Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 3
L'azione diretta ad invalidare il licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo è un'azione di annullamento, ha natura costitutiva e pertanto, fino all'eventuale sentenza di accoglimento e salvi gli effetti retroattivi di questa, il negozio produce regolarmente i suoi effetti; ne consegue che al licenziamento segue la cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere la sua funzione; ne' la sentenza di annullamento fa acquistare allo stesso efficacia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il rapporto di lavoro era ormai estinto.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 St. Lav., nella parte in cui prevede, in materia di licenziamenti, criteri dimensionali diversi per gli imprenditori agricoli e per le imprese industriali e commerciali, in ragione delle sensibili diversità strutturali del settore agricolo, nel quale il rapporto di forza lavoro - capitale investito è di regola ben diverso rispetto a quello che caratterizza l'impresa industriale o commerciale (cfr. Corte Cost. 19 giugno 1975, n. 152).
Nella retribuzione assunta per base di calcolo del risarcimento del danno per illegittimità del licenziamento non possono calcolarsi le indennità sostitute delle ferie, festività e riduzione orario di lavoro che spettano solo ai dipendenti che, essendo in effettivo servizio, abbiano svolto, su disposizione effettiva del datore di lavoro, attività lavorativa per tutto l'anno, senza poter usufruire delle ferie, festività e riduzione oraria di lavoro.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA CASEIFICIO SOCIALE COLFIORITO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI OR, LI CORRADO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso no 06226/00 proposto da:
RI OR, LI CORRADO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO CAPARVI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CASEIFICIO SOCIALE DI COLFIORITO SCARL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 41/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 28/01/00 R.G.N. 36/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CENTOFANTI;
udito l'Avvocato PELLETTIERI per delega CAPARVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, per il rigetto degli altri motivi e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/1/99, IO CI e DO AL riassumevano davanti al Tribunale di Terni, a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, il giudizio promosso a suo tempo davanti al Pretore di Perugia - sezione distaccata di Foligno, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento loro intimato in data 16/12/93 da parte della Fulginium cooperativa latteria sociale s.r.l. (poi incorporata nella società Caseificio Sociale di Colfiorito coop. a.r.l.), la reintegra nel posto di lavoro già occupato e il risarcimento dei danni nella misura di cui al 4^ comma dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108. I ricorrenti chiedevano che il Tribunale adito, sulla base dei principi e dei criteri sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10073/98 (depositata in data 10/10/98), riconoscesse loro la tutela reale negata dal Pretore e dal Tribunale di Perugia che avevano erroneamente riscontrato nella fattispecie - omettendo di considerare il numero degli avventizi, ma di fatto occupati a tempo indeterminato nell'azienda agricola e, quindi, indispensabili al ciclo produttivo della stessa, l'insistenza del requisito dimensionale occorrente per il riconoscimento dell'invocata tutela. Si costituiva in giudizio la società cooperativa Caseificio Sociale di Colfiorito a r.l., contestando la fondatezza della richiesta avanzata dalla controparte in considerazione dell'insussistenza del requisito dimensionale alla data di cessazione del rapporto, successiva a quella dell'intimazione del licenziamento stante la durata del periodo di preavviso.
In via subordinata, la società appellata invocava la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare il numero dei dipendenti indispensabili al ciclo produttivo, sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 1^ della legge n. 300/70 (come sostituito dalla legge n. 108/90), in quanto penalizzante nei confronti delle imprese agricole rispetto a quelle industriali o commerciali con riguardo al requisito numerico occorrente per l'applicazione della tutela reale, rilevava la sussistenza di una preclusione a qualsiasi pronuncia di reintegrazione per il periodo successivo al 30 gennaio 1999 per il AL, ed al 3 febbraio 1999 per la CI, destinatari di due nuovi e diversi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nonché, limitatamente alla CI, l'inammissibilità di qualsiasi richiesta di reintegrazione avendo la predetta rifiutato già in data 30 giugno 1994 l'offerta di reintegrazione formulatale dalla società appellata;
con testava, infine, l'ammontare delle somme richieste non essendo stato detratto quanto percepito dai ricorrenti sia a titolo di risarcimento del danno per effetto della tutela indennitaria riconosciuta loro dal Tribunale perugino, sia a titolo di indennità di disoccupazione, sia infine per effetto dei proventi conseguiti da altra attività lavorativa o imprenditoriale svolta nelle more del giudizio (c.d. "aliunde perceptum").
