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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 15679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15679 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15357/2024 R.G. proposto da: GI IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Frittelli e LE LA ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Grez e Associati Srl -ricorrente- contro Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 39/2024 depositata il 09/01/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2026 dal Consigliere LA MI. Civile Sent. Sez. 1 Num. 15679 Anno 2026 Presidente: ACIERNO MARIA Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 22/05/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SA De EN, che ha concluso richiamando la memoria depositata e ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, con ogni conseguenziale pronuncia. Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. LA Marras, che si è riportata agli scritti difensivi ed ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni, e per il controricorrente l'Avvocatura Generale dello Stato che ha insistito per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso proposto. FATTI DI CAUSA 1.1. - IO GI, in proprio ed in qualità di candidato Presidente della Giunta Regionale della Toscana e di Presidente eletto, ha proposto ricorso nei confronti del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (CO.RE.GE.) istituito presso la Corte di Appello di Firenze chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di Firenze in epigrafe indicata con tre motivi, illustrati con memoria. Con il ricorso ha formulato istanza di remissione degli atti al primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite in relazione ai motivi secondo e terzo formulati. L’intimato Collegio Regionale di Garanzia Elettorale si è costituito a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ed ha resistito con controricorso e memoria. 1.2.- La controversia è sorta a seguito della presentazione di rendiconto al CO.RE.GE. delle spese e dei contributi elettorali da parte di GI, candidato alla Presidenza della Giunta della Regione Toscana in occasione delle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020. A seguito della presentazione del rendiconto, il CO.RE.GE. con provvedimento interlocutorio in data 3.2.2021, aveva diffidato il candidato a presentare la delibera dell'assemblea “organo societario competente” con la relativa attestazione dell'estratto dalla pagina del libro sociale nonché la scheda contabile e la pagina del libro giornale nella quale è annotata la 3 relativa scrittura per i contributi erogati, per quanto d'interesse, dalla società privata Associazione Conciatori Cooperativa (di seguito, in breve A.C.C.). GI aveva provveduto ad inoltrare la pagina del libro giornale, la scheda contabile ed il verbale del consiglio di amministrazione della associazione, ed aveva rappresentato che, come dichiarato dalla medesima cooperativa, l'organo competente all'erogazione del contributo era appunto il consiglio di amministrazione e che l'assemblea dei soci, siccome questi erano molto numerosi, era convocata una sola volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio (v. comunicazione del 22.2.2021). VE allegato inoltre la mail dell’8.2.2021 con cui l'A.C.C. gli aveva comunicato che le decisioni inerenti all’erogazione dei contributi per campagne elettorali erano di competenza del consiglio di amministrazione della cooperativa. Disposta l'audizione del candidato a chiarimenti ed esaurita l'istruttoria, il CO.RE.GE., richiamato il disposto dell’art.7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n.195, affermava che l'organo competente a deliberare il contributo era da individuare nell'assemblea dei soci e non nel consiglio di amministrazione dell'A.C.C.; riteneva, quindi, che la documentazione prodotta era da reputarsi irregolare e, applicato all'articolo 15, comma 11, della legge n.515/1993, comminava a GI una sanzione di euro 5.200,00, prossima al minimo edittale di euro 5.164,56. 1.3.- L’opposizione alla sanzione proposta da GI è stata respinta in primo e secondo grado. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza n.356/2023 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto l’opposizione proposta dallo stesso, quale candidato a Presidente della Giunta Regionale Toscana, poi eletto, e confermato la decisione del CO.RE.GE. 1.4.- La Corte di appello ha affermato che il contributo non era stato deliberato dall’organo competente perché era stata esibita solo la delibera 4 del consiglio di amministrazione dell’A.C.C. e non la delibera dell’assemblea dei soci. Quindi, dopo aver escluso che la deliberazione del contributo da offrire per la campagna elettorale del candidato GI rientrasse nella competenza dell'organo consiliare, ha proceduto a verificare se la delibera in questione non fosse da sola sufficiente a ritenere assolti i doveri di trasparenza che il candidato doveva osservare ai fini prese in considerazione dalla normativa in esame. Individuata la ratio della normativa in esame, delineata dall’art.7 della legge n.195/1974 e dagli artt. 4, commi 1 e 3, della legge n.659/1981 e dagli artt.7, 14 e 15 della legge n.515/1993, come finalizzata a garantire la trasparenza e la conoscibilità del finanziamento della campagna elettorale, la Corte di appello ha osservato che il fatto che il finanziamento non fosse stato occulto e fosse stato debitamente annotato nelle scritture contabili dell’A.C.C. che lo aveva erogato non esauriva ogni profilo di illiceità amministrativa dell’operazione, posto che questa doveva essere debitamente autorizzata dall’organo competente. Ha, pertanto concluso che «l’incompetenza dell’organo che ha deliberato il finanziamento rende lo stesso irregolare ai sensi dell’art.15, comma 11, della legge n.513/1993 e giustifica l’applicazione della sanzione» (fol. 13) ed ha escluso che ciò potesse essere revocato in dubbio in ragione del fatto che la A.C.C. aveva dichiarato con la mail dell’8.2.2021 che l’organo sociale competente era il consiglio di amministrazione e non l’assemblea dei soci, poiché la cooperativa era priva di poteri autocertificativi. Ha, inoltre, escluso che sussistesse la buona fede di GI, in considerazione del preventivo contraddittorio instaurato dal CO.RE.GE. con l’opponente Ha aggiunto che neppure poteva ritenersi che l’incompetenza dell’organo deliberante non determinasse l’irregolarità del finanziamento nei confronti del candidato, trattandosi di violazione destinata a ripercuotersi 5 unicamente nei rapporti interni, in quanto la regolarità del finanziamento è ancorata ai due requisiti a) della deliberazione dell’organo competente;
