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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18209 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 07/06/2024 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, la memoria conclusionale della parte civile e le note di replica depositate nell'interesse del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2024, il Tribunale di Siracusa condannava l’odierno ricorrente alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto colpevole del reato contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen. per avere recato molestia e disturbo alla persona offesa, contattandola in modalità videochiamata tramite l’applicazione WhatsApp sull’utenza in uso alla donna, mostrandole i genitali e assumendo un atteggiamento simulatorio della masturbazione. Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile, da liquidare in separato giudizio, ed al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali della difesa della parte civile. Liquidava una provvisionale di euro 2000,00. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18209 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/03/2026 Esposta la vicenda in fatto, riteneva provata la condotta sulla base della testimonianza della persona offesa, costituita parte civile, e valutava che la condotta emersa dalle prove assunte era riconducibile alla fattispecie criminosa contestata in ragione della condotta indiscreta e impertinente dell’agente che aveva interferito nella sfera personale della persona offesa in modo petulante, pur essendosi reso conto che la sua iniziativa non era gradita. Rilevava che l’identificazione dell’odierno imputato come autore della condotta contestata si deduceva dal fatto che l’udienza chiamante era relativa a telefono cellulare intestato e in uso al ricorrente, il quale non aveva dedotto alcuna circostanza che potesse indurre a ritenere che l’apparecchio fosse in uso a terze persone. Quindi, determinava la pena in quella pecuniaria, trattandosi di condotta realizzatasi in un unico episodio, e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, riconoscendo una provvisionale di euro 2000,00. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza per mancata indicazione delle conclusioni delle parti.
2.2. Con il secondo motivo, eccepisce travisamento della prova ed erronea ricostruzione dei fatti. Rileva che la colpevolezza dell’imputato è stata fondata sulla sola testimonianza della persona offesa, la quale, tuttavia, non ha potuto riconoscere l’autore della condotta molesta. L’identità di quest'ultimo è stata, quindi, desunta dalla sola titolarità dell’utenza telefonica chiamante che, tuttavia, ad avviso del ricorrente, non costituisce prova idonea a superare il ragionevole dubbio circa l’estraneità del ricorrente alla condotta contestata.
2.3. Con il terzo motivo, evidenzia che l’episodio contestato è occasionale e che non sussiste il requisito della petulanza o della “molestia effettiva”.
2.4. Con il quarto motivo rileva che l’importo della provvisionale è sproporzionato, anche in relazione all’entità della pena inflitta, e, comunque, non motivato né in ordine al quantum, né in ordine all’an e, osserva che, mancando le conclusioni delle parti, non è neanche verificabile se sia stata richiesta dalla parte civile.
2.5. Infine, eccepisce violazione di legge, laddove il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, nonostante egli sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in violazione dell’art. 110, comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002. Conclude chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, l’annullamento con o senza rinvio per non aver commesso il fatto o perché il 2 fatto non costituisce reato, l’annullamento del capo della sentenza relativo alla provvisionale, l’annullamento del capo della sentenza relativo alle spese di costituzione e difesa di parte civile.
3. Il Sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che risulta decorso il termine di improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., ma che l’inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di improcedibilità. Ha osservato che il primo motivo di ricorso è infondato non costituendo causa di nullità l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni rassegnate dalle parti. Il secondo motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare una diversa valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità e non si confronta con le argomentazioni del Tribunale relative alla riconducibilità all’imputato della condotta contestata. Il terzo motivo e quarto motivo sono manifestamente infondati in quanto contrario ad orientamento consolidato di questa Corte rispettivamente in relazione al carattere non necessariamente abituale del reato di molestie e alla possibilità di riconoscere una provvisionale relativa al danno non patrimoniale, nei limiti in cui il giudice ritenga raggiunta la prova. Ha valutato come manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso in base alla recente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto ammissibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’ER anche quando sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
4. Sono state depositate memoria conclusionale nell'interesse della parte civile e note di replica nell'interesse del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prioritaria in ordine logico è la questione relativa all’ammissibilità del ricorso.
2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge del 27 settembre 2021, n. 134, alla lettera a), ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 344-bis (rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione») ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine di due anni (comma 1) e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma 2).La disposizione si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020. Tale causa di improcedibilità non incide sul reato, ma sul potere statuale di proseguire «nell'esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia» (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Secondo un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...], 266818 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, [...], Rv. 231164 - 01; Sez. U, n.15 del 3 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 - 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, [...], Rv. 199903-01), la presentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità. Si è ritenuto che non vi siano ragioni per non estendere alla improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. i su indicati principi, già operanti con riguardo alla c.d. prescrizione sostanziale, posto che l'inammissibilità impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della sua declaratoria e considerato che, d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo la pronuncia nel merito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e, quindi, ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione in rito. L'esigenza di ragionevole durata dei processi sottesa all'istituto dell'improcedibilità non può, infatti, superare la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale che presiedono all'introduzione dei giudizi di impugnazione (Sez. 4, n. 20971 del 13/5/2025, Rv. 288268-01; Sez. 2, n. 40349 del 27/6/2024, Rv. 287085-01). Nel caso in esame, il reato è stato commesso il 23.1.2021. Si applica, pertanto, la normativa in oggetto.
3. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto palesemente infondato. Questa Corte, con sentenza Sez. 4, n. 48770 del 2019 ha affermato che l'omessa indicazione, in sentenza, delle conclusioni delle parti, requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod. proc. pen., non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007; Barresi, Rv. 237736; conf. Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 dep. il 2009, Vianello ed altri, Rv. 242549).
4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, essendo volto a sollecitare a questo Corte il sindacato sull’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale in ordine alla identificazione dell’odierno ricorrente come autore delle molestie, attraverso la denuncia di travisamento della prova.È precluso, invece, a questa Corte di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice del merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 4 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nel caso in esame, il Tribunale di Messina ha motivato la individuazione del ricorrente quale autore delle molestie, avendo osservato che le indagini espletate attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici e la registrazione dell’utenza telefonica, avevano consentito di ricondurre il numero telefonico chiamante ad un’utenza intestata e in uso all’imputato ed ha osservato che questi non aveva neanche dedotto circostanze che consentissero di riferire ad altri la disponibilità dell’utenza. Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione e le conclusioni che ne sono state tratte dal Tribunale non sono illogiche. D’altro canto, il vizio di "travisamento della prova" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, per evidenziarne l'eventuale incontrovertibile distorsione del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370-01).
5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi palesemente infondati. Questa Corte ha affermato che il reato di molestie non è necessariamente abituale e può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirato da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata altrui (Sez. 1, n. 3758 del 7/11/2013, Rv. 258260-01; Sez. 1, n. 19631 del 12/6/2018, Rv. 276309-01). Nel caso in esame, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, ha ritenuto sussistente la condotta criminosa contestata ed ha evidenziato, in tal senso, che, secondo la narrazione della persona offesa, il chiamante aveva ripetutamente telefonato, senza ottenere risposta in quanto ella non aveva accettato la chiamata perché proveniente da un numero sconosciuto. Solo in ultimo, la donna aveva risposto alla videochiamata, così assistendo alle immagini di cui all’imputazione. Il giudicante ha osservato che tale condotta ha determinato una molestia sia perché la chiamata è stata reiterata, nonostante l’autore dovesse essere cosciente che la chiamata non era gradita, non avendo la destinataria risposto, sia perché il connotato sessuale dell’immagine costituisce fatto oggettivamente idoneo a costituire molestia e tale da ingenerare disturbo o fastidio in chi riceve la comunicazione.
6. In ordine al motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione sui criteri 5 di quantificazione della provvisionale, va ribadito che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, [...], Rv. 277711 - 01). Anche detto motivo, palesemente infondato, è quindi da dichiarare inammissibile.
7. Non presenta profili di manifesta infondatezza l’ultimo motivo di ricorso relativo alla condanna dell’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La questione oggetto del motivo di ricorso è oggetto di diversi orientamenti di questa Corte. Secondo Sez. 5, n. 15144 del 6/3/2025, [...], «In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove la parte civile e l'imputato siano entrambi ammessi al beneficio, quest'ultimo, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali da questa sostenute, restando esse a carico dell'ER (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002)». Secondo Sez. 6, n. 33136 del 10/9/2025, Rv. 288709-01, invece, «L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'ER, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione analogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.)». A fronte di tali divergenze interpretative, del quale la sentenza impugnata costituisce espressione, la censura del ricorrente in ordine alla corretta applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 non può essere qualificata in termini di manifesta infondatezza.
8. L’ammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso impone l’accertamento del verificarsi della causa di improcedibilità, in base ai principi esposti al precedente punto 2. La sentenza è stata pronunciata il 7.6.2024, con termine di giorni 90 per il 6 deposito della motivazione, scadente il 5.9.2024. Ai sensi del comma 3 della norma citata, il termine di improcedibilità di un anno comincia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni fissati dal giudice per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, nel caso in esame, il 4.12.2024. Ne consegue che il termine di improcedibilità è maturato il 4.12.2025. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale.
9. Ciò posto, si osserva che l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2 della legge n. 134 del 27 settembre 2021 introduceva l'art. 578, comma 1-biscod. proc. pen., il quale disponeva che «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale». L’art. 2, comma 3 della legge citata prevedeva che la norma si applicasse ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Con l’art. 33 del d.lgs n. 150 del 2022, il testo della norma è stato modificato e, attualmente, dispone che «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e in quelle eventualmente acquisite nel processo civile». Deve, pertanto, valutarsi se, nel caso in esame, debba trovare applicazione l’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen., nella previgente formulazione o in quella attuale. La sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, Rv., 285036-01, sia pure in relazione al diverso caso di impugnazione relativa ai soli interessi civili, ha concluso nel senso che che l’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen., nella attuale formulazione, si applica ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della disposizione, affermando che «Il necessario rispetto delle ragioni di 7 affidamento dell'impugnante nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell'impugnazione, [...] deve dunque indurre inevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell'atto di costituzione di parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa». Tale principio è stato esteso anche al caso oggi sottoposto all’attenzione del collegio. Si legge, infatti, in tale sentenza che «Sussistono, infatti, le medesime ragioni affermate dalle Sezioni Unite di tutela dell’affidamento della persona offesa o del danneggiato dal reato sull’esistenza di un determinato quadro normativo sul quale orientare la sua scelta nonché le modalità tecniche del suo intervento, nel momento in cui si determina ad esercitare l’azione civile nel processo penale». Sulla scorta di tali argomenti, la Sez. 6, con sentenza n. 9192 del 12/02/2026, Rv. 289668-02, ha quindi affermato che «Il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, ex art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022». Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si evince che la persona offesa si è costituita parte civile in data 30.9.2022. La data dell’actus cui fare riferimento ai fini della individuazione della disciplina applicabile, sulla base del principio tempus regit actum, è quindi, precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30.12.2022), con la conseguenza che si applica la norma nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 27 settembre 2021. Ne consegue che, relativamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, deve rimettersi la decisione al giudice civile competente per valore in grado di appello in base alla previsione dell’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen. nella previgente formulazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere l'azione penale divenuta improcedibile ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. Rinvia per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 8 196/03 E SS.MM. 9
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, la memoria conclusionale della parte civile e le note di replica depositate nell'interesse del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2024, il Tribunale di Siracusa condannava l’odierno ricorrente alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto colpevole del reato contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen. per avere recato molestia e disturbo alla persona offesa, contattandola in modalità videochiamata tramite l’applicazione WhatsApp sull’utenza in uso alla donna, mostrandole i genitali e assumendo un atteggiamento simulatorio della masturbazione. Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile, da liquidare in separato giudizio, ed al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali della difesa della parte civile. Liquidava una provvisionale di euro 2000,00. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18209 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/03/2026 Esposta la vicenda in fatto, riteneva provata la condotta sulla base della testimonianza della persona offesa, costituita parte civile, e valutava che la condotta emersa dalle prove assunte era riconducibile alla fattispecie criminosa contestata in ragione della condotta indiscreta e impertinente dell’agente che aveva interferito nella sfera personale della persona offesa in modo petulante, pur essendosi reso conto che la sua iniziativa non era gradita. Rilevava che l’identificazione dell’odierno imputato come autore della condotta contestata si deduceva dal fatto che l’udienza chiamante era relativa a telefono cellulare intestato e in uso al ricorrente, il quale non aveva dedotto alcuna circostanza che potesse indurre a ritenere che l’apparecchio fosse in uso a terze persone. Quindi, determinava la pena in quella pecuniaria, trattandosi di condotta realizzatasi in un unico episodio, e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, riconoscendo una provvisionale di euro 2000,00. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza per mancata indicazione delle conclusioni delle parti.
2.2. Con il secondo motivo, eccepisce travisamento della prova ed erronea ricostruzione dei fatti. Rileva che la colpevolezza dell’imputato è stata fondata sulla sola testimonianza della persona offesa, la quale, tuttavia, non ha potuto riconoscere l’autore della condotta molesta. L’identità di quest'ultimo è stata, quindi, desunta dalla sola titolarità dell’utenza telefonica chiamante che, tuttavia, ad avviso del ricorrente, non costituisce prova idonea a superare il ragionevole dubbio circa l’estraneità del ricorrente alla condotta contestata.
2.3. Con il terzo motivo, evidenzia che l’episodio contestato è occasionale e che non sussiste il requisito della petulanza o della “molestia effettiva”.
2.4. Con il quarto motivo rileva che l’importo della provvisionale è sproporzionato, anche in relazione all’entità della pena inflitta, e, comunque, non motivato né in ordine al quantum, né in ordine all’an e, osserva che, mancando le conclusioni delle parti, non è neanche verificabile se sia stata richiesta dalla parte civile.
2.5. Infine, eccepisce violazione di legge, laddove il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, nonostante egli sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in violazione dell’art. 110, comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002. Conclude chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, l’annullamento con o senza rinvio per non aver commesso il fatto o perché il 2 fatto non costituisce reato, l’annullamento del capo della sentenza relativo alla provvisionale, l’annullamento del capo della sentenza relativo alle spese di costituzione e difesa di parte civile.
3. Il Sostituto procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che risulta decorso il termine di improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., ma che l’inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di improcedibilità. Ha osservato che il primo motivo di ricorso è infondato non costituendo causa di nullità l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni rassegnate dalle parti. Il secondo motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare una diversa valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità e non si confronta con le argomentazioni del Tribunale relative alla riconducibilità all’imputato della condotta contestata. Il terzo motivo e quarto motivo sono manifestamente infondati in quanto contrario ad orientamento consolidato di questa Corte rispettivamente in relazione al carattere non necessariamente abituale del reato di molestie e alla possibilità di riconoscere una provvisionale relativa al danno non patrimoniale, nei limiti in cui il giudice ritenga raggiunta la prova. Ha valutato come manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso in base alla recente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto ammissibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’ER anche quando sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
4. Sono state depositate memoria conclusionale nell'interesse della parte civile e note di replica nell'interesse del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prioritaria in ordine logico è la questione relativa all’ammissibilità del ricorso.
2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge del 27 settembre 2021, n. 134, alla lettera a), ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 344-bis (rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione») ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine di due anni (comma 1) e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma 2).La disposizione si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020. Tale causa di improcedibilità non incide sul reato, ma sul potere statuale di proseguire «nell'esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia» (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Secondo un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...], 266818 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, [...], Rv. 231164 - 01; Sez. U, n.15 del 3 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 - 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, [...], Rv. 199903-01), la presentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità. Si è ritenuto che non vi siano ragioni per non estendere alla improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. i su indicati principi, già operanti con riguardo alla c.d. prescrizione sostanziale, posto che l'inammissibilità impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della sua declaratoria e considerato che, d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo la pronuncia nel merito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e, quindi, ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione in rito. L'esigenza di ragionevole durata dei processi sottesa all'istituto dell'improcedibilità non può, infatti, superare la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale che presiedono all'introduzione dei giudizi di impugnazione (Sez. 4, n. 20971 del 13/5/2025, Rv. 288268-01; Sez. 2, n. 40349 del 27/6/2024, Rv. 287085-01). Nel caso in esame, il reato è stato commesso il 23.1.2021. Si applica, pertanto, la normativa in oggetto.
3. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto palesemente infondato. Questa Corte, con sentenza Sez. 4, n. 48770 del 2019 ha affermato che l'omessa indicazione, in sentenza, delle conclusioni delle parti, requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod. proc. pen., non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007; Barresi, Rv. 237736; conf. Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 dep. il 2009, Vianello ed altri, Rv. 242549).
4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, essendo volto a sollecitare a questo Corte il sindacato sull’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale in ordine alla identificazione dell’odierno ricorrente come autore delle molestie, attraverso la denuncia di travisamento della prova.È precluso, invece, a questa Corte di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice del merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 4 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nel caso in esame, il Tribunale di Messina ha motivato la individuazione del ricorrente quale autore delle molestie, avendo osservato che le indagini espletate attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici e la registrazione dell’utenza telefonica, avevano consentito di ricondurre il numero telefonico chiamante ad un’utenza intestata e in uso all’imputato ed ha osservato che questi non aveva neanche dedotto circostanze che consentissero di riferire ad altri la disponibilità dell’utenza. Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione e le conclusioni che ne sono state tratte dal Tribunale non sono illogiche. D’altro canto, il vizio di "travisamento della prova" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, per evidenziarne l'eventuale incontrovertibile distorsione del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370-01).