All'esito di disposta consulenza tecnica contabile, il Tribunale accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, ordinava l'immediata reintegrazione di entrambi i lavoratori nell'attività prestata all'epoca del licenziamento, condannando la società Caseificio Sociale di Colfiorito al risarcimento dei danni, liquidati in lire 78.438.193 ed in lire 159.562.826, oltre accessori e contributi previdenziali, a favore, rispettivamente, della CI e del AL.
Osservava il Tribunale, a sostegno delle proprie conclusioni ed a confutazione delle argomentazioni addotte dalla società, che alla data del licenziamento - cui occorreva far riferimento per l'accertamento del requisito dimensionale della società datrice di lavoro - e così pure nel periodo antecedente, vi erano almeno otto dipendenti computabili, cioè un numero sufficiente per l'applicabilità della tutela reale, trattandosi, nella specie, di impresa agricola, i cui connotati, ben diversi da altre tipologie imprenditoriali, giustificavano, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, una differente disciplina in ordine al richiamato requisito dimensionale.
Osservava ancora che il nuovo licenziamento, intimato dalla ex datrice di lavoro con le raccomandate inviate nel 1999, era del tutto privo di effetti perché riguardante soggetti, quali i ricorrenti, non legati alla suddetta da alcun rapporto di lavoro. Aggiungeva che la circostanza che la CI "avrebbe rifiutato la ripresa del rapporto offertale dalla ex datrice di lavoro nel mese di giugno del 1994" cosptuiva una eccezione nuova, mai sollevata dalla cooperativa Colfiorito nelle precedenti fasi di merito e, quindi, era inammissibile ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c. Quanto alla richiesta di risarcimento danni, andavano riconosciute agli appellanti le retribuzioni dovute agli stessi per il periodo di mancata ottemperanza all'ordine di reintegrazione, le quali dovevano comprendere, nel relativo parametro di computo, ogni compenso di carattere continuativo, ricollegantesi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, da cui dovevano detrarsi gli importi ricevuti a titolo di indennità di disoccupazione ed altri redditi indicati dal consulente tecnico nella propria relazione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Soc. coop. Caseificio Sociale Colfiorito a r.l. formulando otto motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resistono IO CI e DO AL con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale con un unico motivo. La società ha anche presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, primo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Tribunale di Temi, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità della tutela reale al rapporto di lavoro svolto dai resistenti, abbia fatto riferimento "... al periodo antecedente alla data del licenziamento - nel qual periodo vi erano almeno otto dipendenti computabili -", piuttosto che alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, conseguente al decorso del termine di preavviso (nella fattispecie, sei mesi per il AL e dodici mesi per la CI), allorquando la datrice occupava un numero di dipendenti inferiore a sei.
A sostegno di questa tesi si evidenzia che il periodo del preavviso lavorato è un per odo di rapporto di lavoro ad ogni effetto, nel quale decorrono i normali obblighi lavorativi, retributivi e contributivi e nel quale può verificarsi una svariatissima pluralità di eventi (il lavoratore si può ammalare, può andare in aspettativa per mandato politico o sindacale, la lavoratrice può andare in sospensione per gravidanza o puerperio, ecc). Pertanto - prosegue la ricorrente -, escludere dalla valutazione tale periodo sarebbe non solo illogico e contrario ad un corretto principio ricostruttivo, perché si amputerebbe un segmento importante del rapporto di lavoro, ma urterebbe anche contro lo stesso significato attribuito, incontestabilmente, all'espressione "licenziamento", utilizzata nel quarto comma dell'art. 18, legge n. 330/70 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108), ove, facendosi riferimento ad "un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione", si conferisce rilevanza al giorno della cessazione del rapporto (e non certo a quello della lettera di preavviso), poiché è soltanto da questo giorno che viene meno la copertura retributiva e contributiva, realizzandosi l'evento lesivo.
Il motivo, per quanto ampiamente e accuratamente illustrato, non può essere condiviso.