b) della iscrizione in bilancio. 1.5.- La Procura Generale ha anticipato le proprie richieste con requisitoria scritta con cui ha chiesto di accogliere i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, conclusioni che ha ribadito alla pubblica udienza. I difensori hanno ribadito le conclusioni rassegnate in atti alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza del ricorrente di rimessione della causa alle Sezioni Unite perché non si ravvisano i presupposti per valutare l'opportunità di quanto richiesto non essendo state osservate le formalità previste a tal fine (sia pure con valenza meramente sollecitatoria di un potere d'ufficio) dall'art. 376, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 13329/2025), né essendo state prospettate le condizioni previste dall'art. 374, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 5062/2022). 3.- Il quadro normativo relativo alla concreta fattispecie in esame. 3.1.- La controversia in esame riguarda l’applicazione di disposizioni che, con riferimento alle competizioni elettorali, momento essenziale della dialettica politica del sistema democratico, dettano le regole volte ad assicurare la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese nell’ambito del procedimento di rendicontazione e controllo dinanzi al CO.RE.GE. previsto dalla legge n.515/1993 (v. Corte cost., sentenza n. 148 del 2025). Come ricordato dal Giudice delle Leggi (Corte cost., sentenza n. 148 del 2025), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), all’art. 5, comma 4, alle lettere e), f) e g), ha espressamente stabilito l’applicazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 515 del 1993 anche all’elezione dei consigli regionali, 6 nonché, va osservato, dell’art. 15, comma 11, che qui viene in rilievo in particolare. La fattispecie in esame concerne il contributo alla campagna elettore erogato da una società privata a favore di un candidato alle elezioni regionali. Al fine dell’individuazione della disciplina applicabile, la tecnica normativa utilizzata dal legislatore, ispirata al cd. “rimando normativo” rende necessaria un’opera di coordinamento tra le plurime fonti rilevanti nel caso di specie. 3.2.- La ricostruzione normativa non può partire che dall’art.7 della legge 195/1974 che dispone «1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge». Si tratta di una disposizione che concerne il finanziamento o il contributo a favore dei partiti politici mediante l’elargizione o la cessione gratuita da 7 parte di terzi, persone fisiche, società o enti, a seconda che l'oggetto sia il danaro o beni o servizi, e lo regola attraverso divieti di carattere generale superabili solo alla ricorrenza degli specifici presupposti ivi previsti, la cui violazione è punita con specifiche sanzioni penali. Il fine perseguito da questa disciplina è costituito dall’esigenza di garantire «l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione dei finanziamenti a politici» (Cass. civ. n. 1750/2006) ed il controllo della rendicontazione in modo da tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
«la ratio della fattispecie è, dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento» (Cass. pen. n. 17397/2023) I divieti stabiliti dall’art.7 della legge n. 195/1974 possono essere derogati, quanto a finanziamenti e contributi privati, alla ricorrenza di specifiche circostanze previste dalla stessa norma. In particolare, per quanto di interesse nel presente caso - atteso che la A.C.C. che ha elargito il contributo non rientra tra quelle previste dal comma 1 - assume rilievo la previsione contenuta al comma 2 che stabilisce in termini oggettivi i tre requisiti necessari a che il finanziamento o il contributo sia considerato lecito e cioè i) che sia stato deliberato dall’organo sociale competente;
ii) che sia stato regolarmente iscritto in bilancio;
iii) che non sia comunque vietato dalla legge. Questa disposizione, di evidente contenuto pubblicistico, oggettivizza gli elementi che il legislatore ha ritenuto necessari e sufficienti ad assicurare il rispetto delle disposizioni volte a garantire la trasparenza ed a escludere opacità all’operazione finanziaria, oltre che a garantire il controllo, di guisa che la circostanza che l’elargizione sia stata deliberata dall’organo sociale competente assume una rilevanza esterna funzionale a rendere conoscibile e verificabile il finanziamento o la contribuzione e la legittimità dello stesso. 8 3.3.- La concreta fattispecie in esame, tuttavia, non trova diretta ed esclusiva regolamentazione nella previsione di cui all’art.7 della legge n.195/1974 che, prevedendo specifiche ipotesi di reato sanzionate penalmente risponde al principio di legalità sancito dall’art. 25 della Costituzione e dagli artt. 1 e 199 c.p. Segnatamente, assume rilievo l’art. 4 della legge n. 659/1981 (“Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”), che ha esteso i divieti previsti dall’art.7 della legge n.195/1974 «(…) ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici» (comma 1); ha previsto che «Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. (…)» (comma 3); infine, ha comminato specifiche sanzioni penali (comma 6). Il fine perseguito dalla specifica disciplina è costituito dall’esigenza di garantire l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione dei finanziamenti ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del 9 Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali ed ai candidati alle predette cariche, di disciplinare il controllo della rendicontazione in modo da tutelare la chiarezza delle fonti di finanziamento degli stessi a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale, europea e locale anche in occasione delle competizioni elettorali;
la ratio della fattispecie è, dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e coloro che svolgono o si candidano a svolgere le funzioni di rappresentanza politica e amministrativa. 3.4.- Infine, va ricordata la legge n.515/1993, in combinato disposto con la legge n. 43/1995, che ha avuto diretta applicazione nel caso in esame. La legge n.515/1993 ha istituito il CO.RE.GE. (art.13) e gli ha demandato la competenza a ricevere «le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 [della legge n.515/1003]» e a verificarne «la regolarità» (art.14). L’art.15, comma 11, che ha trovato applicazione nel caso in esame, stabilisce che «11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.» e sanziona l’irregolarità nelle dichiarazioni di spesa in via amministrativa. 3.5.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che l’organo competente a deliberare il contributo di cui si discute fosse da individuarsi nell’assemblea dei soci e non nel consiglio di amministrazione della A.C.C. 10 ed ha, per tale motivo, ritenuto “irregolare” la documentazione prodotta dal candidato, comminandogli la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15, comma 11, della legge n.515/1993, previa quantificazione in concreto. Va, quindi, osservato che, nella fattispecie in esame, non è controverso che vi sia stata l’erogazione del contributo da parte della A.C.C. a favore del candidato e che il contributo sia iscritto nei libri contabili;
