CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. Guida al diritto (20/2023)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 8 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17397 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ER EN, nato a [...] il [...] 2. CC GO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per il ricorrente EN ER, l'avvocato CO PP, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 marzo 2022, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha: -) confermato nei confronti di EN ER la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato/ ,dii Penale Sent. Sez. 3 Num. 17397 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/02/2023 di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, legge n. 195 del 1974, e 4, primo comma, legge n. 689 del 1981, fino al 10 luglio 2009 (capo B); -) dichiarato nei confronti del medesimo EN ER di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, legge n. 195 del 1974, e 4, primo comma, legge n. 689 del 1981, per i fatti successivi al 10 luglio 2009 (ancora capo B), in riforma della sentenza di condanna in primo grado;
-) confermato nei confronti di GO CC la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. (capo G). Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito: -) EN ER avrebbe commesso fatti sussumibili nella fattispecie di finanziamento illecito per aver percepito la somma di 800.000,00 euro, versata in più rate, corrisposte tra il 5 giugno 2009 ed il 24 dicembre 2009, allorché egli era membro del Parlamento in carica, mediante erogazioni formalmente effettuate in favore della "S.T.E. s.p.a.", di cui era l'effettivo dominus, sulla base di contratti simulati e privi di causa, con fondi provenienti dal patrimonio delle società "Ris Real Estate s.r.l.", "Building s.r.l.", "Sardinia Renewable Energy Project s.r.l." e "Glasspack s.r.l.", in difetto di deliberazione dell'organo societario e di regolare iscrizione dei contributi nel bilancio delle società concedenti;
-) GO CC avrebbe commesso fatti sussumibili nella fattispecie di abuso d'ufficio per avere, nella qualità di presidente della Giunta regionale della Sardegna, concorso a deliberare la nomina di GN IS alla carica di direttore generale dell'ARPA Sardegna, senza alcuna effettiva valutazione di merito comparativa, in violazione, in particolare, dell'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2006, prevedente, per tale nomina, l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe EN ER, con atto a firma degli avvocati CO PP e RC HI, e GO CC, con atto a firma dell'avvocato DO TT. 3. Il ricorso di EN ER è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 7 legge n. 195 del 1974 e 4 legge n. 659 del 1981, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Si deduce, in primo luogo, che la Corte di appello ha applicato illegittimamente la disposizione di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974, in quanto, A per la configurabilità di tale reato, i finanziamenti debbono essere devoluti a 2 partiti politici o a loro articolazioni politico-organizzative, mentre la "S.T.E. s.p.a.", soggetto beneficiario dei contributi, non è assimilabile ad un'organizzazione politica, e pertanto l'eventuale estensione della portata applicativa di tale previsione incriminatrice darebbe vita ad un'analogia in malam partem, vietata nell'ordinamento penalistico. Si rileva, inoltre, che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto il finanziamento effettuato a favore della "S.T.E. s.p.a." produttivo di un ingiusto vantaggio patrimoniale per il ricorrente, nella sua qualità di socio e dominus dell'impresa, in quanto il medesimo, dalla sua partecipazione alla indicata società, ha ricavato solo debiti che lo hanno costretto a rilasciare la sua fideiussione per compensare le perdite societarie. Si deduce, in secondo luogo, che la Corte di appello ha fatto un'applicazione errata anche della norma di cui all'art. 4 legge n. 659 del 1981, il cui comma sesto, letto in combinato disposto con l'art. 32 della legge n. 689 del 1981, rende evidente che il contributo erogato al singolo parlamentare non integra un fatto previsto dalla legge come reato, ma solo un illecito amministrativo. Si osserva, inoltre, che, secondo la stessa sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe beneficiato della somma ricevuta in qualità di socio e dominus della "S.T.E. s.p.a.", non, quindi, quale membro della Camera dei deputati. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazione circa la consapevolezza, da parte dell'attuale ricorrente, della provenienza del contributo da società e del difetto delle necessarie deliberazioni degli organi sociali di queste ultime. Si deduce che la sentenza impugnata in motivazione si è concentrata esclusivamente sulla destinazione del contributo economico contestato, omettendo di confrontarsi con le censure formulate con l'atto di appello, le quali rilevavano l'assenza di prova circa la conoscenza da parte del ricorrente delle modalità con cui il denaro sarebbe stato procurato alla "S.T.E. s.p.a.". Si aggiunge che la sentenza impugnata ha anche omesso di motivare in merito al motivo di gravame evidenziante il difetto di conoscenza, da parte dei titolari delle società le quali avevano erogato le somme pervenute alla "S.T.E. s.p.a.", sulla destinazione delle stesse in favore di ER o di enti a questo collegati. Si richiamano, in particolare, le deposizioni di due testimoni a dibattimento, dalle quali si evince che i titolari delle società da cui provenivano le somme ritenute costituire l'oggetto del finanziamento illecito, avevano erogato in favore di FL Carboni 7.250.000,00 euro nella convinzione che tale somma fosse destinata ad un progetto eolico da sviluppare in Sardegna, senza immaginare che una parte di quel denaro sarebbe stata destinata alla "S.T.E. s.p.a.". i/( 3 4. Il ricorso di GO CC è articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla affermazione di sussistenza del fatto ascritto all'attuale ricorrente. Si deduce che illegittimamente la Corte di appello ha omesso di rispondere al motivo di gravame con cui erano stati evidenziati la mancata violazione da parte dell'imputato dell'art. 10 legge Regione Sardegna n. 6 del 2006, nonché il rigoroso rispetto della disciplina normativa che regolava il procedimento di nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna. Si segnala che questo procedimento, come già rappresentato con l'atto di appello, era costituito da: -) una prima fase, ad evidenza pubblica, gestita da una commissione composta da dirigenti e funzionari pubblici con il compito di esaminare i titoli dei candidati al fine di formare un elenco di soggetti in possesso dei requisiti per essere scelti dalla Giunta regionale per lo specifico incarico di direttore generale;
-) una seconda fase nella quale la Giunta Regionale procedeva alla «scelta» del soggetto ritenuto più idoneo tra i candidati inseriti nell'elenco. Si sottolinea che il vocabolo «scelto», impiegato dall'art. 10, comma 2, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006 esclude il dovere di individuare il nominando sulla base di «criteri oggettivi»; l'unico vincolo attiene alla necessità di selezionare il nominando tra le persone incluse nell'elenco formato dalla commissione tecnica. Si precisa che la persona «scelta», l'ingegnere GN IS, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, avendo anche ricoperto l'incarico di direttore dell'ARPA in sede provinciale, e che avverso la nomina non è stata proposta alcuna impugnazione. Si aggiunge che una conferma della natura fiduciaria della scelta relativa al direttore generale dell'ARPA Sardegna è inferibile dalla previsione della conferma o revoca della persona preposta a tale incarico entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta Regionale, a norma del combinato disposto degli artt. 10, comma 8, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006 e 28, comma 9, legge reg. Sardegna n. 31 del 1998. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio. Si deduce che difettano sia la prova concernente l'elemento dell'ingiustizia dell'evento o del vantaggio, sia la prova del dolo intenzionale. In particolare, si osserva che l'ingiustizia del vantaggio del reato di abuso d'ufficio non si identifica nell'ingiustizia della condotta (si citano Sez. 6, n. 10133 del 17/02/2015, Scassellati, Rv. 262800-01, e Sez. 6, n. 17676 del 18/03/2016, Florio, Rv4 4 267171-01), e che, nella specie, la persona nominata, l'ingegner IS, era persona altamente qualificata. 4.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 2, secondo comma, e 323 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rispetto della disciplina in tema di successione nel tempo di leggi penali. Si deduce che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, è stato ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità (si cita Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, dep. 2021, Garau, Rv. 280296-01). Si rileva che la norma della legge regionale che si assume violata è stata frutto di numerose interpretazioni, anche da parte della stessa Corte di appello di Roma, ed è pertanto da considerare fonte di una disciplina su cui residuano margini di discrezionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito precisate. 2. Il ricorso di EN ER è infondato con riferimento alle censure formulate nel primo motivo ed inammissibile relativamente alle censure esposte nel secondo motivo. 