Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 2
La disposizione dell'art. 96 comma terzo cod. proc. pen. è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, secondo la "ratio" della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente.
Quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l'opera del quale non sia stata mai contestata, ma anzi ratificata con il conferimento di specifico mandato ad impugnare, viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista ed il cliente.
Commentario • 1
- 1. La nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelanteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/1999, n. 7962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7962 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 27/4/1999
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere N. 1333
3. Dott. Francesco MARZANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NT SPAGNUOLO Consigliere N. 40909/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) ZI VI nato in [...] il 1^ febbraio 1957;
2) NO AL nato in [...] il [...];
3) D'GE NT nato in [...] [...]. a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 maggio 1996. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Losapio. Udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del s. Procuratore generale Dott. A. Frasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla posizione del ricorrente LI;
per il rigetto quanto al ricorso del ZZ e per la declaratoria d'inammissibilità relativamente al ricorso di NT D'LO.
Udito il difensore del ricorrente ZZ, avv. Mancini, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e dell'udienza preliminare per difetto di notificazione all'imputato, come esplicitato nel primo motivo di ricorso. Uditi i difensori del ricorrente LI, avv. Ciampa e Agnese, i quali hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte rileva.
1. A seguito di complesse indagini e di intervento sul luogo ove era stato trasportato e depositato, dopo essere stato importato dal Marocco via mare, hashish, per circa tre tonnellate, con contenuto in THC pari a kgr. 143,8 (idoneo a confezionare n.
2.867.000 di dosi medie giornaliere droganti), con relativo sequestro, gli imputati oggi ricorrenti, ed altri diversamente nel corso della procedura giudicati, furono tratti innanzi al Tribunale di Roma per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 c.p., 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere in concorso con altre persone in numero non inferiore a cinque, illecitamente importato nel territorio nazionale ed ivi trasportato e detenuto lo stupefacente di cui sopra;
fatto accertato in Ponza il dì 11 settembre 1992.
All'esito del giudizio di primo grado, gli imputati VI ZZ e AL NI, latitanti e, quindi, contumaci, furono riconosciuti colpevoli del reato ascritto, mentre NT D'LO fu ritenuto responsabile, previa derubricazione dell'addebito, del reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). Tutti furono condannati a pene di giustizia con le consequenziali decisioni accessorie previste dalla legge.
2. Gli imputati ricorsero in appello, tramite i difensori cui fu rilasciato specifico mandato (ex art. 571 comma 3 c.p.p.), deducendo svariate doglianze sia in rito che nel merito (sulla responsabilità e sul regime sanzionatorio), cui si aggiunse da parte delle difese dei primi due, l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare e del processo di primo grado per violazione dei diritti della difesa. La Corte di Roma, all'esito del giudizio di gravame, confermò a sentenza impugnato rigettando le doglianze di rito (compresa quella dedotta in sede di discussione) e revocò la misura cautelare (nella forma degli arresti domiciliari) nei riguardi di ZZ (nel frattempo arrestato), che pose in libertà.
2.1. Nel giudizio di appello i difensori degli imputati che in primo grado erano rimasti latitanti, dedussero nullità assoluta dell'udienza preliminare, e della consequenziale fase di giudizio innanzi al Tribunale di Roma, per violazione dei diritti della difesa.
