Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/1999, n. 7962
CASS
Sentenza 27 aprile 1999

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La disposizione dell'art. 96 comma terzo cod. proc. pen. è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, secondo la "ratio" della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente.

Quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l'opera del quale non sia stata mai contestata, ma anzi ratificata con il conferimento di specifico mandato ad impugnare, viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista ed il cliente.

Commentario1

  • 1La nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelante
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/1999, n. 7962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7962
Data del deposito : 27 aprile 1999

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