3. Complessivamente infondate sono le censure enunciate nel primo motivo del ricorso di EN ER, le quali contestano la configurabilità del reato di ricezione di finanziamenti illeciti, deducendo che l'art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, sanziona penalmente solo le erogazioni devolute a partiti politici o a loro articolazioni politico-organizzative, mentre l'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativo alle erogazioni alle persone fisiche, tipizza un mero illecito amministrativo, e che inoltre, il ricorrente, in concreto, non ha ricevuto vantaggi dal versamento, o comunque li ha ricevuti come dominus di una società privata. 4. Il primo ordine dei rilievi formulati nel primo motivo del ricorso di EN ER, in sostanza, si fonda sull'assunto secondo cui le erogazioni dei soggetti di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974, tra cui, come nella specie, le società private, in favore delle persone fisiche indicate dall'art. 4, comma 1, della legge 5 n. 659 del 1981, costituiscono mero illecito amministrativo, perché vietate dal solo art. 4 della legge n. 659 del 1981, depenalizzato a norma dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4.1. Può essere utile, per maggiore chiarezza, riportare i dati normativi. L'art. 7 della legge n. 195 del 1974, nel testo vigente, dispone: «Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge». L'art. 4 della legge n. 659 del 1981, nel testo vigente, statuisce: «I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici. Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico- organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, 6 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale». 4.2. Nell'esaminare il significato e i rapporti tra le due disposizioni, la giurisprudenza, già da lungo tempo, ha chiarito che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, sesto comma, legge n. 659 del 1981, in relazione all'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale punisce l'inadempimento dell'obbligo, da parte del soggetto che eroga il finanziamento e del soggetto che li riceve, di farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzata con raccomandata con avviso di ricevimento, non vale a rendere inoperante il disposto dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 195 del 1974. A fondamento di questa conclusione, si è segnalato che, mentre l'art. 4, sesto comma, della Legge n. 659 del 1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 195 del 1974 (oltre che da altre figure soggettive) regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta (in caso contrario, la previsione normativa farebbe carico all'erogante ed al percipiente di un obbligo di denuncia di un fatto costituente reato), la norma della Legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per le società, rispetto alle quali soltanto hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio (così, 7 segnatamente, Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199994-01, nonché Sez. 6, n. 9354 del 19/09/1997, Paolucci, Rv. 210302-01, ma anche, in motivazione, Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, massimata per altro, nonché, di recente, Sez. 5, 25251 del 12/02/2021, Corona, non nnassimata). E la configurabilità del reato di cui al combinato disposto dell'art. 7 legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4 legge n. 659 del 1981 con riferimento ai finanziamenti o contributi erogati alle persone fisiche indicate dall'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981, da parte degli enti e società di cui all'art. 7, primo e secondo comma, legge n. 195 del 1974, non risulta essere mai stata messa in discussione dalla successiva giurisprudenza fino alle pronunce più recenti. Si pensi, ad esempio, alle decisioni riguardanti somme versate al candidato alla carica di sindaco di un Comune (Sez. 6, n. 16781 del 21/10/2021), ovvero al membro del Parlamento e segretario di un partito politico (Sez. 6, n. 37624 del 14/06/2019, Naro, Rv. 277199-01), ovvero al consigliere provinciale candidato al Parlamento nazionale (Sez. 3, n. 38009 del 11/06/2013, Vindinnian, Rv. 256854-01). 4.3. Gli approdi della giurisprudenza in argomento risultano, ad avviso del Collegio, condivisibili. 4.3.1. Innanzitutto, non sembra configurabile un rapporto di specialità tra le due fattispecie, quella di cui al combinato disposto dell'art. 7 legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e quella di cui all'art. 4, sesto comma, legge n. 659 del 1981, perché i fatti da esse previsti appaiono diversi nella loro conformazione strutturale. In effetti, come ripetutamente osservato in giurisprudenza, il criterio di specialità ex art. 15, cod. pen., richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (cfr., per tutte, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864-01, nonché, di recente, Sez. 3, n. 3241 del 11/10/2022, dep. 2023, C., in corso di massimazione, la quale ha precisato che sussiste relazione di continenza tra due norme solo nel caso in cui sia possibile sostenere, a seguito del raffronto tra norme stesse, che per realizzare la fattispecie astratta prevista da una delle due previsioni evocate dal fatto sia sempre necessario passare per la realizzazione della fattispecie prevista dall'altra, l'una contenendo l'altra, con in più un elemento specializzante). Ora, il fatto contemplato dal combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974 ha ad oggetto i finanziamenti erogati da organi della pubblica amministrazione, da enti pubblici, 8 da società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ovvero da società diverse da quelle appena indicate le quali non ne abbiano deliberato la corresponsione con delibera dell'organo sociale competente o non li abbiano regolarmente iscritti in bilancio, sia a partiti politici, loro organizzazioni politico-organizzative e gruppi parlamentari, sia, «anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici». Il fatto contemplato dall'art. 4, sesto comma, legge n. 659 del 1981, invece, ha ad oggetto la violazione degli obblighi concernenti la presentazione di una dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto ricevente da depositare o indirizzare alla Presidenza della Camera dei deputati, da adempiere «entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento», e in relazione a qualunque erogazione, «per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire», da chiunque effettuata, anche se proveniente da una persona fisica o da una società la quale la abbia regolarmente deliberata e ne abbia dato conto in bilancio. 4.3.2. Sotto altro profilo, poi, viene in rilievo un ulteriore argomento di natura sistematica. Invero, come già osservato dalla giurisprudenza, l'obbligo di dichiarazione congiunta a carico del soggetto erogante e del soggetto ricevente i finanziamenti alla Presidenza della Camera può riguardare solo contributi diversi da quelli previsti dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974, perché, in caso contrario, si risolverebbe in un dovere di auto-denuncia. 4.3.3. Può quindi concludersi, per quanto di specifico interesse in questa sede, che le condotte di erogazione e di ricezione di finanziamenti e contributi in qualsiasi forma o modo corrisposti da società senza partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o non controllate da queste ultime, «anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici», costituiscono reato punito con le sanzioni previste dall'art. 7, terzo comma, legge n. 195 del 1974, quando gli indicati finanziamenti o 9 contributi non sono stati deliberati dall'organo sociale competente o non sono stati regolarmente iscritti in bilancio. 5. posto che le erogazioni dei soggetti di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974, effettuate, «anche indirettamente», ai membri del Parlamento nazionale costituiscono illecito penale, pure il secondo ordine di rilievi formulati nel primo motivo del ricorso di NS ER, concernente l'omessa ricezione di vantaggi da parte del ricorrente, o comunque la loro ricezione nella qualità di dominus di una società privata, e non di membro del Parlamento, risulta infondato. 5.1. La sentenza impugnata osserva che, pur volendo riconoscere che la somma di denaro erogata da società private sia rimasta nella disponibilità delle casse sociali della "S.T.E. s.p.a.", questa somma ha comunque aumentato il patrimonio sociale di tale impresa e ha determinato un vantaggio patrimoniale anche in favore di EN ER, in quanto socio di maggioranza e dominus della precisata società, oltre che fideiussore personale per la stessa. Per completezza, la vicenda, come descritta dalla Corte d'appello, è la seguente: -) con contratto preliminare stipulato in data 8 settembre 2004, EN ER ed altro soggetto si erano impegnati a cedere alla "S.T.E. s.p.a." la loro quota in "NTE s.r.l.", pari al 20 % del capitale di questa seconda impresa, oltre ad altre quote che si impegnavano ad acquistare da altri soci, e ricevevano in cambio dalla "S.T.E. s.p.a." la somma pattuita di 800.000,00 euro;
-) successivamente, e per cinque anni, EN ER e l'altro promittente venditore non avevano ottemperato all'obbligo di cedere le quote, ma mai nessuna azione era stata intrapresa dalla "S.T.E. s.p.a." per ottenere l'adempimento o la restituzione delle somme versate;
-) in data 5 giugno 2009, la "S.T.E. s.p.a." aveva stipulato una scrittura privata con cui cedeva ad altri soggetti la propria posizione contrattuale relativa al contratto preliminare dell'otto settembre 2004, e in esecuzione di tale contratto del 5 giugno 2009, aveva ricevuto la somma di euro 800.000,00 in più rate con versamenti effettuati su un conto corrente della "S.T.E. s.p.a." acceso presso il Credito Cooperativo Fiorentino di cui era presidente e dominus EN ER;