si discute, invero, se il finanziamento sia stato o meno deliberato dall’organo sociale competente, posto che nel caso di specie è stata esibita, a corredo della documentazione richiesta, la delibera del consiglio di amministrazione, e non la delibera dell’assemblea dei soci, e che la Corte di appello, così come il CO.RE.GE., ha ritenuto che fosse quest’ultima l’organo sociale competente a deliberare il contributo e che la mancata produzione della delibera dell’assemblea dei soci comportasse l’”irregolarità” della documentazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa. 4.1.- Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo denuncia: erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze ha interpretato lo statuto dell’Associazione dei Conciatori, al fine di individuarne l’oggetto sociale ed il perimetro di competenza dell’organo consiliare, in violazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1363, 1364 e 1365 c.c., per aver la Corte (i) limitato il proprio esame ad una singola disposizione dello statuto, non coordinandola con le ulteriori rilevanti disposizioni, e (ii) attribuito alle espressioni generiche utilizzare un rigido significato letterale, escludendo in tal modo dalle competenze dell’organo consiliare la specifica competenza a deliberare il finanziamento della campagna elettorale del candidato alla Presidenza della Giunta Regionale per il solo fatto di non essere espressamente previsto nello statuto. 4.3. - Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, in quanto, a suo parere, l’accoglimento determinerebbe un’indagine di fatto 11 che è preclusa in sede di legittimità; deduce che il ricorrente ha rappresentato l’asserita violazione dei canoni di interpretazione del contratto, senza precisare perché il giudice se ne sarebbe discostato, e assume che l’omesso esame di un fatto decisivo non possa rilevare vertendosi in fattispecie di c.d. “doppia conforme”. Aggiunge che lo statuto della A.C.C. non attribuiva al consiglio di amministrazione il potere di disporre finanziamenti elettorali, neppure indirettamente, non rientrando nell’oggetto sociale. 4.4.- Il primo motivo si sottrae alla critica di inammissibilità, è fondato e va accolto. 4.5.- È noto che, in tema di interpretazione del contratto, consistente in un'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione. Le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell'asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 10374/2007; Cass. n. 10203/2008). Nel caso in esame, il ricorrente ha illustrato con adeguata specificità in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dall’applicazione degli anzidetti canoni ermeneutici 12 ed ha riportando il testo dell’articolato statutario pretermesso al fine di una compiuta esegesi dello stesso. 4.6.- La censura merita accoglimento, sotto un primo profilo, perché la Corte di appello ha proceduto all’interpretazione dello Statuto esaminando le diverse clausole in maniera atomistica e parcellizzata, in violazione del canone ermeneutico previsto dall’art.1363 c.c. secondo il quale «Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.». Sotto altro profilo va rimarcato che si ravvisa anche la violazione degli artt. 1364-1365 c.c. secondo i quali «Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.» e « Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto», per aver la Corte di Appello escluso la competenza dell’organo consiliare a deliberare il finanziamento a favore del candidato in quanto nello Statuto non è espressamente prevista, tra le funzioni delegate, il “finanziamento delle campagne elettorali dei candidati alla Presidenza della Giunta Regionale”, così demandando allo Statuto un grado di specificità nella individuazione delle funzioni che non gli è propria. 4.7.- Secondo la Corte territoriale, la competenza del consiglio di amministrazione delineata dallo statuto della cooperativa non prevedeva che esso procedesse al finanziamento delle campagne elettorali, né tale competenza poteva ricavarsi attribuendo alle operazioni di finanziamento natura di attività affine o strumentale a quelle consone al raggiungimento dell'oggetto sociale, poiché ciò esula dallo scopo mutualistico delineato dall'articolo 3 dello statuto, ossia «quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, attraverso la gestione dei servizi nel settore del terziario avanzato e tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dalla 13 realizzazione delle attività di approvvigionamento, di produzione, di promozione, di vendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generale o per singoli e gruppi di soci». La Corte di appello ha escluso che il finanziamento delle campagne elettorali potesse rientrare nell'oggetto sociale delineato dall'articolo 3, lett. d) oppure dall'articolo 3, lett. h) (fol. 9/10 sent. imp.). 4.8.- È decisivo osservare che, ai sensi dell’art.2298 c.c., l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura;
che, ai sensi dell’art.2380 bis c.c., la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art.2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
e che - come ricorda lo stesso controricorrente - ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società rispetto all’oggetto sociale (sia per le società di persone che per le società di capitali) il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente il criterio dell’astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere. Da un lato, infatti, l’elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe essere completa, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività; dall’altro, anche l’espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allo svolgimento di quella attività (Cass. n. 16416/2002; Cass. n. 25409/2016). La decisione impugnata, laddove si sofferma sulla mancanza di una espressa previsione statutaria concernente il riconoscimento in favore degli amministratori del potere di concedere il finanziamento per le campagne elettori, non appare esaustiva, in quanto evidenzia un dato letterale negativo che non è dirimente alla luce di quanto disposto dagli artt.2298 e 2380 bis c.c. Inoltre, l’esclusione dalle clausole contrattuali dei casi non 14 espressamente previsti nelle stesse va attuata, tenendo presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con la elencazione esemplificativa dei casi menzionati, onde verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione: nel compimento di tale operazione ermeneutica il giudice deve attenersi al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma (Cass. n. 9560/2017; Cass. n. 19585/2021). Va aggiunto, quanto alla valutazione della pertinenza dell’atto in questione all’oggetto sociale, che la statuizione non risulta avere dato corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363, 1364 e 1365 c.c. prima ricordati, alla luce del criterio di strumentalità, diretta o indiretta dell’atto compiuto dagli amministratori all’oggetto sociale come definito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. 