Si deve premettere che la legge n. 108 dell'11 maggio 1990, applicabile alla fattispecie, pur affidando il criterio di determinazione tra sfera del regime reale e sfera del regime obbligatorio al numero dei dipendenti per unità produttiva o dell'azienda nel suo complesso, non precisa, analogamente alla precedente normativa, il momento del computo.
La giurisprudenza si è mostrata, in proposito, pressoché concorde nel rilevare che il dato numerico dei lavoratori - frutto di una scelta discrezionale di politica legislativa in vista di particolari esigenze economico-sociali -, non può essere ridotto ad un indice statistico astrattamente quantitativo, ma deve essere considerato come elemento sintomatico di un modo di essere e di operare dell'impresa; di modo che esso non può essere collegato ad un momento singolo ed istantaneo, coincidente con quello della comunicazione dell'atto recettizio di licenziamento, ma deve essere tratto dall'organigramma aziendale o, in mancanza, ricorrendo ad una media occupazionale, con riferimento ad un congruo e più ampio periodo, coincidente con quello del licenziamento, che valga a rivelare la situazione del personale impiegato, nel suo complesso, e nel suo aspetto normale, come manifestazione esteriore della reale e concreta dimensione produttiva dell'azienda (ex plurimis, Cass.3 novembre 1980 n. 5861). In linea con tale orientamento, questa Corte, nella sentenza del 10 ottobre 1998 n. 10073, che ha rinviato l'esame delle presente controversia al Tribunale di Terni, ha osservato che, al fine di verificare la sussistenza del requisito dimensionale previsto per l'applicabilità del regime di stabilità reale, devono computarsi tutti i dipendenti i quali, avuto riguardo alla struttura dell'impresa considerata, quale impresa agricola, svolgano attività che, pur non essendo continuative, si reputino normali per un periodo rilevante dell'annata agraria e siano indispensabili al ciclo produttivo dell'azienda.
Pur non avendo, la sentenza di rinvio, precisato se il periodo da prendere in considerazione fosse quello precedente alla data della lettera di licenziamento con preavviso o quello precedente alla cessazione del rapporto, la statuizione del Tribunale - la quale ha, in fatto, insindacabilmente accertato che, nella concreta fattispecie, all'epoca della intimazione del licenziamento (dicembre 1993), e per il periodo antecedente perlomeno fino ad un anno e mezzo prima, vi erano sicuramente almeno otto dipendenti computabili ai fini del requisito dimensionale - risulta corretta, trovando preciso riscontro nell'orientamento di questa Corte, alla cui stregua, nel computo del dato numerico previsto come criterio dimensionale dell'unità produttiva al fini dell'applicabilità dello Stato dei lavoratori ed, in particolare, del regime di stabilità reale, ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, il numero dei lavoratori va accertato con riguardo al sopra indicato criterio della normale occupazione, valutata con riguardo al per odo occupazionale antecedente la data del recesso (Cass. 3 novembre 1989 n. 4579; Cass. 20 ottobre 1983 n. 6165). Tale, orientamento va condiviso, se si considera che il licenziamento è qualificabile come negozio unilaterale ricettizio, che resta per questa sua natura, assoggettato al disposto dell'art. 1334 cod. civ., secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati (cfr. Cass. 2 febbraio 1999 n. 874). Da questa premessa, sulla cui fondatezza non può dubitarsi, tenuto conto dell'univoco significato della norma da ultima citata, questa Corte ha tratto la conclusione che il licenziamento, quale causa di estinzione del rapporto di lavoro deve considerarsi verificato all'atto in cui il lavoratore abbia ricevuto la relativa intimazione da parte del datore di lavoro (Cass. 12 febbraio 1994 n. 1400; Cass. 15 aprile 1987 n. 3755). E da tale conclusione ha fatto altresì
discendere, come necessitata conseguenza, il rilievo che la verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità dell'esercizio del potere di recesso va compiuta con riferimento al momento in cui il detto negozio si è perfezionato, che è quello della comunicazione della relativa volontà, non l'altro, successivo, della scadenza del preavviso (ex plurimis, Cass. 1 febbraio 1993 n. 1186; 10 giugno 1992 n. 7111). La prosecuzione del rapporto di lavoro fino a tale scadenza non implica affatto un simmetrico differimento del momento del detto perfezionamento, in quanto è la preannunciata fissazione della scadenza stessa che, concretando la funzione tipica del negozio di recesso, comporta anche la consumazione del relativo potere del datore di lavoro (Cass. 12 febbraio 1994 n. 1400). A tali conclusioni è pervenuta anche la sentenza impugnata, la quale, avendo affermato l'applicabilità della tutela reale al licenziamento in contestazione per essere la comunicazione di questo avvenuta allorché il numero dei dipendenti - valutato in un arco temporale di un anno e mezzo, secondo il richiamato criterio della "normale occupazione" - era superiore a cinque (art. 18, primo comma, legge Stat. lav. come novellato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990), si sottrae alle proposte censure, che vanno, di conseguenza disattese.
D'altra parte, non può trascurarsi che l'impugnativa del licenziamento va fatta in un termine che ha come riferimento il momento della comunicazione del licenziamento e non, quello della cessazione del rapporto, onde condividere la tesi che qui si disattende significherebbe, per ovvie ragioni di coerenza, ammettere che il dipendente, cui è stato intimato un licenziamento, debba potere attendere la "cessazione del rapporto" per potere, in piena consapevolezza, impugnare giudiziariamente il relativo provvedimento non conoscendo sino a tale momento il tipo di petitum cioè la richiesta da avanzare, ignorando la futura consistenza dimensionale dell'impresa; ma ciò in contrasto con il chiaro disposto legislativo.
Ed è appena il caso di aggiungere che la circostanza che il legislatore, nel quarto comma dell'art. 18 Stat. lav. (nel testo novellato), abbia fatto riferimento al licenziamento, come momento di cessazione del rapporto da cui inizia a decorrere il computo dei danni da risarcire, non vale ad inficiare la correttezza della linea argomentativa seguita, fondata su considerazioni di ordine sistematico piuttosto che su una specifica - certamente non determinante - disposizione di legge, ad altri fini rivolta. In conclusione, per le esposte osservazioni, va ribadito il principio secondo cui, in tema di limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, rilevanti al fini dell'operatività della tutela del lavoratore rispetto ai licenziamenti illegittimi, il computo dei dipendenti deve effettuarsi tenendosi conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo antecedente al provvedimento di recesso, e non anche a quello successivo del preavviso, senza dare rilevanza alle contingenti ed occasionali contrazioni od anche espansioni del livello occupazionale aziendale. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, primo comma, legge n. 300/1970, degli artt. 3, 41, 44, primo e secondo comma, e 45 primo comma, Cost. e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 (art. 360 n. 3 c.p.c.), lamentando che il Tribunale non abbia sollevato questione di legittimità costituzionale del primo comma del citato art. 18, in relazione al menzionati articoli della Costituzione, per la sottoposizione degli imprenditori agricoli ad un regime normativo estremamente più gravoso in tema di licenziamenti.
Tale disparità di trattamento, infatti - secondo la società -, non troverebbe giustificazione in alcuna delle tre tradizionali spiegazioni a supporto della diversità di discipline: ne' in quella del c.d. criterio fiduciario, non essendovi ragione di applicare tale criterio nelle imprese agricole diversamente che per gli altri datori di lavoro;
ne' in quella della c.d. "esigenza di salvaguardare la funzionalità delle unità produttive", poiché anche sotto tale profilo l'esigenza si pone in modo analogo;
ne', infine, in quella della c.d. "opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni", poiché proprio su questo fondamentale piano la situazione degli imprenditori agricoli è comparativamente di maggiore debolezza.
A ciò sarebbero poi da aggiungere le indicazioni offerte dalla Costituzione (artt. 44 45) nel senso di una tutela rafforzata per i proprietari agricoli ed in special modo per quelli - come nella specie - operanti nelle zone montane ed in forma cooperativa, poiché la Carta costituzionale, mentre non prevede norme corrispondenti per il settore industriale e commerciale, dispone specificamente che la legge "aiuta la piccola e media proprietà", "dispone provvedimenti a favore delle zone montane" e "riconosce la funzione sociale della cooperativa".