-) la somma di euro 800.000,00 pervenuta alla "S.T.E. s.p.a." in esecuzione del contratto del 5 giugno 2009 proveniva, per il tramite di FL Carboni, dalle società "Ris Real Estate s.r.l.", "Building s.r.l.", "Sardinia Renewable Energy Project s.r.l." e "Glasspack s.r.l.", in difetto di deliberazione dell'organo societario e di regolare iscrizione dei contributi nel bilancio delle società concedenti. 5.2. L'affermazione della Corte d'appello, secondo cui l'erogazione di finanziamenti per l'importo di 800.000,00 euro alla "S.T.E. s.p.a.", così da aumentarne il patrimonio sociale, ha determinato un vantaggio patrimoniale 10 anche in favore di EN ER, in quanto socio di maggioranza e dominus della società, oltre che fideiussore personale per la stessa, integra gli estremi della fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974, è corretta. Secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 1, legge n. 659 del 1981, la fattispecie di reato prevista dal combinato disposto tra essa e l'art. 7 cit. riguarda i finanziamenti e i contributi «in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale [...]». E l'indicazione secondo cui il versamento dell'importo di 800.000,00 euro alla "S.T.E. s.p.a." deve ritenersi diretta anche a favore di EN ER, in quanto socio di maggioranza e dominus della società, oltre che fideiussore personale per la stessa, equivale esattamente ad affermare che l'operazione costituisce erogazione di contributi «in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente,» ad un membro del Parlamento nazionale. Né tale valutazione è contestabile in questa sede sotto il profilo della ricostruzione del fatto, anche laddove si afferma che il versamento delle somme indicate ha costituito una erogazione anche in favore di EN ER, in quanto il reato è ormai estinto per prescrizione, come già dichiarato in parte dal Tribunale, e per la parte residua dalla Corte d'appello, e non essendo pendenti questioni concernenti l'azione civile o la confisca. Invero, secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). 5.3. Ancora, non è risolutivo il rilievo secondo cui l'attuale ricorrente avrebbe beneficiato dell'erogazione non quale membro del Parlamento, ma quale socio e dominus della "S.T.E. s.p.a.". In proposito, infatti, risulta dirimente osservare che la fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974, non attribuisce rilievo alle ragioni per le quali vengono erogate le somme, ma alla sola qualità soggettiva del ricevente, senza prevedere alcuna connessione funzionale tra la dazione e tale qualità. L'art. 4, primo comma, cit., infatti, precisa, con formula estremamente ampia, che il divieto concerne i finanziamenti e i contributi «in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale [...]». Questa soluzione ermeneutica, inoltre, appare pienamente coerente con l'interesse tutelato dalla fattispecie. In particolare, relativamente all'ipotesi di 71.) ( P 11 erogazioni non deliberate dall'organo sociale competente o non regolarmente iscritte in bilancio, come nel caso di specie, si è più volte rilevato in giurisprudenza che, «[c]on la fattispecie di finanziamento societario occulto, il legislatore ha [...] inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è, dunque, ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento» (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 11835 del 08/02/2022, Carrai, massimata per altro, e Sez. 2, n. 14791 del 21/03/2000, Martelli, Rv. 224139-01). Ora, se il divieto penalmente sanzionato è diretto a tutelare l'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e anche i singoli membri del Parlamento, l'esigenza in questione risulta immutata indipendentemente dalla causale dell'erogazione: ciò che conta è che la dazione è stata occultata, e che, quindi, non è stata resa conoscibile l'esistenza del rapporto economico tra il singolo membro del Parlamento e colui che gli corrisponde i finanziamenti o i contributi. 6. Le censure enunciate nel secondo motivo del ricorso di EN ER contestano l'omesso esame delle censure formulate nell'atto di appello con riguardo al difetto di prova in ordine alla consapevolezza sia dell'attuale ricorrente circa la provenienza del denaro da società private le quali avevano effettuato le erogazioni in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974, sia dei titolari delle società di erogare contributi ad un membro del Parlamento nazionale. Secondo quanto espressamente puntualizzato dalla Corte d'appello, «non può ritenersi provata la mancanza della consapevolezza in capo all'imputato ER EN della provenienza del denaro secondo i meccanismi sopra descritti, atteso che dalle risultanze istruttorie acquisite è emerso che il ER avesse sempre comunicato con i suoi interlocutori e fosse sempre stato tenuto al corrente dei passaggi formali e delle operazioni compiute». La ricostruzione fattuale appena indicata non può essere censurata in questa sede, attesa l'intervenuta estinzione del reato per cui si procede per prescrizione, Invero, come già osservato in precedenza, al § 5.2, secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla 12 declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Deve inoltre aggiungersi che, ai fini della configurabilità della fattispecie contestata nei confronti del "ricevente", è irrilevante accertare la consapevolezza dei titolari delle società di erogare contributi ad un membro del Parlamento nazionale, perché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la struttura del reato di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974 non richiede la concorrente consapevolezza dell'erogatore e del percettore dell'illiceità del finanziamento, attese all'autonomia della responsabilità dei soggetti (cfr., in proposito: Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271282-01; Sez. 3, n. 2378 del 21/06/1996, Vizzini, Rv. 205805-01; Sez. 3, n. 5611 del 17/04/1996, Albanese, Rv. 205472- 01; Sez. 6, n. 5531 del 27/03/1996, Spisani, Rv. 205011-01; Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199995-01). 7. Il ricorso di GO CC è infondato con riferimento alle censure formulate in tutti e tre i motivi del ricorso. 8. Infondate sono le censure enunciate nel primo e nel terzo motivo del ricorso di GO CC, da esaminare congiuntamente, perché tra loro strettamente connesse, le quali contestano la configurabilità del reato di abuso di ufficio, anche in applicazione della nuova disciplina della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., recata dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, deducendo che la condotta, costituita dall'adozione dell'atto di nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna, non integra una violazione di legge puntuale, o comunque è stata espressione di esercizio di discrezionalità amministrativa, in quanto si trattava di una scelta rimessa ad una insindacabile valutazione della Giunta regionale, in ragione di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 10 legge reg. Sardegna n. 6 del 2000, e 28 legge reg. Sardegna n. 31 del 1998. 8.1. Occorre premettere che, come osserva il ricorrente, le censure relative alla configurabilità di una fattispecie sussumibile nel tipo previsto dall'art. 323 cod. pen. debbono essere valutate alla luce della formulazione della disposizione appena indicata come risultante per effetto della riforma recata dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76. Invero, la nuova disciplina è sicuramente più favorevole all'imputato, perché fissa in termini più specifici e "ristretti" la condotta penalmente rilevante, ed è quindi applicabile a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. Infatti, mentre la precedente formulazione dell'art. 323 cod. pen. sanzionava il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che agiva «in violazione di norme di legge o di regolamento», o di doveri di astensione, il 13 nuovo testo punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che agisce «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», o di doveri di astensione. E in questo senso è orientata in modo ormai consolidato la giurisprudenza di legittimità. Costituisce infatti principio ripetutamente ribadito quello secondo cui, in tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'abolitio criminis delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. (così, tra le tante, Sez. 6, n. 28402 del 10/06/2022, Bobbio, Rv. 283359-01, e Sez. 6, n. 23794 del 07/04/2022, Graziani, Rv. 283285-01). 8.2. Ciò posto, deve valutarsi se l'adozione dell'atto di nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna, in difetto di qualunque valutazione comparativa tra i titoli dei vari aspiranti, e perciò in ritenuta violazione dell'art. 10, comma 2, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006, sia qualificabile come atto compiuto «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». 