Sentenza 17 febbraio 2006
Massime • 1
La motivazione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, impartito dal Questore allo straniero, non può consistere in clausole meramente riproduttive delle formule normative di cui al testo legislativo, ma deve indicare, quantunque sinteticamente, il perché della impossibilità di eseguire l'accompagnamento immediato alla frontiera o della impossibilità di inserire lo straniero in un centro di accoglienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2006, n. 9538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9538 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 193
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 040655/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) SI JO N. IL 25/12/1971;
avverso SENTENZA del 27/06/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 27.6.2005 il GUP del Tribunale di Brescia assolveva il cittadino indiano SI JO, imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e succ. mod. - contestatogli per essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Brescia con provvedimento in data 8/2/2005 - per insussistenza del fatto.
In particolare, il giudice predetto disapplicava l'ordine del Questore sull'assunto che lo stesso era privo di motivazione circa le specifiche ragioni dell'asserita impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione dello straniero alla frontiera o di trattenerlo presso uno dei centri di permanenza temporanea, dovendosi ritenere l'illegittimità di argomentazioni meramente riproduttive del testo legislativo, dal momento che la disposizione normativa impone requisiti minimi di completezza della motivazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, deducendo in particolare che dalla ratto complessiva della legge doveva desumersi che il requisito della motivazione circa la impossibilità materiale di trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea non ha alcun contenuto di garanzia del soggetto espulso, ma obbedisce al fine di delimitare rigorosamente il potere discrezionale dell'autorità amministrativa di accedere alla più blanda misura dell'allontanamento volontario.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è infondato. Vero è infatti che, nel caso in cui lo straniero si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, la legge non prevede come unica soluzione quella dell'accompagnamento immediato alla frontiera, ma, come recita testualmente il comma 5-bis del citato art 14, è prevista, come modalità alternativa alla immediata espulsione, quando non sia stato possibile trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea, l'intimazione a lasciare il paese entro il termine di cinque giorni.
Ma nella fattispecie risulta dalla sentenza impugnata che il Questore di Brescia, in esecuzione di un coevo decreto di espulsione emesso dal Prefetto, ha motivato il provvedimento dando atto semplicemente del fatto che non era possibile ne' eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ne' trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea.
In tale motivazione non si è però fatto cenno alcuno alle ragioni per le quali non era possibile seguire ne' l'ima ne' l'altra soluzione e se si trattava eventualmente di una scelta necessitata, essendo stata adoperata soltanto la formula legislativa. Questa Corte ha più volte spiegato che l'uso di argomentazioni meramente riproduttive del testo legislativo non può essere considerato come adozione di una valida motivazione del provvedimento, qualora non venga indicata, sia pure sinteticamente, il perché della impossibilità di eseguire l'accompagnamento immediato alla frontiere (ad esempio, per impossibilità di provvedere al pronto reperimento di un vettore) o della impossibilità di inserire lo straniero in un centro di accoglienza (ad esempio, per mancanza di posti). Si è spiegato che il reato di ingiustificato trattenimento di uno straniero nel territorio dello Stato non si configura in assenza di un'adeguata motivazione dell'ordine impartito dal questore, e che il controllo sulla congruità della motivazione spetta al giudice competente a decidere del processo penale iniziato a seguito dell'inottemperanza dell'ordine stesso. In particolare, si è precisato che "La legittimità dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, impartito allo straniero di cui il Prefetto abbia decretato l'espulsione, è subordinata alla motivata impossibilità di eseguire l'espulsione stessa nelle forme (espulsione immediata mediante accompagnamento alla frontiera o previo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea), che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 1 e 5 bis indicano, in sequenza, come quelli normalmente da adottare, avendo il cittadino straniero interesse all'osservanza di tale previsione normativa per le conseguenze di carattere penale derivanti dall'inosservanza dell'ordine di allontanamento". Inoltre, si è chiarito che non è sufficiente un'adeguata motivazione del decreto prefettizio di espulsione, in quanto i due provvedimenti non sono sovrapponibili, riguardando, quello del prefetto, i presupposti, e quello del questore le modalità dell'espulsione, e che il carattere tassativo della sequenza delle modalità di espulsione è ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione, (v., Cass., Sez. 1^, sent. n. 29217 del 6.7.2005, P.M. c/ Margel;
Sez. 1^, sent. n. 42555 del 9.11.2005, Zaki ecc.). Anche il filone giurisprudenziale meno rigoroso richiede, comunque, perché la motivazione del decreto di allontanamento adottato dal questore possa considerarsi sufficientemente motivato, che si dia atto, almeno, che l'impossibilità di inserimento presso i centri di accoglienza temporanea derivi da inesistenza di posti disponibili (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 23793 del 18.5.2005, P.G. c/ Barry). Ne consegue che, essendo stato correttamente disapplicato il provvedimento del Questore, il ricorso non può che essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006