4.9.- Giova osservare – come rimarcato dal ricorrente – che lo Statuto (cfr. doc.5) definisce al Titolo III, lo “Scopo – Oggetto” della società mediante la diade di articoli, il 3 e il 4, il primo volto a definire lo scopo sociale e il secondo l’oggetto sociale. L’art.3 definisce “scopo sociale” e stabilisce che «La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, opera a favore dei soci, sia in modo diretto che indiretto […]. La Cooperativa ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, attraverso la gestione dei servizi nel settore del terziario avanzato e tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dalla realizzazione delle attività di approvvigionamento, di produzione, di promozione, di vendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generale o per singoli e gruppi di soci». In via esemplificativa l’art.3 prevede, inoltre, che la Cooperativa nel perseguimento degli interessi dei soci essa potrà «d) prendere gli opportuni contatti con tutte le autorità comunali, provinciali e regionali nonché quelle 15 dello Stato […] h) infine, svolgere ogni attività e prendere tutte le iniziative economiche e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi che la società come sopra detto si propone». Quindi, come evidenziato dal ricorrente, il successivo art. 4 dello Statuto che definisce l’”Oggetto sociale”, nel richiamare espressamente l’art.3, specifica che «considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali dei soci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità ed organizzazione (…). Di poi, in via esemplificativa, l’art.4 prevede anche che «Per il conseguimento delle proprie finalità generali la cooperativa potrà: […] 3. Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quella sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi». Come si evince sia dall’art.3 che dall’art. 4 la A.C.C. assolve allo scopo mutualistico anche attraverso una intensa attività di promozione mediante «lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali dei soci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità ed organizzazione». Infine, l’art. 27 dello Statuto, nel disciplinare i poteri del Consiglio di Amministrazione, dispone che «Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge». 16 4.10.- Nel caso in esame, la Corte di appello si è attestata su un criterio di interpretazione letterale dello Statuto che non risulta esaustivo, sia perché la disamina è stata limitata a parte di una delle norme statutarie (art.3), sia perché la mancata elencazione di un atto specifico tra quelli consentiti agli amministratori non è sufficiente ad escludere che lo stesso sia pertinente all’oggetto sociale secondo il criterio della strumentalità, diretta o indiretta. La Corte di appello, invero, non risulta avere dato retta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363, 1364 e 1365 c.c. prima ricordati, alla luce del criterio di strumentalità, diretta o indiretta dell’atto compiuto dagli amministratori all’oggetto sociale come definito dalla giurisprudenza di legittimità ricordata, perché ha tralasciato di apprezzare proprio l’art.4 che definisce l’”oggetto sociale” e di porre in collegamento tra loro - oltre ed in relazione all’art.3, lett. d) ed h) preso in esame - le disposizioni secondo le quali la Cooperativa «opera a favore dei soci, sia in modo diretto che indiretto» (art.3) per il perseguimento dello scopo sociale e «ha come oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività» (art.4), nonché l’attribuzione agli amministratori «dei più ampi poteri per la gestione della società» (art.27), i poteri dell’assemblea e la peculiarità dello scopo sociale mutualistico di categoria, peraltro in relazione ad un attività astrattamente lecita quale è il finanziamento della campagna elettorale, ove compiuta nel rispetto delle disposizioni di legge. 4.11.- L’affermazione della Corte di appello, secondo la quale la deliberazione del consiglio di amministrazione non è «sufficiente ad integrare le formalità richieste dalla legge ai fini della regolarità del contributo elettorale, in quanto proveniente da un organo incompetente per essere, invece, competente l’assemblea dei soci della cooperativa» (fol.9) in quanto i finanziamenti elettorali esulerebbero dalle iniziative strumentali e sussidiarie rispetto a quelle descritte nell’oggetto sociale di competenza 17 degli amministratori (fol. 10) consegue pertanto ad una errata applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. 5.1. Con il secondo motivo si denuncia: erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 della Corte di appello di Firenze per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea interpretazione dell’art. 7 legge n. 195/1974, in combinato disposto con l’art. 3, primo e terzo comma, della legge n. 659/1981 e con gli artt. 7 e 14 della legge n. 515/1993 – violazione degli artt. 1393, 1398, 1399, 1704 c.c. sul mandato con rappresentanza - erronea interpretazione delle suddette norme in punto di identificazione dell’organo sociale competente a deliberare il finanziamento elettorale. 5.2.- Il ricorrente censura la sentenza impugnata assumendo, come già con il primo motivo, che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto in concreto che l’organo competente a deliberare il contributo fosse l’assemblea dei soci e non il consiglio di amministrazione. Sotto questo profilo la censura va accolta, richiamando la ampia motivazione svolta nel corso della disamina del primo motivo. 5.3.