8.2.1. Innanzitutto, deve premettersi che il significato del sintagma «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» è riferibile anche alle leggi regionali. Invero, le leggi regionali sono atti aventi forza di legge, come emerge anche da numerose disposizioni della Costituzione. In particolare, l'art. 117 Cost., al primo comma, prevede esplicitamente che le Regioni esercitano anch'esse, come lo Stato, la potestà legislativa, statuendo: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Inoltre, le leggi delle Regioni, esattamente come quelle dello Stato, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale, secondo quanto si evince testualmente dall'art. 134 Cost. 8.2.2. Occorre, in secondo luogo, esaminare il tema, specificamente posto nel ricorso, se la locuzione «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali , 14 non residuino margini di discrezionalità» escluda dall'area della rilevanza penale, già sotto il profilo oggettivo, anche le determinazioni dei pubblici agenti in ordine all'interpretazione del dato normativo. Secondo una decisione di legittimità, le cui conclusioni sono condivise dal Collegio, l'interpretazione di una locuzione normativa, quando attiene all'individuazione dei presupposti per l'esercizio di un potere discrezionale, e non invece all'esercizio in concreto di tale potere, esula dall'area della discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che, quando il potere amministrativo deve ritenersi esercitato in difetto dei presupposti di legge, è configurabile il reato di abuso d'ufficio anche nella formulazione vigente a seguito della modifica recata dal d.l. n. 76 del 2000 (così Sez. F., n. 42640 del 17/08/2021, Amato, Rv. 282268-01). A fondamento di questo principio, si è osservato, in particolare che, «la discrezionalità inerisce all'an, al quid, al quomodo e non è riferibile alla statica sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un potere legalmente dato, sui quali fondare poi la relativa valutazione: non può invocarsi l'esercizio di un potere discrezionale di cui in radice non sussistano i presupposti, dovendosi in casi siffatti parlare piuttosto di violazione di una specifica regola di esclusione, cioè di una regola iuris, avente ad oggetto il divieto dell'esercizio del potere, quand'anche connotato da un contenuto discrezionale». Si è poi precisato: «In definitiva può ritenersi che l'attribuzione di un potere di azione discenda comunque da una regola specifica, dotata di un contenuto precettivo di cui può ipotizzarsi la violazione, e che al di fuori di ciò possa rilevare solo una regola di condotta rispetto alla quale possa staticamente contemplarsi quella contraria inosservante, senza necessità di valutare gli interessi sottesi e il risultato dell'azione amministrativa, a meno che quest'ultimo sia specificamente predeterminato. Non viene in rilievo in tale quadro il diverso tema della formulazione della regola, in quanto se del caso suscettibile di un'interpretazione non univoca. In casi siffatti la regola va comunque individuata alla luce dell'interpretazione, tanto più se consolidata e tale da assicurare un canone di condotta affidabile e generalmente condiviso. Va del resto sottolineato come perfino nella materia penale la Corte costituzionale abbia segnalato che "l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti 'elastici', non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - ( 15 di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile;
e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo" (principio ribadito da ultimo da Corte Cost. n. 141 del 2019). Né può sottacersi che una regola complessa, pur formulata in termini generali, può contenere elementi specificamente selettivi, idonei a delimitarne il campo . d'azione ed a porre dunque una cogente regola di esclusione, con riguardo ad una gamma di ipotesi, come quando vengano utilizzati aggettivi destinati a descrivere e restringere una nozione di carattere generale, come quella di necessità» (così, testualmente, Sez. F, n. 42640 del 2021, cit., § 2.2 del Considerato in Diritto). 8.2.3. Ciò posto, va valutato se, nella specie, si sia verificata una «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» nei termini precisati, in particolare, nel § 8.2. In punto di fatto, l'assenza di valutazione comparativa tra gli aspiranti all'incarico non è in discussione. La sentenza di primo grado, anzi, puntualizza che l'atto di nomina ha selezionato il prescelto, a fronte di quarantotto manifestazioni di disponibilità, con le seguenti parole: «Il dott. GN IS possiede il profilo idoneo per ricoprire l'incarico di Direttore generale, come desumibile dal curriculum allegato». La sentenza impugnata ritiene che vi sia stata violazione di legge perché l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2006, prevede una procedura ad evidenza pubblica. Precisamente, il comma 2 dell'art. 10 della legge reg. citata dispone: «Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo». La soluzione, ad avviso del Collegio, è correttamente motivata, e consente di ritenere che, nella vicenda in esame, sia ipotizzabile anche una «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». 16 Invero, il riferimento normativo alla effettuazione della scelta sulla base di «procedura ad evidenza pubblica» esige indefettibilmente lo svolgimento di una procedura comparativa tra gli aspiranti, e, quindi, l'indicazione delle ragioni per le quali il selezionato viene preferito rispetto agli altri candidati. In questo senso, del resto è orientata la giurisprudenza civile di legittimità, la quale richiede che, per il conferimento di un incarico pubblico dirigenziale, anche apicale e fiduciario, da parte della Pubblica Amministrazione, è sempre necessario comparare le posizioni dei vari candidati ed esternare le ragioni giustificatrici delle scelte (così, ad esempio, Sez. L civ., n. 29206 del 07/10/2022, Rv. 665861-01, con riferimento alla nomina del Segretario generale di un Consiglio regionale, nonché Sez. L civ., n. 6485 del 09/03/2021, Rv. 60630-01, e Sez. L civ., n. 18972 del 24/09/2015, Rv. 637045-01, relative a nomine di dirigenti pubblici, rispettivamente, regionali e statali). Né questa conclusione è inficiata dal rilievo per cui il direttore generale dell'ARPA Sardegna è soggetto a conferma o revoca entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta Regionale, a norma del combinato disposto degli artt. 10, comma 8, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006 e 28, comma 9, legge reg. Sardegna n. 31 del 1998. La previsione della possibilità di conferma o revoca dell'incarico del direttore generale dell'ARPA Sardegna entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta Regionale, infatti, evidenzia il rapporto fiduciario tra il primo e la seconda, e può certamente incidere sull'esercizio delle determinazioni discrezionali di quest'ultima, ma non implica addirittura l'eliminazione del dovere di procedere ad una valutazione comparativa tra i diversi aspiranti. Del resto, se la possibilità di revoca o conferma dell'incarico di cui all'art. 28, comma 9, legge reg. Sardegna n. 31 del 1998 implicasse l'eliminazione del dovere di procedere a valutazioni comparative tra gli aspiranti, si perverrebbe a privare di qualunque significato la previsione di cui all'art. 10, comma 2, legge reg. n. 6 del 2006, tra l'altro successiva all'altra, laddove richiede lo svolgimento di «procedura ad evidenza pubblica». 8.2.4. In conclusione, quindi, può ritenersi che il fatto indicato nell'imputazione è sussumibile nel tipo previsto dall'art. 323 cod. pen., anche nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2000, con riferimento al profilo oggettivo della condotta. Invero, risulta corretto affermare che l'attuale ricorrente, sotto il profilo oggettivo, ha agito in «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», perché il medesimo, secondo quanto evidenziato dalle sentenze di merito, ha determinato e concorso ad adottare la nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna in difetto dello svolgimento di una 17 procedura comparativa tra gli aspiranti, e, quindi, dell'indicazione delle ragioni per le quali il selezionato è stato preferito rispetto agli altri candidati, in puntuale contrasto con quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, legge reg. n. 6 del 2006. 9. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di GO CC, le quali contestano la configurabilità del reato di abuso di ufficio, deducendo che nella specie difettano sia l'elemento dell'ingiustizia del danno o del vantaggio, non potendo comunque lo stesso identificarsi nell'ingiustizia della condotta, sia la prova del dolo intenzionale. 9.1. Con riferimento al primo profilo, si rileva, almeno prima facie, ed in linea generale, che la remunerazione, con implicare un ingiusto per i secondi. E in questo senso si sono espressi concordemente i giudici di merito, nomina di un candidato ad un ufficio pubblico comportante ingiustificata pretermissione degli altri aspiranti, può vantaggio patrimoniale per il primo ed un ingiusto danno formulando una valutazione che, relativamente al profilo della ricostruzione dei fatti, non è sindacabile in questa sede, in quanto il reato è ormai estinto per prescrizione, come già rilevato in primo grado, e non essendo pendenti questioni concernenti l'azione civile o la confisca. Va infatti ricordato, come già ripetutamente evidenziato in precedenza, ai §§ 5.2 e 6, che secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). 9.2. Relativamente al secondo profilo, poi, occorre osservare che il giudizio in ordine alla sussistenza del dolo specifico costituisce fondamentalmente l'esito di una valutazione degli elementi di prova, e che, nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato come l'attuale ricorrente ha provveduto alla nomina di GN IS alla carica di direttore generale dell'ARPA Sardegna a seguito di insistenti e ripetute sollecitazioni dell'onorevole ER. Anche a questo proposito, quindi, occorre dare applicazione al principio più volte richiamato, da ultimo al § 9.1, in forza del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. 18 10. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 21/02/2023 Il Consigliere estensore Il Pres)dent