Era accaduto, infatti, che sin dal momento in cui fu emessa l'ordinanza di custodia cautelare un prossimo congiunto dei catturandi aveva nominato difensori di fiducia, facendo richiamo alla disposizione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.p., e tale nomina era stata ritenuta valida ed efficace, sicché l'ordinanza di custodia cautelare e il successivo decreto di latitanza erano stati notificati ai difensori così nominati;
i quali, peraltro, espletarono attività difensiva anche in sede di udienza preliminare come, poi, nel corso del giudizio di primo grado, sempre qualificandosi difensori di fiducia dei due prevenuti. Questi, dal loro canto, concluso il primo giudizio, conferirono specifico mandato agli stessi difensori, che qualificarono di fiducia, per la proposizione dell'appello e la formulazione dei motivi a sostegno. Solo in sede di giudizio di appello, revocati alcuni (ma non tutti) i difensori e nominatine altri, fu sollevata la questione di nullità fondata sulla considerazione che l'art. 96 comma 3 limiterebbe la facoltà (del congiunto) di nominare un difensore di fiducia ai casi di fermo, arresto o detenzione inframuraria dell'interessato. In tale sede si evidenziò che la nullità coinvolgeva anche la regolarità della vocatio in iudicium, posto che la notificazione del relativo decreto a un non-difensore dovrebbe essere ritenuta del tutto invalida ed inefficace. Di qui una nullità assoluta ex art. 179 comma 1 n. 3 c.p.p.. La Corte territoriale osservò, peraltro, che in siffatta ipotesi si sarebbe verificata solo una nullità generale a regime intermedio soggetta a sanatoria ove non dedotta tempestivamente, come in effetti era accaduto nel procedimento de quo. Inoltre, aggiunse la Corte del merito, l'attività defensionale svolta, con particolare impegno, dagli avvocati nominati da un congiunto di ciascun prevenuto, con le forme sopra indicate, era stata ratificata dagli interessati per effetto del mandato specifico ad impugnare (art. 573 comma 3 c.p.p.) rilasciato nelle forme di rito agli stessi difensori.
2.2. Innanzi al predetto Giudice di secondo grado fu, inoltre, eccepita la inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testimoni di accusa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Ciò in quanto, per un verso, le persone ascoltate come testimoni non erano comprese nella lista prodotta dal p.m. a mente dell'art. 468 c.p.p., ma erano state introdotte dopo che il Tribunale aveva, con ordinanza non impugnata, dichiarato la incompatibilità a testimoniare delle persone indicate nella lista (dipendenti della Guardia di Finanza che avevano svolto attività di assistenza al magistrato nel corso delle indagini preliminari gestite dal pubblico ministero); e, per l'altro verso, perché non vi era stata corrispondenza tra il capitolato dedotto a mente dell'art. 486 c.p.p. (e riferito ai primi testimoni) e domande rivolte a coloro che erano stati effettivamente ascoltati. Su tali deduzioni il Giudice del gravame evidenziò come nel caso di specie (al di là della non condivisa motivazione fornita dal Tribunale) era stata fatta applicazione della regola estraibile dall'art. 507 c.p.p. stante la necessità di integrazione delle fonti probatorie insorta proprio dalla censurata ordinanza resa dal primo Giudice.
2.3. Quanto al merito, con ampia motivazione, la Corte territoriale enucleò cospicui elementi di accusa e li ritenne validi e sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato contestato. In particolare, il Giudice mise in rilievo i collegamenti tra gli imputati e il loro coordinato agire;
l'attenta preparazione dell'operazione di importazione, dall'acquisto dell'ingente quantitativo di hashish in Marocco all'impiego di un peschereccio, e poi di più piccole imbarcazioni sino all'approdo definitivo.
Circa il trattamento sanzionatorio, la Corte romana, previa attenta rivalutazione dei punti denunziati, pervenne a giudizio omologo a quello reso dal primo giudice.
Conseguentemente, la sentenza resa dal Tribunale di Roma venne confermata in ogni sua parte.
3. Tutti gli imputati in epigrafe hanno proposto impugnazione:
VI ZZ con atto che dichiara esplicitamente di redazione personale e, poi anche, con atto sottoscritto dal difensore nominato per questa fase di giudizio;
AL NI e NT D'LO a mezzo dei rispettivi difensori.
4. Gli atti di impugnazione sottoscritti dal ZZ e, separatamente, dal difensore individuano mezzi di annullamento e sviluppano discorsi giustificativi sostanzialmente identici, sicché possono essere riassunti congiuntamente, per quanto occorra alla presente decisione.
