337 ter c.c., il quale tra l'altro stabilisce che il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, evidenziando di aver sempre affiancato e sorretto nella quotidianità i nipoti, sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista economico, grazie al fatto di abitare in un villino di famiglia - composto da più trulli indipendenti tra loro ma adiacenti - insieme ai nonni ed ai genitori dei minori;
hanno invocato l'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il diritto di visita ai soggetti legati da rapporti di coniugio o di convivenza more uxorio a quelli in linea retta ascendente che vantino una relazione affettiva con il minore, da estendersi agli zii.
Sul punto si osserva che l'art. 317 bis c.c. prevede “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni [co. 1]. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma [co. 2].”.
La norma attribuisce ai soli ascendenti la legittimazione a ricorrere al giudice per far valere il diritto riconosciuto al comma 1. Tale disposizione risale al d.lgs. n. 154/2013, il quale - nel contempo - introdusse l'art. 337 ter c.c. che invece si limita a stabilire che
Pag. 4 di 10 il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Se ne ricava che le due disposizioni non sono perfettamente sovrapponibili. Ed in verità l'assimilazione tra art. 317 bis c.c. ed art. 337 ter c.c. determinerebbe la sostanziale sterilizzazione della differenza prevista dal legislatore, la cui ratio è ravvisabile nell'obiettivo di evitare il moltiplicarsi di pretese giudiziarie in relazione all'ampliarsi della platea di aventi diritto. Il TM ha quindi con ragione ritenuto che il dato normativo non possa essere superato per via interpretativa.
Va anche detto che il richiamo alla pronunzia della S.C. n. 19780/2019 (da ultimo si veda negli stessi termini Cass. ord. n. 34566/2022) non si attaglia del tutto alla fattispecie oggetto di causa poiché, come rilevato dal TM, essa riguarda l'applicabilità dell'art. 317 bis c.c. al coniuge o al convivente di fatto dei nonni biologici, e sempre che si sia dimostrato capace di instaurare con il minore una relazione affettiva stabile dalla quale quest'ultimo possa trarre beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.
Ad ogni buon conto la questione, riguardata sotto tale ultimo profilo, resta in concreto assorbita dalle considerazioni che seguono in ordine alle critiche rivolte alla statuizione di rigetto della domanda.
Più in dettaglio gli impugnanti hanno lamentato l'erronea o assente valutazione di tutti gli elementi di prova emersi nel corso del procedimento da parte del TM il quale avrebbe privilegiato le dichiarazioni rese dal piccolo e l'ascolto della;
Pt_1 CP_1
con riferimento alle dichiarazioni del minore, hanno rimarcato che il bambino, inserito insieme alla madre in una comunità protetta dal 27 novembre 2023, avendo solo sette anni, è per ciò stesso più facilmente condizionabile e suggestionabile, tanto più che da mesi vive lontano dal padre e dalla famiglia paterna, condizione che non poteva non aver influito su quanto riferito in sede di ascolto dinanzi al TM (avvenuta in data 22 maggio 2024); hanno ricordato di aver più volte ed inutilmente richiesto un supporto psicologico esterno alla struttura ospitante per valutare la sua attitudine a testimoniare e la sua maturità nonché la genuinità delle dichiarazioni rese;
hanno fatto presente che il bambino era stato accompagnato presso il TM per l'ascolto dagli assistenti sociali e dalla madre, quasi incappucciato e con delle cuffie per evitare contatti con i parenti
(nonni, zii e cugini), presenti fuori dal Tribunale;
hanno segnalato di aver chiesto
Pag. 5 di 10 ripetutamente che l'ascolto venisse condotto fornendo al piccolo l'affiancamento di un esperto il quale, attraverso domande mirate, sarebbe stato in grado di cogliere eventuali condizionamenti;
hanno rimarcato che il TM aveva dato credito alle accuse rivolte dalla
, secondo cui gli esponenti l'avevano espulsa dalla vita del bambino e in CP_1 particolare la nonna e la zia avevano avallato nell'uso della violenza CP_2
morale e del disprezzo nei suoi confronti, intervenendo personalmente con giudizi screditanti sulla adeguatezza della predetta all'espletamento dei compiti di madre, mentre aveva ignorato le ragioni dei deducenti, anche documentate, comprovanti la relazione intrattenuta dalla con un altro uomo, per seguire il quale Parte_4
aveva lasciato il figlio con nonni e zii paterni salvo poi incolparli di volerle sottrarre il bambino;
hanno evidenziato di aver denunciato per diffamazione la dopo aver CP_1
letto le dichiarazioni rese dalla medesima in occasione dell'audizione da parte del TM ed hanno sostenuto che i problemi di droga del figlio e fratello , soggetto a CP_2
procedimento penale ancora in corso di svolgimento, appartenevano al passato, come dimostrato dai prelievi ematici a cui si era sottoposto presso la Casa Circondariale di
Taranto; hanno insistito sul diritto dei nipoti di intrattenere rapporti con nonni e zii, anche per evitare loro il trauma del distacco, oltre che dal padre la cui improvvisa assenza era stata giustificata dalla madre con la necessità di curarsi per una “malattia al cervello”, pure dal resto della famiglia paterna;
ha poi lamentato il Parte_1
mancato accoglimento della sua richiesta di incontrare i nipoti nonostante la stessa avesse riconosciuto che non l'aveva mai offesa ed aveva avuto sempre una CP_1
buona parola per lei costituendo un suo punto di riferimento oltre che per il piccolo
. Pt_1
Tali considerazioni non sono idonee a giustificare l'invocata riforma della sentenza in esame.