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per il ricorrente EN ER, l'avvocato CO PP, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 marzo 2022, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha: -) confermato nei confronti di EN ER la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato/ ,dii Penale Sent. Sez. 3 Num. 17397 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/02/2023 di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, legge n. 195 del 1974, e 4, primo comma, legge n. 689 del 1981, fino al 10 luglio 2009 (capo B); -) dichiarato nei confronti del medesimo EN ER di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, legge n. 195 del 1974, e 4, primo comma, legge n. 689 del 1981, per i fatti successivi al 10 luglio 2009 (ancora capo B), in riforma della sentenza di condanna in primo grado;
-) confermato nei confronti di GO CC la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. (capo G). Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito: -) EN ER avrebbe commesso fatti sussumibili nella fattispecie di finanziamento illecito per aver percepito la somma di 800.000,00 euro, versata in più rate, corrisposte tra il 5 giugno 2009 ed il 24 dicembre 2009, allorché egli era membro del Parlamento in carica, mediante erogazioni formalmente effettuate in favore della "S.T.E. s.p.a.", di cui era l'effettivo dominus, sulla base di contratti simulati e privi di causa, con fondi provenienti dal patrimonio delle società "Ris Real Estate s.r.l.", "Building s.r.l.", "Sardinia Renewable Energy Project s.r.l." e "Glasspack s.r.l.", in difetto di deliberazione dell'organo societario e di regolare iscrizione dei contributi nel bilancio delle società concedenti;
-) GO CC avrebbe commesso fatti sussumibili nella fattispecie di abuso d'ufficio per avere, nella qualità di presidente della Giunta regionale della Sardegna, concorso a deliberare la nomina di GN IS alla carica di direttore generale dell'ARPA Sardegna, senza alcuna effettiva valutazione di merito comparativa, in violazione, in particolare, dell'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2006, prevedente, per tale nomina, l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe EN ER, con atto a firma degli avvocati CO PP e RC HI, e GO CC, con atto a firma dell'avvocato DO TT. 3. Il ricorso di EN ER è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 7 legge n. 195 del 1974 e 4 legge n. 659 del 1981, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Si deduce, in primo luogo, che la Corte di appello ha applicato illegittimamente la disposizione di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974, in quanto, A per la configurabilità di tale reato, i finanziamenti debbono essere devoluti a 2 partiti politici o a loro articolazioni politico-organizzative, mentre la "S.T.E. s.p.a.", soggetto beneficiario dei contributi, non è assimilabile ad un'organizzazione politica, e pertanto l'eventuale estensione della portata applicativa di tale previsione incriminatrice darebbe vita ad un'analogia in malam partem, vietata nell'ordinamento penalistico. Si rileva, inoltre, che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto il finanziamento effettuato a favore della "S.T.E. s.p.a." produttivo di un ingiusto vantaggio patrimoniale per il ricorrente, nella sua qualità di socio e dominus dell'impresa, in quanto il medesimo, dalla sua partecipazione alla indicata società, ha ricavato solo debiti che lo hanno costretto a rilasciare la sua fideiussione per compensare le perdite societarie. Si deduce, in secondo luogo, che la Corte di appello ha fatto un'applicazione errata anche della norma di cui all'art. 4 legge n. 659 del 1981, il cui comma sesto, letto in combinato disposto con l'art. 32 della legge n. 689 del 1981, rende evidente che il contributo erogato al singolo parlamentare non integra un fatto previsto dalla legge come reato, ma solo un illecito amministrativo. Si osserva, inoltre, che, secondo la stessa sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe beneficiato della somma ricevuta in qualità di socio e dominus della "S.T.E. s.p.a.", non, quindi, quale membro della Camera dei deputati. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazione circa la consapevolezza, da parte dell'attuale ricorrente, della provenienza del contributo da società e del difetto delle necessarie deliberazioni degli organi sociali di queste ultime. Si deduce che la sentenza impugnata in motivazione si è concentrata esclusivamente sulla destinazione del contributo economico contestato, omettendo di confrontarsi con le censure formulate con l'atto di appello, le quali rilevavano l'assenza di prova circa la conoscenza da parte del ricorrente delle modalità con cui il denaro sarebbe stato procurato alla "S.T.E. s.p.a.". Si aggiunge che la sentenza impugnata ha anche omesso di motivare in merito al motivo di gravame evidenziante il difetto di conoscenza, da parte dei titolari delle società le quali avevano erogato le somme pervenute alla "S.T.E. s.p.a.", sulla destinazione delle stesse in favore di ER o di enti a questo collegati. Si richiamano, in particolare, le deposizioni di due testimoni a dibattimento, dalle quali si evince che i titolari delle società da cui provenivano le somme ritenute costituire l'oggetto del finanziamento illecito, avevano erogato in favore di FL Carboni 7.250.000,00 euro nella convinzione che tale somma fosse destinata ad un progetto eolico da sviluppare in Sardegna, senza immaginare che una parte di quel denaro sarebbe stata destinata alla "S.T.E. s.p.a.". i/( 3 4. Il ricorso di GO CC è articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla affermazione di sussistenza del fatto ascritto all'attuale ricorrente. Si deduce che illegittimamente la Corte di appello ha omesso di rispondere al motivo di gravame con cui erano stati evidenziati la mancata violazione da parte dell'imputato dell'art. 10 legge Regione Sardegna n. 6 del 2006, nonché il rigoroso rispetto della disciplina normativa che regolava il procedimento di nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna. Si segnala che questo procedimento, come già rappresentato con l'atto di appello, era costituito da: -) una prima fase, ad evidenza pubblica, gestita da una commissione composta da dirigenti e funzionari pubblici con il compito di esaminare i titoli dei candidati al fine di formare un elenco di soggetti in possesso dei requisiti per essere scelti dalla Giunta regionale per lo specifico incarico di direttore generale;
-) una seconda fase nella quale la Giunta Regionale procedeva alla «scelta» del soggetto ritenuto più idoneo tra i candidati inseriti nell'elenco. Si sottolinea che il vocabolo «scelto», impiegato dall'art. 10, comma 2, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006 esclude il dovere di individuare il nominando sulla base di «criteri oggettivi»; l'unico vincolo attiene alla necessità di selezionare il nominando tra le persone incluse nell'elenco formato dalla commissione tecnica. Si precisa che la persona «scelta», l'ingegnere GN IS, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, avendo anche ricoperto l'incarico di direttore dell'ARPA in sede provinciale, e che avverso la nomina non è stata proposta alcuna impugnazione. Si aggiunge che una conferma della natura fiduciaria della scelta relativa al direttore generale dell'ARPA Sardegna è inferibile dalla previsione della conferma o revoca della persona preposta a tale incarico entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta Regionale, a norma del combinato disposto degli artt. 10, comma 8, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006 e 28, comma 9, legge reg. Sardegna n. 31 del 1998. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio. Si deduce che difettano sia la prova concernente l'elemento dell'ingiustizia dell'evento o del vantaggio, sia la prova del dolo intenzionale. In particolare, si osserva che l'ingiustizia del vantaggio del reato di abuso d'ufficio non si identifica nell'ingiustizia della condotta (si citano Sez. 6, n. 10133 del 17/02/2015, Scassellati, Rv. 262800-01, e Sez. 6, n. 17676 del 18/03/2016, Florio, Rv4 4 267171-01), e che, nella specie, la persona nominata, l'ingegner IS, era persona altamente qualificata. 4.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 2, secondo comma, e 323 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rispetto della disciplina in tema di successione nel tempo di leggi penali. Si deduce che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, è stato ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità (si cita Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, dep. 2021, Garau, Rv. 280296-01). Si rileva che la norma della legge regionale che si assume violata è stata frutto di numerose interpretazioni, anche da parte della stessa Corte di appello di Roma, ed è pertanto da considerare fonte di una disciplina su cui residuano margini di discrezionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito precisate. 2. Il ricorso di EN ER è infondato con riferimento alle censure formulate nel primo motivo ed inammissibile relativamente alle censure esposte nel secondo motivo. 