4.1. Con il primo mezzo di annullamento, rubricato dal ZZ come violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. ed erronea applicazione degli artt. 96 commi 2 e 3 e 179 comma 1 c.p.p., e dal difensore come violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 178, 179 e 180 c.p.p., si ripropone l'eccezione di invalidità delle precedenti fasi procedimentali e processuali per violazione dei diritti della difesa e per mancanza di rituale vocatio in ius del ricorrente. Vengono esplicitate, con particolare approfondimento, le ragioni poste a fondamento della richiesta, centrale, essenzialmente, sulla ritenuta invalidità della nomina di difensori effettuata dalla madre del prevenuto, mentre questi era latitante, al di fuori delle ipotesi codicistiche (art. 96 comma 2 c.p.p.) di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibili di estensione analogico, come questa Corte avrebbe, giù ritenuto. La nullità, peraltro riconosciuta anche dalla Corte d'appello, dovrebbe essere ritenuta assoluta ed insanabile (quindi, deducibile in ogni stato e grado del processo), ex art. 179 comma 1, terza ipotesi, c.p.p.. Si precisa altresì, nell'elaborato sottoscritto dal difensore che, quand'anche si volesse ritenere essersi verificata una nullità a regime intermedio, tuttavia la nullità dovrebbe operare quanto meno riguardo al giudizio di primo grado. Nè, aggiungono i deducenti, potrebbe parlasi di sanatorie per effetto di successivi comportamenti convalidanti sia perché questi, ove ravvisabili, riguarderebbero il futuro (le ulteriori fasi) e non il passato, sia perché le nullità assolute non sono suscettibili di sanatoria e non possono essere pregiudicate da decadenze.
Osserva il Collegio che il motivo non è fondato.
La disposizione dell'art. 96 comma 3 c.p.p. è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, secondo la ratio della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente. Anzi, a ben guardare, proprio nel caso di latitanza, attese le evidenti difficoltà in cui la persona viene a trovarsi per la necessità di nascondersi, la norma consegue la massima operatività in favore dell'imputato in difficoltà, secondo l'intenzione del legislatore (cfr.: Sez. I, 31 ottobre 1990, De Vitis, C.E.D. n. 185948; Sez. I, 11 novembre 1993, Tagano, ivi, n. 195798), posto che il detenuto (arrestato, fermato) può ben più agevolmente del latitante rendere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia al direttore del luogo di custodia ovvero al pubblico ufficiale che lo custodisce. Al contrario, il latitante, che non può neppure utilizzare il mezzo postale, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente. Quindi, si impone una interpretazione sostanzialistica che consenta alla disposizione codicistica di esplicare tutto il suo valore garantistico teso a consentire, fin dove possibile, la preminenza della nomina del difensore di fiducia rispetto a quello d'ufficio. Sotto il profilo normativo, dunque, è da ritenersi valida ed efficace la nomina del difensore di fiducia attuata da un prossimo congiunto nell'interesse dell'imputato-indagato latitante, ai sensi e con le formalità di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.p.. Sotto il profilo soggettivo, e quindi con specifico riferimento al caso di specie, deve essere confermato quell'indirizzo seguito dalla Corte secondo il quale quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l'opera del quale non si stata mai contestata ma, anzi, ratificata con il conferimento di specifico mandato ad impugnare (cfr.: f. 843 cartella atti del Tribunale;
atto nel quale, tra altro si legge: "...dichiara di nominare, confermandolo, quale proprio difensore..."), viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista e il cliente (cfr., in fattispecie di nomina con telegramma poi disconosciuto: Sez. IV, 10 febbraio 1995, P.G. in proc. Schlosser, C.E.D. n. 201576).
Ne segue che, acclarata la ritualità e legittimità
dell'intervento dei difensori nominati nel corso della fase d'investigazione, correttamente gli adempimenti procedimentali connessi e seguenti la condizione di latitanza del prevenuto furono riferiti ai difensori come sopra nominati, ivi compresa la notificazione e il deposito dell'ordinanza di custodia cautelare, così come, ed a maggior ragione, la notificazione dell'avviso per la udienza preliminare e consequenziali atti processuali.
