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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10667 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di FIRENZE Nel procedimento nei confronti di ET EL AN nato in [...] il [...] EL OU KH nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di PISA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato Francesco ROMEO che, nell'interesse degli imputati, conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10667 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pisa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EL HA ET e LI EL OU in relazione al delitto di lesioni aggravate dall'uso di un bastone, per remissione di querela, ritenuta insussistente la circostanza aggravante contestata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze che, con un unico motivo, denuncia erronea interpretazione dell'art. 585 co. 2 n. 2 cod. pen.: il bastone è un'arma idonea a integrare la circostanza aggravante contestata, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale evocato in ricorso. 3.Ha depositato memoria il difensore degli imputati che, invece, ritenendo, in fatto, insussistente l'aggravante contestata, emergendo dall'istruttoria, e, in particolare, dagli atti allegati alla memoria, che le lesioni vennero provocate con pugni o schiaffi, conclude per il rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza, previa corretta qualificazione giuridica del fatto, in termini di lesioni non aggravate ex art. 585 comma , n. 2 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 1.Un bastone è certamente un oggetto atto ad offendere, e rientra nell'ambito della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., che rende il reato perseguibile d'ufficio, anche a seguito della riforma introdotta dal d. Ivo 150 del 2022. 2. Secondo la definizione che è rinvenibile nell'art. 585 comma due cod. pen, agli effetti penali, per armi, si intendono, oltre a quelle da sparo e a tutte le altre naturalmente destinate all'offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto, in modo assoluto, dalla legge, ovvero, senza giustificato motivo, espressione chiaramente evocativa dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che considera come arma impropria qualsiasi strumento che, pur non essendo considerato, in sé, quale arma da punta o da taglio, sia utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (ex mu/tiis , Sez. 5 n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174; Sez. 5 - , n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132). 3.Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'aggravante in questione sussiste laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. In tal senso, sono stati, per esempio, considerati come arma impropria, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, anche un pezzo di legno, (sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713), un manico di scopa (Sez. 5 n. 54148 del 6.6.2016 Rv. 268750), una stampella per la deambulazione (Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, Rv. 265090), una roncola (Sez. 5, n.17942 del 07/02/2020), se usati in un contesto aggressivo ( cfr. ancora Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, Rv. 261017, con riferimento a un guinzaglio, e Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, Rv. 257758, per una paletta di plastica). 4.Poiché tale è l'interpretazione "funzionale" del concetto di arma penalmente rilevante affermatasi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 585 co. 2 cod. pen., il Collegio, 2 nel dare continuità all'orientamento, e prendendo le mosse dalla contestazione rinvenibile nella imputazione, non può che rilevare come gli imputati siano accusati di avere utilizzato, per cagionare lesioni alla persona offesa, un bastone. 4.1. Ciò porta ad affermare, alla luce delle ricordate coordinate ermeneutiche, che, per quanto un bastone abbia, naturalmente, una diversa destinazione d'uso, nel caso di specie, tuttavia, esso, per le modalità di utilizzo che ne hanno fatto gli imputati, ha finito per perdere le caratteristiche di oggetto di uso comune, ed assumere quelle di un'arma, ovvero di uno strumento avente capacità di produrre un'offesa alla persona. 4.2.E' fuori fuoco, pertanto, l'affermazione con cui la sentenza impugnata pone in rilievo l'impropria assimilazione di un semplice bastone a un'arma, perché, occorre ribadirlo, devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere utilizzati per l'offesa alla persona (ex muli-11s , Sez. 5 n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174; Sez. 5 - , n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132); né, agli stessi fini, rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché, per la configurabilità della stessa aggravante, non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 ( Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014 Rv. 261315; conf. Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, Rv. 265090). Ciò che rende un oggetto di uso comune adatto all'offesa non è la mera detenzione, ma l'utilizzo specifico che ne viene fatto (secondo la prospettazione accusatoria, alla quale bisogna fare riferimento ai fini della procedibilità). Ed è innegabile che, rivolgendo un bastone verso una persona, si trasforma quell'oggetto in uno strumento di elevata capacità offensiva. L'elemento determinante è che l'arma sia stata usata o che essa abbia avuto un ruolo nell'azione. 5. Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del richiamato canone ermeneutico, giacchè anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato (sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Rv. 263925; Sez. V, n. 8640 del 02/03/2016, Rv. 267713), e risultando ininfluente, a tal fine, la remissione della querela. 6.Non hanno pregio, inoltre, le deduzioni con le quali si mira a conseguire una riqualificazione del fatto, previa esclusione della circostanza aggravante, in quanto attingono il merito della valutazione, preclusa alla Corte di cassazione, da cui si pretende una alternativa, quanto inammissibile, ricostruzione dei fatti, invece riservati alla discrezionalità del giudice di merito. 