- Non merita, invece, accoglimento la censura nella parte in cui il ricorrente prospetta che l’art.7, comma 2, della legge n. 195/1974, nel fare riferimento all’“organo sociale competente” ed alla regolare iscrizione in bilancio dell’erogazione liberale, persegua anche l’intento – oltre che l’interesse pubblico - di consentire un controllo da parte dei soci circa l’operato dell’amministratore e di imporre la regolare contabilizzazione dell’operazione, di talché ad avviso del ricorrente assumerebbe rilievo la fattispecie del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c Tale prospettazione, oggetto di critiche da parte del controricorrente, va disattesa. Invero, nel caso in esame l’art. 7 non ha avuto diretta applicazione, ma è stato utilizzato dalla Corte di appello quale parametro legale atto a definire l’ambito di apprezzamento della regolarità o meno della documentazione 18 prodotta. Come già sopra esposto, al ricorrente è stata contestata la violazione amministrativa di cui all’art.15, comma 11, della legge n.515/1993 ed irrogata la relativa sanzione amministrativa proprio in ragione della ravvisata irregolarità della documentazione prodotta in sede di rendicontazione e non altro, irregolarità che dovrà essere nuovamente vagliata all’esito del riesame disposto dalla cassazione con rinvio. Tanto premesso, come si è avuto modo di precisare già prima, va ribadito che il fine, interesse pubblico, perseguito dalla specifica disciplina applicata nella fattispecie in esame, art.15, comma 11, legge n.515/1993, è quello della trasparenza nella erogazione e percezione e del controllo nella rendicontazione dei contributi. Ne consegue che la verifica della ricorrenza dei presupposti dettati dall’art.7, comma 2, della legge n.195/1974, per quanto qui rileva, non può che conformarsi a quanto richiesto dalla norma stessa, atteso che il legislatore con valutazione preventiva e generale ha oggettivizzato i requisiti, atti a soddisfare le esigenze di trasparenza e a garantire il controllo pubblico, in ragione dei quali il finanziamento o il contributo da parte di privati in occasione di una competizione elettorale può ritenersi legittimo. Diversamente da quanto opina il ricorrente, non hanno rilievo, nella fattispecie in esame, le norme civilistiche che attengono ai rapporti a contenuto negoziale in ambito societario tra mandatario e mandante. 6.1. – Il terzo motivo di ricorso denuncia: erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze ha erroneamente applicato ed interpretato la disciplina speciale delle erogazioni a sostegno della campagna elettorale da parte di società commerciali e della loro rendicontazione, dettata dall’art. 2 della legge n.441/1982 e dagli artt. 7 e 14 della legge n. 515/1993, in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 659/1981, rispetto alla disciplina generale delle erogazioni a sostegno dell’attività politica da parte di società 19 commerciali al di fuori del periodo di campagna elettorale, di cui all’art. 7 della legge n. 195/1974, in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 659/1981 e la Legge Regionale Toscana n. 61/2012 6.2.- Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo e dell’accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione, perché prospetta nuovamente le medesime questioni interpretative dell’art. 7 della legge n. 195/1974 e dell’art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 659/1981. Resta assorbita anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell’esimente della buona fede. In proposito, va rammentato che nel caso in esame si controverte sull’irrogazione di una sanzione amministrativa e che in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 11977/2020) e che l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (Cass. n. 33441/2019). 20 7.- In conclusione, il motivo primo va accolto e il secondo motivo va accolto per quanto di ragione, assorbito il terzo;
la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che procederà al riesame alla luce di principi indicati e alla statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
- Accoglie il primo motivo e il secondo motivo per quanto di ragione, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 marzo 2026. La Consigliera rel. La Presidente LA MI AR AC
b) della iscrizione in bilancio. 1.5.- La Procura Generale ha anticipato le proprie richieste con requisitoria scritta con cui ha chiesto di accogliere i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, conclusioni che ha ribadito alla pubblica udienza. I difensori hanno ribadito le conclusioni rassegnate in atti alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza del ricorrente di rimessione della causa alle Sezioni Unite perché non si ravvisano i presupposti per valutare l'opportunità di quanto richiesto non essendo state osservate le formalità previste a tal fine (sia pure con valenza meramente sollecitatoria di un potere d'ufficio) dall'art. 376, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 13329/2025), né essendo state prospettate le condizioni previste dall'art. 374, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 5062/2022). 3.- Il quadro normativo relativo alla concreta fattispecie in esame. 3.1.- La controversia in esame riguarda l’applicazione di disposizioni che, con riferimento alle competizioni elettorali, momento essenziale della dialettica politica del sistema democratico, dettano le regole volte ad assicurare la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese nell’ambito del procedimento di rendicontazione e controllo dinanzi al CO.RE.GE. previsto dalla legge n.515/1993 (v. Corte cost., sentenza n. 148 del 2025). Come ricordato dal Giudice delle Leggi (Corte cost., sentenza n. 148 del 2025), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), all’art. 5, comma 4, alle lettere e), f) e g), ha espressamente stabilito l’applicazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 515 del 1993 anche all’elezione dei consigli regionali, 6 nonché, va osservato, dell’art. 15, comma 11, che qui viene in rilievo in particolare. La fattispecie in esame concerne il contributo alla campagna elettore erogato da una società privata a favore di un candidato alle elezioni regionali. Al fine dell’individuazione della disciplina applicabile, la tecnica normativa utilizzata dal legislatore, ispirata al cd. “rimando normativo” rende necessaria un’opera di coordinamento tra le plurime fonti rilevanti nel caso di specie. 3.2.- La ricostruzione normativa non può partire che dall’art.7 della legge 195/1974 che dispone «1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge». Si tratta di una disposizione che concerne il finanziamento o il contributo a favore dei partiti politici mediante l’elargizione o la cessione gratuita da 7 parte di terzi, persone fisiche, società o enti, a seconda che l'oggetto sia il danaro o beni o servizi, e lo regola attraverso divieti di carattere generale superabili solo alla ricorrenza degli specifici presupposti ivi previsti, la cui violazione è punita con specifiche sanzioni penali. Il fine perseguito da questa disciplina è costituito dall’esigenza di garantire «l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione dei finanziamenti a politici» (Cass. civ. n. 1750/2006) ed il controllo della rendicontazione in modo da tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
«la ratio della fattispecie è, dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento» (Cass. pen. n. 17397/2023) I divieti stabiliti dall’art.7 della legge n. 195/1974 possono essere derogati, quanto a finanziamenti e contributi privati, alla ricorrenza di specifiche circostanze previste dalla stessa norma. In particolare, per quanto di interesse nel presente caso - atteso che la A.C.C. che ha elargito il contributo non rientra tra quelle previste dal comma 1 - assume rilievo la previsione contenuta al comma 2 che stabilisce in termini oggettivi i tre requisiti necessari a che il finanziamento o il contributo sia considerato lecito e cioè i) che sia stato deliberato dall’organo sociale competente;