3. Complessivamente infondate sono le censure enunciate nel primo motivo del ricorso di EN ER, le quali contestano la configurabilità del reato di ricezione di finanziamenti illeciti, deducendo che l'art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, sanziona penalmente solo le erogazioni devolute a partiti politici o a loro articolazioni politico-organizzative, mentre l'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativo alle erogazioni alle persone fisiche, tipizza un mero illecito amministrativo, e che inoltre, il ricorrente, in concreto, non ha ricevuto vantaggi dal versamento, o comunque li ha ricevuti come dominus di una società privata. 4. Il primo ordine dei rilievi formulati nel primo motivo del ricorso di EN ER, in sostanza, si fonda sull'assunto secondo cui le erogazioni dei soggetti di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974, tra cui, come nella specie, le società private, in favore delle persone fisiche indicate dall'art. 4, comma 1, della legge 5 n. 659 del 1981, costituiscono mero illecito amministrativo, perché vietate dal solo art. 4 della legge n. 659 del 1981, depenalizzato a norma dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4.1. Può essere utile, per maggiore chiarezza, riportare i dati normativi. L'art. 7 della legge n. 195 del 1974, nel testo vigente, dispone: «Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge». L'art. 4 della legge n. 659 del 1981, nel testo vigente, statuisce: «I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici. Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico- organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, 6 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale». 4.2. Nell'esaminare il significato e i rapporti tra le due disposizioni, la giurisprudenza, già da lungo tempo, ha chiarito che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, sesto comma, legge n. 659 del 1981, in relazione all'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale punisce l'inadempimento dell'obbligo, da parte del soggetto che eroga il finanziamento e del soggetto che li riceve, di farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzata con raccomandata con avviso di ricevimento, non vale a rendere inoperante il disposto dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 195 del 1974. A fondamento di questa conclusione, si è segnalato che, mentre l'art. 4, sesto comma, della Legge n. 659 del 1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 195 del 1974 (oltre che da altre figure soggettive) regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta (in caso contrario, la previsione normativa farebbe carico all'erogante ed al percipiente di un obbligo di denuncia di un fatto costituente reato), la norma della Legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per le società, rispetto alle quali soltanto hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio (così, 7 segnatamente, Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199994-01, nonché Sez. 6, n. 9354 del 19/09/1997, Paolucci, Rv. 210302-01, ma anche, in motivazione, Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, massimata per altro, nonché, di recente, Sez. 5, 25251 del 12/02/2021, Corona, non nnassimata). E la configurabilità del reato di cui al combinato disposto dell'art. 7 legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4 legge n. 659 del 1981 con riferimento ai finanziamenti o contributi erogati alle persone fisiche indicate dall'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981, da parte degli enti e società di cui all'art. 7, primo e secondo comma, legge n. 195 del 1974, non risulta essere mai stata messa in discussione dalla successiva giurisprudenza fino alle pronunce più recenti. Si pensi, ad esempio, alle decisioni riguardanti somme versate al candidato alla carica di sindaco di un Comune (Sez. 6, n. 16781 del 21/10/2021), ovvero al membro del Parlamento e segretario di un partito politico (Sez. 6, n. 37624 del 14/06/2019, Naro, Rv. 277199-01), ovvero al consigliere provinciale candidato al Parlamento nazionale (Sez. 3, n. 38009 del 11/06/2013, Vindinnian, Rv. 256854-01). 4.3. Gli approdi della giurisprudenza in argomento risultano, ad avviso del Collegio, condivisibili. 4.3.1. Innanzitutto, non sembra configurabile un rapporto di specialità tra le due fattispecie, quella di cui al combinato disposto dell'art. 7 legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e quella di cui all'art. 4, sesto comma, legge n. 659 del 1981, perché i fatti da esse previsti appaiono diversi nella loro conformazione strutturale. In effetti, come ripetutamente osservato in giurisprudenza, il criterio di specialità ex art. 15, cod. pen., richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (cfr., per tutte, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864-01, nonché, di recente, Sez. 3, n. 3241 del 11/10/2022, dep. 2023, C., in corso di massimazione, la quale ha precisato che sussiste relazione di continenza tra due norme solo nel caso in cui sia possibile sostenere, a seguito del raffronto tra norme stesse, che per realizzare la fattispecie astratta prevista da una delle due previsioni evocate dal fatto sia sempre necessario passare per la realizzazione della fattispecie prevista dall'altra, l'una contenendo l'altra, con in più un elemento specializzante). Ora, il fatto contemplato dal combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974 ha ad oggetto i finanziamenti erogati da organi della pubblica amministrazione, da enti pubblici, 8 da società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ovvero da società diverse da quelle appena indicate le quali non ne abbiano deliberato la corresponsione con delibera dell'organo sociale competente o non li abbiano regolarmente iscritti in bilancio, sia a partiti politici, loro organizzazioni politico-organizzative e gruppi parlamentari, sia, «anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici». Il fatto contemplato dall'art. 4, sesto comma, legge n. 659 del 1981, invece, ha ad oggetto la violazione degli obblighi concernenti la presentazione di una dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto ricevente da depositare o indirizzare alla Presidenza della Camera dei deputati, da adempiere «entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento», e in relazione a qualunque erogazione, «per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire», da chiunque effettuata, anche se proveniente da una persona fisica o da una società la quale la abbia regolarmente deliberata e ne abbia dato conto in bilancio. 4.3.2. Sotto altro profilo, poi, viene in rilievo un ulteriore argomento di natura sistematica. Invero, come già osservato dalla giurisprudenza, l'obbligo di dichiarazione congiunta a carico del soggetto erogante e del soggetto ricevente i finanziamenti alla Presidenza della Camera può riguardare solo contributi diversi da quelli previsti dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974, perché, in caso contrario, si risolverebbe in un dovere di auto-denuncia. 4.3.3. Può quindi concludersi, per quanto di specifico interesse in questa sede, che le condotte di erogazione e di ricezione di finanziamenti e contributi in qualsiasi forma o modo corrisposti da società senza partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o non controllate da queste ultime, «anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici», costituiscono reato punito con le sanzioni previste dall'art. 7, terzo comma, legge n. 195 del 1974, quando gli indicati finanziamenti o 9 contributi non sono stati deliberati dall'organo sociale competente o non sono stati regolarmente iscritti in bilancio. 5. posto che le erogazioni dei soggetti di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974, effettuate, «anche indirettamente», ai membri del Parlamento nazionale costituiscono illecito penale, pure il secondo ordine di rilievi formulati nel primo motivo del ricorso di NS ER, concernente l'omessa ricezione di vantaggi da parte del ricorrente, o comunque la loro ricezione nella qualità di dominus di una società privata, e non di membro del Parlamento, risulta infondato. 5.1. La sentenza impugnata osserva che, pur volendo riconoscere che la somma di denaro erogata da società private sia rimasta nella disponibilità delle casse sociali della "S.T.E. s.p.a.", questa somma ha comunque aumentato il patrimonio sociale di tale impresa e ha determinato un vantaggio patrimoniale anche in favore di EN ER, in quanto socio di maggioranza e dominus della precisata società, oltre che fideiussore personale per la stessa. Per completezza, la vicenda, come descritta dalla Corte d'appello, è la seguente: -) con contratto preliminare stipulato in data 8 settembre 2004, EN ER ed altro soggetto si erano impegnati a cedere alla "S.T.E. s.p.a." la loro quota in "NTE s.r.l.", pari al 20 % del capitale di questa seconda impresa, oltre ad altre quote che si impegnavano ad acquistare da altri soci, e ricevevano in cambio dalla "S.T.E. s.p.a." la somma pattuita di 800.000,00 euro;
-) successivamente, e per cinque anni, EN ER e l'altro promittente venditore non avevano ottemperato all'obbligo di cedere le quote, ma mai nessuna azione era stata intrapresa dalla "S.T.E. s.p.a." per ottenere l'adempimento o la restituzione delle somme versate;
-) in data 5 giugno 2009, la "S.T.E. s.p.a." aveva stipulato una scrittura privata con cui cedeva ad altri soggetti la propria posizione contrattuale relativa al contratto preliminare dell'otto settembre 2004, e in esecuzione di tale contratto del 5 giugno 2009, aveva ricevuto la somma di euro 800.000,00 in più rate con versamenti effettuati su un conto corrente della "S.T.E. s.p.a." acceso presso il Credito Cooperativo Fiorentino di cui era presidente e dominus EN ER;