4.2. Con il secondo mezzo di annullamento il ZZ (non seguito dal difensore che non ne fa oggetto di specifica doglianza, salvo un generico rinvio all'atto di appello), ripropone all'attenzione di questa Corte il sopra accennato problema della introduzione, nel corso del dibattimento di primo grado, di nuovi testi indicati dal pubblico ministero dopo che il Tribunale aveva ritenuto incompatibile con l'ufficio di testimone dipendenti della Guardia di Finanza che, tra altro, avevano svolto funzioni ausiliarie al pubblico ministero nel corso delle investigazioni e, quindi, ai sensi dell'art. 197 comma 1 lett. d) c.p.p.. Al riguardo, il deducente amplia le critiche giù mosse alla sentenza di primo grado e motivatamente respinte dalla Corte del gravame prospettandosi una interpretazione secundum rationem della norma invocata a censura della decisione di rigetto adottata dal giudice dell'appello, invocando, anche, decisioni di questa Corte che ritiene idonee ad avallare la tesi difensiva.
Osserva il Collegio che l'argomentare difensivo non può essere condiviso.
Come ha rilevato la Corte romana, per effetto dell'inopinata esclusione dei testimoni di lista tempestivamente e correttamente dedotti dal pubblico ministero, si verificò, nel corso del dibattimento di primo grado, una situazione di insufficienza probatoria alla quale, in via generale e secondo l'interpretazione fornita da questa Corte suprema (per tutte: Sez. un., 6 novembre 1992, Martin, C.E.D. n. 191607), spettava al giudice del dibattimento il potere-dovere di ovviarvi, a mente dell'art. 507 c.p.p.. Correttamente, quindi, il Tribunale di Roma esercitò il potere processuale che la legge gli attribuiva.
4.3. Con il terzo e il quarto motivo di annullamento dedotto nell'atto sottoscritto personalmente dal ZZ e con il terzo motivo dell'atto sottoscritto dal suo difensore, si svolgono critiche invalidanti la decisone della Corte d'appello quanto a regime sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante generica e ad assunto malgoverno delle regole dettate dall'art. 133 c.p. Al riguardo si osserva che, quanto al diniego dell'attenuante, sarebbero stati valorizzati solo elementi a carico del prevenuto e non quelli a lui favorevoli pur emergenti dalle carte processuali e, invece, neppure presi in considerazione dal giudice censurato;
quanto all'altro profilo di critica, si sostiene che detto giudice avrebbe dovuto fissare la pena base nel minimo assoluto consentito onde pervenire a giudizio di equità.
Questo motivo, osserva il Collegio, è inammissibile. Esso, infatti, si fonda su considerazioni e valutazioni di merito senza essere in grado di evidenziare la violazione di una disposizione di legge. Nella scelta degli elementi da valorizzare al fine di individuare l'equo trattamento sanzionatorio, il giudice del merito è libero di accordare preferenza ad alcuni e di trascurarne altri tra quelli indicati a parametro dall'art.133 c.p.p. senza che, con ciò, venga sia violata la disposizione normativa;
anzi essa viene esaltata posto che il giudice così facendo dimostra di avere attentamente valutato tutta la situazione. Se poi le scelte del giudice non dovessero trovare consenso in quelle che l'interessato avesse ritenuto di poter suggerire, questa è questione che sfugge al giudizio di legittimità, che non è un giudizio di equità. D'altra parte, nel dolersi in relazione alla quantità della pena, il deducente non indica quali straordinarie evenienze avrebbero potuto condurre all'effetto di applicazione di pena al livello del minimo assoluto, pur nella evidenziata - dal giudice del merito - gravità del fatto, palese nei suoi termini quantitativi, almeno.
4.4. Con otto definito "motivi aggiunti", datato 19/6/1998, il difensore deduce ulteriore ragione di nullità della sentenza impugnata per denunziata violazione dell'art. 513 c.p.p. come novellato con la legge 7 agosto 1997 n. 267, invocando l'effetto demolitorio attribuito alla decisione di questa Corte a Sezioni unite su ricorso Gerina ed altro. Al riguardo si ricorda che nel corso del dibattimento di primo grado taluni coimputati o imputati in procedimento connesso si avvalsero della facoltà di non rispondere compromettendo così il diritto al contraddittorio spettante alla difesa;
diritto che dovrebbe essere recuperato nella auspicata fase di rinvio.