ii) che sia stato regolarmente iscritto in bilancio;
iii) che non sia comunque vietato dalla legge. Questa disposizione, di evidente contenuto pubblicistico, oggettivizza gli elementi che il legislatore ha ritenuto necessari e sufficienti ad assicurare il rispetto delle disposizioni volte a garantire la trasparenza ed a escludere opacità all’operazione finanziaria, oltre che a garantire il controllo, di guisa che la circostanza che l’elargizione sia stata deliberata dall’organo sociale competente assume una rilevanza esterna funzionale a rendere conoscibile e verificabile il finanziamento o la contribuzione e la legittimità dello stesso. 8 3.3.- La concreta fattispecie in esame, tuttavia, non trova diretta ed esclusiva regolamentazione nella previsione di cui all’art.7 della legge n.195/1974 che, prevedendo specifiche ipotesi di reato sanzionate penalmente risponde al principio di legalità sancito dall’art. 25 della Costituzione e dagli artt. 1 e 199 c.p. Segnatamente, assume rilievo l’art. 4 della legge n. 659/1981 (“Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”), che ha esteso i divieti previsti dall’art.7 della legge n.195/1974 «(…) ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici» (comma 1); ha previsto che «Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. (…)» (comma 3); infine, ha comminato specifiche sanzioni penali (comma 6). Il fine perseguito dalla specifica disciplina è costituito dall’esigenza di garantire l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione dei finanziamenti ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del 9 Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali ed ai candidati alle predette cariche, di disciplinare il controllo della rendicontazione in modo da tutelare la chiarezza delle fonti di finanziamento degli stessi a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale, europea e locale anche in occasione delle competizioni elettorali;
la ratio della fattispecie è, dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e coloro che svolgono o si candidano a svolgere le funzioni di rappresentanza politica e amministrativa. 3.4.- Infine, va ricordata la legge n.515/1993, in combinato disposto con la legge n. 43/1995, che ha avuto diretta applicazione nel caso in esame. La legge n.515/1993 ha istituito il CO.RE.GE. (art.13) e gli ha demandato la competenza a ricevere «le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 [della legge n.515/1003]» e a verificarne «la regolarità» (art.14). L’art.15, comma 11, che ha trovato applicazione nel caso in esame, stabilisce che «11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.» e sanziona l’irregolarità nelle dichiarazioni di spesa in via amministrativa. 3.5.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che l’organo competente a deliberare il contributo di cui si discute fosse da individuarsi nell’assemblea dei soci e non nel consiglio di amministrazione della A.C.C. 10 ed ha, per tale motivo, ritenuto “irregolare” la documentazione prodotta dal candidato, comminandogli la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15, comma 11, della legge n.515/1993, previa quantificazione in concreto. Va, quindi, osservato che, nella fattispecie in esame, non è controverso che vi sia stata l’erogazione del contributo da parte della A.C.C. a favore del candidato e che il contributo sia iscritto nei libri contabili;
si discute, invero, se il finanziamento sia stato o meno deliberato dall’organo sociale competente, posto che nel caso di specie è stata esibita, a corredo della documentazione richiesta, la delibera del consiglio di amministrazione, e non la delibera dell’assemblea dei soci, e che la Corte di appello, così come il CO.RE.GE., ha ritenuto che fosse quest’ultima l’organo sociale competente a deliberare il contributo e che la mancata produzione della delibera dell’assemblea dei soci comportasse l’”irregolarità” della documentazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa. 4.1.- Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo denuncia: erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze ha interpretato lo statuto dell’Associazione dei Conciatori, al fine di individuarne l’oggetto sociale ed il perimetro di competenza dell’organo consiliare, in violazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1363, 1364 e 1365 c.c., per aver la Corte (i) limitato il proprio esame ad una singola disposizione dello statuto, non coordinandola con le ulteriori rilevanti disposizioni, e (ii) attribuito alle espressioni generiche utilizzare un rigido significato letterale, escludendo in tal modo dalle competenze dell’organo consiliare la specifica competenza a deliberare il finanziamento della campagna elettorale del candidato alla Presidenza della Giunta Regionale per il solo fatto di non essere espressamente previsto nello statuto. 4.3. - Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, in quanto, a suo parere, l’accoglimento determinerebbe un’indagine di fatto 11 che è preclusa in sede di legittimità; deduce che il ricorrente ha rappresentato l’asserita violazione dei canoni di interpretazione del contratto, senza precisare perché il giudice se ne sarebbe discostato, e assume che l’omesso esame di un fatto decisivo non possa rilevare vertendosi in fattispecie di c.d. “doppia conforme”. Aggiunge che lo statuto della A.C.C. non attribuiva al consiglio di amministrazione il potere di disporre finanziamenti elettorali, neppure indirettamente, non rientrando nell’oggetto sociale. 4.4.- Il primo motivo si sottrae alla critica di inammissibilità, è fondato e va accolto. 4.5.- È noto che, in tema di interpretazione del contratto, consistente in un'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione. Le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell'asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 10374/2007; Cass. n. 10203/2008). Nel caso in esame, il ricorrente ha illustrato con adeguata specificità in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dall’applicazione degli anzidetti canoni ermeneutici 12 ed ha riportando il testo dell’articolato statutario pretermesso al fine di una compiuta esegesi dello stesso. 4.6.