-) la somma di euro 800.000,00 pervenuta alla "S.T.E. s.p.a." in esecuzione del contratto del 5 giugno 2009 proveniva, per il tramite di FL Carboni, dalle società "Ris Real Estate s.r.l.", "Building s.r.l.", "Sardinia Renewable Energy Project s.r.l." e "Glasspack s.r.l.", in difetto di deliberazione dell'organo societario e di regolare iscrizione dei contributi nel bilancio delle società concedenti. 5.2. L'affermazione della Corte d'appello, secondo cui l'erogazione di finanziamenti per l'importo di 800.000,00 euro alla "S.T.E. s.p.a.", così da aumentarne il patrimonio sociale, ha determinato un vantaggio patrimoniale 10 anche in favore di EN ER, in quanto socio di maggioranza e dominus della società, oltre che fideiussore personale per la stessa, integra gli estremi della fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974, è corretta. Secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 1, legge n. 659 del 1981, la fattispecie di reato prevista dal combinato disposto tra essa e l'art. 7 cit. riguarda i finanziamenti e i contributi «in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale [...]». E l'indicazione secondo cui il versamento dell'importo di 800.000,00 euro alla "S.T.E. s.p.a." deve ritenersi diretta anche a favore di EN ER, in quanto socio di maggioranza e dominus della società, oltre che fideiussore personale per la stessa, equivale esattamente ad affermare che l'operazione costituisce erogazione di contributi «in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente,» ad un membro del Parlamento nazionale. Né tale valutazione è contestabile in questa sede sotto il profilo della ricostruzione del fatto, anche laddove si afferma che il versamento delle somme indicate ha costituito una erogazione anche in favore di EN ER, in quanto il reato è ormai estinto per prescrizione, come già dichiarato in parte dal Tribunale, e per la parte residua dalla Corte d'appello, e non essendo pendenti questioni concernenti l'azione civile o la confisca. Invero, secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). 5.3. Ancora, non è risolutivo il rilievo secondo cui l'attuale ricorrente avrebbe beneficiato dell'erogazione non quale membro del Parlamento, ma quale socio e dominus della "S.T.E. s.p.a.". In proposito, infatti, risulta dirimente osservare che la fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974, non attribuisce rilievo alle ragioni per le quali vengono erogate le somme, ma alla sola qualità soggettiva del ricevente, senza prevedere alcuna connessione funzionale tra la dazione e tale qualità. L'art. 4, primo comma, cit., infatti, precisa, con formula estremamente ampia, che il divieto concerne i finanziamenti e i contributi «in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale [...]». Questa soluzione ermeneutica, inoltre, appare pienamente coerente con l'interesse tutelato dalla fattispecie. In particolare, relativamente all'ipotesi di 71.) ( P 11 erogazioni non deliberate dall'organo sociale competente o non regolarmente iscritte in bilancio, come nel caso di specie, si è più volte rilevato in giurisprudenza che, «[c]on la fattispecie di finanziamento societario occulto, il legislatore ha [...] inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è, dunque, ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento» (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 11835 del 08/02/2022, Carrai, massimata per altro, e Sez. 2, n. 14791 del 21/03/2000, Martelli, Rv. 224139-01). Ora, se il divieto penalmente sanzionato è diretto a tutelare l'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e anche i singoli membri del Parlamento, l'esigenza in questione risulta immutata indipendentemente dalla causale dell'erogazione: ciò che conta è che la dazione è stata occultata, e che, quindi, non è stata resa conoscibile l'esistenza del rapporto economico tra il singolo membro del Parlamento e colui che gli corrisponde i finanziamenti o i contributi. 6. Le censure enunciate nel secondo motivo del ricorso di EN ER contestano l'omesso esame delle censure formulate nell'atto di appello con riguardo al difetto di prova in ordine alla consapevolezza sia dell'attuale ricorrente circa la provenienza del denaro da società private le quali avevano effettuato le erogazioni in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 4, primo comma, legge n. 659 del 1981 e dell'art. 7 legge n. 195 del 1974, sia dei titolari delle società di erogare contributi ad un membro del Parlamento nazionale. Secondo quanto espressamente puntualizzato dalla Corte d'appello, «non può ritenersi provata la mancanza della consapevolezza in capo all'imputato ER EN della provenienza del denaro secondo i meccanismi sopra descritti, atteso che dalle risultanze istruttorie acquisite è emerso che il ER avesse sempre comunicato con i suoi interlocutori e fosse sempre stato tenuto al corrente dei passaggi formali e delle operazioni compiute». La ricostruzione fattuale appena indicata non può essere censurata in questa sede, attesa l'intervenuta estinzione del reato per cui si procede per prescrizione, Invero, come già osservato in precedenza, al § 5.2, secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla 12 declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Deve inoltre aggiungersi che, ai fini della configurabilità della fattispecie contestata nei confronti del "ricevente", è irrilevante accertare la consapevolezza dei titolari delle società di erogare contributi ad un membro del Parlamento nazionale, perché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la struttura del reato di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974 non richiede la concorrente consapevolezza dell'erogatore e del percettore dell'illiceità del finanziamento, attese all'autonomia della responsabilità dei soggetti (cfr., in proposito: Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271282-01; Sez. 3, n. 2378 del 21/06/1996, Vizzini, Rv. 205805-01; Sez. 3, n. 5611 del 17/04/1996, Albanese, Rv. 205472- 01; Sez. 6, n. 5531 del 27/03/1996, Spisani, Rv. 205011-01; Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199995-01). 7. Il ricorso di GO CC è infondato con riferimento alle censure formulate in tutti e tre i motivi del ricorso. 8. Infondate sono le censure enunciate nel primo e nel terzo motivo del ricorso di GO CC, da esaminare congiuntamente, perché tra loro strettamente connesse, le quali contestano la configurabilità del reato di abuso di ufficio, anche in applicazione della nuova disciplina della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., recata dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, deducendo che la condotta, costituita dall'adozione dell'atto di nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna, non integra una violazione di legge puntuale, o comunque è stata espressione di esercizio di discrezionalità amministrativa, in quanto si trattava di una scelta rimessa ad una insindacabile valutazione della Giunta regionale, in ragione di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 10 legge reg. Sardegna n. 6 del 2000, e 28 legge reg. Sardegna n. 31 del 1998. 8.1. Occorre premettere che, come osserva il ricorrente, le censure relative alla configurabilità di una fattispecie sussumibile nel tipo previsto dall'art. 323 cod. pen. debbono essere valutate alla luce della formulazione della disposizione appena indicata come risultante per effetto della riforma recata dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76. Invero, la nuova disciplina è sicuramente più favorevole all'imputato, perché fissa in termini più specifici e "ristretti" la condotta penalmente rilevante, ed è quindi applicabile a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. Infatti, mentre la precedente formulazione dell'art. 323 cod. pen. sanzionava il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che agiva «in violazione di norme di legge o di regolamento», o di doveri di astensione, il 13 nuovo testo punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che agisce «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», o di doveri di astensione. E in questo senso è orientata in modo ormai consolidato la giurisprudenza di legittimità. Costituisce infatti principio ripetutamente ribadito quello secondo cui, in tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'abolitio criminis delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. (così, tra le tante, Sez. 6, n. 28402 del 10/06/2022, Bobbio, Rv. 283359-01, e Sez. 6, n. 23794 del 07/04/2022, Graziani, Rv. 283285-01). 8.2. Ciò posto, deve valutarsi se l'adozione dell'atto di nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna, in difetto di qualunque valutazione comparativa tra i titoli dei vari aspiranti, e perciò in ritenuta violazione dell'art. 10, comma 2, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006, sia qualificabile come atto compiuto «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». 