7. Nel rinnovato giudizio di merito la Corte di appello di Firenze si atterrà alle richiamate coordinate ermeneutiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato Francesco ROMEO che, nell'interesse degli imputati, conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10667 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pisa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EL HA ET e LI EL OU in relazione al delitto di lesioni aggravate dall'uso di un bastone, per remissione di querela, ritenuta insussistente la circostanza aggravante contestata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze che, con un unico motivo, denuncia erronea interpretazione dell'art. 585 co. 2 n. 2 cod. pen.: il bastone è un'arma idonea a integrare la circostanza aggravante contestata, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale evocato in ricorso. 3.Ha depositato memoria il difensore degli imputati che, invece, ritenendo, in fatto, insussistente l'aggravante contestata, emergendo dall'istruttoria, e, in particolare, dagli atti allegati alla memoria, che le lesioni vennero provocate con pugni o schiaffi, conclude per il rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza, previa corretta qualificazione giuridica del fatto, in termini di lesioni non aggravate ex art. 585 comma , n. 2 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 1.Un bastone è certamente un oggetto atto ad offendere, e rientra nell'ambito della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., che rende il reato perseguibile d'ufficio, anche a seguito della riforma introdotta dal d. Ivo 150 del 2022. 2. Secondo la definizione che è rinvenibile nell'art. 585 comma due cod. pen, agli effetti penali, per armi, si intendono, oltre a quelle da sparo e a tutte le altre naturalmente destinate all'offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto, in modo assoluto, dalla legge, ovvero, senza giustificato motivo, espressione chiaramente evocativa dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che considera come arma impropria qualsiasi strumento che, pur non essendo considerato, in sé, quale arma da punta o da taglio, sia utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (ex mu/tiis , Sez. 5 n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174; Sez. 5 - , n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132). 3.Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'aggravante in questione sussiste laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. In tal senso, sono stati, per esempio, considerati come arma impropria, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, anche un pezzo di legno, (sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713), un manico di scopa (Sez. 5 n. 54148 del 6.6.2016 Rv. 268750), una stampella per la deambulazione (Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, Rv. 265090), una roncola (Sez. 5, n.17942 del 07/02/2020), se usati in un contesto aggressivo ( cfr. ancora Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, Rv. 261017, con riferimento a un guinzaglio, e Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, Rv. 257758, per una paletta di plastica). 4.Poiché tale è l'interpretazione "funzionale" del concetto di arma penalmente rilevante affermatasi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 585 co. 2 cod. pen., il Collegio, 2 nel dare continuità all'orientamento, e prendendo le mosse dalla contestazione rinvenibile nella imputazione, non può che rilevare come gli imputati siano accusati di avere utilizzato, per cagionare lesioni alla persona offesa, un bastone. 4.1. Ciò porta ad affermare, alla luce delle ricordate coordinate ermeneutiche, che, per quanto un bastone abbia, naturalmente, una diversa destinazione d'uso, nel caso di specie, tuttavia, esso, per le modalità di utilizzo che ne hanno fatto gli imputati, ha finito per perdere le caratteristiche di oggetto di uso comune, ed assumere quelle di un'arma, ovvero di uno strumento avente capacità di produrre un'offesa alla persona. 4.2.E' fuori fuoco, pertanto, l'affermazione con cui la sentenza impugnata pone in rilievo l'impropria assimilazione di un semplice bastone a un'arma, perché, occorre ribadirlo, devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere utilizzati per l'offesa alla persona (ex muli-11s , Sez. 5 n. 17942 del 07/02/2020, Rv. 279174; Sez. 5 - , n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132); né, agli stessi fini, rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché, per la configurabilità della stessa aggravante, non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 ( Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014 Rv. 261315; conf. Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, Rv. 265090). Ciò che rende un oggetto di uso comune adatto all'offesa non è la mera detenzione, ma l'utilizzo specifico che ne viene fatto (secondo la prospettazione accusatoria, alla quale bisogna fare riferimento ai fini della procedibilità). Ed è innegabile che, rivolgendo un bastone verso una persona, si trasforma quell'oggetto in uno strumento di elevata capacità offensiva. L'elemento determinante è che l'arma sia stata usata o che essa abbia avuto un ruolo nell'azione. 5. Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del richiamato canone ermeneutico, giacchè anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato (sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Rv. 263925; Sez. V, n. 8640 del 02/03/2016, Rv. 267713), e risultando ininfluente, a tal fine, la remissione della querela. 6.Non hanno pregio, inoltre, le deduzioni con le quali si mira a conseguire una riqualificazione del fatto, previa esclusione della circostanza aggravante, in quanto attingono il merito della valutazione, preclusa alla Corte di cassazione, da cui si pretende una alternativa, quanto inammissibile, ricostruzione dei fatti, invece riservati alla discrezionalità del giudice di merito. 7. Nel rinnovato giudizio di merito la Corte di appello di Firenze si atterrà alle richiamate coordinate ermeneutiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore