Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 874
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 cod. civ. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato e non già con riguardo, ove il licenziamento sia stato intimato con preavviso, al successivo momento della scadenza del preavviso stesso. Ne deriva, in base al principio "tempus regit actum" l'irrilevanza di norme disciplinanti la materia in modo innovativo, entrata in vigore dopo il suddetto momento di perfezionamento, durante il periodo di preavviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 874
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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