8.2.1. Innanzitutto, deve premettersi che il significato del sintagma «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» è riferibile anche alle leggi regionali. Invero, le leggi regionali sono atti aventi forza di legge, come emerge anche da numerose disposizioni della Costituzione. In particolare, l'art. 117 Cost., al primo comma, prevede esplicitamente che le Regioni esercitano anch'esse, come lo Stato, la potestà legislativa, statuendo: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Inoltre, le leggi delle Regioni, esattamente come quelle dello Stato, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale, secondo quanto si evince testualmente dall'art. 134 Cost. 8.2.2. Occorre, in secondo luogo, esaminare il tema, specificamente posto nel ricorso, se la locuzione «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali , 14 non residuino margini di discrezionalità» escluda dall'area della rilevanza penale, già sotto il profilo oggettivo, anche le determinazioni dei pubblici agenti in ordine all'interpretazione del dato normativo. Secondo una decisione di legittimità, le cui conclusioni sono condivise dal Collegio, l'interpretazione di una locuzione normativa, quando attiene all'individuazione dei presupposti per l'esercizio di un potere discrezionale, e non invece all'esercizio in concreto di tale potere, esula dall'area della discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che, quando il potere amministrativo deve ritenersi esercitato in difetto dei presupposti di legge, è configurabile il reato di abuso d'ufficio anche nella formulazione vigente a seguito della modifica recata dal d.l. n. 76 del 2000 (così Sez. F., n. 42640 del 17/08/2021, Amato, Rv. 282268-01). A fondamento di questo principio, si è osservato, in particolare che, «la discrezionalità inerisce all'an, al quid, al quomodo e non è riferibile alla statica sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un potere legalmente dato, sui quali fondare poi la relativa valutazione: non può invocarsi l'esercizio di un potere discrezionale di cui in radice non sussistano i presupposti, dovendosi in casi siffatti parlare piuttosto di violazione di una specifica regola di esclusione, cioè di una regola iuris, avente ad oggetto il divieto dell'esercizio del potere, quand'anche connotato da un contenuto discrezionale». Si è poi precisato: «In definitiva può ritenersi che l'attribuzione di un potere di azione discenda comunque da una regola specifica, dotata di un contenuto precettivo di cui può ipotizzarsi la violazione, e che al di fuori di ciò possa rilevare solo una regola di condotta rispetto alla quale possa staticamente contemplarsi quella contraria inosservante, senza necessità di valutare gli interessi sottesi e il risultato dell'azione amministrativa, a meno che quest'ultimo sia specificamente predeterminato. Non viene in rilievo in tale quadro il diverso tema della formulazione della regola, in quanto se del caso suscettibile di un'interpretazione non univoca. In casi siffatti la regola va comunque individuata alla luce dell'interpretazione, tanto più se consolidata e tale da assicurare un canone di condotta affidabile e generalmente condiviso. Va del resto sottolineato come perfino nella materia penale la Corte costituzionale abbia segnalato che "l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti 'elastici', non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - ( 15 di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile;
e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo" (principio ribadito da ultimo da Corte Cost. n. 141 del 2019). Né può sottacersi che una regola complessa, pur formulata in termini generali, può contenere elementi specificamente selettivi, idonei a delimitarne il campo . d'azione ed a porre dunque una cogente regola di esclusione, con riguardo ad una gamma di ipotesi, come quando vengano utilizzati aggettivi destinati a descrivere e restringere una nozione di carattere generale, come quella di necessità» (così, testualmente, Sez. F, n. 42640 del 2021, cit., § 2.2 del Considerato in Diritto). 8.2.3. Ciò posto, va valutato se, nella specie, si sia verificata una «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» nei termini precisati, in particolare, nel § 8.2. In punto di fatto, l'assenza di valutazione comparativa tra gli aspiranti all'incarico non è in discussione. La sentenza di primo grado, anzi, puntualizza che l'atto di nomina ha selezionato il prescelto, a fronte di quarantotto manifestazioni di disponibilità, con le seguenti parole: «Il dott. GN IS possiede il profilo idoneo per ricoprire l'incarico di Direttore generale, come desumibile dal curriculum allegato». La sentenza impugnata ritiene che vi sia stata violazione di legge perché l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2006, prevede una procedura ad evidenza pubblica. Precisamente, il comma 2 dell'art. 10 della legge reg. citata dispone: «Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo». La soluzione, ad avviso del Collegio, è correttamente motivata, e consente di ritenere che, nella vicenda in esame, sia ipotizzabile anche una «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». 16 Invero, il riferimento normativo alla effettuazione della scelta sulla base di «procedura ad evidenza pubblica» esige indefettibilmente lo svolgimento di una procedura comparativa tra gli aspiranti, e, quindi, l'indicazione delle ragioni per le quali il selezionato viene preferito rispetto agli altri candidati. In questo senso, del resto è orientata la giurisprudenza civile di legittimità, la quale richiede che, per il conferimento di un incarico pubblico dirigenziale, anche apicale e fiduciario, da parte della Pubblica Amministrazione, è sempre necessario comparare le posizioni dei vari candidati ed esternare le ragioni giustificatrici delle scelte (così, ad esempio, Sez. L civ., n. 29206 del 07/10/2022, Rv. 665861-01, con riferimento alla nomina del Segretario generale di un Consiglio regionale, nonché Sez. L civ., n. 6485 del 09/03/2021, Rv. 60630-01, e Sez. L civ., n. 18972 del 24/09/2015, Rv. 637045-01, relative a nomine di dirigenti pubblici, rispettivamente, regionali e statali). Né questa conclusione è inficiata dal rilievo per cui il direttore generale dell'ARPA Sardegna è soggetto a conferma o revoca entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta Regionale, a norma del combinato disposto degli artt. 10, comma 8, legge reg. Sardegna n. 6 del 2006 e 28, comma 9, legge reg. Sardegna n. 31 del 1998. La previsione della possibilità di conferma o revoca dell'incarico del direttore generale dell'ARPA Sardegna entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta Regionale, infatti, evidenzia il rapporto fiduciario tra il primo e la seconda, e può certamente incidere sull'esercizio delle determinazioni discrezionali di quest'ultima, ma non implica addirittura l'eliminazione del dovere di procedere ad una valutazione comparativa tra i diversi aspiranti. Del resto, se la possibilità di revoca o conferma dell'incarico di cui all'art. 28, comma 9, legge reg. Sardegna n. 31 del 1998 implicasse l'eliminazione del dovere di procedere a valutazioni comparative tra gli aspiranti, si perverrebbe a privare di qualunque significato la previsione di cui all'art. 10, comma 2, legge reg. n. 6 del 2006, tra l'altro successiva all'altra, laddove richiede lo svolgimento di «procedura ad evidenza pubblica». 8.2.4. In conclusione, quindi, può ritenersi che il fatto indicato nell'imputazione è sussumibile nel tipo previsto dall'art. 323 cod. pen., anche nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2000, con riferimento al profilo oggettivo della condotta. Invero, risulta corretto affermare che l'attuale ricorrente, sotto il profilo oggettivo, ha agito in «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», perché il medesimo, secondo quanto evidenziato dalle sentenze di merito, ha determinato e concorso ad adottare la nomina del direttore generale dell'ARPA Sardegna in difetto dello svolgimento di una 17 procedura comparativa tra gli aspiranti, e, quindi, dell'indicazione delle ragioni per le quali il selezionato è stato preferito rispetto agli altri candidati, in puntuale contrasto con quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, legge reg. n. 6 del 2006. 9. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di GO CC, le quali contestano la configurabilità del reato di abuso di ufficio, deducendo che nella specie difettano sia l'elemento dell'ingiustizia del danno o del vantaggio, non potendo comunque lo stesso identificarsi nell'ingiustizia della condotta, sia la prova del dolo intenzionale. 9.1. Con riferimento al primo profilo, si rileva, almeno prima facie, ed in linea generale, che la remunerazione, con implicare un ingiusto per i secondi. E in questo senso si sono espressi concordemente i giudici di merito, nomina di un candidato ad un ufficio pubblico comportante ingiustificata pretermissione degli altri aspiranti, può vantaggio patrimoniale per il primo ed un ingiusto danno formulando una valutazione che, relativamente al profilo della ricostruzione dei fatti, non è sindacabile in questa sede, in quanto il reato è ormai estinto per prescrizione, come già rilevato in primo grado, e non essendo pendenti questioni concernenti l'azione civile o la confisca. Va infatti ricordato, come già ripetutamente evidenziato in precedenza, ai §§ 5.2 e 6, che secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). 9.2. Relativamente al secondo profilo, poi, occorre osservare che il giudizio in ordine alla sussistenza del dolo specifico costituisce fondamentalmente l'esito di una valutazione degli elementi di prova, e che, nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato come l'attuale ricorrente ha provveduto alla nomina di GN IS alla carica di direttore generale dell'ARPA Sardegna a seguito di insistenti e ripetute sollecitazioni dell'onorevole ER. Anche a questo proposito, quindi, occorre dare applicazione al principio più volte richiamato, da ultimo al § 9.1, in forza del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. 18 10. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 21/02/2023 Il Consigliere estensore Il Pres)dent