5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi palesemente infondati. Questa Corte ha affermato che il reato di molestie non è necessariamente abituale e può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirato da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata altrui (Sez. 1, n. 3758 del 7/11/2013, Rv. 258260-01; Sez. 1, n. 19631 del 12/6/2018, Rv. 276309-01). Nel caso in esame, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, ha ritenuto sussistente la condotta criminosa contestata ed ha evidenziato, in tal senso, che, secondo la narrazione della persona offesa, il chiamante aveva ripetutamente telefonato, senza ottenere risposta in quanto ella non aveva accettato la chiamata perché proveniente da un numero sconosciuto. Solo in ultimo, la donna aveva risposto alla videochiamata, così assistendo alle immagini di cui all’imputazione. Il giudicante ha osservato che tale condotta ha determinato una molestia sia perché la chiamata è stata reiterata, nonostante l’autore dovesse essere cosciente che la chiamata non era gradita, non avendo la destinataria risposto, sia perché il connotato sessuale dell’immagine costituisce fatto oggettivamente idoneo a costituire molestia e tale da ingenerare disturbo o fastidio in chi riceve la comunicazione.
6. In ordine al motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione sui criteri 5 di quantificazione della provvisionale, va ribadito che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, [...], Rv. 277711 - 01). Anche detto motivo, palesemente infondato, è quindi da dichiarare inammissibile.
7. Non presenta profili di manifesta infondatezza l’ultimo motivo di ricorso relativo alla condanna dell’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La questione oggetto del motivo di ricorso è oggetto di diversi orientamenti di questa Corte. Secondo Sez. 5, n. 15144 del 6/3/2025, [...], «In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove la parte civile e l'imputato siano entrambi ammessi al beneficio, quest'ultimo, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali da questa sostenute, restando esse a carico dell'ER (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002)». Secondo Sez. 6, n. 33136 del 10/9/2025, Rv. 288709-01, invece, «L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'ER, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione analogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.)». A fronte di tali divergenze interpretative, del quale la sentenza impugnata costituisce espressione, la censura del ricorrente in ordine alla corretta applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 non può essere qualificata in termini di manifesta infondatezza.
8. L’ammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso impone l’accertamento del verificarsi della causa di improcedibilità, in base ai principi esposti al precedente punto 2. La sentenza è stata pronunciata il 7.6.2024, con termine di giorni 90 per il 6 deposito della motivazione, scadente il 5.9.2024. Ai sensi del comma 3 della norma citata, il termine di improcedibilità di un anno comincia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni fissati dal giudice per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, nel caso in esame, il 4.12.2024. Ne consegue che il termine di improcedibilità è maturato il 4.12.2025. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale.
9. Ciò posto, si osserva che l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2 della legge n. 134 del 27 settembre 2021 introduceva l'art. 578, comma 1-biscod. proc. pen., il quale disponeva che «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale». L’art. 2, comma 3 della legge citata prevedeva che la norma si applicasse ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Con l’art. 33 del d.lgs n. 150 del 2022, il testo della norma è stato modificato e, attualmente, dispone che «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e in quelle eventualmente acquisite nel processo civile». Deve, pertanto, valutarsi se, nel caso in esame, debba trovare applicazione l’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen., nella previgente formulazione o in quella attuale. La sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, Rv., 285036-01, sia pure in relazione al diverso caso di impugnazione relativa ai soli interessi civili, ha concluso nel senso che che l’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen., nella attuale formulazione, si applica ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della disposizione, affermando che «Il necessario rispetto delle ragioni di 7 affidamento dell'impugnante nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell'impugnazione, [...] deve dunque indurre inevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell'atto di costituzione di parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa». Tale principio è stato esteso anche al caso oggi sottoposto all’attenzione del collegio. Si legge, infatti, in tale sentenza che «Sussistono, infatti, le medesime ragioni affermate dalle Sezioni Unite di tutela dell’affidamento della persona offesa o del danneggiato dal reato sull’esistenza di un determinato quadro normativo sul quale orientare la sua scelta nonché le modalità tecniche del suo intervento, nel momento in cui si determina ad esercitare l’azione civile nel processo penale». Sulla scorta di tali argomenti, la Sez. 6, con sentenza n. 9192 del 12/02/2026, Rv. 289668-02, ha quindi affermato che «Il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, ex art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022». Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si evince che la persona offesa si è costituita parte civile in data 30.9.2022. La data dell’actus cui fare riferimento ai fini della individuazione della disciplina applicabile, sulla base del principio tempus regit actum, è quindi, precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30.12.2022), con la conseguenza che si applica la norma nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 27 settembre 2021. Ne consegue che, relativamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, deve rimettersi la decisione al giudice civile competente per valore in grado di appello in base alla previsione dell’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen. nella previgente formulazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere l'azione penale divenuta improcedibile ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. Rinvia per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 8 196/03 E SS.MM. 9