Seguendo l'ordine degli argomenti svolti dal TM a sostegno delle determinazioni assunte, si osserva che il giudice a quo ha messo in evidenza il grave e risalente scenario di contrasti familiari, sviluppatisi e cristallizzatisi in un complesso di rapporti connotato, tra l'altro, dalle ingerenze dei familiari di , agevolate dalla CP_2
promiscuità degli ambienti di vita, situazione culminata nel giudizio penale pendente a carico di quest'ultimo per reati di maltrattamento e violenza, imputazioni che avevano
Pag. 6 di 10 superato il vaglio della gravità indiziaria essendo sfociati nell'adozione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare, e nel giudizio civile volto alla sospensione della sua responsabilità genitoriale nonché nell'accoglienza della madre e dei figli in casa rifugio, ed ha ritenuto che le verità, soggettive e contrapposte, in ordine alle responsabilità dell'insorgenza ed alla persistenza dei conflitti, quella di cui è portatrice la famiglia e quella della , rivelano l'assenza di margini di Pt_1 CP_1
collaborazione e di adesione ad un comune progetto educativo e formativo, ciò che appare foriero di influenze negative sui minori.
La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non ignora i fatti e gli argomenti addotti a sostegno della domanda dagli odierni impugnanti né accorda tout court prevalenza alla narrazione della ma ragiona sulla contrapposizione tra le versioni CP_1 sostenute dagli uni e dall'altra, dissonanti tra loro, traendone una valutazione di inconciliabilità quanto meno allo stato, sì da far presagire la persistenza di contrasti tra le parti destinati a ripercuotersi negativamente sui bambini e dei quali è chiara espressione il rifiuto di riavviare relazioni con i nonni e gli zii del piccolo Pt_1
nonostante questi, anche per ragioni di età, avesse instaurato - a differenza della sorella
– rapporti significativi con i parenti del padre. Persona_1
Del resto l'insistenza nella presente sede sulle responsabilità della e sulla sua CP_1
inadeguatezza all'espletamento del ruolo di madre costituisce un indice della sussistenza in termini immutati e, se possibile, aggravati (si veda la denuncia della per CP_1
diffamazione presentata dagli impugnanti dopo il suo ascolto da parte del TM) di un radicale contrasto di posizioni nel quadro di vicende caratterizzate da condotte penalmente rilevanti delle quali è imputato , pur se non ancora accertate in CP_2 via definitiva e tuttavia assistite dalla gravità indiziaria necessaria all'applicazione della custodia cautelare. Tanto rivela l'attualità delle considerazioni del TM ostative al ripristino dei rapporti tra gli impugnanti ed i bambini.
Si osserva, inoltre, che il TM non ha omesso di valutare la documentazione prodotta dagli odierni appellanti ma ha ritenuto, peraltro condivisibilmente, che le fotografie allegate non siano sufficienti a dimostrare la serenità di un clima familiare connotato quantomeno da reciproci sentimenti di astio e di avversione, senza contare i fatti penalmente rilevanti.
Pag. 7 di 10 Quanto poi all'ascolto del piccolo , il bambino è stato sentito dal giudice togato Pt_1
insieme al giudice onorario, previa indicazione alle parti dei temi di ascolto e previa richiesta di indicazione di ulteriori argomenti di approfondimento. La detta specifica composizione dell'organo giudiziario è tale da garantire le esigenze correlate alla minore età del predetto. Corrette sono state, altresì, le modalità di espletamento dell'ascolto.
Dalla puntuale motivazione della sentenza qui scrutinata si ricava poi che il TM ha ben valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del piccolo rilevandone le Pt_1
contraddizioni ma nel contempo cogliendone i passaggi più genuini tenuto conto dei tratti espressivi dal medesimo utilizzati, in particolare nella parte in cui aveva ricordato le inalazioni di sostanza stupefacente da parte del padre ed aveva manifestato la frustrazione per non essere stato creduto dal nonno nonché la percezione che tutti fossero contro la madre, e pervenendo alla valutazione che il bambino, più che essere stato manipolato dalla , avesse assorbito il disagio e la condizione materna di CP_1
isolamento rispetto alla famiglia paterna, coesa e solidale, maturando un motivato rifiuto di aprirsi ad essa.