Il motivo non può essere condiviso, dovendosi ritenere di perdurante attualità, ai fini della esclusione di un sospetto di incostituzionalità della norma in oggetto, la pronuncia della Corte cost. in materia, con la quale la differenziazione rispetto agli indici quantitativi stabiliti per le imprese industriali e commerciali è stata giustificata in ragione delle "sensibili" diversità strutturali del settore agricolo (Corte cost. 19 giugno 1975 n. 152), nel quale il rapporto di forza lavoro-capitale investito è di regola ben diverso rispetto a quello che caratterizza l'impresa industriale o commerciale, nel senso appunto che è possibile ipotizzare che un'impresa agricola di discrete dimensioni abbia un numero molto ridotto di dipendenti.
Orbene, potrà anche auspicarsi un intervento del Legislatore in modo da assicurare una maggiore aderenza della disciplina in discussione alla realtà imprenditoriale agricola, ma non può trascurarsi che, nel numerosi casi prospettati anche al di fuori della materia del lavoro, la Corte costituzionale si è sempre orientata nel senso che ove la realtà economico-sociale esprima - come ritenuto nella richiamata sentenza n. 152/1975 - situazioni differenziate e non omogenee, il sindacato della Corte non può spingersi a valutare l'opportunità dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia, sulla base di considerazioni di ordine politico (v., tra le tante in tal senso, Corte cost. 19 giugno 1979 n. 47). Del resto, lo stesso assunto della ricorrente, secondo cui unico supporto razionale, o comunque giustificativo della distinzione in oggetto, concernerebbe le sole norme del titolo III in considerazione della tendenziale dispersione dei dipendenti delle imprese agricole e della maggiore difficoltà per essi dell'esercizio dei diritti sindacali, appare smentito dall'intervento legislativo del 1990. Infatti, l'art. 35 Stat. Lav., nella sua originaria stesura, prevedeva un medesimo campo di applicazione sia per la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali di cui all'art. 18 della stessa legge, sia per la disciplina dell'attività sindacale contenuta nel titolo III dello Statuto. L'art. 6 legge n. 108/90 ha modificato il disposto dell'art. 35 cit., sopprimendo il riferimento all'art. 18 Stat, lav. in esso contenuto, ed ha così distinto il campo di applicazione dell'art. 18 Stat. lav., ora contenuto in quello stesso articolo, dal campo di applicazione dell'attività sindacale che rimane stabilito nell'art. 35; ciò nonostante è stata lasciata inalterata, in relazione al regime dei licenziamenti, la diversità dei presupposti dimensionali a seconda che si tratti di impresa agricola ovvero di impresa industriale o commerciale, mostrando in tal modo il Legislatore di ritenere tuttora valida la distinzione in materia di licenziamenti.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1322, 2094, 2099 c.c., dell'art. 18 legge n. 300/70 e degli artt. 112, 113, 394 e 437 c.p.c. (art. 360 n.
3), nonché vizio di omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), ponendo a base del suo argomentare la intervenuta proposta lavorativa, da essa fatta alla CI e da questa non accettata, con l'effetto di esonerarla dalle conseguenze economiche della sentenza resa da Giudice di rinvio. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuta tardiva siffatta prospettazione, assumendo che essa integrava "un'Accezione nuova, mai sollevata dalla cooperativa Colfiorito nelle precedenti fasi di merito e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 437, 2^ comma, c.p.c.". Il motivo è infondato, ove si consideri, sia pure in altra prospettiva, che l'"eccezione", anche se sollevata sulla base di documentazione - come si assume - già in atti sin dal primo grado, si riferisce ad una proposta avanzata in data 22 giugno 1994 quando il giudizio, introdotto con atto depositato il 5 aprile 1994, era già in corso, onde legittimamente la CI, non vedendosi accogliere, sulla base di tale proposta, tutte le sue istanze (si pensi, ad esempio, a quella risarcitoria, spettante per legge quanto meno nella misura minima di cinque mensilità: art. 18, quarto comma, Stat. Lav), ha ritenuto di non accettare l'offerta ed attendere l'esito del giudizio.