Osserva il Collegio che il motivo aggiunto è inammissibile. Invero, proprio la decisione di questa Corte a sezioni unite in ricorso Gerina, invocata dal ricorrente, ha precisato che non è sufficiente, perché in sede di legittimità possa essere pronunciato l'annullamento della sentenza basata su letture non più consentite, la mera circostanza della sopravvenienza della nuova disciplina, bensì, ricollegandosi la sanzione dell'inutilizzabilità alla mancata acquiescenza delle parti, è necessario, a tal fine, che, innanzi tutto, gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi e che, quindi, la questione relativa all'applicazione della normativa transitoria sia stata introdotta, conformemente alle regole generali in materia di impugnazioni, con la presentazione, nelle forme prescritte dall'art.585 comma 4 c.p.p., di motivi nuovi (massima C.E.D. n. 201200).
Dunque: propedeutica ad ogni altra è la circostanza che con l'impugnazione principale sia stato introdotto il problema relativo al contraddittorio dibattimentale;
diversamente, il punto della decisione di merito deve ritenersi precluso a nuove valutazioni secondo la regola espressa, per il giudizio in cassazione, dal comma 1 dell'art. 609 c.p.p..
Nel caso di specie, come emerge dalla soprana esposizione, con i motivi di ricorso nulla fu impugnato quanto a valutazione del coacervo probatorio. A non dire, poi, che, per quanto risulta dalla sentenza di merito, sulla posizione processuale del ZZ le dichiarazioni del coimputato silente non ebbero alcun effetto. Ciò implica, per quanto ad abundantiam lo si dica, l'esito positivo della verifica di resistenza della decisione, una volta escluse le dichiarazioni che si assumono inutilizzabili.
5. AL LI, tramite il difensore, deduce tre mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
5.1.- Con il primo, rubricato per violazione degli artt. 468 comma 1, 495, 507, 197 lett. d), 373 comma 6, con riferimento all'art.606 comma 1 lett. c), c.p.p., vengono approfondite le ragioni della querela nullitatis, già proposta in sede di gravame, quanto all'ammissione dei testi tardivamente dedotti dal pubblico ministero e all'utilizzo probatorio delle dichiarazioni da detti rese. Trattandosi di prova acquisita contro i divieti di legge, evidenzio il deducente, gli elementi in fatto su essa fondati sarebbero dovuto essere ritenuti inutilizzabili. Tale corretta decisione avrebbe portato alla constatazione della carenza assoluta di prove d'accusa e, ciò non essendo accaduto, risulterebbe incontrovertibilmente esistente e corretta la denunziata carenza motivazionale. Al riguardo, ed a sostegno, viene riepilogato l'iter procedimentale che portò all'accertamento e alla declaratoria, a mente dell'art. 495 c.p.p., della sanzione di incompatibilità che colpi i testimoni indicati nella lista ex art. 468, c.p.p., e all'ammissione di quelli introdotti solo apparentemente in sostituzione dei primi, ma interrogati su capitolati diversi da quelli sui quali erano stati dedotti gli altri.
Osserva il Collegio che il mezzo di annullamento non può essere condiviso per le ragioni già esplicitate trattando dell'analogo motivo dedotto dal coimputato ZZ, come sopra sub 4.2.. Può solo, per completezza, rilevarsi che arbitrariamente il deducente qualifica la prova conseguita attraverso il meccanismo di cui all'art. 507 c.p.p. come prova acquisita contro il divieto della legge. Al contrario, si tratta, invece di prova che doverosamente doveva essere acquisita, una volta verificatasi la situazione di stallo probatorio seguente la decisione - corretta o meno qui non merita approfondire - del Tribunale di licenziare senza ascoltarli i testi di lista d'accusa.
Quanto, infine, all'assunta non corrispondenza tra il capitolato di prova dedotto nella fase preliminare al dibattimento, e le domande effettivamente rivolte ai testi, deve rilevarsi che, ove una nullità fosse riscontrabile, essa risulterebbe sanata dalla mancata opposizione della parte presente, secondo quanto dispone l'art. 182 comma 2 c.p.p.. 5.2. Con il secondo mezzo, rubricato per violazione degli artt.533 e 535 c.p.p. e degli artt. 110 c.p. e 73 e 80 n. 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., si muovono articolate critiche alle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione ai rapporti tenuti con altre persone coinvolte nell'operazione di importazione e stoccaggio dello stupefacente, evidenziando, da un canto, illogicità e irrazionalità della decisione, dall'altro, la mancata presa in considerazione e valutazione, eventualmente critica, di deduzioni incartate nell'atto di gravame.