- La censura merita accoglimento, sotto un primo profilo, perché la Corte di appello ha proceduto all’interpretazione dello Statuto esaminando le diverse clausole in maniera atomistica e parcellizzata, in violazione del canone ermeneutico previsto dall’art.1363 c.c. secondo il quale «Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.». Sotto altro profilo va rimarcato che si ravvisa anche la violazione degli artt. 1364-1365 c.c. secondo i quali «Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.» e « Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto», per aver la Corte di Appello escluso la competenza dell’organo consiliare a deliberare il finanziamento a favore del candidato in quanto nello Statuto non è espressamente prevista, tra le funzioni delegate, il “finanziamento delle campagne elettorali dei candidati alla Presidenza della Giunta Regionale”, così demandando allo Statuto un grado di specificità nella individuazione delle funzioni che non gli è propria. 4.7.- Secondo la Corte territoriale, la competenza del consiglio di amministrazione delineata dallo statuto della cooperativa non prevedeva che esso procedesse al finanziamento delle campagne elettorali, né tale competenza poteva ricavarsi attribuendo alle operazioni di finanziamento natura di attività affine o strumentale a quelle consone al raggiungimento dell'oggetto sociale, poiché ciò esula dallo scopo mutualistico delineato dall'articolo 3 dello statuto, ossia «quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, attraverso la gestione dei servizi nel settore del terziario avanzato e tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dalla 13 realizzazione delle attività di approvvigionamento, di produzione, di promozione, di vendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generale o per singoli e gruppi di soci». La Corte di appello ha escluso che il finanziamento delle campagne elettorali potesse rientrare nell'oggetto sociale delineato dall'articolo 3, lett. d) oppure dall'articolo 3, lett. h) (fol. 9/10 sent. imp.). 4.8.- È decisivo osservare che, ai sensi dell’art.2298 c.c., l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura;
che, ai sensi dell’art.2380 bis c.c., la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art.2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
e che - come ricorda lo stesso controricorrente - ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società rispetto all’oggetto sociale (sia per le società di persone che per le società di capitali) il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente il criterio dell’astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere. Da un lato, infatti, l’elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe essere completa, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività; dall’altro, anche l’espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allo svolgimento di quella attività (Cass. n. 16416/2002; Cass. n. 25409/2016). La decisione impugnata, laddove si sofferma sulla mancanza di una espressa previsione statutaria concernente il riconoscimento in favore degli amministratori del potere di concedere il finanziamento per le campagne elettori, non appare esaustiva, in quanto evidenzia un dato letterale negativo che non è dirimente alla luce di quanto disposto dagli artt.2298 e 2380 bis c.c. Inoltre, l’esclusione dalle clausole contrattuali dei casi non 14 espressamente previsti nelle stesse va attuata, tenendo presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con la elencazione esemplificativa dei casi menzionati, onde verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione: nel compimento di tale operazione ermeneutica il giudice deve attenersi al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma (Cass. n. 9560/2017; Cass. n. 19585/2021). Va aggiunto, quanto alla valutazione della pertinenza dell’atto in questione all’oggetto sociale, che la statuizione non risulta avere dato corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363, 1364 e 1365 c.c. prima ricordati, alla luce del criterio di strumentalità, diretta o indiretta dell’atto compiuto dagli amministratori all’oggetto sociale come definito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. 4.9.- Giova osservare – come rimarcato dal ricorrente – che lo Statuto (cfr. doc.5) definisce al Titolo III, lo “Scopo – Oggetto” della società mediante la diade di articoli, il 3 e il 4, il primo volto a definire lo scopo sociale e il secondo l’oggetto sociale. L’art.3 definisce “scopo sociale” e stabilisce che «La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, opera a favore dei soci, sia in modo diretto che indiretto […]. La Cooperativa ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, attraverso la gestione dei servizi nel settore del terziario avanzato e tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dalla realizzazione delle attività di approvvigionamento, di produzione, di promozione, di vendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generale o per singoli e gruppi di soci». In via esemplificativa l’art.3 prevede, inoltre, che la Cooperativa nel perseguimento degli interessi dei soci essa potrà «d) prendere gli opportuni contatti con tutte le autorità comunali, provinciali e regionali nonché quelle 15 dello Stato […] h) infine, svolgere ogni attività e prendere tutte le iniziative economiche e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi che la società come sopra detto si propone». Quindi, come evidenziato dal ricorrente, il successivo art. 4 dello Statuto che definisce l’”Oggetto sociale”, nel richiamare espressamente l’art.3, specifica che «considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali dei soci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità ed organizzazione (…). Di poi, in via esemplificativa, l’art.4 prevede anche che «Per il conseguimento delle proprie finalità generali la cooperativa potrà: […] 3. Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quella sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi». Come si evince sia dall’art.3 che dall’art. 4 la A.C.C. assolve allo scopo mutualistico anche attraverso una intensa attività di promozione mediante «lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali dei soci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità ed organizzazione». Infine, l’art. 27 dello Statuto, nel disciplinare i poteri del Consiglio di Amministrazione, dispone che «Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge». 16 4.10.