Con il quarto motivo, la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, quarto comma, legge n. 300/70 e degli artt. 2094 e 2118 c.c., nonché 1 e 5 legge n. 604/1966 (art. 360 n. 3 c.p.c.), ed ancora vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.),
lamentando la mancata considerazione da parte del Tribunale, ai fini dell'ordine di reintegrazione e del conteggio del risarcimento, del secondo licenziamento, intimato dal Caseificio Sociale ai resistenti nel gennaio-febbraio 1999, per nuovi e diversi sopraggiunti motivi, e non impugnato.
Tale, fatto, documentato e sopravvenuto, modificava - ad avviso della ricorrente - i termini del giudizio, in quanto precludeva l'emissione di un ordine di reintegrazione e limitava, in ogni caso, il risarcimento del danno al periodo fino alle date di comunicazione del nuovo licenziamento (30 gennaio 1999 per AL e al 3 febbraio per la CI).
Di fronte a tale prospettata situazione - prosegue la ricorrente -, in maniera erronea e contraddittoria il Giudice di rinvio aveva sostenuto che il nuovo licenziamento era "del tutto privo di effetti perché intimato nei confronti di soggetti, quali sono i ricorrenti, non legati alla suddetta da alcun rapporto di lavoro". Anche tale motivo è privo di fondamento.
Costituisce opinione assolutamente incontroversa, fondata sull'espresso disposto legislativo (art. 18, primo comma, Stat. lav.) che l'azione diretta ad invalidare il licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo, è azione di annullamento. Tal azione - come è noto - ha natura costitutiva in quanto mira a modificare una situazione preesistente, nel senso di togliere validità al negozio o atto di cui si tratta. Prima dell'azione e della eventuale sentenza di accoglimento, il negozio produce regolarmente i suoi effetti a differenza del negozio nullo, ma questi possono venir meno allorché viene proposta(ed accolta l'azione. L'annullamento, infatti, ha efficacia retroattiva ("ex tunc"), distruggendo gli effetti prodotti dal negozio annullabile, precedentemente posto in essere, come se questi non si fossero mai verificati.
Da tali elementari enunciati discende che, allorché viene impugnato un licenziamento sotto il profilo della carenza di giusta causa o giustificato motivo, fino a quando non interviene una sentenza che, in accoglimento dell'azione, lo annulli, esso produce regolarmente l'effetto di far cessare il rapporto di lavoro, con la conseguenza che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere alla sua funzione. Nè l'effetto retroattivo della sentenza che ne accerti l'illegittimità vale a far acquisire efficacia al secondo licenziamento, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche a quei comportamenti o manifestazioni di volontà datoriali, da ritenersi "disattivati" perché svoltisi nell'arco di tempo in cui il rapporto di lavoro era ormai estinto.
Corretta, pertanto, appare la statuizione del Tribunale laddove, ancorché in maniera sintetica, ha affermato che il nuovo licenziamento intimato dalla ex datrice di lavoro con le raccomandate inviate nel 1999 era del tutto privo di effetti perché riguardante soggetti, quali gli appellanti, non legati alla suddetta da alcun rapporto di lavoro.
Nè tale conclusione può essere inficiata dai richiami giurisprudenziali della ricorrente, riguardando questi - e prescindendo dal loro carattere non vincolante - casi di licenziamenti nulli, e non annullabili (v. la richiamata Cass. 16 aprile 1994 n. 3633), casi di impossibilità sopravvenuta di reintegrazione, per cessazione dell'attività aziendale o, comunque, per analoghe vicende relative alla stessa (v. Cass. 15 novembre 1991 n. 12249; Cass. 23 luglio 1998 n. 7267) o casi di già affermata illegittimità del recesso e, quindi, di ripristino del rapporto (v. Cass.16 maggio 1994 n. 4757). Con il quinto motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, quarto comma, legge n. 300/70 e dell'art. 2109 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), lamenta che nel calcolo del risarcimento dei danni il Tribunale abbia fatto riferimento ai conteggi elaborati dal CTU, come ipotesi caratterizzata dal computo, oltre che dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, anche di "indennità sostitutiva delle ferie, festività e riduzione di orario di lavoro". Il motivo è fondato.
Invero, le "indennità sostitutiva delle ferie, festività e riduzione orario di lavoro" spettano solo ai dipendenti che, essendo in effettivo servizio, abbiano svolto, su disposizione effettiva del datore di lavoro, attività lavorativa per tutto l'anno, senza poter usufruire quindi delle ferie, festività e riduzione oraria di lavoro.
