Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5092
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'azione diretta ad invalidare il licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo è un'azione di annullamento, ha natura costitutiva e pertanto, fino all'eventuale sentenza di accoglimento e salvi gli effetti retroattivi di questa, il negozio produce regolarmente i suoi effetti; ne consegue che al licenziamento segue la cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere la sua funzione; ne' la sentenza di annullamento fa acquistare allo stesso efficacia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il rapporto di lavoro era ormai estinto.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 St. Lav., nella parte in cui prevede, in materia di licenziamenti, criteri dimensionali diversi per gli imprenditori agricoli e per le imprese industriali e commerciali, in ragione delle sensibili diversità strutturali del settore agricolo, nel quale il rapporto di forza lavoro - capitale investito è di regola ben diverso rispetto a quello che caratterizza l'impresa industriale o commerciale (cfr. Corte Cost. 19 giugno 1975, n. 152).

Nella retribuzione assunta per base di calcolo del risarcimento del danno per illegittimità del licenziamento non possono calcolarsi le indennità sostitute delle ferie, festività e riduzione orario di lavoro che spettano solo ai dipendenti che, essendo in effettivo servizio, abbiano svolto, su disposizione effettiva del datore di lavoro, attività lavorativa per tutto l'anno, senza poter usufruire delle ferie, festività e riduzione oraria di lavoro.

Commentari3

  • 1Legittimità del doppio licenziamento (Cass. civ., Sez. lavoro, 6 dicembre 2013, n. 27390)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2014

    Massima: In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. 1. Questione Il Tribunale dichiarava l'illegittimità del primo licenziamento intimato al …

     Leggi di più…

  • 2Rinnovazione del licenziamento, reiterazione, rilicenziamento
    Filippo Donati · https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2012

  • 3Ferie, permessi, indennità sostitutiva, riduzione mensile dell'orario di lavoroAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 marzo 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5092
Data del deposito : 5 aprile 2001

Testo completo