- Nel caso in esame, la Corte di appello si è attestata su un criterio di interpretazione letterale dello Statuto che non risulta esaustivo, sia perché la disamina è stata limitata a parte di una delle norme statutarie (art.3), sia perché la mancata elencazione di un atto specifico tra quelli consentiti agli amministratori non è sufficiente ad escludere che lo stesso sia pertinente all’oggetto sociale secondo il criterio della strumentalità, diretta o indiretta. La Corte di appello, invero, non risulta avere dato retta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363, 1364 e 1365 c.c. prima ricordati, alla luce del criterio di strumentalità, diretta o indiretta dell’atto compiuto dagli amministratori all’oggetto sociale come definito dalla giurisprudenza di legittimità ricordata, perché ha tralasciato di apprezzare proprio l’art.4 che definisce l’”oggetto sociale” e di porre in collegamento tra loro - oltre ed in relazione all’art.3, lett. d) ed h) preso in esame - le disposizioni secondo le quali la Cooperativa «opera a favore dei soci, sia in modo diretto che indiretto» (art.3) per il perseguimento dello scopo sociale e «ha come oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività» (art.4), nonché l’attribuzione agli amministratori «dei più ampi poteri per la gestione della società» (art.27), i poteri dell’assemblea e la peculiarità dello scopo sociale mutualistico di categoria, peraltro in relazione ad un attività astrattamente lecita quale è il finanziamento della campagna elettorale, ove compiuta nel rispetto delle disposizioni di legge. 4.11.- L’affermazione della Corte di appello, secondo la quale la deliberazione del consiglio di amministrazione non è «sufficiente ad integrare le formalità richieste dalla legge ai fini della regolarità del contributo elettorale, in quanto proveniente da un organo incompetente per essere, invece, competente l’assemblea dei soci della cooperativa» (fol.9) in quanto i finanziamenti elettorali esulerebbero dalle iniziative strumentali e sussidiarie rispetto a quelle descritte nell’oggetto sociale di competenza 17 degli amministratori (fol. 10) consegue pertanto ad una errata applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. 5.1. Con il secondo motivo si denuncia: erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 della Corte di appello di Firenze per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea interpretazione dell’art. 7 legge n. 195/1974, in combinato disposto con l’art. 3, primo e terzo comma, della legge n. 659/1981 e con gli artt. 7 e 14 della legge n. 515/1993 – violazione degli artt. 1393, 1398, 1399, 1704 c.c. sul mandato con rappresentanza - erronea interpretazione delle suddette norme in punto di identificazione dell’organo sociale competente a deliberare il finanziamento elettorale. 5.2.- Il ricorrente censura la sentenza impugnata assumendo, come già con il primo motivo, che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto in concreto che l’organo competente a deliberare il contributo fosse l’assemblea dei soci e non il consiglio di amministrazione. Sotto questo profilo la censura va accolta, richiamando la ampia motivazione svolta nel corso della disamina del primo motivo. 5.3.- Non merita, invece, accoglimento la censura nella parte in cui il ricorrente prospetta che l’art.7, comma 2, della legge n. 195/1974, nel fare riferimento all’“organo sociale competente” ed alla regolare iscrizione in bilancio dell’erogazione liberale, persegua anche l’intento – oltre che l’interesse pubblico - di consentire un controllo da parte dei soci circa l’operato dell’amministratore e di imporre la regolare contabilizzazione dell’operazione, di talché ad avviso del ricorrente assumerebbe rilievo la fattispecie del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.c Tale prospettazione, oggetto di critiche da parte del controricorrente, va disattesa. Invero, nel caso in esame l’art. 7 non ha avuto diretta applicazione, ma è stato utilizzato dalla Corte di appello quale parametro legale atto a definire l’ambito di apprezzamento della regolarità o meno della documentazione 18 prodotta. Come già sopra esposto, al ricorrente è stata contestata la violazione amministrativa di cui all’art.15, comma 11, della legge n.515/1993 ed irrogata la relativa sanzione amministrativa proprio in ragione della ravvisata irregolarità della documentazione prodotta in sede di rendicontazione e non altro, irregolarità che dovrà essere nuovamente vagliata all’esito del riesame disposto dalla cassazione con rinvio. Tanto premesso, come si è avuto modo di precisare già prima, va ribadito che il fine, interesse pubblico, perseguito dalla specifica disciplina applicata nella fattispecie in esame, art.15, comma 11, legge n.515/1993, è quello della trasparenza nella erogazione e percezione e del controllo nella rendicontazione dei contributi. Ne consegue che la verifica della ricorrenza dei presupposti dettati dall’art.7, comma 2, della legge n.195/1974, per quanto qui rileva, non può che conformarsi a quanto richiesto dalla norma stessa, atteso che il legislatore con valutazione preventiva e generale ha oggettivizzato i requisiti, atti a soddisfare le esigenze di trasparenza e a garantire il controllo pubblico, in ragione dei quali il finanziamento o il contributo da parte di privati in occasione di una competizione elettorale può ritenersi legittimo. Diversamente da quanto opina il ricorrente, non hanno rilievo, nella fattispecie in esame, le norme civilistiche che attengono ai rapporti a contenuto negoziale in ambito societario tra mandatario e mandante. 6.1. – Il terzo motivo di ricorso denuncia: erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze ha erroneamente applicato ed interpretato la disciplina speciale delle erogazioni a sostegno della campagna elettorale da parte di società commerciali e della loro rendicontazione, dettata dall’art. 2 della legge n.441/1982 e dagli artt. 7 e 14 della legge n. 515/1993, in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 659/1981, rispetto alla disciplina generale delle erogazioni a sostegno dell’attività politica da parte di società 19 commerciali al di fuori del periodo di campagna elettorale, di cui all’art. 7 della legge n. 195/1974, in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 659/1981 e la Legge Regionale Toscana n. 61/2012 6.2.- Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo e dell’accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione, perché prospetta nuovamente le medesime questioni interpretative dell’art. 7 della legge n. 195/1974 e dell’art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 659/1981. Resta assorbita anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell’esimente della buona fede. In proposito, va rammentato che nel caso in esame si controverte sull’irrogazione di una sanzione amministrativa e che in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 11977/2020) e che l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (Cass. n. 33441/2019). 20 7.- In conclusione, il motivo primo va accolto e il secondo motivo va accolto per quanto di ragione, assorbito il terzo;
la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che procederà al riesame alla luce di principi indicati e alla statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
- Accoglie il primo motivo e il secondo motivo per quanto di ragione, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 marzo 2026. La Consigliera rel. La Presidente LA MI AR AC