Esse, quindi, non possono essere riconosciute in caso di ricostituzione formale del rapporto di lavoro, attesa l'assenza del loro presupposto specifico e cioè lo svolgimento di una effettiva attività lavorativa eccedente quella normale.
Con il sesto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, quarto comma, legge n. 300/70 e degli artt. 1226 e 1227 c.c. nonché vizio di motivazione, deduce la mancata valutazione del Giudice di rinvio di ulteriori redditi, oltre quelli già considerati dal CTU, quali, specificamente, quelli ricavati dal Natoli per essere stato dal 9 giugno 1997 Amministratore unico della s.r.l. BPN Immobiliare Finanziaria e dal 20 marzo 1999 anche socio della società "Agricola AL società semplice" con sede in Poggiodomo (Perugia); situazione, que sta, che determinava i presupposti per una liquidazione equitativa del reddito del Natoli, ex art. 1226 e 1227 c.c., quanto meno nella misura di lire 2.500.000 mensili (invece che di lire 1.000.000).
Il motivo è infondato, avendo il Tribunale correttamente motivato sul punto, affermando - senza incorrere in alcuna violazione di legge - l'inammissibilità di ulteriori indagini di ufficio volte ad accertare la sussistenza di eventuali ulteriori redditi percepiti dai ricorrenti, gravando sul datore di lavoro, che eccepisca la sussistenza di tali fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione del presuntivo ammontare del danno, l'onere di fornire la relativa prova (Cass. 2 giugno 1993 n. 6144). Con il settimo motivo la società denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'avvenuta condanna della società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della CI, non considerando che la stessa dal 5 marzo 1996 in poi aveva goduto dei versamenti operati dal nuovo datore di lavoro. Il motivo non trova giustificazione, essendosi il Tribunale limitato a condannare la società "al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non usufruiti a causa dei licenziamenti," con esclusione, quindi, dei versamenti di competenza di altro datore di lavoro.
Infondato è anche l'ultimo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 22, 36^ comma, legge 23 dicembre l994 n. 724, dolendosi che il Giudice di rinvio abbia emesso una sentenza di con danna al pagamento di "interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo", senza tenere conto che, ai sensi del citato art. 22, 36^ comma (nonché del fatto oggettivo e noto, per cui dall'1 gennaio 1995 alla data della pronuncia il tasso degli interessi legali è sempre stato superiore al tasso di svalutazione monetaria), non poteva essere riconosciuto, per qualunque credito relativo al periodo dall'1 gennaio 1995 in poi, alcun importo per rivalutazione monetaria.
Tale motivo, diretto a negare la possibilità di cumulo della rivalutazione ed interessi, non può, infatti, essere accolto, avendo la Corte cost., con la sentenza n. 459/2000, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della lege 23 dicembre 1994 n. 724, nella parte in cui, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, ne escludeva il cumulo.
Va disatteso anche il ricorso incidentale con cui la parte resistente, denunciando violazione dell'art. 4 d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 e dell'art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 74, nonché omessa motivazione sul punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole della immotivata violazione dei minimi tariffari, in cui è incorso il Giudice di rinvio nel procedere alla liquidazione delle competenze professionali, ad essa spettanti, nonostante la presentazione della relativa "nota spese".
Invero, i ricorrenti, per poter vedere accolte le proprie richieste, avrebbero dovuto, nel corpo del ricorso, evidenziare le singole voci, per le quali - a loro avviso - vi sarebbe stata una violazione dei minimi tariffari, essendo principio consolidato quello per cui la parte, che intende impugnare per Cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e di onorari di avvocato, ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentirne il controllo di legittimità (ex plurimis, Cass. 19 luglio 1999 n. 7694). Nella specie, il sindacato di legittimità sull'osservanza dei minimi inderogabili non è consentito per la totale assenza di tali indicazioni, che non permette di accertare quale sia il valore della causa ritenuto dal Giudice di rinvio, quale tabella sia stata applicata e quali voci della nota spese siano state escluse o ridotte.
In conclusione, va accolto il quinto motivo del ricorso principale e rigettati gli altri motivi nonché il ricorso incidentale. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il quinto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001