E' opportuno riportare le parti salienti, a cui si riferisce il TM, del verbale di ascolto del minore ove si legge che questi dichiarava: “si arrabbiavano perché la zia Pt_3
diceva che era mamma che fumava alla bottiglia ma non era vero perché era mio padre che faceva questo e io dicevo al nonno ma lui non ci credeva” ed ancora: “… non voglio vedere la nonna ed il nonno come ho detto perché sono stati monelli anzi neanche mio zio CE e mia zia perché sono stati monelli”. Pt_3
Il TM ha quindi spiegato, con argomenti condivisibili e non adeguatamente contrastati, che quanto detto dal bambino assume valore dirimente specie alla luce della condizione di equilibrio e serenità raggiunta all'interno della casa rifugio ed ha concluso che non risponde all'interesse del minore la sua esposizione al rischio, nella sostanza, della rievocazione di ostilità e rancori tra gli adulti, con la conseguenza che il diritto dell'ascendente è destinato a recedere.
Tale rischio, peraltro, appare elevato atteso che gli impugnanti hanno dato, anche nella presente sede, una lettura riduttiva delle responsabilità del figlio (nonché fratello o cognato) e, per converso, hanno messo in risalto condotte materne negativamente
Pag. 8 di 10 giudicate, addebitando alla medesima la sottoposizione del a procedimento penale Pt_1
ed a misura cautelare (si vedano dichiarazioni rese al TM in data 26 marzo 2024).
Non resta che evidenziare, in via generale, che l'art. 317 bis c.c., come sottolineato dal
TM, prevede sì il diritto degli ascendenti a mantenere e costruire rapporti con i nipoti minorenni ma tale diritto non ha carattere assoluto ed incondizionato poiché dalla formulazione del secondo comma si desume che rimane centrale l'“esclusivo interesse del minore”, tanto in coerenza con le fonti nazionali ed internazionali che si caratterizzano per la centralità del minore (c.d. paidocentrismo) e del suo interesse quale criterio fondamentale intorno al quale devono orientarsi la legislazione e la sua interpretazione, nei cui confronti anche il diritto alla bigenitorialità, visto dalla parte dei genitori, è recessivo. Ne deriva che nel caso di specie, pur essendo comprensibile il bisogno degli impugnanti di incontrare i nipoti, nella situazione venutasi a creare e sino a che essa persisterà, a prescindere dalle colpe degli adulti va accordata prevalenza all'esigenza dei minori di fruire della condizione di equilibrio e serenità consentita dalla ospitalità presso la Casa Rifugio “Delle Donne” in cui essi si trovano, attestata dalla relazione datata 14 maggio 2024 degli operatori della struttura.
Un'ultima notazione con riguardo alla posizione del nonno: non è ravvisabile una sua autonoma posizione, distinguibile da quella dei congiunti, atteso che, a prescindere da quanto riferito dalla sul buon rapporto intercorso con il medesimo, nel ricorso e CP_1 nell'atto di appello le sue ragioni coincidono nella sostanza con quelle della moglie e nonna nonché della figlia e zia e del marito di quest'ultima sicché non possono che essere richiamate le valutazioni sopra esposte;
in ogni caso si rileva che anch'egli è accomunato al gruppo familiare paterno nella percezione del nipote SQ e tanto allo stato è ciò che più rileva ai fini della decisione della presente controversia.
Infine, gli impugnanti hanno censurato la eccessività delle spese di lite liquidate, tale da conferire alla condanna alla rifusione degli oneri processuali una valenza punitiva.
Ebbene, la ridetta condanna risulta giustificata stante la totale soccombenza degli odierni appellanti i quali non hanno addotto alcuna ragione idonea a derogare all'ordinario criterio regolatore degli oneri processuali. Quanto alla doglianza in ordine alla misura delle spese, si rileva che, a fronte della indicazione dei criteri seguiti, gli impugnanti si sono limitati a lamentare l'eccessività dell'entità delle spese liquidate ed a
Pag. 9 di 10 prospettare un'inesistente valenza punitiva senza rivolgere critiche specifiche a quei criteri. Ne deriva che le censure svolte, le quali delimitano il perimetro del devolutum, non sono accoglibili.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente espletate ed in base ai parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile-complessità bassa, considerato che la decisione della controversia ha riguardato l'applicazione di disposizioni e principi disciplinanti la materia del contendere costituenti oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione per i
Minorenni, pronunciando sull'appello proposto da , MA DA OR, Parte_1
e CE ME avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_3
Minorenni n. 39/2024, pubblicata in data 21 giugno 2024, così provvede: rigetta l'appello e, l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.200,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna MA Marra)
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