CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2023, n. 13794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13794 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Spina Roberto, n. Napoli il 10/11/1980 quale I.r. della Meridional Metalli Sri avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per la società ricorrente l'avv. Giuseppe Scarpa che ha chiesto accogliersi le conclusioni del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13794 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022, il Tribunale di Napoli ha accolto soltanto in parte - vale a dire con riguardo alla contestata, ed esclusa, evasione dell'IVA - la richiesta di riesame proposta dalla Meridional Metalli SR avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di beni nella disponibilità della società, in relazione al profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ascritto al suo legale rappresentante Roberto Spina. Il decreto di sequestro è stato invece confermato con riguardo al profitto corrispondente all'evasione dell'IRES. 2. Avverso detta ordinanza, la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 325 e 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sui documenti - aventi carattere decisivo - prodotti dalla difesa in sede di giudizio di riesame. Si allude, in particolare, alle fatture di vendita emesse dalla Meridional Metalli SR nei confronti di società terze, agli estratti conto ed ai registri di carico e scarico delle merci, da cui emergerebbe che i materiali ferrosi acquistati da TM Sri con le fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti erano stati dalla prima rivenduti. Si lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione circa il fatto che il denaro versato in pagamento di quelle fatture fosse stato restituito alla Meridional Metalli. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000 essendo la confisca prevista da quest'ultima disposizione entrata in vigore successivamente alla commissione del reato, contestato come commesso nel 2015 e riferito alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 2 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 1.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ricostruisce dettagliatamente le ragioni - che la ricorrente in alcun modo contesta - circa la natura di società cartiera sia della TM Sri, sia delle società da cui quest'ultima apparentemente acquistava i materiali che avrebbe poi rivenduto, tra gli altri, alla Meridional Metalli Sri. Si argomenta in modo analitico, in particolare, come la TM SR, priva di dipendenti, di mezzi (se non un autocarro), con una sede soltanto apparente, non poteva aver effettuato le operazioni di acquisto di materiali (per un importo pari a circa 40 milioni di euro) da altrettante società cartiere e, quindi, di successiva rivendita a società come la Meridional Metalli SR. Se ne è conseguentemente dedotto l'inesistenza delle operazioni connesse alle fatture di vendita emesse nei confronti di tale ultima società e da questa utilizzate nella propria dichiarazione fiscale per abbattere l'imponibile IRES con correlativa evasione d'imposta (essendosene invece esclusa, come più sopra anticipato, la rilevanza ai fini di evasione dell'IVA, trattandosi di operazioni soggette al meccanismo del c.d. reverse charge). 1.3. Quanto ai documenti prodotti dalla difesa a sostegno dell'esistenza e regolarità delle transazioni - compresi i bonifici attestanti i trasferimenti di denaro connessi all'emissione delle fatture di vendita - l'ordinanza afferma trattarsi di una mera "copertura documentale" al descritto meccanismo fraudolento. E' ben vero che, nel riepilogare e valutare i documenti esaminati, l'ordinanza non accenna anche alle fatture di vendita dei rottami emesse nei confronti dei propri clienti da Meridional Metalli SR, ma - diversamente da quanto allega la ricorrente - ciò non dimostra l'effettivo acquisto dei materiali 3 indicati nelle fatture passive oggetto del contestato utilizzo in dichiarazione fiscale. Ed invero, benché il giudice del merito cautelare non abbia mai affermato la natura di società cartiera della ricorrente, la prova che questa abbia realmente venduto metalli ferrosi non significa che TM SR si sia prestata a fornire alla Meridional Metalli "copertura cartolare" rispetto ad acquisti di materiale da questa effettuati "in nero" presso terzi, con la conseguenza che le fatture oggetto di contestazione dovrebbero considerarsi come relative ad operazioni inesistenti - o, quantomeno, parzialmente inesistenti - soltanto sul piano soggettivo. La ricorrente, infatti, non allega - e non ha allegato neppure nei motivi di riesame contenuti nella memoria difensiva del 4 luglio 2022 con cui è stata prodotta la documentazione - di aver acquistato "in nero" da terzi, e che in misura, i materiali ferrosi indicati nelle fatture emesse dalla società cartiera. La doglianza circa l'omessa valutazione delle fatture di vendita, dunque, è generica e certamente non decisiva, sì da non poter integrare il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione deducibile nei procedimenti concernenti misure cautelari reali (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio e a., Rv. 264011). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidato il principio secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 12-bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra tale disposizione e la previgente fattispecie, qui applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicémbre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 4 procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per la società ricorrente l'avv. Giuseppe Scarpa che ha chiesto accogliersi le conclusioni del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13794 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022, il Tribunale di Napoli ha accolto soltanto in parte - vale a dire con riguardo alla contestata, ed esclusa, evasione dell'IVA - la richiesta di riesame proposta dalla Meridional Metalli SR avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di beni nella disponibilità della società, in relazione al profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ascritto al suo legale rappresentante Roberto Spina. Il decreto di sequestro è stato invece confermato con riguardo al profitto corrispondente all'evasione dell'IRES. 2. Avverso detta ordinanza, la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 325 e 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sui documenti - aventi carattere decisivo - prodotti dalla difesa in sede di giudizio di riesame. Si allude, in particolare, alle fatture di vendita emesse dalla Meridional Metalli SR nei confronti di società terze, agli estratti conto ed ai registri di carico e scarico delle merci, da cui emergerebbe che i materiali ferrosi acquistati da TM Sri con le fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti erano stati dalla prima rivenduti. Si lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione circa il fatto che il denaro versato in pagamento di quelle fatture fosse stato restituito alla Meridional Metalli. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000 essendo la confisca prevista da quest'ultima disposizione entrata in vigore successivamente alla commissione del reato, contestato come commesso nel 2015 e riferito alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 2 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 1.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ricostruisce dettagliatamente le ragioni - che la ricorrente in alcun modo contesta - circa la natura di società cartiera sia della TM Sri, sia delle società da cui quest'ultima apparentemente acquistava i materiali che avrebbe poi rivenduto, tra gli altri, alla Meridional Metalli Sri. Si argomenta in modo analitico, in particolare, come la TM SR, priva di dipendenti, di mezzi (se non un autocarro), con una sede soltanto apparente, non poteva aver effettuato le operazioni di acquisto di materiali (per un importo pari a circa 40 milioni di euro) da altrettante società cartiere e, quindi, di successiva rivendita a società come la Meridional Metalli SR. Se ne è conseguentemente dedotto l'inesistenza delle operazioni connesse alle fatture di vendita emesse nei confronti di tale ultima società e da questa utilizzate nella propria dichiarazione fiscale per abbattere l'imponibile IRES con correlativa evasione d'imposta (essendosene invece esclusa, come più sopra anticipato, la rilevanza ai fini di evasione dell'IVA, trattandosi di operazioni soggette al meccanismo del c.d. reverse charge). 1.3. Quanto ai documenti prodotti dalla difesa a sostegno dell'esistenza e regolarità delle transazioni - compresi i bonifici attestanti i trasferimenti di denaro connessi all'emissione delle fatture di vendita - l'ordinanza afferma trattarsi di una mera "copertura documentale" al descritto meccanismo fraudolento. E' ben vero che, nel riepilogare e valutare i documenti esaminati, l'ordinanza non accenna anche alle fatture di vendita dei rottami emesse nei confronti dei propri clienti da Meridional Metalli SR, ma - diversamente da quanto allega la ricorrente - ciò non dimostra l'effettivo acquisto dei materiali 3 indicati nelle fatture passive oggetto del contestato utilizzo in dichiarazione fiscale. Ed invero, benché il giudice del merito cautelare non abbia mai affermato la natura di società cartiera della ricorrente, la prova che questa abbia realmente venduto metalli ferrosi non significa che TM SR si sia prestata a fornire alla Meridional Metalli "copertura cartolare" rispetto ad acquisti di materiale da questa effettuati "in nero" presso terzi, con la conseguenza che le fatture oggetto di contestazione dovrebbero considerarsi come relative ad operazioni inesistenti - o, quantomeno, parzialmente inesistenti - soltanto sul piano soggettivo. La ricorrente, infatti, non allega - e non ha allegato neppure nei motivi di riesame contenuti nella memoria difensiva del 4 luglio 2022 con cui è stata prodotta la documentazione - di aver acquistato "in nero" da terzi, e che in misura, i materiali ferrosi indicati nelle fatture emesse dalla società cartiera. La doglianza circa l'omessa valutazione delle fatture di vendita, dunque, è generica e certamente non decisiva, sì da non poter integrare il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione deducibile nei procedimenti concernenti misure cautelari reali (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio e a., Rv. 264011). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidato il principio secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 12-bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra tale disposizione e la previgente fattispecie, qui applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicémbre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 4 procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023.