Osserva il Collegio che il motivo, nei termini in cui è formulato, risulta inammissibile.
Invero, la critica svolta dal deducente si concentra sulla non condivisa operazione di cernita del materiale probatorio utilizzato per la decisione, sull'assunta non congrua valutazione dello stesso:
tutte critiche essenzialmente di merito seppure etichettate di viziosità razionale. È da ribadirsi il costante insegnamento della Corte secondo il quale è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento tramite la cernita del materiale probatorio più significativo ai fini della decisione e, quindi, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni esiti di prova e disattendendone altri, a causa del loro diverso spessore probatorio, sotto l'unica condizione, che funge anche da limite, della adeguatezza e congruità del sostegno razionale quanto ai criteri adottati. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze del processo, ne' a confutare singolarmente e partitamente le argomentazioni prospettate dalle parti essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, specifichi gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Questa regola vale anche in relazione al coacervo motivazionale dell'atto di impugnazione, in relazione al quale del tutto superfluo risulterebbe una minuta e dettagliata confutazione anche di quelle deduzioni apertamente contrastanti con la ragione del decidere.
5.3. Con il terzo mezzo, rubricato per violazione degli artt.62- bis e 133 c.p., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., richiamando il terzo e il quarto motivo d'appello, si prospettano difettosità razionali sia quanto al diniego dell'attenuante generica che in relazione alla quantificazione della pena.
Il mezzo è inammissibile.
Infatti, esso si limita ad esprimere critiche valutative del tutto disancorate dal giudizio di merito.
5.4. Anche il difensore di AL LI, con memoria datata 6 marzo 1999 che chiede sia ritenuta esplicativa di "motivi nuovi", richiamando il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni rese in fase investigativa da tale IA US, che nel corso del giudizio di primo grado, poi, si avvalse della facoltà di non rispondere, "esprime la volontà che nel processo in corso trovino ingresso i meccanismi di recupero dell'oralità e del contraddittorio attraverso l'esame" del predetto coimputato.
Osserva il Collegio che le ragioni sopra esplicitate che hanno condotto al rigetto della analoga richiesta esplicitata dalla difesa di ZZ sono valide anche per giustificare analoga decisione a riguardo del ricorrente LI. Invero, dalla esposizione dell'essenzialità dei motivi di ricorso, appare evidente come la Cassazione non fu, allora, investita del problema relativo al contraddittorio dibattimentale.
D'altra parte, anche in relazione alla posizione processuale di AL LI la prova di resistenza della decisione impugnata esito positivamente, come emerge dalla motivazione fornita sul punto dalla Corte di Roma (ff. 13-15), dalla quale emerge che la dichiarazione dell'US consentirono di appurare la circostanza, del tutto marginale, dell'epoca cui riferire la conoscenza tra il dichiarante e il ricorrente, mentre la prova della partecipazione al fatto di reato emerse da ben altri elementi, come sintetizzati dal Giudice del gravame.
6.- NT D'LO, a mezzo del difensore, deduce unico motivo di annullamento con riferimento alla "valutazione della applicazione della norma contestata" e di motivazione quanto a responsabilità, senza ulteriori specificazioni.
Trattasi, all'evidenza, di motivo manifestamente privo di specificità e come tale sanzionato d'inammissibilità a mente del combinato disposto di cui agli artt. 581 comma 1 lett.c) e 591 comma 1 lett. c) c.p.p.. A tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali, in solido con gli altri ricorrenti, e, per su conto, a versare, a titolo di sanzione processuale, alla Cassa delle ammende la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale, di L. 1.000.000.
P. T. M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. d i c h i a r a inammissibile il ricorso proposto da D'LO NT;
r i g e t t a gli altri ricorsi;
c o n d a n n a i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali e il D'LO a versare, inoltre, alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999